Normativa

05 Aprile 2022 - Normativa

Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Ord.1.4.2022 Min.Salute

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute con cui sono state adottate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e che presentano, rispetto alle versioni precedenti, degli aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dello scenario epidemiologico

Le indicazioni delle linee guida, che “non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”, dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica green pass  e le eventuali evoluzioni della normativa nazionale.

Clicca sul link per consultare l'ordinanza del Ministero della salute e le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate.

04 Aprile 2022 - Normativa

CIGS – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica | ADLABOR

La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L’INPS, con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, illustra i contenuti della nuova misura, le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.

Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ):

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201459%20del%2031-03-2022.htm

04 Aprile 2022 - Normativa

Smart working prioritario per i lavoratori con figli disabili e altre misure per la conciliazione dei tempi vita-lavoro | ADLABOR

È stato approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022 uno schema di Decreto legislativo, in recepimento della Direttiva UE 2019/1158, che mira a promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (i c.d. caregivers).

Nello specifico, tale schema di decreto legislativo, che per essere vigente dovrà essere votato dal Parlamento, prevede che:

  • Tutti i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

- dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili);

- dai caregivers (art. 1, c. 255, L. 205/2017).

  • La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
  • L’entrata a regime del congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Tale diritto che spetta al padre lavoratore, si aggiunge al congedo di paternità c.d. "alternativo", che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
  • La durata del congedo parentale per il genitore solo (nuclei familiari monoparentali), viene aumentata da 10 a 11 mesi.
  • Viene aumentata da 6 a 9 mesi il congedo parentale coperto da indennità.
  • L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
    È, infine, aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino per il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

L’iter parlamentare potrebbe integrare/modificare tali previsioni, che ribadiamo non sono al momento vigenti, specificandone l’ambito e i termini di applicazione.

30 Marzo 2022 - Normativa

COVID-19 – Allentamento delle misure anti-Covid | ADLABOR

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza con disposizioni coerenti con una progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, il Governo, attraverso il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, ha provveduto ad aggiornare le modalità delle misure di contrasto e prevenzione previste dalle disposizioni in essere.

Tra quelle di maggior rilievo, si segnalano:

SMARTWORKING

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

- le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (ex art. 90 co. 3 e 4 D.L. 34/2020);

- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (ex art. 83, co. 1, 2 e 3 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati al comma 1, lett. a) (mezzi di trasporto, funivie/cabinovie/seggiovie con cupole paravento con finalità turistico-commerciale, sale teatrali/sale da concerto/sale cinematografiche/locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, eventi/competizioni sportive) è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale obbligo non sussiste qualora, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per i lavoratori, anche addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Dal 1° aprile 2022 permane il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora solo per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria perché positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare: la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID saranno soggetti al regime dell’autosorveglianza (consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data del contatto, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Clicca qui per consultare il Decreto Legge n. 24/2022

29 Marzo 2022 - Normativa

Decreto “Ucraina” e misure in materia di lavoro | ADLABOR

Con il D.Lgs 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), oltre alle misure riguardanti il welfare, sono state adottate ulteriori misure di interesse dei datori di lavoro.

Si segnalano, in particolare:

  • Assunzioni: l’art. 11 prevede un esonero contributivo, nella misura del 100%, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati licenziati nei 6 mesi precedenti per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Il beneficio non può però essere cumulato per l’assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego;
  • Cassa integrazione ordinaria: ai datori  di  lavoro che  non  possono  più  ricorrere  ai  trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è  riconosciuto,  un  ulteriore trattamento  ordinario  di  integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31 dicembre 2022. Per i datori di lavoro che  occupano fino a  15  dipendenti  l’ulteriore trattamento di integrazione salariale è di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
  • Contributo addizionale: i datori  di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A del D.L. 21/2022, che sospendono  o  riducono  l'attività lavorativa e presentano  domanda  di  integrazione salariale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2022,  sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  prevista dal D.Lgs 148/2015.
28 Marzo 2022 - Normativa

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28 marzo 2022 – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” | ADLABOR

Facendo seguito alla news pubblicata il 28 gennaio 2022, si segnala che, con nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha comunicato che a partire da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro – accessibile tramite SPID e CIE – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel tentativo di facilitare il più possibile l’interazione dell’utente con lo strumento informatico, ha pubblicato un manuale di supporto (vedi sotto) all’utilizzo della procedura telematica per tali comunicazioni.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In merito al termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio, il modello consente di scegliere tre diverse ipotesi:

- entro 7 giorni

- entro 15 giorni

- entro 30 giorni

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Rispetto alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione, si riportano, oltre alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide – dunque sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.[embeddoc url="http://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2022/03/COMUNICAZIONE-LAVORO-OCCASIONALE.pdf"]

28 Marzo 2022 - Normativa

Welfare aziendale – bonus carburante | ADLABOR

Il Governo, con D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. Decreto Ucraina), per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori tra le tante misure ha previsto all’art. 2 anche la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori un “bonus carburante” fiscalmente e contributivamente esente fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.

Ricordiamo però che l’altro particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 (raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR) non è stato prorogato per cui dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro.

Ricordiamo altresì che:

  • se il limite di esenzione di legge viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
  • il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

28 Marzo 2022 - Normativa

D.L. 21/2022 – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina | ADLABOR

[embeddoc url="http://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2022/03/ATTO-COMPLETO-D.L.21-2022-.pdf"]

25 Marzo 2022 - Normativa

Tirocini – Chiarimenti – Nota n. 530/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21 marzo 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in tema di tirocinio, istituto che è stato recentemente novellato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Il tirocinio è definito come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, volto all’orientamento ed alla formazione professionale e nel caso in cui esso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, esso viene identificato come curricolare.

Governo e Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – entro il 30 giugno 2022 – un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

L’INL precisa però che sino al recepimento, da parte della Conferenza Stato Regioni delle linee-guida sopracitate, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Tuttavia, la nota dell’Ispettorato Nazionale del 21 marzo 2022 conferma che dal 1 gennaio 2022 sono vigenti i seguenti precetti riguardanti:

- Indennità di partecipazione.

La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione prevista dalla legislazione regionale vigente comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 6.000 Euro.

- Ricorso fraudolento al tirocinio.

L’INL ribadisce che il tirocinio non può costituire un rapporto di lavoro ed essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Pertanto, qualora il tirocinio venisse svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la facoltà del tirocinante di rivendicare in sede giudiziale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

- Comunicazione al Centro per l’impiego.

L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego riguarda esclusivamente i tirocini extracurricolari.

-Obblighi di sicurezza.

L’INL, in tema di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. n 81/2008, parifica le tutele dovute dal soggetto ospitante a favore dei tirocinanti con quelle previste per i lavoratori subordinati.

 

07 Febbraio 2022 - Normativa

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Segnaliamo in particolare che:

  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
  • sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato;
  • le disposizioni   sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale primario.

Il decreto, in vigore dal 5 febbraio 2022,  prevede inoltre una serie di disposizioni per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Per consultare il testo, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true

 

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