Normativa

30 Maggio 2022 - Normativa

Conversione in Legge del D.L Legge 21/2022 (“Decreto Ucraina”) – novità in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117/2022, la Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina».

Queste le novità in materia di lavoro:

  • contratto di somministrazione: proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);
  • lavoratori autonomi occasionali: in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), sono escluse le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). La norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);
  • malattia o infortunio dei liberi professionisti: viene sospesa la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);
  • fondi di solidarietà bilaterale: possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);
  • lavoro sportivo: previsioni in materia di regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);
  • collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, con computabilità nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie  di  cui all'articolo 3 della legge 68/1999 e con l’obbligo degli installatori di reti pubbliche di   comunicazione elettronica e di telefonia accessibile  al  pubblico di comunicare l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono stati  installati  o  modificati  i  centralini  telefonici  che comportino l'obbligo di assunzione (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Per consultare il testo del DL 21/2022 come modificato dalle legge 51/2022, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-per-contrastare-gli-effetti-economici-e-umanitari-della-crisi-ucraina-decreto-legge-21-marzo-2022-n-21-coordinato-con-la-legge-di-conversione-20-maggio-2022-n-51/

 

25 Maggio 2022 - Normativa

Smart working semplificato e altre misure – proroga | ADLABOR

La legge 52/2022 di conversione del Dl 24/2022 ha prorogato alcune misure correlate all’emergenza pandemica. In particolare:

  • smart working semplificato prorogato sino al 31 agosto 2022
  • diritto alla prestazione con modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio minore di 14 anni ove compatibile con le caratteristiche della prestazione. Stesso diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio fino al 31 luglio 2022
  • per i soggetti affetti da patologie croniche o gravi disabilità che non possano operare in smart working il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2022
  • la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con le modalità in presenza sia a distanza
23 Maggio 2022 - Normativa

Attrezzature di lavoro – verifiche periodiche – elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 40 del 19 maggio 2022, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Allegato III del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011.

Per consultare l’elenco, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20556

20 Maggio 2022 - Normativa

Email aziendale: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente | ADLABOR

Il lavoratore, anche collaboratore esterno, va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.

Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna (in questo caso un'agente) in violazione delle norme sulla privacy.

A seguito dell’accertamento ispettivo, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.

Numerose le violazioni contestate all’azienda:

  • omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante,
  • inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati,
  • mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa,
  • mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.

Per consultare il provvedimento del Garante privacy, clicca qui:

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771545

19 Maggio 2022 - Normativa

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti | ADLABOR

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31, testo in calce).

L’indennità spetta:

  • Ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza.
  • Ai non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
  • Ai non beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità:

  • È di importo pari a 200 euro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  • Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  • È riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro.
  • L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
  • Non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.

Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50

Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
  2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge  30  settembre   2003, n.  269, convertito   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
18 Maggio 2022 - Normativa

Pari opportunità – modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Decreto interministeriale 29.3.2022|ADLABOR

In attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, firmato di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia,  e pubblicato il 17 maggio 2022, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Leggi tutto...

12 Maggio 2022 - Normativa

Whistleblowing – Indicazioni del Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 488 dell’11 maggio 2022, ha segnalato che, dai controlli effettuati presso un’azienda ospedaliera, sono emerse diverse violazioni del Gdpr per cui evidenzia la necessità che le imprese e le Pubbliche amministrazioni prestino la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.

Segnaliamo in particolare queste indicazioni:

  • prestare la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite
  • verificare che l’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, non registri e conservi i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizza, tra cui i potenziali segnalanti;
  • informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti;
  • effettuare una valutazione di impatto privacy, inserendola nel registro delle attività di trattamento;
  • effettuare la corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.

Per consultare il documento del Garante privacy clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768363

10 Maggio 2022 - Normativa

CIG e mobilità in deroga – come utilizzare risorse ancora disponibili | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, alla luce dell’accertamento delle risorse residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, fornisce le indicazioni per la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale, attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine vengono utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite, presentate dalle Regioni e Province autonome sia per la mobilità che per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la verifica della disponibilità finanziaria, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali (tramite PEC, all’indirizzo [email protected]) le specifiche contenenti i seguenti dati:

  • elenco nominativo;
  • codice fiscale dei lavoratori interessati;
  • riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate;
  • durata del trattamento concesso;
  • costo della prestazione;
  • provvedimento che dà origine al trattamento;
  • nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel Sistema Informativo Percettori (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite nel messaggio.

09 Maggio 2022 - Normativa

Classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 |ADLABOR

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, comunica la nuova classificazione Ateco 2007 decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A – Divisione 01

Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40

Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29

Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90

Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10

Sezione K – Classe 66.19

Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90

Sezione N – Classe 77.39

Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2

Sezione S – Classe 96.01

Sezione T – Classe 97.00

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

  • eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici;
  • istituzione di nuovi codici Ateco;
  • modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti

In precedenza, sullo stesso argomento, si era espressa l’INPS con messaggio  n.1560/2022 (vedi nostra news dell’11 aprile 2022, con allegata la classificazione delle attività economiche Ateco, aggiornata al 2022)

Per consultare la risoluzione dell’ L’Agenzia delle entrate, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_20.pdf/48c53ff2-1024-fbc4-02d0-dd7e16149c1c

Per consultare il messaggio INPS, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788

Per consultare la Classificazione delle attività economiche Ateco aggiornata al 2022, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/codice-ateco/aggiornamento-2022-classificazione-delle-attivita-economiche-ateco-versione-2007/

05 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Applicazione Protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro – Proroga validità | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che in una riunione svolta in data 4 maggio 2022 con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, è stato rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Di conseguenza:

  • continua ad essere operante il Protocollo 6 aprile 2021 sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
  • entro il 30 giugno 2022 Governo e parti sociali hanno convenuto di fissare un nuovo incontro per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
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