Normativa

09 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020 – Misure urgenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo 2020 contenente nuove disposizioni circa le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni del decreto  producono  effetto  dalla data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Segnaliamo in particolare:

Misure urgenti nella Regione Lombardia e nelle province di  Modena, Parma, Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori di cui sopra salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza (misura suggerita anche per l'intero territorio nazionale;
  • ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante(misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto già previsto in materia di ricorso al lavoro agile (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate all’alinea precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonchè  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  di sicurezza sopra indicate per gli esercizi commerciali per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell'attività. La  chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Inoltre, sull'intero territorio nazionale (comprese quindi le aree sopra indicate) si applicano  le  seguenti misure:

  • le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza debbono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonchè al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  Riteniamo che il lavoratore che si trovi in simile situazione debba informare anche il medico aziendale competente.
  • salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

 

04 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: comunicazioni per attivare il lavoro agile (“smart working”).

Emergenza Coronavirus: le comunicazioni del datore di lavoro per attivare il lavoro agile (“smart working”)

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03 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 con misure urgenti  a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – Lavoro agile semplificato per tutte le aziende in Italia

Coronavirus – Lavoro agile (Smart-working) semplificato per tutte le aziende in Italia

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: nuovi provvedimenti del Governo

Coronavirus (COVID-19): Decreto 1° marzo 2020

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24 Febbraio 2020 - Normativa

Coronavirus e rapporto di lavoro: ricorso al lavoro agile

Coronavirus : ricorso al rapporto di lavoro agile

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17 Febbraio 2020 - Normativa

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il 23° elenco dei soggetti abilitati

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13 Febbraio 2020 - Normativa

Assunzione giovani – incentivo “IO Lavoro”

Facciamo seguito alla nostra news del 14 gennaio 2020 per informare che l’ANPAL, con il decreto direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • Lavoratori interessati: sono tutti quelli che:
  • hanno un’età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  • con 25 anni di età e oltre, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
  • Datori di lavoro interessati: sono tutti quelli con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
  • Tipologie contrattuali incentivate: l’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di somministrazione;

- contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

  • Incentivo: le caratteristiche sono le seguenti:
  • importo: è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
  • fruizione: a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022;
  • cumulabilità con altri incentivi: l’incentivo è cumulabile con quello previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza; con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua; con tutti gli altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
  • Erogazione dell’incentivo: avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive, dopo le necessarie verifiche a approvazioni da parte dell’INPS.

Procedimento di ammissione all’incentivo: i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS, dopo di che l’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L’operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di apposita circolare dell’INPS.

12 Febbraio 2020 - Normativa

Appalti – adempimenti del committente

Appalti:  scattano dal 17 febbraio 2020 gli obblighi per i nuovi adempimenti

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11 Febbraio 2020 - Normativa

“Ticket Licenziamento” – valori anno 2020

Contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento o per casi particolari di dimissioni – valori anno 2020

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