Normativa

07 Ottobre 2024 - Normativa

Patente a crediti – FAQ | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 23 settembre 2024 per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le seguenti prime quattro FAQ  sulla Patente a crediti.

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo [email protected] della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.

Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa  esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

24 Settembre 2024 - Normativa

Tassi di interesse per rateazione e sanzioni civili INAIL – Modifica | ADLABOR

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, con la quale informa che, per effetto della decisione della Banca centrale europea, sono variati, a decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Segnaliamo in particolare che:

  • i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.
23 Settembre 2024 - Normativa

Patente a crediti – Pubblicato il regolamento | ADLABOR

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «patente a crediti», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Segnaliamo in particolare che:

  • La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024;
  • I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 e cioè qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: «I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»
19 Settembre 2024 - Normativa

Contratti a tempo determinato: la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dal “Decreto Salva Infrazioni”(D.L. 131/2024) | Adlabor

Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato in G.U. il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”), con cui sono state approvate misure urgenti mirate ad attuare obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea nonché da procedure di infrazione e pre-infrazione attualmente pendenti nei confronti dello Stato italiano.

L’art. 11 del Decreto prevede una modifica dell’art. 28 Dlgs. 81/2015, che disciplina le conseguenze economiche/risarcitorie derivanti da un accertamento giudiziale di illegittimità del contratto a tempo determinato.

La disciplina antecedente alla pubblicazione del Decreto 131/2024 prevedeva, nei casi di illegittimità del contratto a termine, la conversione del contratto a tempo indeterminato nonché la condanna del datore di lavoro “al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.

Il Decreto-legge n. 131/2024 ha apportato due modifiche radicali all'art. 28 D.lgs. 81/2015:

  • Al secondo comma, è inserita “la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
  • Viene abrogato il terzo comma, che disponeva la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Viene pertanto introdotta la facoltà per un Giudice di condannare il datore di lavoro ad un risarcimento potenzialmente illimitato nella sua misura, e comunque non determinata né determinabile a priori, alla sola condizione che il lavoratore fornisca la prova del maggior danno subito.

 

 

16 Settembre 2024 - Normativa

Piattaforme di lavoro elevabili – Problematiche di sicurezza | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 7 del 12 settembre 2024, con la quale richiama  l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

  • comunicazione di messa in servizio
  • scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
  • istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
  • verbali di verifica periodica
  • registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
  • esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011
04 Settembre 2024 - Normativa

Mancata anticipazione da parte del datore di lavoro e pagamento diretto dell’indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.lgs. 151/2001: i chiarimenti INPS – Messaggio INPS n. 2909 del 30.8.2024 | ADLABOR

L’articolo 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’Inps le indennità[1], ponendo successivamente a conguaglio l’importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all’Inps, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo articolo 1 dello stesso Decreto.

La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo cosiddetti saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.

L’Inps, con il messaggio 2909 del 30 agosto 2024, precisa che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione. Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’Inps dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.

Inps inoltre precisa le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto:

- datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;

- azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;

- Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;

- l’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

- l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata;

- aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione, mancando la previsione del Ccnl.

Allorché ricorrano questi casi e laddove il lavoratore abbia presentato l’apposita istanza, Inps verificherà l’effettuazione di eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione, al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.

[1] Indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 Dlgs 151/2001

02 Settembre 2024 - Normativa

Rapporto biennale parità di genere obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti: il 20 settembre 2024 è il termine ultimo per la presentazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha rinviato al 20 settembre 2024 il termine ultimo per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale e sulla parità uomo- donna che, per la prima volta quest'anno, è obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti.

Si rammenta che, per l’omesso invio o la presentazione di un rapporto contenente dati falsi o incompleti, è prevista per le aziende una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.

ll Ministero, sul proprio sito istituzionale, pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto sia quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.

La mancata trasmissione, anche successivamente all’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Leggi le FAQ del Ministero del Lavoro (https://urponline.lavoro.gov.it/s/topic/0TO070000004ZmMGAU/nuovo-rapporto-biennale?language=it) esplicative delle modalità da utilizzare per la presentazione e dei dati da indicare.

29 Agosto 2024 - Normativa

Bonus assunzioni 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | ADLABOR

Dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore le misure e gli incentivi per le aziende previste dal c.d. Decreto Coesione per agevolare le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, tramite contratti stabili di alcune categorie di lavoratori.

In particolare:

  1. Bonus assunzioni Giovani under 35

Previsto l’esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro per le assunzioni stabili dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di under 35 (soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato).

Tale agevolazione, esclusa per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, comporta l’esonero totale dei contributi previdenziali, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. L’ammontare dell’esonero contributivo non può comunque eccedere la somma mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore.

La soglia mensile dell’esonero contributivo passa da 500,00 a 650,00 euro per le assunzioni presso unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno).

Esclusioni e revoca

L’esonero contributivo è riservato ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione agevolata.

È prevista la revoca dello sgravio (oltre al recupero di quanto già fruito) laddove l’azienda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, effettui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un altro dipendente impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

  1. Bonus assunzioni Donne

Previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate:

  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica;
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Il Bonus assunzione donne spetta per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, eccezion fatta per premi e contributi Inail, nel rispetto del tetto mensile di 650,00 euro per ciascuna lavoratrice.

Per fruire del Bonus Donne è necessario che, a seguito dell’assunzione incentivata, il datore di lavoro ottenga un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra:

  • Il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
  • Il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
  1. Bonus assunzioni ZES

Il Bonus assunzioni ZES spetta ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale non dirigenziale over 35 che e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’incentivo comporta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, eccezion fatta per premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi e nel rispetto di un tetto mensile di 650,00 euro per ciascun lavoratore.

Possono accedere alla misura in argomento esclusivamente i datori di lavoro privati che, congiuntamente:

  • Occupano fino a 10 dipendenti;
  • Assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori delle medesime regioni.
31 Luglio 2024 - Normativa

Rischio climatico dovuto alle alte temperature – Ordinanze Regionali | ADLABOR

Facciamo seguito alla news del 30 luglio 2024 per informare che varie Regioni hanno ritenuto di emettere specifiche Ordinanze Regionali al fine di proteggere e tutelare la salute dei lavoratori dal rischio climatico, predisponendo una serie di divieti all’attività lavorativa svolta, principalmente, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini. Tali divieti dovranno essere operativi nei giorni e nelle aree segnalate dal sito worklimate 2.0, qualora il livello di rischio diventi “ALTO”.

Queste le ordinanze delle Regioni, con relativi link per la loro consultazione:

Regione Abruzzo – Ordinanza del 18 luglio 2024

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/agricoltura-ordinanza.pdf

Regione Calabria – Ordinanza n. 1 del 14 giugno 2024

https://gsud.cdn-immedia.net/2024/06/Ordinanza-n.-1_del_14-06-2024.pdf

Regione Campania – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024

https://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-1-11-07-2024.pdf

Regione Emilia-Romagna – Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024

https://www.ordineing-fc.it/wp-content/uploads/2024/07/Ordinanza-RER-101-del-26.07.2024.pdf

Regione Lazio – Ordinanza n. Z00001 del 19 giugno 2024

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-06/Ordinanza-Z00001-19-06-2024-contingibile-urgente-materia-igiene-sanita-pubblica.pdf

Regione Molise – Ordinanza n. 2 del19 luglio 2024

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20665#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Giunta%20Regionale,di%20igiene%20e%20sanit%C3%A0%20pubblica.

Regione Puglia – Ordinanza 306 del 12 luglio 2024

https://press.regione.puglia.it/documents/65725/218377/Ordinanza+306_2024+caldo+edilizia+e+florovivaistica+2024.pdf/72c291bc-1100-8b8e-df09-0e14aca8a8d9?t=1721036827061

Regione Sardegna – Ordinanza n. 13259 del 18 luglio 2024

https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionaleras/988e2ac2-6557-4f83-bc03-b567b7e04a0b/ordinanza-presidente-n.-5-del-18.7.2024.pdf

Regione Sicilia – Ordinanza n.1 del 17 luglio 2024

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2024-07/Ordinanza%20N.%201.pdf

Regione Toscana – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/210626229/PARTE+I+n.+36+del+17.07.2024.pdf/c7156320-c637-219c-ffa7-ce4f5c3711cb?t=1721198830251

 

30 Luglio 2024 - Normativa

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il caldo – Integrazione salariale | ADLABOR

L’INPS, con i messaggi nn. 2735 e 2736 del 26 luglio 2024, fornisce indicazioni circa le misure finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore e in particolare sull’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Inoltre, con il messaggio 2736/2024, fornisce specifiche indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alle richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano:

  • datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
  • datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro:

  • possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8 del decreto ministeriale 95442/2016;
  • dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Di seguito, i due link cliccabili per la consultazione dei messaggi INPS sopra citati:

- https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2735-del-26-07-2024_14641.html

- https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2736-del-26-07-2024_14642.html

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