Normativa

15 Novembre 2021 - Normativa

UNIEMENS – Utilizzo del codice CNEL e visualizzazioni delle ricevute | Adlabor

L’INPS, con due distinti provvedimenti, fornisce informazioni e indicazioni operative sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro del settore privato e sulla nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens

Utilizzo del codice CNEL

Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, vengono fornite indicazioni:

  • sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore privato;
  • sul passaggio al codice alfanumerico unico del CNEL. Tale passaggio prevede un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà consentito utilizzare anche il codice INPS, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice. Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al CCNL avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.

Visualizzazioni delle ricevute: innovazione nella gestione

Con il messaggio n. 3897 dell’11 novembre 2021, viene comunicato il rilascio di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens, che, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi e cioè:

  • Titolare dell’azienda;
  • Rappresentante legale;
  • Dipendente delegato;
  • Intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

Nel messaggio, inoltre, vengono illustrate le modalità in cui opera il sistema di visualizzazione e vengono riepilogate le informazioni visualizzabili relativamente alle gestioni in cui è presente il sistema “Gestione deleghe”.

Per consultare la circolare 170/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20170%20del%2012-11-2021.htm

Per consultare il messaggio 3897/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203897%20del%2011-11-2021.htm

10 Novembre 2021 - Interpretazioni / Normativa

Sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative ai propri ispettori in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (che, ricordiamo, prevede la sospensione qualora l’ispezione abbia  riscontrato “che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”).

Segnaliamo in particolare che:

  • ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione (per esempio per i coadiuvanti familiari ovvero i soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965);
  • la percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
  • i lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
  • il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa);
  • l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza comunque anche nel caso in cui in cui siano state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • non si richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione;
  • gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione;
  • gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In tal caso il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato;
  • qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf

 

05 Novembre 2021 - Normativa

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).

A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.

Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.

Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm

Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567

27 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza nei cantieri – Accordo di costituzione osservatorio nazionale | Adlabor

Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.

Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:

  • del divieto di dumping contrattuale;
  • del ricorso a lavoro irregolare;
  • della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale

Per consultare l’accordo, clicca qui:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf

26 Ottobre 2021 - Normativa

Cassa Integrazione- Proroga– novità – D.L. 146/2021 | Adlabor

L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:

  • I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono  o  riducono l’attività  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
  • I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o  riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli  articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
  • Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

 

 

 

25 Ottobre 2021 - Normativa

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:

  • l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
  • l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

25 Ottobre 2021 - Normativa

Congedi straordinari parentali – novità | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga  al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:

  • sospensione dell'attivita'  didattica  o  educativa  in presenza del figlio;
  • infezione da  SARS-CoV-2  contratta dal figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto;
  • chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.

I congedi spettano a:

  1. lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
  • ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
  • alla contribuzione figurativa;
  • divieto di licenziamento
  • alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di figli di età compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece il diritto di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa  oppure  è sospeso dal lavoro), l'altro genitore non  può  fruire  del  medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

  1. lavoratori genitori iscritti in via esclusiva  alla  Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori  di  anni 14 quattordici,  di uno specifico  congedo per  il quale  è  riconosciuta  una  indennità,   per   ciascuna   giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai  fini  del calcolo dell'indennità di maternità.
  2. lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di  anni 14 quattordici, di un’indennità  commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della  retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

22 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza sui luoghi di lavoro – modifiche al D.Lgs 81/2008 | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).

Segnaliamo in particolare all’art. 13 del decreto:

  • L’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (comma 1, lettera c) 1 e comma1, lettera d) 3);
  • Il maggior presidio, su tutto il territorio nazionale delle strutture preposte ai controlli, con il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale (comma 1, lettera c) 3);
  • Il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (comma 1, lettera b);
  • L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni scatterà in presenza del 10% (e non più del 20% del personale “in nero”) (comma 1, lettera d);
  • Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione (comma 1, lettera d);
  • L’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (comma 2).

 

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

20 Ottobre 2021 - Normativa

Green Pass – Comunicazione di non possesso al datore di lavoro | Adlabor

La legge 87/2021 impone l’obbligo del Green pass per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Per agevolare l’organizzazione produttiva l’articolo 3 del decreto-legge 139/2021 ha stabilito che I datori di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere ai lavoratori che non possiedono il Green Pass di comunicare con preavviso, necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, di non possederlo. Nulla si dice sulle modalità di tale comunicazione e sulla durata dell’assenza. Per evitare problemi organizzativi quali la presentazione in azienda senza preavviso di lavoratori originariamente sprovvisti di Green pass potrebbe essere consigliabile adottare un’idonea procedura di comunicazione che preveda un congruo preavviso per il rientro al lavoro dei dipendenti sprovvisti di certificazione verde.

 

 

D.L. 139/2021: Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

 “1.  Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, dopo l’articolo 9-septies e' inserito il seguente:

    "Art.  9-octies (Modalita’ di verifica del   possesso   delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui   al   comma   6 dell'articolo 9-quinquies[1] e al comma 6 dell'articolo 9-septies[2] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.".

 

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139/

 

 

[1] comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari.

[2] comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “6. Il personale di cui al comma 1 [chiunque  svolge un’attività lavorativa nel settore privato ed accede ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta], nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”. La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

 

Comma 1 dell’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  termine  di cessazione  dello  stato  di  emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque  svolge  una attività lavorativa nel settore privato e' fatto  obbligo,  ai  fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta,  di

possedere  e  di  esibire,  su  richiesta,  la  certificazione  verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto  previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e  dagli articoli  4  e  4-bis  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”

 

15 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS -STRUMENTI E MODALITÀ DI RILEVAZIONE| ADLABOR

Con DPCM 12 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, sono state emanate disposizioni per l’integrazione del sistema di lettura e verifica dei Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. In particolare per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (allegato H) non risultano ancora rilasciate modalità attuative.

Per consultare il DPCM clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/protezioni-covid-19/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-12-ottobre-2021/

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