Normativa

20 Ottobre 2021 - Normativa

Green Pass – Comunicazione di non possesso al datore di lavoro | Adlabor

La legge 87/2021 impone l’obbligo del Green pass per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Per agevolare l’organizzazione produttiva l’articolo 3 del decreto-legge 139/2021 ha stabilito che I datori di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere ai lavoratori che non possiedono il Green Pass di comunicare con preavviso, necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, di non possederlo. Nulla si dice sulle modalità di tale comunicazione e sulla durata dell’assenza. Per evitare problemi organizzativi quali la presentazione in azienda senza preavviso di lavoratori originariamente sprovvisti di Green pass potrebbe essere consigliabile adottare un’idonea procedura di comunicazione che preveda un congruo preavviso per il rientro al lavoro dei dipendenti sprovvisti di certificazione verde.

 

 

D.L. 139/2021: Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

 “1.  Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, dopo l’articolo 9-septies e' inserito il seguente:

    "Art.  9-octies (Modalita’ di verifica del   possesso   delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui   al   comma   6 dell'articolo 9-quinquies[1] e al comma 6 dell'articolo 9-septies[2] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.".

 

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139/

 

 

[1] comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari.

[2] comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “6. Il personale di cui al comma 1 [chiunque  svolge un’attività lavorativa nel settore privato ed accede ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta], nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”. La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

 

Comma 1 dell’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  termine  di cessazione  dello  stato  di  emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque  svolge  una attività lavorativa nel settore privato e' fatto  obbligo,  ai  fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta,  di

possedere  e  di  esibire,  su  richiesta,  la  certificazione  verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto  previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e  dagli articoli  4  e  4-bis  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”

 

15 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS -STRUMENTI E MODALITÀ DI RILEVAZIONE| ADLABOR

Con DPCM 12 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, sono state emanate disposizioni per l’integrazione del sistema di lettura e verifica dei Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. In particolare per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (allegato H) non risultano ancora rilasciate modalità attuative.

Per consultare il DPCM clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/protezioni-covid-19/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-12-ottobre-2021/

07 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS – misure di interesse generale per il mondo del lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”). Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020). Rammentando che i lavoratori fragili sono quei soggetti che si trovano in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 a causa di pregresse gravi patologie croniche, di immunodepressione, disabilità gravi, comorbilità, essi hanno il diritto:
  1. a prestare la loro attività in modalità di lavoro agile, laddove tecnicamente possibile, anche con diversa mansione (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi), o con svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
  2. all’equiparazione della quarantena o della permanenza domiciliare alla malattia ai fini del trattamento economico, con esclusione del computo ai fini del periodo di comporto.

Non ci sono però ancora conferme sulla disponibilità di risorse finanziarie in grado di prevedere anche un’indennità di malattia per gli eventi di quarantena ricadenti nel secondo semestre 2021, che in base agli ultimi provvedimenti di prassi INPS restano fuori dal pagamento del sussidio, pur con il riconoscimento della malattia e dell’esclusione ai fini del comporto. Su questo punto il Governo ha espresso la volontà di trovare una soluzione, ma manca ancora il provvedimento che ne dia concreta attuazione

  • l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
  • la durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare: validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Per consultare il testo della legge 133/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/contenuto/testo-coordinato-del-decreto-legge-6-agosto-2021-n-111/

05 Ottobre 2021 - Normativa

Disabili – contributo esonerativo e sanzioni – adeguamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nella giornata del 30 settembre 2021, sono stati firmati due decreti in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Alla data odierna del 5 ottobre 2021 i decreti, che riguardano in particolare gli articoli 5 e 15 della legge, non risultano ancora pubblicati

Con il primo provvedimento, viene decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo giornaliero del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Con il secondo decreto le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Per consultare il comunicato del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-orlando-ha-firmato-due-nuovi-decreti.aspx/

27 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – validità | Adlabor

Sul sito, nella sezione schemi, è stato pubblicato uno schema sulla validità del green pass.

Per conultare lo schema, clicca qui:

https://www.adlabor.it/schemi/emergenze/green-pass-validita-adlabor/

23 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – prima dose di vaccino – lavoratore che non ha mai contratto il virus | Adlabor

Il legislatore con il D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) ha disposto che la certificazione verde Covid-19 (green pass) rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 non è più valida dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, ma dal giorno della somministrazione. Tuttavia, tale decreto non ha previsto l’efficacia immediata della certificazione ottenuta contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino per i soggetti che non hanno mai contratto l’infezione da SARS-CoV-2. Per quest’ultimi il certificato continua ad essere valido (ai sensi dell’art 9, comma 3, secondo periodo del D.L. 52/2021, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino. Alla luce di tali disposizioni, il lavoratore che non ha mai contratto l’infezione da Covid-19 dovrà assumere la prima dose di vaccino entro il 30 settembre 2021, se non lo farà, dal 15 ottobre 2021, non potrà accedere ai luoghi di lavoro se non esibendo il green pass ottenuto a seguito di un test antigenico rapido o molecolare negativo. Successivamente al 15 ottobre 2021 il lavoratore potrà accedere ai luoghi di lavoro con green pass solo dopo 15 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino, ovvero sempre con un test effettuato entro le 48 ore precedenti.

23 Settembre 2021 - Normativa

Green Pass -Decreto legge 127/2021 – Obblighi e sanzioni per il datore di lavoro | Adlabor

Facciamo seguito alla nostra news del 22 settembre 2021, ed in attesa di ulteriori chiarimenti/circolari, per evidenziare come gli articoli 1 e 3 del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 prevedono che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”), sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati. Spetta al datore di lavoro sia pubblico, sia privato organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 deve aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche per verificare che i soggetti sopra indicati (tra cui, evidentemente, tutti i lavoratori subordinati e autonomi) che accedono nei luoghi dove prestano la loro attività siano in possesso di detta certificazione, condizione necessaria per accedere ai luoghi di lavoro.

Gli specifici obblighi per i datori di lavoro derivanti dalla citata norma di legge sono i seguenti:

  • individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni;
  • effettuare “ove possibile” i “controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. La formulazione della norma non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori, ma è evidente che il controllo all’ingresso appare il metodo migliore in quanto, ove un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per il datore di lavoro provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio;
  • verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori con modalità compatibili con l’organizzazione aziendale e il numero dei lavoratori (solo a mo’ d’esempio, con un’implementazione del sistema di rilevazione elettronica della presenza; oppure con la scansione del codice QR tramite l’app ministeriale). La verifica potrebbe riguardare tutti i lavoratori oppure soltanto alcuni a campione (in quest’ultimo caso sarebbe opportuno definirne le specifiche modalità per procedere con controlli di tipo casuale automatico).

Per i datori di lavoro le sanzioni possono essere le seguenti:

  • mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità di verifica del green pass e mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori: sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva  dell'uomo: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000;

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-in-ambito-lavorativo-privato-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/

 

22 Settembre 2021 - Normativa

Green pass in ambito lavorativo privato – D.L. 21 settembre 2021, n. 127 | Adlabor

Il decreto legge in oggetto ha esteso al settore del lavoro privato l’obbligo del green pass. Sintetizziamo i contenuti.

Soggetti interessati all’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Soggetti esenti dall’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): tutti coloro esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Contenuto dell’obbligo: possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19.

Durata dell’obbligo: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Verifica del rispetto dell’obbligo: compete a tutti i datori di lavoro privati. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui l’attività lavorativa nel settore privata è svolta, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del D.L. 127/2021 (possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19) è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.

Datori di lavoro privati interessati: tutti i datori di lavoro e i committenti e gli utilizzatori dei soggetti interessati all’obbligo del possesso del green pass debbono:

  • verificare il rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”) da parte dei soggetti che svolgono attività presso di loro;
  • definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale (cioè scritto) i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.  Le verifiche   delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le procedure da adottare con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9, comma 10 della L. 87/2021.

Sostituzione lavoratori assenti per mancato possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, il  datore  di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore (così è considerata l’assenza di green pass),  può sostituirlo con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione.

Sanzioni per i lavoratori:

  • nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • nel caso in cui accedano ai luoghi di lavoro in violazione dei loro obblighi sono puniti con la sanzione amministrativa di euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore.

Sanzioni per i datori di lavoro:

Il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni del decreto è punito con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Per consultare il decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-in-ambito-lavorativo-privato-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/

14 Settembre 2021 - Normativa

Green pass obbligatorio in ambito scolastico, in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122

Gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 prevedono che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica una serie di lavoratori, per accedere ai loro luoghi di lavoro, debbono  possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

Lavoratori interessati: tutti coloro che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché  tutti  i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Riteniamo che siano compresi tutti coloro (lavoratori, fornitori autotrasportatori, ecc.) che operano nella ristorazione collettiva presso le strutture sopra indicate.

Sono esentati dall’obbligo i soli soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica.

Controlli: sono tenuti ad effettuare l'adempimento dell'obbligo, acquisendo  le  informazioni  necessarie (controllo del codice a barre bidirezionale - QR ex art 9 DPCM 17 giugno 2021), i responsabili delle strutture sopraindicate e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività  lavorativa o comunque vi accedano per ragioni di servizio o di lavoro sulla  base  di  contratti esterni.

Sanzioni: agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonchè ai lavoratori dipendenti delle  strutture che non possiedono o non esibiscono il green pass si applicano la sospensione della prestazione lavorativa senza retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino ad assolvimento  dell'obbligo   vaccinale   o,   in mancanza, fino al  completamento  del  piano  vaccinale  nazionale  e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021.

Per gli altri lavoratori, che non possiedono o non esibiscono il green pass sono previste la  sanzione amministrativa di euro 1.000 (mille) euro e, in caso di reiterata violazione la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata (art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35).

Per consultare il testo del DL 122/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-10-settembre-2021-n-122-green-pass/

Per consultare il testo del DPCM 17 giugno 2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-17-giugno-2021/

13 Settembre 2021 - Normativa

Milano – orario inizio attività – Covid-19 – Ordinanza n. 58 dell’8 settembre 2021 del sindaco di Milano | Adlabor

Il Sindaco di Milano con ordinanza n. 58 dell’8 settembre 2021 ha disposto che dal 13 settembre 2021 fino al termine dell’emergenza sanitaria:

  • le attività commerciali al dettaglio in sede fissa (indicate nell’allegato A), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:15 (da lunedì a venerdì). Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’ordinanza le edicole e i tabacchi, le librerie, le cartolerie, le farmacie e le parafarmacie. Per le attività commerciali miste è consentita l’apertura anche prima delle ore 10:15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nell’ Allegato A;
  • le attività afferenti ai servizi per la persona (indicate nell’Allegato B) sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 09:30 (da lunedì a venerdì);
  • l’apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita dopo le ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.

Il Sindaco ha, inoltre, raccomandato:

  • ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell’ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che eroghino servizi al pubblico, di organizzarne l’apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento (da lunedì a venerdì), fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
  • ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che eroghino altri servizi al pubblico di organizzarne l’apertura a partire dalle ore 9:30 (da lunedì a venerdì) previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l’orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;
  • ai datori di lavoro privati, di favorire lo smart working, assicurando la percentuale massima possibile, almeno il 50%, con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT & Media, agenzie di viaggio, nonché il nearworking e coworking;
  • a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando la percentuale massima possibile di smart working, almeno il 50%, e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento (da lunedì a venerdì);
  • ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l’accesso a partire dalle ore 9:30 (da lunedì a venerdì).

Infine il Sindaco ha incaricato i competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare l’ordinanza, la cui violazione prevede l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per consultare l’ordinanza clicca qui:

https://www.comune.milano.it/documents/20126/178837794/ORDINANZA+58_2021+dell%278+settembre+2021.pdf/92237e78-bf52-382d-05ca-2b96bf557d0d?t=1631278756199

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