Normativa

10 Settembre 2020 - Normativa

Misure di contenimento della pandemia nelle attività industriali e commerciali – proroga al 07.10.2020 | Adlabor

Con vari D.P.C.M. sono state emanate disposizioni per impedire, anche nei luoghi di lavoro, il diffondersi del Covid-19.

In particolare l’articolo 2 del D.C.P.M. 7 agosto 2020, imponeva il rispetto del protocollo delle misure di contrasto sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali.

Le disposizioni di tale articolo sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 con D.P.C.M. del 7 settembre 2020.

09 Settembre 2020 - Normativa

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori di figli studenti in quarantena obbligatoria COVID-19 -|Adlabor

L’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 nell’l’ipotesi in cui i figli studenti conviventi di età inferiore a 14 anni siano costretti alla quarantena obbligatoria per COVID-19 a seguito di contagio verificatosi all'interno del plesso scolastico, dispone che i genitori possono assentarsi dal lavoro.

In particolare, uno dei due genitori, lavoratore dipendente e alternativamente all'altro genitore, purché la misura della quarantena sia stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto potrà, fino a tutto il 31 dicembre 2020:

  • lavorare in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
  • nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo del congedo straordinario COVID-19. Durante tale periodo di congedo usufruirà, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione stessa con contribuzione figurativa;
  • per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle agevolazioni sopra indicate ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Per consultare il testo del DL 111/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-111-2020-disposizioni-urgenti-per-far-fronte-a-indifferibili-esigenze-finanziarie-e-di-sostegno-per-lavvio-dellanno-scolastico-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19/

04 Settembre 2020 - Normativa

Welfare aziendale – esente l’erogazione di beni e servizi fino ad Euro 516,46 per il 2020 | Adlabor

L’art. 51 TUIR prevede che non concorra a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore, se complessivamente di importo non superiore (nel periodo d'imposta) a Euro 258,23.

L’art. 112 d.l. 104/2020 ha previsto che, per il 2020, l’importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di beni e/o servizi non concorrente a formare il reddito è elevato ad Euro 516,46.

01 Settembre 2020 - Normativa

Contratti a termine: proroghe e rinnovi – art. 8 d.l. 104/2020 | Adlabor

L’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020*, prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, stipulati in ogni tempo, senza apporre la causale (in deroga agli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015), alle seguenti condizioni:

  • non siano superati in totale i 24 mesi di contratto a termine (sommando la durata di tutti i rapporti intercorsi, in essere, e del periodo rinnovato/prorogato);
  • la proroga o il rinnovo non abbiano durata superiore ai 12 mesi;
  • la proroga o il rinnovo avvengano una sola volta a partire dal 15.08.2020;
  • la proroga o il rinnovo siano stipulati entro il 31.12.2020.

Il comma 1bis dell’art. 93 d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, rimasto in vigore tra il 19.07.2020 e il 14.08.2020, prevedeva una proroga automatica per tutti i contratti a termine e gli apprendistati di durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 8 lett. b) d.l. 104/2020. Però, le proroghe ex art. 93 comma 1bis d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, comunicate dal 19.07.2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) al 14.08.2020, sono da considerarsi valide.

Anche per questi contratti, oggetto di proroga automatica, secondo un’interpretazione corrente, potrà essere applicata la proroga prevista dall’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020, sempre nel rispetto della durata complessiva dei 24 mesi (considerando tutti i rapporti) e del termine finale per la stipulazione del 31.12.2020.

________________________________________________________________

*  Art. 8 d.l. 104/2020: “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  In  conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  81.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.”

31 Agosto 2020 - Normativa

Indennità COVID 19 per i lavoratori introdotte dal DL 104/2020

L’INPS fornisce prime informazioni sulle misure e le indennità per i lavoratori introdotte dal decreto-legge n. 104/2020.

 Leggi tutto...

25 Agosto 2020 - Normativa

Blocco licenziamenti – Proroga – Condizioni e limiti

"Decreto Agosto" - Proroga del blocco dei licenziamenti Leggi tutto...

07 Agosto 2020 - Normativa

Emergenza – Decreto Legge Agosto | Adlabor

È in emanazione un nuovo decreto legge che sembrerebbe contenere alcune novità:

- CIG: con decorrenza dal 13 luglio 2020 sono previste ulteriori 18 settimane di cassa integrazione/cassa in deroga/FIS o - in alternativa - di decontribuzione per le aziende che scelgono di fare rientrare i lavoratori dalla CIGO/CIGD/FIS. Le settimane di integrazione salariale "extra" possono essere richieste tutte insieme oppure scaglionate nel tempo.

- Licenziamenti e CIG: sembrerebbe che non verrà fissata nel nuovo decreto una data precisa entro la quale non sarà possibile licenziare (ad oggi è stabilita al 17 agosto 2020). Per le imprese che utilizzano la CIGO/CIGD/FIS per le ulteriori 18 settimane, sarà possibile procedere ai licenziamenti solo al termine del trattamento. In ogni caso, anche per chi non dovesse utilizzare la cassa integrazione, il divieto di licenziamento resterebbe in vigore per tutte le 18 settimane (dal 13 luglio) in cui è possibile chiedere la CIGO/CIGD/FIS, cioè, a quanto sembrerebbe, fino al 15 novembre 2020. Dal blocco dei licenziamenti sono tuttavia esclusi quelli per cessazione d’attività d’impresa, liquidazione e frutto degli accordi collettivi aziendali con i sindacati. Le aziende che non faranno ricorso alla CIGO/CIGD/FIS, ma che l’hanno utilizzata a maggio e giugno, avranno un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 4 mesi, durante i quali non potranno licenziare.

- Contratti a termine: sembrerebbe ampliato l’ambito di applicazione delle proroghe/rinnovi senza causale e oltre il limite massimo dei 12 mesi dai soli contratti già in essere al 23/02/2020 a tutti i contratti a termine, anche quelli eventualmente stipulati successivamente rispetto a tale data. La proroga (e non il rinnovo) sembrerebbe possibile al massimo per una sola volta e da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.

 

Lo studio chiude per ferie dal 10 al 23 agosto. Alla ripresa forniremo informazioni più precise.

03 Agosto 2020 - Normativa

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19: ordinanza 1 agosto 2020 | Adlabor

Il Ministro della salute, con ordinanza 1 agosto 2020, ha prorogato fino alla data di emanazione di un nuovo decreto legge - e comunque non oltre il 5 agosto 2020 - l’obbligo, in tutti i luoghi chiusi o aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, del distanziamento di almeno un metro e quello di indossare le mascherine. Tali obblighi sono derogabili soltanto con protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75402&parte=1%20&serie=null

31 Luglio 2020 - Normativa

Emergenza – proroga misure urgenti – D.l. 30 luglio 2020 n. 83 | Adlabor

Alcune delle numerose disposizioni emanate nel periodo emergenziale sono state prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 83/2020. Specifiche sullo smart working:

  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di utilizzare il lavoro agile semplificato -(anche senza accordo del lavoratore)- (comma 4 articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del diritto al lavoro agile per i lavoratori riconosciuti maggiormente esposti a rischio contagio accertato dal medico competente (comma 1 secondo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 14 settembre 2020 del diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni (comma 1 primo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020).
  • Non risulta prorogato il secondo comma dell’articolo 90 d.l. 34/2020 convertito con l. 77/2020 che prevedeva la prestazione lavorativa agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del lavoratore.
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del lavoro agile dei disabili o di familiari di disabili o immunodepressi (articolo 39 D.l. 18 convertito con legge 27/2020);

________________________________________________________________________________

Art. 90 d.l. 34/2020 conv. L. 77/2020

1.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 39 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020

1.Fino alla data del 30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel  proprio  nucleo  familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui  all'articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno  diritto  a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai  sensi  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

23 Luglio 2020 - Normativa

Congedo Covid-19 esteso al 31 agosto e fruibile ad ore | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, informa che, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato esteso il periodo di fruizione del congedo Covid-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.

Evidenziamo però che l’INPS non ha ancora aggiornato le proprie procedure per prevedere la fruizione in modalità oraria.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202902%20del%2021-07-2020.pdf

error: Content is protected !!