Normativa

02 Marzo 2021 - Normativa

“Milleproroghe” – Decreto convertito in legge | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 183/2020 (cd. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del 14 dicembre 2020 del Consiglio UE, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • trattamenti di  integrazione  salariale: differiti al 31 marzo 2021 sia i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di  integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia i termini  di  trasmissione  dei  dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 10, comma 10-bis);
  • lavoro agile (smart working) “semplificato”: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” (art. 19 e punto 32 dell’allegato 1);
  • sorveglianza sanitaria: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sulla sorveglianza sanitaria delle persone fragili sul luogo di lavoro (art. 19 e punto 13 dell’allegato 1).
01 Marzo 2021 - Normativa

Assegni familiari per lavoratori in Cassa Integrazione | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, fornisce chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio, e illustra le disposizioni necessarie a verificare il diritto e la misura della prestazione.

Queste disposizioni sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20833%20del%2025-02-2021.pdf

23 Febbraio 2021 - Normativa

COVID-19 – proroga del divieto di spostamento tra Regioni sino al 27 marzo 2021 | Adlabor

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) dispone:

  • la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamento tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;
  • nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
22 Febbraio 2021 - Normativa

Decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Evidenziamo che:

  • ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
  • l’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • l’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2019-02-2021.pdf

18 Febbraio 2021 - Normativa

Cassa integrazione: domande di anticipo 40% | ADLABOR

Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:

La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per consultare la circolare 78/2020, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2027-06-2020.pdf

Per consultare il messaggio 4335/2020, clicca qui

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

16 Febbraio 2021 - Normativa

Lavoro agile (smart working) semplificato e COVID-19 – scadenze | Adlabor

Salvo provvedimenti legislativi di proroga di quelli fin qui adottati, ricordiamo che, in materia di lavoro agile, vi sono alcune misure, adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che scadranno nei prossimi mesi:

  • lavoratori fragili: dal 1° marzo 2021 verrà meno il diritto al lavoro agile per i dipendenti imunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita;
  • procedure semplificate: dal 1° aprile 2021 i datori di lavoro dovranno tornare ad applicare le regole ordinarie di comunicazione previste per l'attivazione del lavoro agile. Fino a tale data sarà ancora possibile:
  • applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata.
  • genitori lavoratori di figli disabili gravi: dal 1° luglio 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, non avranno più il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Permane comunque ancora l’obbligo per i datori di lavoro di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
  • genitori lavoratori di figli in DAD nelle zone rosse: nelle aree del territorio nazionale cd zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza i lavoratori dipendenti genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, in alternativa, possono chiedere il congedo straordinario COVID-19.
09 Febbraio 2021 - Normativa

Contributi gestione separata INPS 2021 – aliquote, massimali e minimali di reddito per professionisti e collaboratori. | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.

L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

  1. Aliquote

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS+0,72+0,51 aliquote aggiuntive);
  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS+0,72 aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%

Professionisti:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
  1. Massimale e minimale di reddito

Massimale: per  l’anno  2021  il  massimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  2,  comma  18,  della  legge  n.335/1995  è  pari  a  €  103.055,00.

Minimale: per  l’anno  2021  il  minimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,  della  legge  n.233/1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.pdf

02 Febbraio 2021 - Normativa

CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.

Segnaliamo in particolare:

  • Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
  • Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf

 

01 Febbraio 2021 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l’anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La circolare indica:

i minimali di retribuzione giornaliera per:

  • la generalità dei lavoratori dipendenti (limiti ragguagliati al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio  2021 e cioè € 48,98 giornalieri e €  515,58 mensili);
  • il personale iscritto al Fondo volo.

le retribuzioni convenzionali

  • in genere (limite minimo  di retribuzione giornaliera per l’anno 2021: € 27,21);
  • per gli equipaggi delle navi da pesca e per i  pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque interne associati in cooperativa;
  • per i lavoratori a domicilio;
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per l’anno 2021: € 055,49, arrotondato  a € 103.055,00)

il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:

-      rese in formato cartaceo

-      rese in forma elettronica

 

4,00

8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

la rivalutazione dell’importo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  prestazioni  di  maternità obbligatoria

per i lavoratori dello  spettacolo e per gli sportivi professionisti i valori  per  il  calcolo di vari tipi di contributi;

il massimale contributivo  previsto  per  i  direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2021.pdf

01 Febbraio 2021 - Normativa

Fringe benefit e stock option erogati al personale cessato nel 2020 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:

  • la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto entro e non oltre il 22 febbraio 2021;
  • per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf

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