Normativa

02 Febbraio 2023 - Normativa

Minimali e massimali retributivi per il 2023 | ADLABOR

L’INPS, con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimale di retribuzione giornaliera: in genere: € 29,98; part-time settore privato: € 8,09; part-time settore pubblico: € 7,49. È inoltre prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (€ 52.190,00 annui e € 4.349,0 mensili). Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Massimale annuo della base contributiva: pari a € 113.520,00.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi: Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 567,94 per l'anno 2023, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di€ 227,18.

La circolare fornisce informazioni in particolare su:

  • Minimali di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo; per gli equipaggi delle navi da pesca e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa; per i lavoratori a domicilio; per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale; lavoratori dello spettacolo; sportivi professionisti
  • Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
  • Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
26 Gennaio 2023 - Normativa

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Proroga per l’anno 2023 | ADLABOR

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge 234/ 2021 (si veda nostra news del 23 settembre 2022).

L’INPS, con Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale beneficio.

Segnaliamo in particolare che l’esonero contributivo è riconosciuto:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile;
  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
  • il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro.
16 Gennaio 2023 - Normativa

Buono carburante ai dipendenti per l’anno 2023 | ADLABOR

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 del Decreto-legge n. 5/2023, (Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”), viene prevista la possibilità per i soli datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato), sotto forma di buoni carburante o altri titoli analoghi.

Segnaliamo in particolare che:

  • l’erogazione riguarda solo i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio;
  • l’erogazione potrà avvenire entro tutto l’anno 2023;
  • i buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986). Tale beneficio può quindi essere cumulato con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali;
  • l’erogazione dovrà essere effettuata sia sul cedolino stipendio sia sul LUL, in modo separato rispetto ad altre erogazioni (ad esempio con voce “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”.

In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, trattandosi di una agevolazione analoga a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgano i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

12 Gennaio 2023 - Normativa

Decreto Milleproroghe – Novità in materia di lavoro | ADLABOR

Con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», c.d. Decreto Milleproroghe, il Governo ha provveduto alla proroga di numerose misure e norme in scadenza.

In materia di lavoro si segnalano:

Per gli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione viene estesa al 2023 la competenza dei Consulenti del Lavoro e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Fondi di solidarietà: è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine previsto per i Fondi di solidarietà già costituiti di adeguamento delle regole di funzionamento alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla Legge n. 234/2021. Conseguentemente, è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine dal quale, in mancanza di adeguamento del Fondo di solidarietà di settore, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondi di Integrazione Salariale (FIS).

Nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (come modificato dal "Decreto correttivo" di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023.

Per il biennio 2024-2025 viene prorogato il cd. contratto di espansione. Si tratta di una indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.

Ora, il decreto Milleproroghe prevede che per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 si ampli la platea delle imprese ammesse al contratto stesso e si riduca da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria alla maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni.

Nel caso in cui il datore di lavoro effettui almeno un’assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro scatta per altri 12 mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35esimo anno di età, la riduzione scatta invece per 24 mesi.

 Altra proroga riguarda la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all'impresa da parte dell'INPS o conguaglio.

05 Gennaio 2023 - Normativa

Costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per il 2023 – Tabelle ACI | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI valide per il 2023 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/28/22A07181/sg

05 Gennaio 2023 - Normativa

Tasso di interesse legale – Variazione | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2023, comunica la variazione al 5%, in ragione d’anno, del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 e i riflessi che ciò comporta sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

04 Gennaio 2023 - Normativa

Lavoratori fragili – Lavoro agile – Comunicazioni | ADLABOR

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 306), ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Il Ministero del Lavoro informa sul suo sito istituzionale (https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Comunicazione-dei-periodi-di-lavoro-agile-per-i-lavoratori-fragili.aspx) che:

  • fino al 31 gennaio 2023, le comunicazioni per i soggetti “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023;
  • dal primo febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato, però, “Lavoro agile”.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

04 Gennaio 2023 - Normativa

COVID-19 – Casi confermati e casi di contatti stretti – Modalità di gestione | ADLABOR

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0051961 del 31 dicembre 2022, con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi confermati di COVID: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS–CoV–2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
  • per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;
  • i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare;
  • è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti con soggetti positivi al COVID: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS–CoV–2:

  • è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto;
  • se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars–Cov–2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS–CoV–2;
  • gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

29 Dicembre 2022 - Normativa

Smart working: modalità e termini di comunicazione dal 1° gennaio 2023 | ADLABOR

Riepiloghiamo quanto scritto nelle nostre precedenti news sull’argomento.

Comunicazione in forma semplificata

Dal 1° settembre 2022 la comunicazione ordinaria di smart working avviene attraverso la trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro - tramite il modulo di cui all'All. 1 del DM 22 agosto 2022 n. 149:

  • dei nominativi dei lavoratori;
  • della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile.

Non vige più l’obbligo per i datori di lavoro di inviare anche i singoli accordi individuali.

 Termini per effettuare la comunicazione di lavoro agile

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working (o di proroga) entro cinque (5) giorni successivi:

  • dall'inizio della prestazione in modalità agile;
  • dall'ultimo giorno già comunicato prima della proroga del lavoro agile.

Casi particolari

Lavoratori fragili

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, dovrebbe prorogare al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità (Circolare n. 13/2020 del Ministero del Lavoro) a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche ricoprendo compiti diversi, che rientrino nella medesima categoria o area di inquadramento delle mansioni originariamente svolte o frequentando dei percorsi di formazione professionale.

Lavoratori-Genitori con figli under 14

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, non dovrebbe estendere il diritto al lavoro agile dei lavoratori-genitori di figli under 14. Tale categoria, al pari della generalità dei lavoratori, dovrà stipulare un accordo individuale col datore di lavoro per fruire del lavoro agile, potendosi però avvalere delle priorità di accesso riconosciute dal Decreto Legge 105/2022 a genitori :

  • con figli fino a dodici anni di età;
  • con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

 

 

28 Dicembre 2022 - Normativa / Senza categoria

Parità di genere – Esonero contributivo – Istruzioni operative e presentazione domande | ADLABOR

L’INPS con Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge 162/2021 rivolto alle aziende che entro il 31 dicembre 2022 conseguono la certificazione della parità di genere disciplinata ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

L’esonero contributivo viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui[1]. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • assenza di provvedimenti sanzionatori da part dell’ispettorato nazionale del lavoro relativi al rapporto biennale delle pari opportunità, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La Circolare INPS chiarisce che i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza on line “Par_Gen” attraverso il Portale delle agevolazioni, indicando:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere;

6) la dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

Alle aziende autorizzate sarà attribuito il codice 4R, che consentirà, a partire dal mese successivo a quello di ricevimento dell’autorizzazione, il recupero nel flusso Uniemens con gli appositi codici causali (L238 per il mese corrente e L239 per le mensilità arretrate).

La Circolare INPS n. 137/2022 è consultabile cliccando qui.

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[1] Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi

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