Green Pass – Comunicazione di non possesso al datore di lavoro | Adlabor
La legge 87/2021 impone l’obbligo del Green pass per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Per agevolare l’organizzazione produttiva l’articolo 3 del decreto-legge 139/2021 ha stabilito che I datori di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere ai lavoratori che non possiedono il Green Pass di comunicare con preavviso, necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, di non possederlo. Nulla si dice sulle modalità di tale comunicazione e sulla durata dell’assenza. Per evitare problemi organizzativi quali la presentazione in azienda senza preavviso di lavoratori originariamente sprovvisti di Green pass potrebbe essere consigliabile adottare un’idonea procedura di comunicazione che preveda un congruo preavviso per il rientro al lavoro dei dipendenti sprovvisti di certificazione verde.
D.L. 139/2021: Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
“1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies e' inserito il seguente:
"Art. 9-octies (Modalita’ di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies[1] e al comma 6 dell'articolo 9-septies[2] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.".
Per consultare il decreto clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139/
[1] comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari.
[2] comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: “6. Il personale di cui al comma 1 [chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato ed accede ai luoghi in cui la predetta attività è svolta], nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”. La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
Comma 1 dell’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”