Normativa

09 Aprile 2021 - Normativa

Lavoratori all’estero – Retribuzioni convenzionali 2021 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 7 aprile 2021, il Decreto del 23 marzo 2021 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/07/21A02010/sg

Per consultare la tabella con le retribuzioni convenzionali, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0201000100010110001&dgu=2021-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-07&art.codiceRedazionale=21A02010&art.num=1&art.tiposerie=SG

08 Aprile 2021 - Normativa

Sicurezza nei luoghi di lavoro – Protocollo aggiornato | Adlabor

In data 6 aprile 2021 il governo e le parti sociali hanno aggiornato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (il protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020). È stato raccomandato di:

  • favorire il più possibile il lavoro agile, in quanto è utile strumento di prevenzione. Tale modalità è raccomandata, ove possibile, anche per lo svolgimento delle attività professionali;
  • incentivare le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumere protocolli anti-contagio e incrementare la sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • limitare lo spostamento all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • informare i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità per la prevenzione e il contrasto dei contagi, circa le modalità d’ingresso in azienda e le modalità di accesso dei fornitori esterni (individuando procedure d’ingresso che limitano le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti ed uffici coinvolti);
  • la riammissione dei lavoratori positivi dopo il 21 esimo giorno solo con tampone negativo molecolare o antigenico;
  • l’obbligo dell’appaltatore d’informare immediatamente il committente del lavoratore, che opera nello stesso sito produttivo, che è risultato positivo al tampone COVID-19;
  • è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. L’azienda deve fornire idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
  • Va rispettata la distanza di almeno un metro negli spazi condivisi e vanno indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree;
  • in caso di condivisione di ambienti di lavoro sia all’aperto sia al chiuso si devono indossare la mascherina e i dispositivi di protezione individuale (questo non è necessario se l’attività è svolta in isolamento);
  • è raccomandato un piano di turnazione dei lavoratori dipendenti adibiti alla produzione per diminuire al massimo i contatti, favorendo il distanziamento sociale e riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, evitando assembramenti;
  • vanno favoriti orari d’entrata ed uscita scaglionati, ed ove possibile bisogna adibire una porta all’entrata e l’altra alla uscita;
  • rimodulare gli spazi per favorire il distanziamento sociale, utilizzando uffici inutilizzati o sale riunioni.
  • La sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, con alcune deroghe previste dalla normativa vigente.
  • Salvo motivi di necessità e urgenza non sono consentite le riunioni in presenza. Se la riunione non sarà possibile in collegamento a distanza, la riunione in presenza dovrà essere ridotta al minimo dei partecipanti e dovrà:
    • essere garantito il distanziamento interpersonale,
    • essere usata la mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore),
    • essere garantita un’adeguata areazione del locale.
  • Il datore di lavoro con il medico competente deve valutare il rischio di contagio relativo a trasferte e viaggi considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Per il progressivo reintegro dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico Competente deve effettuare la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

Per consultare il protocollo, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

23 Marzo 2021 - Normativa

Misure per il Lavoro nel Decreto Sostegni- D.L. 41/2021.

Licenziamenti – Art. 8 commi 9-11

Fino al 30 giugno 2021 è vietato l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamenti, collettivi e individuali, è limitato alle aziende che usufruiscono di cassa integrazione in deroga o di assegno ordinario. (Rimane un dubbio interpretativo sul fatto che il divieto di licenziamento valga anche per chi non usufruisce di cassa in deroga o assegno)

Restano salve le deroghe al divieto di licenziamento previste in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, in caso di cambio d’appalto con obbligo del subentrante di assunzione dei lavoratori o in caso di accordo collettivo aziendale che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto.

 

Cassa integrazione – Art. 8

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione ordinaria: 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione in deroga o dell’assegno ordinario: 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

 

Contratti a termine e proroga della disciplina in deroga – Art. 17

L’art. 17 del D.L. 41/20221 stabilisce, per il periodo dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i datori di lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria sui contratti a termine di cui al d.lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare, per una sola volta, senza causale un contratto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi.

Resta la durata massima complessiva di 24 mesi del rapporto a termine, ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.

Ciò significa che anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel corso del 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid-19, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati ex art. 17 D.L. 41/2021.

Il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile utilizzare tale deroga, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato e non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine del contratto può essere fissato anche nel 2022 mentre è la proroga (o il rinnovo) che deve avvenire entro il 31.12.2021.

Si evidenzia inoltre che l’Ispettorato del Lavoro con nota del 16 settembre 2020, aveva precisato che le disposizioni anti Covid consentono «la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e anche «sul rispetto dei periodi cuscinetto» che normalmente deve intercorrere fra due contratti a termine in caso di rinnovo (dieci giorni se il primo contratto durava meno di sei mesi, 20 giorni se era riferito a un periodo più lungo). Quindi, l’eventuale proroga senza causale prevista dal decreto legge Sostegni non è da conteggiarsi nel numero massimo delle quattro proroghe consentite dai contratti a termine. E l’eventuale rinnovo non prevede il periodo cuscinetto.

 

Lavoratori Fragili– Art. 15

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità [art. 3, co. 3, L. n. 104/1992];
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

L’art. 15 del D.L. 41/2021 proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.

Nel caso in cui un lavoratore fragile non possa svolgere il lavoro in smart working o non usufruisca della cassa integrazione guadagni, viene confermata l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021.

Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 41/2021) al fine di non creare un vuoto normativo.

 

Smart working semplificato

Si rammenta che la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” è stata prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020) convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Allegato 1 alla Legge).

 

23 Marzo 2021 - Normativa

Misure per l’emergenza COVID-19 – Decreto “Sostegni” | Adlabor

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 23 marzo 2021

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali

1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore: si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà: il decreto prevedela proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021; la proroga della Cassa integrazione guadagni; il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione; una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi; il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande; il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari; l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore; la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

3) Salute e sicurezza: per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede: un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID; la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale; il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale; un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare; la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

 

4) Enti territoriali: per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali: tra gli altri interventi settoriali, sono previsti un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate; il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo; il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate; un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico; un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale; un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo; l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

16 Marzo 2021 - Normativa

Congedi e lavoro agile per COVID-19 – DL 30/2021 | Adlabor

 

Il Governo, con il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 (pubblicato in GU n. 62 del 13 marzo 2021) ha rinnovato alcune misure, valide fino al 30 giugno 2021, per sostenere i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Congedo straordinario indennizzato: al comma 2 è previsto che, qualora la prestazione lavorativa non possa, per le sue caratteristiche, essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura. Il comma 3 dispone che nei casi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 i genitori lavoratori dipendenti avranno diritto di percepire una indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità previste dal testo unito sulla maternità – paternità (art. 23 D.lgs. 151/2001). Per i periodi di astensione è inoltre prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Congedo straordinario non indennizzato: il comma 5 dispone come, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione nè contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Congedi parentali da convertire: il comma 4 prevede inoltre la possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno fruito a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, dei congedi parentali di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, di poter richiedere la conversione di tali congedi parentali nel congedo straordinario di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3, se i congedi parentali goduti siano stati utilizzati nel corso di sospensione della didattica in presenza del figlio, di quarantena del figlio, o nel corso dell’infezione da Covid-19 del figlio.

Lavoro agile: l’art. 2 del decreto legge n. 30/2021, al comma 1, riafferma il diritto per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 16, di poter svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Bonus baby sitter: il comma 6 prevede la possibilità di usufruire, in alternativa ai congedi e per i figli conviventi minori di anni 14, di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus riguarda però soltanto:

  • i lavoratori autonomi o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari
02 Marzo 2021 - Normativa

“Milleproroghe” – Decreto convertito in legge | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 183/2020 (cd. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del 14 dicembre 2020 del Consiglio UE, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • trattamenti di  integrazione  salariale: differiti al 31 marzo 2021 sia i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di  integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia i termini  di  trasmissione  dei  dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 10, comma 10-bis);
  • lavoro agile (smart working) “semplificato”: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” (art. 19 e punto 32 dell’allegato 1);
  • sorveglianza sanitaria: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sulla sorveglianza sanitaria delle persone fragili sul luogo di lavoro (art. 19 e punto 13 dell’allegato 1).
01 Marzo 2021 - Normativa

Assegni familiari per lavoratori in Cassa Integrazione | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, fornisce chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio, e illustra le disposizioni necessarie a verificare il diritto e la misura della prestazione.

Queste disposizioni sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20833%20del%2025-02-2021.pdf

23 Febbraio 2021 - Normativa

COVID-19 – proroga del divieto di spostamento tra Regioni sino al 27 marzo 2021 | Adlabor

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) dispone:

  • la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamento tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;
  • nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
22 Febbraio 2021 - Normativa

Decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Evidenziamo che:

  • ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
  • l’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • l’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2019-02-2021.pdf

18 Febbraio 2021 - Normativa

Cassa integrazione: domande di anticipo 40% | ADLABOR

Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:

La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per consultare la circolare 78/2020, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2027-06-2020.pdf

Per consultare il messaggio 4335/2020, clicca qui

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

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