Normativa

07 Gennaio 2021 - Normativa

Lavoro agile – procedure semplificate – proroga al 31 marzo 2021 | Adlabor

L’allegato 1 al Decreto Legge 183/2020 ha prorogato al 31 marzo 2021 le procedure semplificate per il ricorso al lavoro agile/smart working (si vedano le precedenti nostre news del 15 dicembre 2020, 5 novembre 2020, 30 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 9 settembre 2020, 27 luglio 2020). Di conseguenza, fino alla suddetta data del 31 marzo 2021 il ricorso a questo strumento di flessibilità lavorativa:

  • può essere applicato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • può essere applicato dai datori di lavoro privati anche in assenza degli accordi individuali;
  • prevede che gli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della legge n. 81 del 2017, siano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL;
  • prevede che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro;
  • prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro

Inoltre, rammentiamo che, sempre fino alla data del 31 marzo 2021, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per consultare il testo del DL 183/2020 e dell’allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-183-2020-decreto-legge-milleproproghe/

23 Dicembre 2020 - Normativa

Le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, ha fornito un riepilogo delle disposizioni riguardanti la materia di lavoro e finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale: i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

Blocco dei licenziamenti: estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali lavoratori autonomi e dai professionisti: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Sempre per le partite IVA è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’INPS in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Misure a favore del lavoro giornalistico: estensione degli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Contratto di espansione interprofessionale: implementazione del finanziamento per consentire alle imprese con almeno 500 unità lavorative di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL): istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili: incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Congedo di paternità: incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.

Sospensione dei versamenti contributivi per associazioni sportive: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

Sistema duale: finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Misure in materia di cassa integrazione in deroga: introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania: ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto: riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore: istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

Indennità di continuità reddituale e operativa: istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave: estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Misure a sostegno del settore aeroportuale: erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

Misure in materia di lavoratori socialmente utili: possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.

Misure a favore dei lavoratori della pesca: Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nona salvaguardia dei lavoratori esodati: estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali: stanziamento di 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

Fondo per i caregiver (persona che si occupa di un familiare anziano, con disabilità o difficoltà) familiari: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Proroga Ape Sociale: estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.

22 Dicembre 2020 - Normativa

Misure di contenimento per il periodo natalizio – D.L. 18 Dicembre 2020, N. 172 | Adlabor

Con il D.l. 172/2020 sono state dettate le regole di comportamento per il periodo natalizio. In particolare, con applicazione sull’intero territorio nazionale, è stato determinato quanto segue:

  • Dal 21 DICEMBRE 2020 al 06 GENNAIO 2021
    VIETATO: ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case.
  • 24,25,26,27,31 DICEMBRE e 1, 2, 3, 5, 6 GENNAIO
    VIETATO: ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento; chiusi i negozi - Centri estetici - Bar e Ristoranti (tranne che per asporto o consegna a domicilio);
    CONSENTITO: spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità; dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone per volta, esclusi i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti); l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale; ristorazione da asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni); aperti Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità Farmacie e Parafarmacie Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri – Barbieri.
  • 28, 29, 30 DICEMBRE e 4 GENNAIO
    VIETATO: chiusi Bar e Ristoranti; ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case;
    CONSENTITO: spostamenti dell’interno del proprio comune e dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia; Consentita ristorazione da asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni); negozi aperti fino alle ore 21.

Per consultare il testo del Decreto Legge, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-172-2020-misure-urgenti-per-le-festivita-natalizie-e-di-inizio-anno-nuovo-adlabor/

15 Dicembre 2020 - Normativa

Lavoro agile semplificato – proroga fino al 31.01.2021 – L. 159/2020 di conv. del. D.l. 125/2020 | Adlabor

L’art. 1 co. 3 n. 6bis) del d.l. 125/2020, così come modificato dalla legge di conversione 159/2020, in vigore dal 3 dicembre 2020, tra le altre, modifica l'articolo 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020, prorogando fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza la possibilità per il datore di lavoro di fare ricorso al lavoro agile in forma semplificata.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 125/2020 con L. conv. 159/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/testo-coordinato-d-l-125-2020-con-l-conv-159-2020/

04 Dicembre 2020 - Normativa

Spostamenti – Limitazioni e deroghe durante il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021

01 Dicembre 2020 - Normativa

Lavoratori assunti sino al 09.11.2020 – Estensione CIG ed altre misure di sostegno in favore di lavoratori e imprese – D.l. 157/2020 “Ristori-quater” | Adlabor

Il d.l. del 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. DL Ristori-quater) prevede un rafforzamento delle misure già vigenti, oltre che diverse novità. In particolare, per quanto di interesse:

  • Indennità una tantum: è prevista un’indennità di 1.000 Euro per i lavoratori che abbiano cessato o sospeso nel periodo emergenziale la propria attività, ed in particolare per:
  1. intermittenti, purché abbiano lavorato almeno 30 giorni tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020;
  2. autonomi privi di p. iva, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e che non abbiano al 30.11.2020 un contratto in essere;
  3. incaricati di vendite a domicilio, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA;
  4. stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
    La domanda volta all’ottenimento dell’indennità è presentata all’INPS entro il 15.12.2020. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito (art. 9);
  • Cassa integrazione: i trattamenti di cassa integrazione previsti dal Decreto Agosto sono estesi anche ai lavoratori assunti sino al 09.11.2020 (art. 13).

Per consultare il testo completo del Decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-157-2020-ulteriori-misure-urgenti-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

 

19 Novembre 2020 - Normativa

Adeguamento ambienti di lavoro – credito d’imposta in scadenza | Adlabor

Istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 120), nel disegno di legge di Bilancio 2021, il beneficio fiscale non viene rinnovato e quindi, a meno di modifiche nel corso dell’esame parlamentare, terminerà al 31 dicembre 2020, con un periodo di fruizione utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Segnaliamo in particolare:

  • Chi può beneficiare del bonus: il credito di imposta previsto dall’articolo 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) può essere fruito da:
  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in un luogo aperto al pubblico. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato 2 del decreto Rilancio.;
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Come precisato dalla circolare n. 20/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tali soggetti possono beneficiare del credito di imposta anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico sopra indicate.
  • Limite di spesa detraibile: il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Cosa finanzia: il bonus è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel 2020 per:
    1. la realizzazione delle modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie). Secondo quanto chiarito nella citata circolare n. 20/E/2020 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 361/2020) tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;
    2. gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto termoscanner. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Per accedere al credito di imposta: è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, il modello e le istruzioni sono definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020

Per consultare la circolare 20/E/2020, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5

Per consultare la risposta ad interpello 361/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+361+del+16+settembre+2020.pdf/cd24e409-07f6-aa87-3fe2-1507a32d4972

Per consultare il provvedimento n. 259854/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020

12 Novembre 2020 - Normativa

Lavoratori fragili – tutele – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

In particolare l’INPS ha precisato che:

  • per i soggetti riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  • Il periodo si assenza sopra indicato va, allo stato degli atti, dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore;
  • per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ex articolo 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti;
  • a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell’art. 26, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, per i lavoratori fragili l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Ricordiamo che, ex art. 21 ter del citato D.L. 104/2020, i lavoratori genitori con figli con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021 , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.pdf

 

10 Novembre 2020 - Normativa

COVID-19 – Decreto “Ristori bis” – misure in materia lavoristica | Adlabor

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese , connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare:

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11): la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  • Misure in materia di integrazione salariale (art. 12): sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni), e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).
  • Congedo straordinario per i genitori (art. 13) in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado: limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 151/2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
  • Bonus baby-sitting (art. 14): dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e verrà erogato mediante il libretto famiglia (di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016.
  • Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15): viene istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-149-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-e-giustizia-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-decreto-ristori-bis/

05 Novembre 2020 - Normativa

Incentivo allo smart working e sorveglianza sanitaria – misure in materia lavoristica contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020 | Adlabor

Il D.P.C.M. del 03.11.2020 ha imposto nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In materia lavoristica:

  • Raccomandazione per le attività produttive di: utilizzare al massimo delle possibilità il lavoro agile, Incentivare ferie e congedi retribuiti nonché ogni altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva, Assumere protocolli di sicurezza anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza, incentivare le operazioni di sanificazione nei locali aziendali (art. 1 lett. nn).
  • Continua ad essere vigente in materia di sicurezza il protocollo condiviso datato 24.04.2020 da applicare a tutti i luoghi di lavoro (art. 4);
  • Le pubbliche amministrazioni assicurano il più alto livello possibile di smart working (art. 5 co. 3);
  • Anche per i datori di lavoro privati è fortemente raccomandato il lavoro agile ex art. 90 d.l. 34/2020 (art. 5 co. 6);
  • I soggetti che hanno transitato nei 14 giorni precedenti al ritorno in Italia in uno dei paesi indicati alle lettere D, E ed F dall’Allegato 20 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica   è   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine (art. 8 co. 5). Tali disposizioni non si applicano a: chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro; a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana (art. 8 co. 8).

Per consultare il testo del D.P.C.M. clicca qui:  https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-03-11-2020-ulteriori-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/.

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