Normativa

03 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie | ADLABOR

Il Ministero della salute, con ordinanza 28 aprile 2022, ha precisato che, anche successivamente al 30 aprile 2022, in  considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, le misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale sono:

è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione  delle vie respiratorie di tipo FFP2:

  • per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti  a  servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
  • Per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza,  le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di  protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare  con  una persona  con  disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, compresi i loro delegati, nonché i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22A02726&elenco30giorni=true

02 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Ingressi sul territorio nazionale – Condizioni – Proroga al 31 maggio | ADLABOR

Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Ministero della salute ha prorogato al 31 maggio 2022 le misure relative agli ingressi sul territorio nazionale di persone che non presentino sintomi da  COVID-19 ed il cui ingresso è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra certificazione equivalente;
  • le certificazioni di cui al presente  articolo  possono  essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  • solo in  caso  di   mancata   presentazione   di   una   delle certificazioni suddette si  applica  la  misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel  Digital  Passenger Locator Form, per un periodo  di  cinque  giorni,  con  l'obbligo  di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo;
  • Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono  soggetti  a  limitazioni  nè  a obblighi di dichiarazione.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22A02725&elenco30giorni=true

02 Maggio 2022 - Normativa

Nuove causali CIGO | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha comunicato il 27 aprile 2022 che, con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

Tenuto conto dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati. Di conseguenza, sono state introdotte nel DM n. 95442/2016 le seguenti previsioni relative alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:

  • impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina per l’anno 2022: integra la fattispecie di “crisi di mercato” (art. 3, comma 3 bis);
  • mancanza di materie prime o componenti: il caso si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Per consultare il decreto,clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-67-del-31032022-Modifiche-artt-3-e-5-DM-95442-2016.pdf

 

28 Aprile 2022 - Normativa

Misure anti covid nei luoghi di lavoro – Cosa cambia dal 1° maggio 2022 | ADLABOR

In attesa del probabile DPCM che impartirà disposizioni più precise sulla road map da seguire per la graduale disapplicazione delle regole anti-covid  e per un progressivo ritorno alla normalità, peraltro già delineata dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, facciamo il punto sulla disciplina applicabile nei luoghi di lavoro.

1° maggio 2022

Le regole disposte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), dal 1° maggio 2022 fanno venire meno l’obbligo di:

  • Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro o per lo svolgimento di attività professionali;
  • di indossare le mascherine al chiuso e quindi sul posto di lavoro.

Le aziende private possono prevedere ulteriori regole interne, anche in materia di mascherine e Green Pass anche se non potranno però sospendere gli inadempienti secondo le regole nazionali finora previste ma dovranno adottare un disciplinare interno.

In base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 - Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” -, gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio non sono necessariamente legati al perdurare dello stato di emergenza.

Pertanto le aziende potrebbero adottare misure equivalenti o più restrittive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

In particolare, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro e di rilevare la temperatura corporea potrebbe essere mantenuto, tramite idonea policy aziendale,  in funzione  di DPI, anche per la tutela di eventuali soggetti fragili e per evitare azioni di danno da parte dei contagiati, soprattutto nei contesti lavorativi dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale minima tra colleghi.

Al contrario, in assenza di un obbligo legislativo, subordinare l'accesso alla sede lavorativa al possesso o meno del Green Pass potrebbe integrare anche una violazione della privacy, trattandosi di dati sensibili.

15 giugno 2022

Dovrebbe venire meno l’obbligo vaccinale per i soggetti con una età superiore ai 50 anni (over 50).

Dovrebbe decadere l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e universitario, militari e agenti di polizia, e soccorso pubblico e istituti penitenziari. Resterà invece in vigore per il personale sanitario e nelle case di riposo o degenza (Rsa).

30 giugno 2022

Ritornano in vigore le regole ordinarie per lo smart working: dal 1° luglio 2022 il lavoro agile è subordinato alla stipula dell’accordo individuale con il lavoratore smartworker.

31 dicembre 2022

Decade l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e Rsa (salvo proroghe).

27 Aprile 2022 - Normativa

Parità di genere – Certificazione – PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 125:2022 | ADLABOR

In attesa dell’adozione del DPCM attuativo della Certificazione della parità di genere – espressamente prevista dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 assieme ad altre misure in tema di parità opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo –, nonché del decreto con le modifiche apportate al prospetto biennale, le aziende sono chiamate sin da ora a definire un piano di azione per la sua attuazione, attraverso la configurazione di un modello gestionale che garantisca nel tempo il mantenimento dei requisiti definiti ed attuati, oltre a misurare gli stati di avanzamento dei risultati attraverso la predisposizione di specifici Key Performance Indicators.

In virtù delle proprie policies, ciascuna azienda dovrà pianificare, attuare e documentare un sistema di audit interni volti alla verifica della reale ed efficace applicazione del piano e delle direttive aziendali sulla parità di genere, nonché del rispetto delle istruzioni e procedure definite.

La Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, intitolata “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni” è un documento pubblicato da UNI che riflette gli esiti del confronto svoltosi nel Tavolo di lavoro sulla Certificazione della parità di genere delle imprese previsto dal PNRR Missione 5, coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e a cui hanno partecipato il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Consigliera Nazionale di Parità.

Affinché le azioni di parità di genere siano efficaci, la prassi di riferimento definisce una serie di indicatori confrontabili e in grado di rappresentare il grado di maturità in ciascuna organizzazione, a cui legare inoltre un meccanismo premiale nei confronti delle aziende virtuose con agevolazioni in ambito fiscale e appalti pubblici.

Tali indici sono suddivisi in 6 aree di valutazione con differenti variabili di natura qualitativa e quantitativa:

  1. AREA CULTURA E STRATEGIA (15%): volta a misurare che i principi e gli obiettivi di inclusione, parità di genere e attenzione alla gender diversity dell’organizzazione siano coerenti con la sua visione, le finalità e i valori che caratterizzano l’ambiente di lavoro.
  2. AREA GOVERNANCE (15%): volta a misurare il grado di maturità del modello di governance dell’organizzazione volto a definire gli adeguati presidi organizzativi e la presenza del genere di minoranza negli organi di indirizzo e controllo dell’organizzazione nonché la presenza di processi volti a identificare e porre rimedio a qualsiasi evento di non inclusione.
  3. AREA PROCESSI HR (10%): volta a misurare il grado di maturità dei processi in ambito HR, relativi ai diversi stadi che caratterizzano il ciclo di vita di una risorsa nell’organizzazione e che si dovrebbero basare su principi di inclusione e rispetto delle diversità.
  4. AREA OPPORTUNITA’ DI CRESCITA (20%): volta a misurare il grado di maturità delle organizzazioni in relazione all’accesso neutrale dei generi ai percorsi di carriera e di crescita interni e la relativa accelerazione.
  5. AREA EQUITA’ REMUNERATIVA (20%): volta a misurare il grado di maturità delle organizzazioni in relazione al differenziale retributivo in logica di total reward comprendente quindi anche compensi non monetari quali sistemi di welfare e well-being.
  6. AREA TUTELA DELLA GENITORIALITA’ E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (20%): volta a misurare il grado di maturità delle organizzazioni in relazione alla presenza di politiche a sostegno della genitorialità nelle diverse forme e l’adozione di procedure che facilitino e supportino la presenza anche di donne con figli e figlie in età prescolare.

Il raggiungimento dello score minimo è dato dalla somma dei risultati raggiunti in ciascuna area. Per ottenere la certificazione sarà necessario raggiungere minimo il 60%.

27 Aprile 2022 - Normativa

Collocamento dei disabili – Linee guida | ADLABOR

Sono state presentate dal Ministero del Lavoro le "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità", adottate a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale numero 43/2022

Le Linee guida fanno propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tengono in considerazione gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione Europea. In particolare si assume la dimensione del lavoro come fondamentale per i percorsi di integrazione sociale delle persone con disabilità e la più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente.

Le Linee guida prevedono interventi concreti specifici rivolti a:

  • giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
  • coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
  • disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.

Il Ministero del lavoro precisa inoltre che:

  • l'attuazione delle linee guida sarà oggetto di un monitoraggio annuale, da parte del Ministero con la collaborazione delle amministrazioni regionali competenti e tavoli tecnici tra gli attori istituzionali sono già stati previsti per i necessari completamenti;
  • quale strumento di indirizzo e coordinamento a livello nazionale è stata costituita la Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, che definisce le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili;
  • sono stati presi contatti con INPS e INAIL al fine di approntare tutti gli adempimenti utili per rendere operativa la Banca dati del collocamento mirato ed è in procinto di attivare anche un tavolo con le Regioni. Le informazioni saranno accessibili alle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Anpal, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai datori di lavoro pubblici e privati e alle persone iscritte presso il collocamento mirato.

Per consultare le Linee Guida, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Presentazione-Linee-Guida-16032022.pdf

Per consultare il Decreto 43/2022, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20521

11 Aprile 2022 - Normativa

Codici ATECO 2007 – aggiornamento anno 2022 | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022, cui è seguita l’implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda, e che riguardano principalmente:

  • la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
  • la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, valide a partire dal 2022, integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all’aggiornamento ISTAT 2021, riguardo al quale l’Istituto ha pubblicato il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021 e il Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Allegato al messaggio vi è la dettagliata descrizione della classificazione delle attività economiche ATECO.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788

Per consultare l’allegato, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13486&flagOriginale=1

 

05 Aprile 2022 - Normativa

Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Ord.1.4.2022 Min.Salute

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute con cui sono state adottate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e che presentano, rispetto alle versioni precedenti, degli aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dello scenario epidemiologico

Le indicazioni delle linee guida, che “non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”, dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica green pass  e le eventuali evoluzioni della normativa nazionale.

Clicca sul link per consultare l'ordinanza del Ministero della salute e le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate.

04 Aprile 2022 - Normativa

CIGS – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica | ADLABOR

La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L’INPS, con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, illustra i contenuti della nuova misura, le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.

Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ):

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201459%20del%2031-03-2022.htm

04 Aprile 2022 - Normativa

Smart working prioritario per i lavoratori con figli disabili e altre misure per la conciliazione dei tempi vita-lavoro | ADLABOR

È stato approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022 uno schema di Decreto legislativo, in recepimento della Direttiva UE 2019/1158, che mira a promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (i c.d. caregivers).

Nello specifico, tale schema di decreto legislativo, che per essere vigente dovrà essere votato dal Parlamento, prevede che:

  • Tutti i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

- dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili);

- dai caregivers (art. 1, c. 255, L. 205/2017).

  • La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
  • L’entrata a regime del congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Tale diritto che spetta al padre lavoratore, si aggiunge al congedo di paternità c.d. "alternativo", che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
  • La durata del congedo parentale per il genitore solo (nuclei familiari monoparentali), viene aumentata da 10 a 11 mesi.
  • Viene aumentata da 6 a 9 mesi il congedo parentale coperto da indennità.
  • L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
    È, infine, aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino per il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

L’iter parlamentare potrebbe integrare/modificare tali previsioni, che ribadiamo non sono al momento vigenti, specificandone l’ambito e i termini di applicazione.

error: Content is protected !!