06 Dicembre 2021 - Normativa
Il 5 dicembre 2021 il Governo ha aggiornato sul suo sito le FAQ relative alla Certificazione verde COVID-19, con quelle circa l’introduzione, a decorrere dal 6 dicembre 2021, del “Green pass rafforzato” (cd. “Super Green pass”). Segnaliamo in particolare:
Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?: il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?: non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
- bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali.
Inoltre sul sito vengono date le seguenti ulteriori informazioni su:
Attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022: una dettagliata tabella è consultabile sul sito: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite.pdf
Proroghe di validità delle certificazioni di esenzione: non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).
Per consultare tutte le FAQ del Governo sulla Certificazione verde COVID-19, clicca qui:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
02 Dicembre 2021 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i due distinti decreti ministeriali n. 193 e 194 pubblicati in data 30 novembre 2021 ha adeguato:
- l’importo del contributo esonerativo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
- la sanzione amministrativa in caso di mancato invio del prospetto informativo disabili alla scadenza (31 gennaio), che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Per consultare il testo integrale del Decreto Ministeriale n. 193/2021, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/disabili/disabili-mancato-invio-del-prospetto-informativo-d-m-193-2021/
Per consultare il testo integrale del Decreto Ministeriale n. 194/2021, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/disabili/disabili-mancato-invio-del-prospetto-informativo/
29 Novembre 2021 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto legge n 172 con nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
Obbligo vaccinale e terza dose: il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Oltre che alle categorie precedenti, l’obbligo riguarda le seguenti ulteriori categorie:
- personale amministrativo della sanità;
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria)
- personale del soccorso pubblico.
Green Pass: il testo approvato oggi prevede che:
- la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi;
- l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale;
- a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli; spettatori di eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche; cerimonie pubbliche. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato che, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, è previsto per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Terza dose: il Governo ha assunto l’impegno di provvedere in via amministrativa a consentire a terza dose dopo 5 mesi dalla seconda e a estenderla per gli under 40;
Altre misure: saranno disposti:
- un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno;
- il potenziamento della campagna di comunicazione in favore della vaccinazione;
- non appena autorizzate dagli enti competenti, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
Per consultare il decreto legge, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/super-green-pass-d-l-26-novembre-2021-n-172/
23 Novembre 2021 - Normativa
A partire dal 3 dicembre 2021 entreranno in vigore nuove regole per garantire un maggiore rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro e per premiare le aziende più virtuose. La nuova legge introduce le seguenti modifiche al codice delle pari opportunità:
- la stesura del rapporto periodico sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006) dovrà essere effettuata obbligatoriamente ogni 2 anni dalle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100). Tale rapporto deve essere compilato tramite apposito modulo online e trasmesso alle RSA; le realtà più piccole potranno redigere il rapporto su base volontaria. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi per più di 12 mesi all'obbligo di redazione del rapporto, è disposta la sospensione delle agevolazioni e degli esoneri contributivi eventualmente goduti. In caso di rapporto mendace o incompleto, sarà applicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;
- dal 1° gennaio 2022 sarà istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alla parità salariale a parità di mansioni, alle opportunità di crescita in azienda ed alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;
- alle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere verrà concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'anno 2022 (la c.d. premialità di parità). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è pari all'1% nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile;
- alle aziende che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione è riconosciuto un punteggio premiale ai fini della partecipazione ai progetti europei nazionali e regionali per la concessione di aiuti di Stato.
Per consultare la Legge clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/pari-opportunita/modifiche-in-materia-di-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-in-ambito-lavorativo-legge-5-novembre-2021-n-162/
22 Novembre 2021 - Normativa
Con legge 19 novembre 2021 n. 165 è stato convertito il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Queste le principali novità:
- i lavoratori, pubblici e privati, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità;
- qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la giornata lavorativa;
- i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass.
- le Pubbliche amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti ed alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle modalità organizzative adottate per la verifica del green pass.
- viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di green pass, precisando che la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La legge di conversione è consultabile su:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/legge-19-novembre-2021-n-165-legge-di-conversione-del-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/
15 Novembre 2021 - Normativa
L’INPS, con due distinti provvedimenti, fornisce informazioni e indicazioni operative sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro del settore privato e sulla nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens
Utilizzo del codice CNEL
Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, vengono fornite indicazioni:
- sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore privato;
- sul passaggio al codice alfanumerico unico del CNEL. Tale passaggio prevede un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà consentito utilizzare anche il codice INPS, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice. Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al CCNL avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.
Visualizzazioni delle ricevute: innovazione nella gestione
Con il messaggio n. 3897 dell’11 novembre 2021, viene comunicato il rilascio di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens, che, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi e cioè:
- Titolare dell’azienda;
- Rappresentante legale;
- Dipendente delegato;
- Intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.
Nel messaggio, inoltre, vengono illustrate le modalità in cui opera il sistema di visualizzazione e vengono riepilogate le informazioni visualizzabili relativamente alle gestioni in cui è presente il sistema “Gestione deleghe”.
Per consultare la circolare 170/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20170%20del%2012-11-2021.htm
Per consultare il messaggio 3897/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203897%20del%2011-11-2021.htm
10 Novembre 2021 - Interpretazioni / Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative ai propri ispettori in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (che, ricordiamo, prevede la sospensione qualora l’ispezione abbia riscontrato “che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”).
Segnaliamo in particolare che:
- ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione (per esempio per i coadiuvanti familiari ovvero i soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965);
- la percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
- i lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
- il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa);
- l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza comunque anche nel caso in cui in cui siano state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;
- non si richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione;
- gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione;
- gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In tal caso il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato;
- qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
05 Novembre 2021 - Normativa
COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor
L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).
A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.
Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.
Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm
Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567
27 Ottobre 2021 - Normativa
Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.
Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:
- del divieto di dumping contrattuale;
- del ricorso a lavoro irregolare;
- della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale
Per consultare l’accordo, clicca qui:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf
26 Ottobre 2021 - Normativa
L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:
- I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
- I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
- Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).
Per consultare il decreto clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/