23 Novembre 2021 - Normativa
A partire dal 3 dicembre 2021 entreranno in vigore nuove regole per garantire un maggiore rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro e per premiare le aziende più virtuose. La nuova legge introduce le seguenti modifiche al codice delle pari opportunità:
- la stesura del rapporto periodico sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006) dovrà essere effettuata obbligatoriamente ogni 2 anni dalle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100). Tale rapporto deve essere compilato tramite apposito modulo online e trasmesso alle RSA; le realtà più piccole potranno redigere il rapporto su base volontaria. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi per più di 12 mesi all'obbligo di redazione del rapporto, è disposta la sospensione delle agevolazioni e degli esoneri contributivi eventualmente goduti. In caso di rapporto mendace o incompleto, sarà applicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;
- dal 1° gennaio 2022 sarà istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alla parità salariale a parità di mansioni, alle opportunità di crescita in azienda ed alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;
- alle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere verrà concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'anno 2022 (la c.d. premialità di parità). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è pari all'1% nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile;
- alle aziende che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione è riconosciuto un punteggio premiale ai fini della partecipazione ai progetti europei nazionali e regionali per la concessione di aiuti di Stato.
Per consultare la Legge clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/pari-opportunita/modifiche-in-materia-di-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-in-ambito-lavorativo-legge-5-novembre-2021-n-162/
22 Novembre 2021 - Normativa
Con legge 19 novembre 2021 n. 165 è stato convertito il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Queste le principali novità:
- i lavoratori, pubblici e privati, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità;
- qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la giornata lavorativa;
- i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass.
- le Pubbliche amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti ed alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle modalità organizzative adottate per la verifica del green pass.
- viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di green pass, precisando che la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La legge di conversione è consultabile su:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/legge-19-novembre-2021-n-165-legge-di-conversione-del-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/
15 Novembre 2021 - Normativa
L’INPS, con due distinti provvedimenti, fornisce informazioni e indicazioni operative sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro del settore privato e sulla nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens
Utilizzo del codice CNEL
Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, vengono fornite indicazioni:
- sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore privato;
- sul passaggio al codice alfanumerico unico del CNEL. Tale passaggio prevede un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà consentito utilizzare anche il codice INPS, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice. Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al CCNL avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.
Visualizzazioni delle ricevute: innovazione nella gestione
Con il messaggio n. 3897 dell’11 novembre 2021, viene comunicato il rilascio di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens, che, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi e cioè:
- Titolare dell’azienda;
- Rappresentante legale;
- Dipendente delegato;
- Intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.
Nel messaggio, inoltre, vengono illustrate le modalità in cui opera il sistema di visualizzazione e vengono riepilogate le informazioni visualizzabili relativamente alle gestioni in cui è presente il sistema “Gestione deleghe”.
Per consultare la circolare 170/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20170%20del%2012-11-2021.htm
Per consultare il messaggio 3897/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203897%20del%2011-11-2021.htm
10 Novembre 2021 - Interpretazioni / Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative ai propri ispettori in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (che, ricordiamo, prevede la sospensione qualora l’ispezione abbia riscontrato “che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”).
Segnaliamo in particolare che:
- ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione (per esempio per i coadiuvanti familiari ovvero i soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965);
- la percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
- i lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
- il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa);
- l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza comunque anche nel caso in cui in cui siano state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;
- non si richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione;
- gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione;
- gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In tal caso il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato;
- qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
05 Novembre 2021 - Normativa
COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor
L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).
A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.
Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.
Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm
Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567
27 Ottobre 2021 - Normativa
Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.
Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:
- del divieto di dumping contrattuale;
- del ricorso a lavoro irregolare;
- della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale
Per consultare l’accordo, clicca qui:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf
26 Ottobre 2021 - Normativa
L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:
- I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
- I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
- Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).
Per consultare il decreto clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
25 Ottobre 2021 - Normativa
Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:
- l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
- l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.
Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
25 Ottobre 2021 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:
- sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.
I congedi spettano a:
- lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
- ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
- alla contribuzione figurativa;
- divieto di licenziamento
- alla conservazione del posto di lavoro.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro), l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
- lavoratori genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.
- lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
22 Ottobre 2021 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
Segnaliamo in particolare all’art. 13 del decreto:
- L’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (comma 1, lettera c) 1 e comma1, lettera d) 3);
- Il maggior presidio, su tutto il territorio nazionale delle strutture preposte ai controlli, con il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale (comma 1, lettera c) 3);
- Il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (comma 1, lettera b);
- L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni scatterà in presenza del 10% (e non più del 20% del personale “in nero”) (comma 1, lettera d);
- Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione (comma 1, lettera d);
- L’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (comma 2).
Per consultare il testo del decreto, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/