Normativa

24 Maggio 2021 - Normativa

Decreto “Sostegni” – Conversione in legge | Adlabor

È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Per quanto riguarda la materia degli ammortizzatori sociali Covid, la legge di conversione ha apportato alcune modifiche all’art. 8, che evidenziamo in grassetto qui di seguito riportando il nuovo testo:

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

  1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e’ dovuto alcun contributo addizionale.
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e’ dovuto alcun contributo addizionale.

2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

  1. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Il testo integrale della legge 69/2021 è consultabile su:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/testo-coordinato-del-decreto-legge-21-maggio-2021-n-41/

13 Maggio 2021 - Normativa

Lavoro agile, congedi e bonus baby sitter per lavoratori genitori | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Evidenziamo in particolare:

Lavoro agile

  • lavoratori con figli di età minore ai 16 anni: il lavoratore dipendente genitore  di  figlio  di età minore  di  16 anni,  in alternativa all'altro  genitore,  può   svolgere   la prestazione  di  lavoro   in   modalità   agile   per   un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attività didattica o educativa in  presenza  del  figlio,  alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè  alla  durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di  prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • lavoratori con figli disabili: la possibilità di ricorso al lavoro agile è riconosciuta a entrambi  i  genitori  di  figli  di  ogni  età  con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, con disturbi  specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi  speciali,  anche nel caso  in cui figli frequentino centri diurni  a  carattere  assistenziale  dei quali sia stata disposta la chiusura.
  • diritto alla disconnessione: è riconosciuto al lavoratore che svolge  l'attività  in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle  strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme  informatiche,  nel  rispetto  degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e  fatti  salvi  eventuali periodi di reperibilità concordati.  L'esercizio  del  diritto  alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena

  • congedo retribuito: nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa  non  possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore  dipendente  genitore di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  in alternativa all'altro  genitore,  può  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attività didattica o educativa in  presenza  del  figlio,  alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè  alla  durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità  in  situazione  di gravità accertata a prescindere dall'età  del  figlio,  anche nel caso in cui sia stata dispostala sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere  assistenziale  dei  quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria e per la sua durata è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della  retribuzione stessa nonchè la contribuzione figurativa;
  • congedo non retribuito: in caso di figli di età compresa fra 14 e  16  anni,  uno  dei genitori, in alternativa all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni indicate nell’alinea precedente, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • trasformazione del congedo parentale in congedo retribuito: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere convertiti a domanda, durante i periodi  di sospensione dell'attività didattica  o  educativa  in  presenza  del figlio,  o di durata della sua infezione da SARS-CoV-2 o della sua quarantena, nel congedo retribuito e non  sono  computati  nè  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.

Bonus baby-sitting

  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso  INPS, i  lavoratori  autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa  e  soccorso  pubblico  e della  polizia   locale,   impiegato   per   le   esigenze   connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti  alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie,  degli  esercenti la professione di assistente sociale degli operatori  socio-sanitari, per i figli  conviventi  minori  di  anni  14,  possono  chiedere  la corresponsione di uno o più  bonus  per  l'acquisto  di  servizi  di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro  settimanali, mediante  il  libretto  Condizioni per la fruizione del bonus sono:  a) la non fruizione  del  bonus  asilo  nido; b) la non fruizione da parte dell’altro genitore  di altre tutele previste nel caso di  figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Le  modalità operative per accedere ai benefici in oggetto saranno stabilite dall'INPS.

27 Aprile 2021 - Normativa

Presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Adlabor

Il Consiglio dei Ministri ha trasmesso, in data 25 aprile 2021, al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano italiano, che si inserisce all’interno del programma europeo Next Generation EU (NGEU) prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU e ulteriori 30,6 miliardi parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile.

Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro.

Il PNRR, che prevede di destinare il 27% alla digitalizzazione, il 40%  agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico, e più del 10% alla coesione sociale, è organizzato in sei missioni:

1 - “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” (complessivamente 49,2 miliardi di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo) con i quali promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura, con:

  • fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese. Il Piano prevede incentivi per l’adozione di tecnologie innovative e competenze digitali nel settore privato, e rafforza le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, ad esempio facilitando la migrazione al cloud.
  • per turismo e cultura, sono previsti interventi di valorizzazione dei siti storici e di miglioramento delle strutture turistico-ricettive.

2 - “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” (complessivamente 68,6 miliardi di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo), con i quali :

  • migliorare l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;
  • rinnovare il trasporto pubblico locale, con l’acquisto di bus a bassa emissione, e parte della flotta di treni per il trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa;
  • incrementare l’efficienza energetica di edifici privati e pubblici;
  • realizzare importanti investimenti nelle fonti di energia rinnovabile (in particolare l’idrogeno semplificando le procedure di autorizzazione nel settore) nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite nelle reti per l’acqua potabile del 15% e nella riduzione del dissesto idrogeologico.

3 - “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile” (complessivamente 31,4 miliardi, di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo) con i quali:

  • sviluppare un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese, con un importante investimento nei trasporti ferroviari ad alta velocità, soprattutto nel centro-sud e con la modernizzazione e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, sul sistema portuale e nella digitalizzazione della catena logistica.

4 - “Istruzione e Ricerca” (complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo), con i quali:

  • rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
  • Incrementare gli asili nido, le scuole materne, i servizi di educazione e cura per l’infanzia;
  • risanare strutturalmente gli edifici scolastici;
  • riformare i programmi di dottorato e dei corsi di laurea;
  • sviluppare l’istruzione professionalizzante e rafforzare la filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico.

5 - “Inclusione e Coesione” (complessivamente 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo) con i quali:

  • facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale, anche con lo sviluppo dei centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile, con la creazione di un nuovo Fondo Impresa Donna;
  • rafforzare i servizi sociali e gli interventi per le vulnerabilità, ad esempio con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma alle persone con disabilità;
  • favorire investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali e interventi di rigenerazione urbana per le periferie delle città metropolitane.

6 - “Salute” (complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo), con i quali:

  • rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure;
  • investire nell’assistenza di prossimità diffusa sul territorio e attiva 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità;
  • potenziare l’assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l’assistenza remota, con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali;
  • aggiornare il parco tecnologico e le attrezzature per diagnosi e cura, con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad esempio con interventi di adeguamento antisismico;
  • rafforzare l’infrastruttura tecnologica per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati, inclusa la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il Piano, per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all’attrazione degli investimenti, prevede inoltre un ambizioso programma di riforme:

  • della Pubblica Amministrazione, affrontando i problemi dell’assenza di ricambio generazionale, di scarso investimento sul capitale umano e di bassa digitalizzazione, con investimenti in una piattaforma unica di reclutamento, in corsi di formazione per il personale e nel rafforzamento e monitoraggio della capacità amministrativa; con semplificazione per la concessione di permessi e autorizzazioni; sul codice degli appalti ,per garantire attuazione e massimo impatto agli investimenti
  • della Giustizia, con interventi sull’eccessiva durata dei processi per ridurre il forte peso degli arretrati giudiziari. Il Piano prevede assunzioni mirate e temporanee per eliminare il carico di casi pendenti e rafforza l’Ufficio del Processo; interventi di revisione del quadro normativo e procedurale, ad esempio un aumento del ricorso a procedure di mediazione e interventi di semplificazione sui diversi gradi del processo;
  • della concorrenza come strumento di coesione sociale e crescita economica.

I tempi di queste riforme, che vanno dai servizi pubblici locali a energia elettrica e gas, sono stati pensati tenendo conto delle attuali condizioni dovute alla pandemia.

Per consultare il documento integrale, clicca qui: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

23 Aprile 2021 - Normativa

Smartworking – proroga procedura semplificata fino al 31 luglio 2021 | ADLABOR

L’art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all' allegato 2, tra queste, al paragrafo 24 dell’allegato 2, ci sono anche le disposizioni in materia di lavoro agile (articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Quindi i datori di lavoro potranno utilizzare il lavoro agile con procedura semplificata fino al 31 luglio 2021.

22 Aprile 2021 - Normativa

MISURE PER LA RIPRESA | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 21 aprile 2021, un decreto-legge (non ancora pubblicato in G.U.) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In estrema sintesi, il testo prevede una serie di misure:

  • Crono programma: relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  • Certificazioni verdi: introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
  • Zone gialle: Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal decreto.
  • Spostamenti: Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private nella zona rossa.
  • Scuola e università: dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
  • Bar e ristoranti: dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
  • Competizioni ed eventi sportivi: a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
  • Sport di squadra, piscine, palestre: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
  • Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento: dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla tutte le loro attività.

 

09 Aprile 2021 - Normativa

Lavoratori all’estero – Retribuzioni convenzionali 2021 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 7 aprile 2021, il Decreto del 23 marzo 2021 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/07/21A02010/sg

Per consultare la tabella con le retribuzioni convenzionali, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0201000100010110001&dgu=2021-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-07&art.codiceRedazionale=21A02010&art.num=1&art.tiposerie=SG

08 Aprile 2021 - Normativa

Sicurezza nei luoghi di lavoro – Protocollo aggiornato | Adlabor

In data 6 aprile 2021 il governo e le parti sociali hanno aggiornato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (il protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020). È stato raccomandato di:

  • favorire il più possibile il lavoro agile, in quanto è utile strumento di prevenzione. Tale modalità è raccomandata, ove possibile, anche per lo svolgimento delle attività professionali;
  • incentivare le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumere protocolli anti-contagio e incrementare la sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • limitare lo spostamento all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • informare i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità per la prevenzione e il contrasto dei contagi, circa le modalità d’ingresso in azienda e le modalità di accesso dei fornitori esterni (individuando procedure d’ingresso che limitano le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti ed uffici coinvolti);
  • la riammissione dei lavoratori positivi dopo il 21 esimo giorno solo con tampone negativo molecolare o antigenico;
  • l’obbligo dell’appaltatore d’informare immediatamente il committente del lavoratore, che opera nello stesso sito produttivo, che è risultato positivo al tampone COVID-19;
  • è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. L’azienda deve fornire idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
  • Va rispettata la distanza di almeno un metro negli spazi condivisi e vanno indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree;
  • in caso di condivisione di ambienti di lavoro sia all’aperto sia al chiuso si devono indossare la mascherina e i dispositivi di protezione individuale (questo non è necessario se l’attività è svolta in isolamento);
  • è raccomandato un piano di turnazione dei lavoratori dipendenti adibiti alla produzione per diminuire al massimo i contatti, favorendo il distanziamento sociale e riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, evitando assembramenti;
  • vanno favoriti orari d’entrata ed uscita scaglionati, ed ove possibile bisogna adibire una porta all’entrata e l’altra alla uscita;
  • rimodulare gli spazi per favorire il distanziamento sociale, utilizzando uffici inutilizzati o sale riunioni.
  • La sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, con alcune deroghe previste dalla normativa vigente.
  • Salvo motivi di necessità e urgenza non sono consentite le riunioni in presenza. Se la riunione non sarà possibile in collegamento a distanza, la riunione in presenza dovrà essere ridotta al minimo dei partecipanti e dovrà:
    • essere garantito il distanziamento interpersonale,
    • essere usata la mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore),
    • essere garantita un’adeguata areazione del locale.
  • Il datore di lavoro con il medico competente deve valutare il rischio di contagio relativo a trasferte e viaggi considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Per il progressivo reintegro dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico Competente deve effettuare la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

Per consultare il protocollo, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

23 Marzo 2021 - Normativa

Misure per il Lavoro nel Decreto Sostegni- D.L. 41/2021.

Licenziamenti – Art. 8 commi 9-11

Fino al 30 giugno 2021 è vietato l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamenti, collettivi e individuali, è limitato alle aziende che usufruiscono di cassa integrazione in deroga o di assegno ordinario. (Rimane un dubbio interpretativo sul fatto che il divieto di licenziamento valga anche per chi non usufruisce di cassa in deroga o assegno)

Restano salve le deroghe al divieto di licenziamento previste in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, in caso di cambio d’appalto con obbligo del subentrante di assunzione dei lavoratori o in caso di accordo collettivo aziendale che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto.

 

Cassa integrazione – Art. 8

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione ordinaria: 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione in deroga o dell’assegno ordinario: 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

 

Contratti a termine e proroga della disciplina in deroga – Art. 17

L’art. 17 del D.L. 41/20221 stabilisce, per il periodo dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i datori di lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria sui contratti a termine di cui al d.lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare, per una sola volta, senza causale un contratto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi.

Resta la durata massima complessiva di 24 mesi del rapporto a termine, ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.

Ciò significa che anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel corso del 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid-19, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati ex art. 17 D.L. 41/2021.

Il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile utilizzare tale deroga, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato e non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine del contratto può essere fissato anche nel 2022 mentre è la proroga (o il rinnovo) che deve avvenire entro il 31.12.2021.

Si evidenzia inoltre che l’Ispettorato del Lavoro con nota del 16 settembre 2020, aveva precisato che le disposizioni anti Covid consentono «la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e anche «sul rispetto dei periodi cuscinetto» che normalmente deve intercorrere fra due contratti a termine in caso di rinnovo (dieci giorni se il primo contratto durava meno di sei mesi, 20 giorni se era riferito a un periodo più lungo). Quindi, l’eventuale proroga senza causale prevista dal decreto legge Sostegni non è da conteggiarsi nel numero massimo delle quattro proroghe consentite dai contratti a termine. E l’eventuale rinnovo non prevede il periodo cuscinetto.

 

Lavoratori Fragili– Art. 15

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità [art. 3, co. 3, L. n. 104/1992];
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

L’art. 15 del D.L. 41/2021 proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.

Nel caso in cui un lavoratore fragile non possa svolgere il lavoro in smart working o non usufruisca della cassa integrazione guadagni, viene confermata l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021.

Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 41/2021) al fine di non creare un vuoto normativo.

 

Smart working semplificato

Si rammenta che la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” è stata prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020) convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Allegato 1 alla Legge).

 

23 Marzo 2021 - Normativa

Misure per l’emergenza COVID-19 – Decreto “Sostegni” | Adlabor

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 23 marzo 2021

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali

1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore: si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà: il decreto prevedela proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021; la proroga della Cassa integrazione guadagni; il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione; una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi; il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande; il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari; l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore; la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

3) Salute e sicurezza: per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede: un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID; la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale; il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale; un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare; la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

 

4) Enti territoriali: per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali: tra gli altri interventi settoriali, sono previsti un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate; il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo; il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate; un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico; un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale; un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo; l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

16 Marzo 2021 - Normativa

Congedi e lavoro agile per COVID-19 – DL 30/2021 | Adlabor

 

Il Governo, con il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 (pubblicato in GU n. 62 del 13 marzo 2021) ha rinnovato alcune misure, valide fino al 30 giugno 2021, per sostenere i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Congedo straordinario indennizzato: al comma 2 è previsto che, qualora la prestazione lavorativa non possa, per le sue caratteristiche, essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura. Il comma 3 dispone che nei casi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 i genitori lavoratori dipendenti avranno diritto di percepire una indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità previste dal testo unito sulla maternità – paternità (art. 23 D.lgs. 151/2001). Per i periodi di astensione è inoltre prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Congedo straordinario non indennizzato: il comma 5 dispone come, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione nè contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Congedi parentali da convertire: il comma 4 prevede inoltre la possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno fruito a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, dei congedi parentali di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, di poter richiedere la conversione di tali congedi parentali nel congedo straordinario di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3, se i congedi parentali goduti siano stati utilizzati nel corso di sospensione della didattica in presenza del figlio, di quarantena del figlio, o nel corso dell’infezione da Covid-19 del figlio.

Lavoro agile: l’art. 2 del decreto legge n. 30/2021, al comma 1, riafferma il diritto per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 16, di poter svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Bonus baby sitter: il comma 6 prevede la possibilità di usufruire, in alternativa ai congedi e per i figli conviventi minori di anni 14, di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus riguarda però soltanto:

  • i lavoratori autonomi o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari
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