Normativa

03 Febbraio 2022 - Normativa

Ammortizzatori Sociali – Riforma – linee guida INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, illustra sia le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, sia i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, introdotti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.

In particolare segnaliamo:

  • lavoratori destinatari delle integrazioni salariali: la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele come i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia;
  • anzianità di effettivo lavoro: per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari);
  • importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori;
  • computo dei dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • contributo addizionale: circa il contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-datori di lavoro interessati: la nuova normativa stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013, convertito dalla legge 13/2014;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-causali di intervento: viene ampliata sia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, prevedendo che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-ulteriori disposizioni: allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria e cioè: l’accordo di transizione occupazionale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e processi di riorganizzazione in situazioni di particolare difficoltà economica;
  • fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale (FIS): la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia. Nel FIS vengono fatti rientrare dal 1 gennaio 2022 le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici;

Per consultare la circolare, clicca qui:https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13700

02 Febbraio 2022 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2022

L’INPS, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, pubblica, per l’anno 2022, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per consultare la circolare INPS, clicca qui: circolare n. 15 del 28 gennaio 2022

31 Gennaio 2022 - Normativa

COVID-19 – decreto-legge in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21/2022 il decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4  che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo, sport

Vengono inoltre previsti interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili con:

  • 1,7 miliardi, mirati soprattutto a sostenere il mondo delle imprese;
  • l’azzeramento di oneri di sistema, per il primo trimestre 2022, per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • un contributo d’imposta per le imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=true

 

25 Gennaio 2022 - Normativa

Green pass – attività ove non ne è richiesto il possesso | ADLABOR

La Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 ha pubblicato il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessità: 1. Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  specializzati  e  non
  • specializzati di  prodotti  alimentari   e   bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.   3. Commercio al dettaglio di animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati.  4. Commercio al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione  in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di  medicinali non soggetti a prescrizione medica). 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati.  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermi restando i limiti di legge per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

Per consultare il DPCM, clicca qui:https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-attivita-ove-non-ne-e-richiesto-il-possesso-dpcm-21-1-2022/

17 Gennaio 2022 - Normativa

Tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro|ADLABOR

La legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), all’art. 1, commi da 720 a 726, ha previsto di modificare le normative in vigore in materia, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano il compito di definire entro il 30 giugno 2022 i vari aspetti concreti della nuova disciplina normativa. Il tirocinio è stato definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e   lavoro, finalizzato   all'orientamento   e   alla    formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta” ed il tirocinio curriculare è stato definito come il tirocinio “funzionale al conseguimento di  un  titolo  di studio  formalmente   riconosciuto”.

Il legislatore ha inoltre ribadito che il tirocinio:

  • non costituisce rapporto di lavoro;
  • non può essere  utilizzato  in  sostituzione  di  lavoro  dipendente (prevedendo sanzioni nel caso in cui  il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, ivi compresa la possibilità di conversione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato);
  • il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dalla legge 608/1996;
  • il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  ex D.Lgs. 81/2008  nei   confronti   dei tirocinanti, a propria cura e

Inoltre, il legislatore ha indicato i criteri ai quali debbono attenersi i componenti della Conferenza per definire la nuova normativa, e cioè:

  • circoscrivere l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuare gli elementi qualificanti: riconoscimento  di  una  congrua  indennità  di  partecipazione (con rilevanti sanzioni pecuniarie per l’ospitante nel caso di violazione);  fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi; limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni d'impresa;
  • definire i livelli essenziali  della  formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definire forme e  modalità  di  contingentamento  per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • prevedere azioni e  interventi  concreti volti  a  prevenire  e contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

 

14 Gennaio 2022 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco che sostituisce integralmente il precedente del 26 ottobre 2021.

Per consultare decreto ed elenco, clicca qui:https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-1-del-13012022-29mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf

10 Gennaio 2022 - Normativa

Lavoro agile emergenziale| ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di lavoro agile (smart working) a seguito delle novità intervenute nel decreto-legge n. 221/2021.

Le FAQ chiariscono la posizione del Ministero in particolare circa:

  • la procedura semplificata e avvio dello lavoro agile;
  • le misure per i lavoratori fragili;
  • il possesso del Green pass e la prestazione di lavoro in lavoro agile

Sul lavoro agile, i ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare congiunta rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Per consultare le FAQ, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

Per consultare la circolare congiunta, clicca qui:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolare_lavoro_agile.pdf

05 Gennaio 2022 - Normativa

Ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, che ha modificato il decreto legislativo n. 148/2015.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-1-del-03012022.pdf

03 Gennaio 2022 - Normativa

Tabella costi chilometrici auto e motoveicoli per l’anno 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

Per poterla consultare, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0748100000010110001&dgu=2021-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&art.codiceRedazionale=21A07481&art.num=1&art.tiposerie=SG

 

03 Gennaio 2022 - Normativa

Legge di Bilancio 2022 e misure in materia di lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La legge contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e previdenza. Qui di seguito le principali materie.

Reddito di cittadinanza: rifinanziato per il 2022, rafforzando però i controlli da parte dell’INPS (in particolare sui requisiti patrimoniali e i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza), rendendo più stringenti le condizioni per la sua fruizione e prevedendo per i datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali);

Ammortizzatori sociali: viene riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare:

-     estendendo  dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);

-     prevedendo un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro

-     eliminando il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione;

-     prevedendo l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni);

-     modificando la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;

-     estendendo per la CIGS, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza;

-     riordinando le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie;

-     ampliando i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà;

Contratto di espansione: viene prorogato per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 a 50 dipendenti;

Sgravi contributivi: sono previste varie misure di agevolazione, tra le quali, in particolare:

-     un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica;

-     uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti;

-     l’esonero in via sperimentale, per l’anno 2022, dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato;

-     è riconosciuto, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022;

Congedo paternità: Viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

NASpI e DIS-COLL: vengono apportate modifiche alla disciplina della NASpI, prevedendo in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

-     l’estensione agli operai agricoli a tempo indeterminato;

-     eliminando, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità;

-     la riduzione della NASpI del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo);

-     la riduzione della DIS-COLL del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

-     la corresponsione della DIS-COLL per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata), con durata massima che non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi) e con riconoscimento per i periodi di fruizione della indennità dei i contributi figurativi.

Cessazione attività produttiva: i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50:

-     sono tenuti, almeno 90 giorni prima, a comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL;

-     devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano (avente una durata non superiore a 12 mesi) per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS.

Tirocinio: viene riordinata la disciplina sul tirocinio, definendolo come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare” e distinguendo tra curricolare ed extracurriculare. Si rinvia ad un accordo tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Novità in ambito previdenziale: le misure riguardano in particolare:

  • l’accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, per il solo anno 2022 (Quota 102);
  • la modifica dell disciplina dell’Ape sociale, prevedendo in particolare la conferma per tutto il 2022; l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che richiedeva che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI); estendendo la misura ad altre categorie professionali; riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
  • la proroga dell’Opzione donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94).

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul suo sito delle slides esplicative.

Forniremo informazioni più dettagliate non appena saranno fornite istruzioni operative da parte dei vari Enti competenti.

Per consultare la legge di bilancio 2022 clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20211231&numeroGazzetta=310&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=49&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&elenco30giorni=true

Per consultare le slides del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf

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