Normativa

27 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVIS-19: aggiornato l’elenco delle attività consentite

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto 25 marzo 2020 che modifica  l’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Inoltre, il decreto prevede che alcune attività siano consentite solo in relazione alle attività consentite indicate nell’allegato al decreto ministeriale:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2);
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Inoltre, il decreto consente alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per consultare il decreto con relativo allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-min-economia-del-25-03-2020-coronavirus-nuovo-elenco-attivita-commerciali-che-rimangono-aperte/

26 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DL 19/2020 – Nuove misure di contenimento dell’epidemia

Entra in vigore oggi, 26 marzo 2020, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodi predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).

Segnaliamo in particolare:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni.

In tema di sanzioni, il decreto prevede che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
  • in caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-19-del-25-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-per-lemergenza-epidemiologica/

25 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/Covid-19: Decreto interministeriale per riparto fondi CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020, con il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’art. 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati.

Qualora la richiesta riguardi unità produttive, del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate.

Per consultare il decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-min-lavoro-e-min-economia-del-23-03-2020-coronavirus/

23 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ulteriori restrizioni – D.P.C.M. 22 marzo 2020 | Adlabor

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

Il provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dispone che, dal 23 marzo fino a tutto il 3 aprile 2020:

  1. le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, sia nei mercati di vendita di soli generi alimentari;
  2. le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  3. i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
  4. le attività di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonchè  di   prodotti   agricoli   e alimentari;
  5. ogni attività  comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
  6. le mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l'attività di confezionamento che di trasporto), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
  7. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  8. le attività professionali;
  9. le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
  10. le pubbliche amministrazioni con svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
  11. le attività produttive che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  12. le attività  che   sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nell’allegato,  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  sopra indicate;
  13. i servizi che riguardano l'istruzione erogati a distanza o in modalità da remoto;
  14. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della  provincia  ove  è ubicata l'attività produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto può sospendere le predette attività  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo    Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  15. le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le  cui  attività  non  sono  sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese  le  cui  attività  sono  sospese  per  effetto  del decreto in oggetto completano le attività necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.

  • sono vietati:
  1. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. attività ludiche  o  ricreative all'aperto tranne le attività motorie svolte individualmente in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza, nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni
  4. trasferimenti o spostamenti di tutte le persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici o privati, in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute;

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura,  nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

Per consultare il decreto e l’allegato con l’elenco delle imprese e dei settori che possono continuare l’attività, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-22-marzo-2020-coronavirus-ulteriori-restrizioni-alle-attivita-economiche-su-tutto-il-territorio-nazionale/

22 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020

L'ordinanza, che produce effetto dal 21 marzo fino a tutto il 25 marzo 2020 ed è valida per l’intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano:

  • vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Resta però consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni;
  • impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf

 

19 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – d.l. 18/2020

È stata pubblicata sul sito Adlabor nella sezione "Normativa" la parte del d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020 relativa alle misure per il lavoro con l'annotazione delle norme richiamate nei vari articoli del decreto-legge.

Per consultare il documento clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-cura-italia-testo-annotato-con-riferimenti-normativi/#_ftn41

18 Marzo 2020 - Normativa

COVID-19: Misure a sostegno dei lavoratori

Il d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020, dal Titolo II predispone diverse misure a sostegno dei lavoratori, in particolare:

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori autonomi (Art. 23)

In ragione delle difficoltà causate dalla sospensione di tutte le attività educative e scolastiche, per i dipendenti del settore privato, i collaboratori ed i lavoratori autonomi che siano genitori, il decreto ha previsto due diverse tipologie di congedi straordinari:

- Età < 12 anni: massimo 15 giorni di permesso indennizzato al 50% della retribuzione (o retribuzione convenzionale), con versamento della contribuzione figurativa, da poter fruire dal 5 marzo sino al termine del periodo di sospensione delle attività scolastiche alternativamente per entrambi i genitori;

- Età > 12 anni: possibilità di fruire di un permesso straordinario per tutto il tempo di sospensione dell’attività scolastica, non indennizzato né coperto da alcun contributo.

In caso di figli con grave disabilità (di cui all’art. 6 l. 104/1992) il limite di età di 12 anni non è applicabile ed è possibile ricorrere al congedo indennizzato anche per figli di età superiore ai 12 anni.

In alternativa ai congedi per i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS che provvederà all’assegnazione delle risorse nei limiti dei riconosciuti 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Secondo quanto previsto dal c.6 del presente articolo, durante tali periodi di congedo vige il divieto di licenziamento del lavoratore ed il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

  • Estensione durata permessi retribuiti per l’assistenza della persona affetta da handicap (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito con contribuzione figurativa per l’assistenza di persone affette da handicap di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, normalmente previsto in tre giorni al mese, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, fino a garantire un totale di 15 giorni al mese di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19 (Art. 25)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23.

Il bonus babysitter fruibile per i lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni di cui all’articolo 23 del presente d.l. è aumentato a Euro 1.000,00 per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L’INPS stabilirà le modalità di presentazione della domanda del congedo/bonus di cui al presente articolo e riconoscerà tali benefici nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

  • Trattamento economico e contributivo del periodo di quarantena o di sorveglianza domiciliare dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza domiciliare dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante ha l’obbligo di redigere il certificato medico indicando espressamente il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o della sorveglianza domiciliare; non è necessario il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica se i certificati sono già stati trasmessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto oppure se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.

Il datore di lavoro può presentare domanda all’INPS (o agli Istituti previdenziali connessi) in modo tale da porre il gravio dei periodi di malattia di cui al presente articolo a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

 

  • Indennità una tantum pari a 600,00 Euro (Art. 27, 28, 29, 30, 31, 38)

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari ad Euro 600,00 a:

  • liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020);
  • operai agricoli con contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020);

Le indennità una tantum per un importo pari ad Euro 600,00 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra loro cumulabili.

 

  • Proroga termine presentazione domande disoccupazione agricola nell’anno 2020 (Art. 32)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

  • Proroga termini presentazione domande disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Art. 33 commi 1 e 2)

Vengono estesi da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), connesse ad eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.

Per le domande di fruizione di NASPI e di DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro/co.co.co.)è fatta salva la decorrenza del beneficio dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

  • Incentivo all’auto imprenditorialità ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 22 del 2015(Art. 33 comma 3)

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini, previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI),decorrenti dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL che instaurano un rapporto di lavoro subordinato o intraprendano un’attività lavorativa autonoma o un’attività di impresa individuale.

 

  • Proroga termini decadenziali e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

 

  • Terzo settore (art. 35)

È previsto il differimento al 31 ottobre 2020 di una serie di termini di adeguamento alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal D.lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore.

Per le organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il 31 luglio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione, è concesso termine  fino al 31 ottobre 2020 per il completamento dell’adempimento in questione.

 

  • Sospensione termini di pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici (Art. 37)

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione per il pagamento delle contribuzioni di  previdenza  e  di  assistenza   sociale obbligatoria (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

  • Lavoro agile (Art. 39)

Per i lavoratori dipendenti disabili (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992), è previsto il diritto asvolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ex artt. da 18 a 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

  • Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – sospensione delle procedure di impugnazione di licenziamento pendenti e divieto (Art. 46)

È prevista dal 17 marzo 2020 fino al 16 maggio 2020:

  • il divieto per qualunque datore di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • La sospensione delle procedure pendenti di impugnazione di licenziamento individuale e collettivo;
  • La preclusione dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi.

 

  • Misure compensative di sostegno anche domiciliare a persone con disabilità (art. 47)

Fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri che erogano prestazioni a persone con disabilità.

 

  • Premio lavoratori dipendenti (Art. 63)

Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tale premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Tale premio è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, che lo eroga possibilmente con al retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per il conguaglio, e verrà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.

 

18 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: misure a sostegno del lavoro – Cassa integrazione

Il decreto Legge 17 marzo 2020 al titolo II predispone varie misure a sostegno del lavoro. In attesa dei successivi necessari provvedimenti applicativi, accenniamo alle misure concernenti la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

L’art. 19, “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con queste condizioni:

  • deve essere indicata la causale “emergenza COVID-19”;
  • deve riguardare periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
  • deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148/2015 (esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato);
  • l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le RSA/RSU ed OSL, previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2015, possono essere svolti in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

Altre misure adottate in relazione all’emergenza Coronavirus/COVID-19 riguardano:

  • i periodi di CIGO concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti normalmente;
  • la non applicazione dei limiti economici normalmente previsti per l’erogazione (non oltre dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro);
  • limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario in oggetto non si applica alcun tipo di contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro;
  • la CIGO interesserà anche i lavoratori dipendenti (che debbono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e che non debbono avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. L’assegno ordinario sarà erogato dai fondi suddetti;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

L’art. 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di CIGS:

  • possono presentare domanda di concessione della CIGO in oggetto per un periodo non superiore a nove settimane. Se concessa, la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS
  • non si applica il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015;
  • per l’esame congiunto con RSA/RSU e OSL, comunque necessario, non si applicano i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Assegni di solidarietà

L’art. 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”, prevede anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla CIGO e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.

Cassa integrazione guadagni in deroga

L’art. 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” prevede che, per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (ma esclusi i datori di lavoro domestico) e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei soli datori di lavoro (così sembra far intendere la formulazione del comma 1 dell’articolo 22);
  • con il completo rispetto delle procedure di consultazione sindacale e delle modalità e termini di presentazione della domanda all’INPS, come previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2020 (tale onere parrebbe derivare dal fatto che l’articolo 22 al c. 6 esclude l’applicazione dell’art. 19 il quale prevede l’esonero dalla procedura di informazione e consultazione sindacale);
  • per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I trattamenti in oggetto sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in attesa delle circolari esplicative del ministero del Lavoro e dell’INPS.

 

 

14 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus-COVID-19 – misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro

E’stato sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

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10 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus: misure per l’intero territorio nazionale

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 di cui abbiamo dato notizie con nostra news del 9 marzo 2020.

Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale:

  • è stata vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • sono previsti divieti e limitazioni allo svolgimento di competizioni sportive e all’uso di impianti sportivi a porte chiuse. Attività sportive e motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per consultare il testo del decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-09-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale/

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