16 Giugno 2022 - Normativa
Il 13 giugno 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico.
Il nuovo contratto avrà una vigenza triennale ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2022.
Di seguito i punti principali:
a) Parte economica.
- È stato previsto un aumento dei minimi. Per quanto riguarda il livello D1, nel triennio sarà di 204 euro diviso in cinque tranche. Il montante complessivo nel triennio sarà pari a 4.750 euro.
- Welfare contrattuale: valorizzazione dell’aliquota mensile del fondo previdenziale Fonchim che dal prossimo rinnovo permetterà d'inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.
b) Parte normativa.
- Parità di genere: viene promossa nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della dignità della persona e del contrasto alle violenze e alle molestie, con l’obiettivo dell’inclusione sociale e della parità di genere, anche retributiva.
- Welfare: è stata concordata l’attivazione di un meccanismo di accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.
- Malattia: il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
- Formazione: previsto l’aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi.
- Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti), delle competenze e della formazione (nuove figure professionali), dell’occupazione e dell'occupabilità (scuola e formazione continua), del coinvolgimento e della partecipazione, delle relazioni industriali, della sicurezza, della salute e dell'ambiente.
14 Giugno 2022 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, fornisce le istruzioni per l’esposizione del credito dovuto all’erogazione dell’Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l’Istituto rinvia ad una successiva circolare.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 (cioè di non essere titolare di pensione di importo non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) e 18 (cioè di non essere percettore di reddito di cittadinanza)”.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13839
10 Giugno 2022 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 323 del 3 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.
Per l’Agenzia delle Entrate:
- gli incentivi all’esodo (ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro) rientrano tra quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
- per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sul reddito - TUIR), prevede l’applicazione della tassazione separata per le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto e il successivo articolo 19, comma 2, del TUIR, prevede che dette somme «sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», e cioè con la medesima aliquota del TFR;
- l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in regime di neutralità fiscale e pertanto tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi del citato articolo 19 del TUIR.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+3+giugno+2022.pdf/817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a
10 Giugno 2022 - Normativa
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. In particolare, l’INAIL precisa che:
- in relazione al rischio di contagio nello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, l’art. 83 d.l. 34/2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore;
- l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità;
- il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”;
- per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro;
- Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore;
- all’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative;
- successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
Per consultare la comunicazione dell’INAIL (che contiene anche indicazioni operative sulle modalità d’accesso ai servizi INAIL), clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
08 Giugno 2022 - Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1159 del 7 giugno 2022, ad integrazione della sua circolare n. 3/2021 (vedi nostra news del 10 novembre 2021), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione delle attività produttive con riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Segnaliamo in particolare che:
- l’attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva – in forza del comma 4 dell’art. 14 – la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento;
- la mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
- in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità;
- la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
- laddove dovessero modificarsi sostanzialmente le situazioni in atto, lo stesso provvedimento di posticipazione della sospensione potrà essere revocato.
Per consultare la nota 1159/2022, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-DC-Giuridica-1159-07062022.pdf
Per consultare la nota 3/2021, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
30 Maggio 2022 - Normativa
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117/2022, la Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina».
Queste le novità in materia di lavoro:
- contratto di somministrazione: proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);
- lavoratori autonomi occasionali: in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), sono escluse le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). La norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);
- malattia o infortunio dei liberi professionisti: viene sospesa la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);
- fondi di solidarietà bilaterale: possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);
- lavoro sportivo: previsioni in materia di regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);
- collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, con computabilità nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 e con l’obbligo degli installatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico di comunicare l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).
Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).
Per consultare il testo del DL 21/2022 come modificato dalle legge 51/2022, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-per-contrastare-gli-effetti-economici-e-umanitari-della-crisi-ucraina-decreto-legge-21-marzo-2022-n-21-coordinato-con-la-legge-di-conversione-20-maggio-2022-n-51/
25 Maggio 2022 - Normativa
La legge 52/2022 di conversione del Dl 24/2022 ha prorogato alcune misure correlate all’emergenza pandemica. In particolare:
- smart working semplificato prorogato sino al 31 agosto 2022
- diritto alla prestazione con modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio minore di 14 anni ove compatibile con le caratteristiche della prestazione. Stesso diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio fino al 31 luglio 2022
- per i soggetti affetti da patologie croniche o gravi disabilità che non possano operare in smart working il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2022
- la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con le modalità in presenza sia a distanza
23 Maggio 2022 - Normativa
20 Maggio 2022 - Normativa
Il lavoratore, anche collaboratore esterno, va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.
Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna (in questo caso un'agente) in violazione delle norme sulla privacy.
A seguito dell’accertamento ispettivo, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
- omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante,
- inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati,
- mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa,
- mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
Per consultare il provvedimento del Garante privacy, clicca qui:
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771545
19 Maggio 2022 - Normativa
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31, testo in calce).
L’indennità spetta:
- Ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza.
- Ai non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
- Ai non beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’indennità:
- È di importo pari a 200 euro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- È riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro.
- L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
- Non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.
Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50
Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
- Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
- L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.