Normativa

01 Dicembre 2020 - Normativa

Lavoratori assunti sino al 09.11.2020 – Estensione CIG ed altre misure di sostegno in favore di lavoratori e imprese – D.l. 157/2020 “Ristori-quater” | Adlabor

Il d.l. del 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. DL Ristori-quater) prevede un rafforzamento delle misure già vigenti, oltre che diverse novità. In particolare, per quanto di interesse:

  • Indennità una tantum: è prevista un’indennità di 1.000 Euro per i lavoratori che abbiano cessato o sospeso nel periodo emergenziale la propria attività, ed in particolare per:
  1. intermittenti, purché abbiano lavorato almeno 30 giorni tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020;
  2. autonomi privi di p. iva, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e che non abbiano al 30.11.2020 un contratto in essere;
  3. incaricati di vendite a domicilio, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA;
  4. stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
    La domanda volta all’ottenimento dell’indennità è presentata all’INPS entro il 15.12.2020. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito (art. 9);
  • Cassa integrazione: i trattamenti di cassa integrazione previsti dal Decreto Agosto sono estesi anche ai lavoratori assunti sino al 09.11.2020 (art. 13).

Per consultare il testo completo del Decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-157-2020-ulteriori-misure-urgenti-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

 

19 Novembre 2020 - Normativa

Adeguamento ambienti di lavoro – credito d’imposta in scadenza | Adlabor

Istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 120), nel disegno di legge di Bilancio 2021, il beneficio fiscale non viene rinnovato e quindi, a meno di modifiche nel corso dell’esame parlamentare, terminerà al 31 dicembre 2020, con un periodo di fruizione utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Segnaliamo in particolare:

  • Chi può beneficiare del bonus: il credito di imposta previsto dall’articolo 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) può essere fruito da:
  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in un luogo aperto al pubblico. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato 2 del decreto Rilancio.;
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Come precisato dalla circolare n. 20/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tali soggetti possono beneficiare del credito di imposta anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico sopra indicate.
  • Limite di spesa detraibile: il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Cosa finanzia: il bonus è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel 2020 per:
    1. la realizzazione delle modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie). Secondo quanto chiarito nella citata circolare n. 20/E/2020 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 361/2020) tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;
    2. gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto termoscanner. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Per accedere al credito di imposta: è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, il modello e le istruzioni sono definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020

Per consultare la circolare 20/E/2020, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5

Per consultare la risposta ad interpello 361/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+361+del+16+settembre+2020.pdf/cd24e409-07f6-aa87-3fe2-1507a32d4972

Per consultare il provvedimento n. 259854/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020

12 Novembre 2020 - Normativa

Lavoratori fragili – tutele – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

In particolare l’INPS ha precisato che:

  • per i soggetti riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  • Il periodo si assenza sopra indicato va, allo stato degli atti, dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore;
  • per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ex articolo 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti;
  • a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell’art. 26, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, per i lavoratori fragili l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Ricordiamo che, ex art. 21 ter del citato D.L. 104/2020, i lavoratori genitori con figli con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021 , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.pdf

 

10 Novembre 2020 - Normativa

COVID-19 – Decreto “Ristori bis” – misure in materia lavoristica | Adlabor

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese , connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare:

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11): la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  • Misure in materia di integrazione salariale (art. 12): sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni), e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).
  • Congedo straordinario per i genitori (art. 13) in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado: limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 151/2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
  • Bonus baby-sitting (art. 14): dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e verrà erogato mediante il libretto famiglia (di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016.
  • Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15): viene istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-149-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-e-giustizia-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-decreto-ristori-bis/

05 Novembre 2020 - Normativa

Incentivo allo smart working e sorveglianza sanitaria – misure in materia lavoristica contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020 | Adlabor

Il D.P.C.M. del 03.11.2020 ha imposto nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In materia lavoristica:

  • Raccomandazione per le attività produttive di: utilizzare al massimo delle possibilità il lavoro agile, Incentivare ferie e congedi retribuiti nonché ogni altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva, Assumere protocolli di sicurezza anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza, incentivare le operazioni di sanificazione nei locali aziendali (art. 1 lett. nn).
  • Continua ad essere vigente in materia di sicurezza il protocollo condiviso datato 24.04.2020 da applicare a tutti i luoghi di lavoro (art. 4);
  • Le pubbliche amministrazioni assicurano il più alto livello possibile di smart working (art. 5 co. 3);
  • Anche per i datori di lavoro privati è fortemente raccomandato il lavoro agile ex art. 90 d.l. 34/2020 (art. 5 co. 6);
  • I soggetti che hanno transitato nei 14 giorni precedenti al ritorno in Italia in uno dei paesi indicati alle lettere D, E ed F dall’Allegato 20 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica   è   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine (art. 8 co. 5). Tali disposizioni non si applicano a: chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro; a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana (art. 8 co. 8).

Per consultare il testo del D.P.C.M. clicca qui:  https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-03-11-2020-ulteriori-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/.

23 Ottobre 2020 - Normativa

Regione Lombardia – COVID-19 – Provvedimenti

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata da Ministro della Salute in concerto col Presidente di Regione Lombardia una nuova Ordinanza la quale, in relazione all'emergenza Covid-19, prevede che:

  • su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute;
  •  Viene comunque consentito in ogni caso  di fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Tali  misure hanno efficacia dal 22 ottobre fino al 13 novembre 2020.

Inoltre, sempre in data 21 ottobre 2020, Regione Lombardia ha emanato l'Ordinanza n. 623,   valida dal 22 ottobre al 13 novembre 2020, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 che ha  si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  •     grandi strutture di vendita,
  •     esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  •     generi alimentari,
  •     alimenti e prodotti per animali domestici,
  •     prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  •     prodotti per l’igiene della casa,
  •     piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre sono state inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA
​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive potranno essere adottate dai sindaci.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

23 Ottobre 2020 - Normativa

Conversione permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro – d.l. 130/2020 | Adlabor

Il D.l. 130/2020, modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", amplia le possibilità di convertire permessi di soggiorno, ottenuti per diverse causali, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Possono essere convertiti, ove ne ricorrano i requisiti previsti dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 286/1998, i seguenti permessi di soggiorno:

a) per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

b) per calamità, di cui all'articolo 20-bis d.lgs. 286/1998;

c) per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del D.P.R. 394/1999;

d) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

e) per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) d.lgs. 286/1998;

f) per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) d.lgs. 286/1998;

g) per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2 d.lgs. 286/1998;

h) per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3 d.lgs. 286/1998.

Per consultare il testo normativo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/lavoratori-stranieri/d-l-130-2020-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-adlabor/.

21 Ottobre 2020 - Normativa

Covid-19 – accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS

Accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS connessi alla pandemia COVID-19

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20 Ottobre 2020 - Normativa

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali | Adlabor

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali: piano di progressiva transizione

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19 Ottobre 2020 - Normativa

D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - DPCM 18 ottobre 2020 | Adlabor

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