Normativa

31 Agosto 2020 - Normativa

Indennità COVID 19 per i lavoratori introdotte dal DL 104/2020

L’INPS fornisce prime informazioni sulle misure e le indennità per i lavoratori introdotte dal decreto-legge n. 104/2020.

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25 Agosto 2020 - Normativa

Blocco licenziamenti – Proroga – Condizioni e limiti

"Decreto Agosto" - Proroga del blocco dei licenziamenti Leggi tutto...

07 Agosto 2020 - Normativa

Emergenza – Decreto Legge Agosto | Adlabor

È in emanazione un nuovo decreto legge che sembrerebbe contenere alcune novità:

- CIG: con decorrenza dal 13 luglio 2020 sono previste ulteriori 18 settimane di cassa integrazione/cassa in deroga/FIS o - in alternativa - di decontribuzione per le aziende che scelgono di fare rientrare i lavoratori dalla CIGO/CIGD/FIS. Le settimane di integrazione salariale "extra" possono essere richieste tutte insieme oppure scaglionate nel tempo.

- Licenziamenti e CIG: sembrerebbe che non verrà fissata nel nuovo decreto una data precisa entro la quale non sarà possibile licenziare (ad oggi è stabilita al 17 agosto 2020). Per le imprese che utilizzano la CIGO/CIGD/FIS per le ulteriori 18 settimane, sarà possibile procedere ai licenziamenti solo al termine del trattamento. In ogni caso, anche per chi non dovesse utilizzare la cassa integrazione, il divieto di licenziamento resterebbe in vigore per tutte le 18 settimane (dal 13 luglio) in cui è possibile chiedere la CIGO/CIGD/FIS, cioè, a quanto sembrerebbe, fino al 15 novembre 2020. Dal blocco dei licenziamenti sono tuttavia esclusi quelli per cessazione d’attività d’impresa, liquidazione e frutto degli accordi collettivi aziendali con i sindacati. Le aziende che non faranno ricorso alla CIGO/CIGD/FIS, ma che l’hanno utilizzata a maggio e giugno, avranno un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 4 mesi, durante i quali non potranno licenziare.

- Contratti a termine: sembrerebbe ampliato l’ambito di applicazione delle proroghe/rinnovi senza causale e oltre il limite massimo dei 12 mesi dai soli contratti già in essere al 23/02/2020 a tutti i contratti a termine, anche quelli eventualmente stipulati successivamente rispetto a tale data. La proroga (e non il rinnovo) sembrerebbe possibile al massimo per una sola volta e da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.

 

Lo studio chiude per ferie dal 10 al 23 agosto. Alla ripresa forniremo informazioni più precise.

03 Agosto 2020 - Normativa

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19: ordinanza 1 agosto 2020 | Adlabor

Il Ministro della salute, con ordinanza 1 agosto 2020, ha prorogato fino alla data di emanazione di un nuovo decreto legge - e comunque non oltre il 5 agosto 2020 - l’obbligo, in tutti i luoghi chiusi o aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, del distanziamento di almeno un metro e quello di indossare le mascherine. Tali obblighi sono derogabili soltanto con protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75402&parte=1%20&serie=null

31 Luglio 2020 - Normativa

Emergenza – proroga misure urgenti – D.l. 30 luglio 2020 n. 83 | Adlabor

Alcune delle numerose disposizioni emanate nel periodo emergenziale sono state prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 83/2020. Specifiche sullo smart working:

  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di utilizzare il lavoro agile semplificato -(anche senza accordo del lavoratore)- (comma 4 articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del diritto al lavoro agile per i lavoratori riconosciuti maggiormente esposti a rischio contagio accertato dal medico competente (comma 1 secondo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 14 settembre 2020 del diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni (comma 1 primo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020).
  • Non risulta prorogato il secondo comma dell’articolo 90 d.l. 34/2020 convertito con l. 77/2020 che prevedeva la prestazione lavorativa agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del lavoratore.
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del lavoro agile dei disabili o di familiari di disabili o immunodepressi (articolo 39 D.l. 18 convertito con legge 27/2020);

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Art. 90 d.l. 34/2020 conv. L. 77/2020

1.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 39 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020

1.Fino alla data del 30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel  proprio  nucleo  familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui  all'articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno  diritto  a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai  sensi  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

23 Luglio 2020 - Normativa

Congedo Covid-19 esteso al 31 agosto e fruibile ad ore | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, informa che, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato esteso il periodo di fruizione del congedo Covid-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.

Evidenziamo però che l’INPS non ha ancora aggiornato le proprie procedure per prevedere la fruizione in modalità oraria.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202902%20del%2021-07-2020.pdf

20 Luglio 2020 - Normativa

Misure per il lavoro nella conversione (L. 77/2020) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) | Adlabor

L’emergenza da Covid-19 ha prodotto una serie di normative in materia di lavoro. Da ultimo con la conversione del decreto rilancio nella L. 77/2020 del 18 luglio 2020, in vigore dal 19 luglio 2020, sono state modificate o confermate disposizioni emanate in precedenti decreti e conversioni.

In particolare:

  1. Cassa integrazione (cassa ordinaria artt. 68 - 69, cassa in deroga artt. 70 - 71): confermata la durata complessiva di 18 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 cui si aggiungono ulteriori 4 settimane di cassa in deroga per le unità produttive e per i lavoratori residenti nelle cosiddette “zone gialle” (Lombardia – Veneto – Emilia-Romagna). Per le unità produttive e per i lavoratori collocati nelle cosiddette “zone rosse” (comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundio, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) alle 18 settimane possono essere aggiunti ulteriori tre mesi di cassa ordinaria o in deroga.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
  2. Congedi e permessi (artt. 72- 73): il congedo ordinario, con trattamento indennitario al 50% della retribuzione, per i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni, usufruibile nel periodo 5 marzo 2020 / 31 agosto 2020, è stato incrementato da 15 a 30 giorni.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamenti-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
  3. Licenziamenti (art.80): è confermato che il divieto di licenziamento per motivi economici e per licenziamenti collettivi dura sino al 17 agosto 2020.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamenti-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati-2/.
  4. Lavoro agile (art. 90): per tutta la durata dello stato di emergenza (attualmente sino al 31 luglio 2020) è confermato il diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni. È stato aggiunto che lo stesso diritto spetta ai lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio sulla base delle valutazioni dei medici competenti.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/lavoro-agile-aggiornamenti-in-materia-lavoristica-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
  5. Contratti a termine (art. 93): confermata la possibilità di proroga e di rinnovo fino al 30 agosto 2020 dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche senza causale. È stato aggiunto che per i contratti a termine, anche in somministrazione, la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/contratti-a-termine-aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
  6. Apprendisti (art. 93) la durata dell’apprendistato viene prorogata per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza.
    Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/contratti-a-termine-aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
29 Giugno 2020 - Normativa

CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario – nuove istruzioni INPS

Istruzioni INPS su CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario dopo il Decreto Rilancio

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22 Giugno 2020 - Normativa

Durc On Line – Ampliamento del periodo di scadenza a seguito emergenza COVID-19

Durc On Line– Ampliamento del periodo di scadenza a seguito emergenza COVID-19 solo fino al 15 giugno 2020. Leggi tutto...

19 Giugno 2020 - Normativa

Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'art. 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano però solo in presenza di due specifiche condizioni:

- l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;

- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione ad uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Per evitare quindi gli incrementi, l’unico modo è rappresentato dalla concessione in uso dell’autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno 2020.

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