10 Marzo 2023 - Normativa
L’Enasarco, con comunicazione del 7 marzo 2023, ha annunciato l’importo dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali degli agenti monomandatari e plurimandatari con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
I dati sono stati aggiornati, come precisato dalla Fondazione, “a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Agente plurimandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 28.290, a cui corrisponde un contributo massimo di € 4.809,30.
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 476, pari a € 119 a trimestre.
Agente monomandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 42.435, a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.213,95.
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 950, pari a € 237,50 a trimestre.
Detti importi sono stati riportati nello schema “Lavoratori autonomi – tipologie e regimi contributivi”. Per consultarlo, clicca qui.
09 Marzo 2023 - Normativa
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, sottoscritta il 26 gennaio 2023 dalla Federazione Gomma Plastica e dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil è stata approvata dalle assemblee dei lavoratori.
Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato, quindi, formalmente rinnovato.
Segnaliamo in particolare:
- Vigenza: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
- Parte economica: l’aumento complessivo (TEC) nel triennio sarà di 167 euro e il montante salariale totale di 4.019 euro. L’intesa sottoscritta prevede, infatti, un aumento medio sui minimi (TEM) di 153 euro (cat. F). L’aumento sarà distribuito in 3 “tranche”: 61 euro dal 1° gennaio 2023; 45 euro dal 1° gennaio 2024; 47 euro dal 1° aprile 2025. Inoltre, per quanto riguarda il welfare contrattuale, saranno destinati dal 1° gennaio 2024 14 euro per tutti i lavoratori del settore sui fondi sanitari integrativi.
- Parte normativa: gli argomenti definiti nell’accordo riguardano in particolare:
Relazioni Industriali: vengono rafforzate, attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Inoltre, viene aperto il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere;
Violenza di genere: particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema;
Salute e sicurezza: recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli “accomodamenti ragionevoli”. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti;
Lavoratori fragili: previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali;
Permessi per malattia: vengono riconosciuti: un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni; la frazionabilità del congedo parentale; la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104; il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e viene recepito l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile;
Welfare contrattuale: si riconosce dal 1° gennaio 2024 l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e si prevede che il lavoratore che vorrà contribuire con una quota aggiuntiva, accederà a un piano sanitario più completo.
09 Marzo 2023 - Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) informa che, al fine di consentire entro luglio 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione nazionale di categoria, in data 18 gennaio 2023 Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.
In attuazione della Convenzione in oggetto, e d’intesa con l’INPS e gli altri soggetti firmatari, si è dato avvio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023. L’attività di raccolta riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. Gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con modalità analoghe a quelle già definite dalle note in riferimento, con gli aggiornamenti specificati nella nota allegata e negli ulteriori allegati.
02 Marzo 2023 - Normativa
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).
Queste le principali novità in materia di lavoro:
- riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo: l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2021, è prorogata al 1° luglio 2023. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza;
- riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità: è prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, riconoscimento di nuove tutele in materia di rapporti di lavoro e di sostegno dei lavoratori del settore: prorogati a 24 mesi i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo;
- sostegno e la valorizzazione della famiglia: prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo;
- contratto di somministrazione: prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
- lavoro agile (smart working) per i c.d. lavoratori fragili: prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di svolgere la prestazione in lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione;
- lavoro agile (smart working) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: prorogato al 30 giugno 2023 il diritto ad usufruirne, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- Fondo Nuove Competenze: prorogata a tutto il 2023 l’operatività;
- Enti del Terzo Settore: prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;
- piani di esodo anticipato: prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).
Si resta in attesa delle istruzioni operative del Ministero del Lavoro e dell’INPS per rendere operative le disposizioni citate.
23 Febbraio 2023 - Normativa
In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datore di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente. Detta erogazione sarà esente fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
Questa la nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.
Articolo 1 - Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.
17 Febbraio 2023 - Normativa
L’INPS, con Circolare 14/2023, ha aggiornato, per il 2023, gli importi del ticket licenziamento a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni, è tenuto al pagamento del cd. ticket licenziamento, cioè un contributo – introdotto dalla L. 92/2012 – da versare all’INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI che per il 2023 è di € 1.470,99.
Per il 2023, per ogni anno di lavoro alle dipendenze, per un massimo di 3 anni, il valore del ticket di licenziamento individuale è pari a
- € 603,10 (41% di 1.470,99);
- € 1.809,30 complessivi per i contratti che hanno avuto una durata pari o superiore ai 36 mesi.
La quota mensile per l'anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 50,26 .
Per i licenziamenti collettivi in cui si utilizza la percentuale dell’82% rispetto al massimale, il valore del ticket è pari a
- € 1.206,21 (valore mensile 100,51) per anzianità superiore a 12 mesi;
- € 3.618,63 complessivi per anzianità pari o superiore a 36 mesi.
10 Febbraio 2023 - Normativa
Uno degli emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, proroga fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni.
Il correttivo proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 anche lo smart working per i lavoratori fragili.
Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula il 14 febbraio 2023.
02 Febbraio 2023 - Normativa
L’INPS, con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Minimale di retribuzione giornaliera: in genere: € 29,98; part-time settore privato: € 8,09; part-time settore pubblico: € 7,49. È inoltre prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (€ 52.190,00 annui e € 4.349,0 mensili). Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Massimale annuo della base contributiva: pari a € 113.520,00.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi: Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 567,94 per l'anno 2023, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di€ 227,18.
La circolare fornisce informazioni in particolare su:
- Minimali di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo; per gli equipaggi delle navi da pesca e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa; per i lavoratori a domicilio; per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale; lavoratori dello spettacolo; sportivi professionisti
- Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
- Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
26 Gennaio 2023 - Normativa
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge 234/ 2021 (si veda nostra news del 23 settembre 2022).
L’INPS, con Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale beneficio.
Segnaliamo in particolare che l’esonero contributivo è riconosciuto:
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile;
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro.
16 Gennaio 2023 - Normativa
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 del Decreto-legge n. 5/2023, (Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”), viene prevista la possibilità per i soli datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato), sotto forma di buoni carburante o altri titoli analoghi.
Segnaliamo in particolare che:
- l’erogazione riguarda solo i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio;
- l’erogazione potrà avvenire entro tutto l’anno 2023;
- i buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986). Tale beneficio può quindi essere cumulato con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali;
- l’erogazione dovrà essere effettuata sia sul cedolino stipendio sia sul LUL, in modo separato rispetto ad altre erogazioni (ad esempio con voce “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”.
In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, trattandosi di una agevolazione analoga a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgano i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.