Normativa

23 Ottobre 2020 - Normativa

Regione Lombardia – COVID-19 – Provvedimenti

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata da Ministro della Salute in concerto col Presidente di Regione Lombardia una nuova Ordinanza la quale, in relazione all'emergenza Covid-19, prevede che:

  • su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute;
  •  Viene comunque consentito in ogni caso  di fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Tali  misure hanno efficacia dal 22 ottobre fino al 13 novembre 2020.

Inoltre, sempre in data 21 ottobre 2020, Regione Lombardia ha emanato l'Ordinanza n. 623,   valida dal 22 ottobre al 13 novembre 2020, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 che ha  si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  •     grandi strutture di vendita,
  •     esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  •     generi alimentari,
  •     alimenti e prodotti per animali domestici,
  •     prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  •     prodotti per l’igiene della casa,
  •     piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre sono state inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA
​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive potranno essere adottate dai sindaci.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

23 Ottobre 2020 - Normativa

Conversione permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro – d.l. 130/2020 | Adlabor

Il D.l. 130/2020, modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", amplia le possibilità di convertire permessi di soggiorno, ottenuti per diverse causali, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Possono essere convertiti, ove ne ricorrano i requisiti previsti dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 286/1998, i seguenti permessi di soggiorno:

a) per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

b) per calamità, di cui all'articolo 20-bis d.lgs. 286/1998;

c) per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del D.P.R. 394/1999;

d) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

e) per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) d.lgs. 286/1998;

f) per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) d.lgs. 286/1998;

g) per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2 d.lgs. 286/1998;

h) per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3 d.lgs. 286/1998.

Per consultare il testo normativo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/lavoratori-stranieri/d-l-130-2020-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-adlabor/.

21 Ottobre 2020 - Normativa

Covid-19 – accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS

Accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS connessi alla pandemia COVID-19

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20 Ottobre 2020 - Normativa

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali | Adlabor

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali: piano di progressiva transizione

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19 Ottobre 2020 - Normativa

D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - DPCM 18 ottobre 2020 | Adlabor

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15 Ottobre 2020 - Normativa

Misure emergenziali – convertito il c.d. Decreto agosto con legge 126/2020 | Adlabor

La conversione del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 ha, sostanzialmente, confermato le misure ivi previste che abbiamo sintetizzato in precedenti news.

Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici si rammenta:

  • confermata la durata massima di 18 settimane per la cassa integrazione con causale Covid-19 da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 (art. 1);
  • esonero contributivo di sei mesi per assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 15 agosto 2020, per un importo massimo di euro 8.060 annui riproporzionato (art. 6);
  • possibilità di prorogare o rinnovare, entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza indicare la causale rispettando la durata complessiva di 24 mesi (art. 8);
  • confermato il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo fintantoché è possibile utilizzare la cassa integrazione per Covid-19 ovvero l’esonero contributivo (art. 14);
  • lavoro agile o congedo straordinario per i genitori di figli conviventi minori di anni 14 in quarantena obbligatoria disposta dalla Asl per contatti avvenuti all’interno del plesso scolastico o per lo svolgimento di attività sportive per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (art. 21 bis);
  • diritto al lavoro agile per i genitori di figli disabili fino al 30 giugno 2021 (art. 21 ter);
  • i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere l’attività in smart working, anche con mansioni diverse ma equivalenti, sino al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 2-bis);
  • confermato il raddoppio a euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 112).

Per consultare il testo coordinato del d.l. 104/2020, convertito con l. 126/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/l-126-2020-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-delleconomia-adlabor/.

Si ricorda che lo smart working in forma semplificata (senza accordo) è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1 comma 3 del d.l. 125/2020 del 7 ottobre 2020.

 

08 Ottobre 2020 - Normativa

Misure emergenziali – proroghe | Adlabor

Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha prorogato alcune misure emergenziali:

  • proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità di adottare misure di limitazione della circolazione delle persone, e di avere sempre con sé dispositivi di protezione;
  • potere delle regioni di introdurre solo misure più restrittive;
  • proroga al 31 gennaio 2021 dei divieti di assembramenti, e altre misure restrittive;
  • proroga al 31 dicembre 2020, delle tutele per i lavoratori maggiormente esposti a rischi, diritto al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori di disabili, familiari di disabili o immunodepressi;
  • proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione originariamente fissati al 31 luglio 2020 e dei termini per l’invio delle domande di accesso per i trattamenti che si collocano fra il 1° e il 31 agosto 2020.

Per consultare i testi normativi aggiornati:

06 Ottobre 2020 - Normativa

CIGO, CIGD e Assegno ordinario – causale “COVID 19 con fatturato“.

Domanda CIGO, CIGD e Assegno ordinario - causale “COVID 19 con fatturato“ - istruzioni INPS

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18 Settembre 2020 - Normativa

Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro

Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE

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17 Settembre 2020 - Interpretazioni / Normativa

Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor

L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020  fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale  interesse lavoristico del  D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

Segnaliamo in particolare:

a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.  Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si  evidenzia  come  il  comma  2 condizioni  la  possibilità  di  beneficiare  della agevolazione è condizionata al rispetto  del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto  del  termine  di  durata  massima  di  24  mesi, senza  necessità delle causali previste  dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.

d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per  il medesimo  periodo,  quelle  avviate  dal  23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento  d'azienda  o  di  un  ramo  di  essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di  accordo  collettivo aziendale,  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del  trattamento  di  cassa  integrazione.

 

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf

 

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