Normativa
INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali | Adlabor
INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali: piano di progressiva transizione
D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - DPCM 18 ottobre 2020 | Adlabor
Misure emergenziali – convertito il c.d. Decreto agosto con legge 126/2020 | Adlabor
La conversione del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 ha, sostanzialmente, confermato le misure ivi previste che abbiamo sintetizzato in precedenti news.
Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici si rammenta:
- confermata la durata massima di 18 settimane per la cassa integrazione con causale Covid-19 da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 (art. 1);
- esonero contributivo di sei mesi per assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 15 agosto 2020, per un importo massimo di euro 8.060 annui riproporzionato (art. 6);
- possibilità di prorogare o rinnovare, entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza indicare la causale rispettando la durata complessiva di 24 mesi (art. 8);
- confermato il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo fintantoché è possibile utilizzare la cassa integrazione per Covid-19 ovvero l’esonero contributivo (art. 14);
- lavoro agile o congedo straordinario per i genitori di figli conviventi minori di anni 14 in quarantena obbligatoria disposta dalla Asl per contatti avvenuti all’interno del plesso scolastico o per lo svolgimento di attività sportive per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (art. 21 bis);
- diritto al lavoro agile per i genitori di figli disabili fino al 30 giugno 2021 (art. 21 ter);
- i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere l’attività in smart working, anche con mansioni diverse ma equivalenti, sino al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 2-bis);
- confermato il raddoppio a euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 112).
Per consultare il testo coordinato del d.l. 104/2020, convertito con l. 126/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/l-126-2020-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-delleconomia-adlabor/.
Si ricorda che lo smart working in forma semplificata (senza accordo) è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1 comma 3 del d.l. 125/2020 del 7 ottobre 2020.
Misure emergenziali – proroghe | Adlabor
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha prorogato alcune misure emergenziali:
- proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità di adottare misure di limitazione della circolazione delle persone, e di avere sempre con sé dispositivi di protezione;
- potere delle regioni di introdurre solo misure più restrittive;
- proroga al 31 gennaio 2021 dei divieti di assembramenti, e altre misure restrittive;
- proroga al 31 dicembre 2020, delle tutele per i lavoratori maggiormente esposti a rischi, diritto al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori di disabili, familiari di disabili o immunodepressi;
- proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione originariamente fissati al 31 luglio 2020 e dei termini per l’invio delle domande di accesso per i trattamenti che si collocano fra il 1° e il 31 agosto 2020.
Per consultare i testi normativi aggiornati:
- Art. 87 d.l. 18/2020 – conv. con l. 27/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-norme-accertamenti-diagnostici-per-forze-dellordine-art-87-d-l-18-2020-conv-con-l-27-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
- Art. 1 d.l. 19/2020 – conv. con l. 35/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/possibilita-introduzione-obbligo-mascherine-allaperto-art-1-d-l-19-2020-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
- Art. 1 d.l. 33/2020 – conv. con l. 74/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termine-divieto-assembramento-art-1-d-l-33-2020-conv-con-l-74-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
- Art. 3 d.l. 33/2020 – conv. con l. 74/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-misure-di-sicurezza-art-3-d-l-33-2020-conv-con-l-74-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
- Art. 1 d.l. 83/2020 – conv. con l. 124/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termini-al-31-1-2020-art-1-d-l-83-2020-conv-con-l-124-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
- Art. 1 d.l. 104/2020 coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termini-domande-cassa-integrazione-art-1-d-l-104-2020-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
CIGO, CIGD e Assegno ordinario – causale “COVID 19 con fatturato“.
Domanda CIGO, CIGD e Assegno ordinario - causale “COVID 19 con fatturato“ - istruzioni INPS
Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro
Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE
Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor
L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020 fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse lavoristico del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
Segnaliamo in particolare:
a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si evidenzia come il comma 2 condizioni la possibilità di beneficiare della agevolazione è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali previste dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.
d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione.
Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf
Misure di contenimento della pandemia nelle attività industriali e commerciali – proroga al 07.10.2020 | Adlabor
Con vari D.P.C.M. sono state emanate disposizioni per impedire, anche nei luoghi di lavoro, il diffondersi del Covid-19.
In particolare l’articolo 2 del D.C.P.M. 7 agosto 2020, imponeva il rispetto del protocollo delle misure di contrasto sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali.
Le disposizioni di tale articolo sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 con D.P.C.M. del 7 settembre 2020.
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori di figli studenti in quarantena obbligatoria COVID-19 -|Adlabor
L’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 nell’l’ipotesi in cui i figli studenti conviventi di età inferiore a 14 anni siano costretti alla quarantena obbligatoria per COVID-19 a seguito di contagio verificatosi all'interno del plesso scolastico, dispone che i genitori possono assentarsi dal lavoro.
In particolare, uno dei due genitori, lavoratore dipendente e alternativamente all'altro genitore, purché la misura della quarantena sia stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto potrà, fino a tutto il 31 dicembre 2020:
- lavorare in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
- nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo del congedo straordinario COVID-19. Durante tale periodo di congedo usufruirà, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione stessa con contribuzione figurativa;
- per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle agevolazioni sopra indicate ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Per consultare il testo del DL 111/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-111-2020-disposizioni-urgenti-per-far-fronte-a-indifferibili-esigenze-finanziarie-e-di-sostegno-per-lavvio-dellanno-scolastico-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19/