Normativa

16 Febbraio 2021 - Normativa

Lavoro agile (smart working) semplificato e COVID-19 – scadenze | Adlabor

Salvo provvedimenti legislativi di proroga di quelli fin qui adottati, ricordiamo che, in materia di lavoro agile, vi sono alcune misure, adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che scadranno nei prossimi mesi:

  • lavoratori fragili: dal 1° marzo 2021 verrà meno il diritto al lavoro agile per i dipendenti imunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita;
  • procedure semplificate: dal 1° aprile 2021 i datori di lavoro dovranno tornare ad applicare le regole ordinarie di comunicazione previste per l'attivazione del lavoro agile. Fino a tale data sarà ancora possibile:
  • applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata.
  • genitori lavoratori di figli disabili gravi: dal 1° luglio 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, non avranno più il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Permane comunque ancora l’obbligo per i datori di lavoro di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
  • genitori lavoratori di figli in DAD nelle zone rosse: nelle aree del territorio nazionale cd zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza i lavoratori dipendenti genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, in alternativa, possono chiedere il congedo straordinario COVID-19.
09 Febbraio 2021 - Normativa

Contributi gestione separata INPS 2021 – aliquote, massimali e minimali di reddito per professionisti e collaboratori. | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.

L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

  1. Aliquote

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS+0,72+0,51 aliquote aggiuntive);
  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS+0,72 aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%

Professionisti:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
  1. Massimale e minimale di reddito

Massimale: per  l’anno  2021  il  massimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  2,  comma  18,  della  legge  n.335/1995  è  pari  a  €  103.055,00.

Minimale: per  l’anno  2021  il  minimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,  della  legge  n.233/1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.pdf

02 Febbraio 2021 - Normativa

CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.

Segnaliamo in particolare:

  • Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
  • Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf

 

01 Febbraio 2021 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l’anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La circolare indica:

i minimali di retribuzione giornaliera per:

  • la generalità dei lavoratori dipendenti (limiti ragguagliati al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio  2021 e cioè € 48,98 giornalieri e €  515,58 mensili);
  • il personale iscritto al Fondo volo.

le retribuzioni convenzionali

  • in genere (limite minimo  di retribuzione giornaliera per l’anno 2021: € 27,21);
  • per gli equipaggi delle navi da pesca e per i  pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque interne associati in cooperativa;
  • per i lavoratori a domicilio;
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per l’anno 2021: € 055,49, arrotondato  a € 103.055,00)

il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:

-      rese in formato cartaceo

-      rese in forma elettronica

 

4,00

8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

la rivalutazione dell’importo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  prestazioni  di  maternità obbligatoria

per i lavoratori dello  spettacolo e per gli sportivi professionisti i valori  per  il  calcolo di vari tipi di contributi;

il massimale contributivo  previsto  per  i  direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2021.pdf

01 Febbraio 2021 - Normativa

Fringe benefit e stock option erogati al personale cessato nel 2020 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:

  • la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto entro e non oltre il 22 febbraio 2021;
  • per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf

21 Gennaio 2021 - Normativa

Disabili – Prospetto informativo 2021 – obbligo di invio | Adlabor

La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.

Tale adempimento, da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio è obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Compilazione e invio della comunicazione non sono obbligatori nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020). Ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

Per l’anno 2021, il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.

Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1° febbraio 2021.

20 Gennaio 2021 - Normativa

Attività produttive – Protocolli da rispettare – DPCM 14 gennaio 2021

Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, manterrà la sua efficacia fino al 5 marzo 2021. Durante questo periodo, al fine di contenere il contagio e per la svolgimento delle attività in sicurezza, tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono continuare a rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19:

Inoltre, continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile.

18 Gennaio 2021 - Normativa

CIGS – Deroghe ai limiti per l’approvazione del programma di crisi aziendale fino al 30.04.2021 | Adlabor

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.01.2021, è stato stabilito che, per le aziende che fino al termine dell’emergenza sanitaria facciano ricorso alla cassa integrazione straordinaria al fine di attuare una riorganizzazione aziendale, queste, in deroga alla normativa ordinaria[1], ferma restando la salvaguardia occupazionale, potranno ottenere l'approvazione del programma di crisi aziendale:
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Per consultare il Decreto, clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DM-15dicembre2020.pdf

________________________________________________________________________________

[1] art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

12 Gennaio 2021 - Normativa

COVID-19 – sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga dei termini

L’Inail informa che, ex art. 19 D.L. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), sono state prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tali disposizioni traggono origine dall’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 34/2020, convertito in legge  77/2020,  in base al quale, fermo  restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  D.Lgs 81/2008,  per garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  produttive  e  commerciali  in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2  fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio  nazionale,  i  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  debbono assicurare  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Per consultare la circolare 44/2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf

07 Gennaio 2021 - Normativa

Interventi in materia di lavoro della Legge di Bilancio 2021 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elenca gli interventi in materia di lavoro contenuti all’art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese:

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19): al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.  Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26):  lncremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36): sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115):  è prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160): al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279): è prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290): è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291): è ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306): ì datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308): ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti (commi 309-311): esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325): è istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Contratto di espansione interprofessionale (comma 349): implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358): riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Proroga APe Sociale (commi 360-361): è estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

Congedo obbligatorio di paternità (comma 363): incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401): è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481): sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,  in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100): il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135): è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

 

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