Normativa

06 Maggio 2020 - Normativa

Assunzioni di under 35 a tempo indeterminato – Esonero contributivo parziale

L’INPS con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, rammentando che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge 160/2019, ha stabilito, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e che la riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore, fornisce le informazioni su:

1.Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo o che ne sono esclusi. Circa i primi, sono stati così indicati:

  • tutti quelli privati;
  • gli enti pubblici economici, compresi: gli Istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  base  alle  diverse  leggi  regionali  in  enti pubblici economici; enti  pubblici privatizzati e trasformati  in  società  di capitali; le  ex  IPAB  iscritte nel registro delle persone giuridiche;  i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali ed ecclesiastici.

2.Requisiti necessari per il datore di lavoro: sono, in particolare, il rispetto dei principi  generali  in  materia  di  incentivi all’assunzione (da  ultimo, ex art. 31 D.lgs    150/2015) e le norme in materia di sicurezza e assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Vengono poi dettagliatamente indicate tutte le condizioni che escludono la sussistenza dei requisiti stessi.

3.Requisiti del lavoratore: il lavoratore assunto non deve avere già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

4.rapporti di lavoro incentivati: sono soltanto quelli subordinati a tempo indeterminato a tutele crescenti a tempo pieno e a tempo parziale.

5.compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione: viene precisato che l’esonero contributivo in oggetto, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, non è cumulabile con altri, ad eccezione, nel rispetto di determinate condizioni, di quelle per l’assunzione di lavoratori:

  • disabili;
  • disoccupati beneficiari del trattamento NASPI;
  • assunti nel 2019 per “Occupazione Sviluppo Sud”;
  • assunti nel 2018 e 2019 per “Occupazione NEET”;
  • assunti per ’“Incentivo Lavoro  (IO  Lavoro)”.

6.Misura dell’incentivo: è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi però una serie di contributi particolari tra i quali, in particolare: i premi e  i  contributi  dovuti  all’INAIL; il contributo per il fondo di garanzia del TFR; le  contribuzioni  che  non  hanno  natura previdenziale.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.pdf

30 Aprile 2020 - Normativa

Cura Italia: conversione in Legge del d.l. 18/2020 con L. 27/2020 – entrata in vigore 30.04.2020

Il Decreto Cura Italia, che conteneva anche disposizioni in materia di ammortizzatori e di licenziamenti, è stato convertito in legge. Le principali modifiche in termini di ammortizzatori sociali, contratti a termine e licenziamenti concernono:

  1. CIGO e Assegno Ordinario (FIS): Art. 19 c. 2 d.l. 18/2020 - non è più prevista la procedura di consultazione sindacale per l’accesso ai trattamenti ordinari;
  2. CIGD: Art. 22 c. 1 d.l. 18/2020 - estende l’esonero dall'accordo sindacale ai datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti governativi emergenziali;
  3. Contratti a temine: Art. 19 bis d.l. 18/2020 - è consentita la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche alle aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. NB: non sono previste deroghe all'obbligo di motivazione di apposizione del termine in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi o di 5° proroga. L’agevolazione si traduce nella sola facoltà di prorogare i contratti a termine secondo le condizioni usuali anche per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali, cosa che invece era vietata dalla lettera c) dell’art. 20 del d.lgs. 81/2015. E’ prevista la deroga al c.d. stop and go e cioè all'intervallo (10 o 20 giorni per contratti inferiori o superiori a 6 mesi) tra un contratto a termine ed il suo rinnovo, ma occorre tenere presente che in caso di rinnovo è necessario apporre una causale al contratto.
  4. Licenziamenti: Art. 46 d.l. 18/2020 la conversione in Legge non ha modificato i termini di sospensione dei licenziamenti, divieto che dovrebbe scadere il 16 maggio 2020.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 18/2020 con la L. 27/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione-27-2020/.

28 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Fase 2 – DPCM 26 aprile 2010

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.4.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 contenente le disposizione attuative per la cd. Fase 2.

Ad una prima lettura, il provvedimento, che consta di 10 articoli e 10 allegati prevede, in estrema sintesi che:

  1. In via generale, le disposizioni contenute saranno valide dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
  2. alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con «attività propedeutiche» a partire dal 27 aprile. Le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato. Inoltre, possono essere ricondotte sempre al concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria. Previa comunicazione prefettizia, la ripresa a partire dal prossimo 27 aprile delle attività sopra richiamate è comunque subordinata al rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso, entrambi allegati al DPCM;
  3. viene confermato l’invito ad utilizzare forme di lavoro agile e a far fruire al personale ferie e congedi;
  4. viene confermato che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza causerà la revoca dell’autorizzazione prefettizia;
  5. il timing delle riaperture per quanto riguarda le imprese sarà il seguente:
  • dal 4 maggio: comparto manifatturiero, edilizia e commercio all'ingrosso; Bar e ristoranti (ma solo per attività di ristorazione con asporto e senza assembramenti); confermato il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
  • dal 18 maggio: riapertura dei negozi al dettaglio per attività diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati);
  • dal 1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Il provvedimento prevede l’obbligo di indossare obbligatoriamente le mascherine su tutti i mezzi pubblici, nei luoghi chiusi oppure in quelli dove non si può rispettare distanziamento.

Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano potranno adottare misure più restrittive.

Per consultare il DPCM e gli allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-26-04-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da/.

27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Linee guida INAIL

L’INAIL ha pubblicato un documento sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Il documento indica una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, approfondendo, in particolare le possibili misure da adottare di tipo:

  • organizzativo (ad esempio: gestione degli spazi di lavoro; orari di lavoro scaglionati, a turni; lavoro a distanza);
  • di prevenzione (ad esempio: informazione; formazione; sanificazione degli ambienti, ecc);
  • di protezione (ad esempio: uso di mascherine e DPI);
  • per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad esempio: controllo della temperatura corporea sui lavoratori; isolamento dei lavoratori con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; ecc.)

Il documento contiene una serie di tabelle con indicata la classe di rischio per molti tipi di attività produttive e di servizio.

Per consultare il documento, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/sicurezza-del-lavoro/linee-guida-inail-aprile-2020-contenimento-del-contagio-e-strategie-di-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/.

27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Protocollo 24 aprile 2020 su sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile 2020, governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella fase di progressiva riapertura delle attività. Il documento aggiorna le misure previste nell'intesa già siglata tra le parti il 14 marzo scorso, con l’obiettivo comune di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Dalla data in cui vi sarà la riapertura delle attività produttive, questa potrà avvenire pertanto solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del protocollo determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il protocollo si compone di tredici capitoli che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali, dalla sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti alla previsione di modalità che limitino il più possibile il contatto tra fornitori e trasportatori esterni e personale interno, dall’uso di tutti i Dpi (mascherine, guanti, etc…) necessari in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza personale di almeno un metro alla modifica e contingentamento dell’organizzazione dell’accesso a mense, aree fumatori e altre zone comuni.

Tra le misure adottabili segnaliamo inoltre in particolare:

  • incentivazione dell'uso dello smart working;
  • riorganizzazione del lay out anche con attivazione degli ambienti inutilizzati per favorire il distanziamento tra i lavoratori e mascherina obbligatoria per chi condivide spazi comuni;
  • pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • incremento delle navette private o di altre forme di trasporto che garantiscano l’assenza di assembramenti quando si va o si torna da lavoro;
  • orari di ingresso di uscita scaglionati;
  • informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi su tutte le misure di sicurezza adottate in relazione al protocollo 24 aprile 2020;
  • misurazione della temperatura all’arrivo sul luogo di lavoro con divieto di ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo;
  • informazione preventiva a tutto il personale che sarà precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nonché che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;
  • obbligo per le persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche;
  • isolamento immediato di chi, durante l’orario di lavoro dovesse presentare sintomi da Covid-19, con identificazione di tutti coloro che siano entrati in contatto con lui per essere eventualmente messi in quarantena su indicazione dell’autorità sanitaria;
  • procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
  • per quanto riguarda i turni di lavoro, si dovrà prevedere un’organizzazione che permetta “di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”, anche rimodulando la produzione;
  • le riunioni che richiedano la presenza fisica dovranno essere limitate a casi eccezionali;
  • al fine di verificare il rispetto delle regole, nelle aziende dovrà essere costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Per consultare il testo del protocollo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-24-04-2020/.

 

11 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DPCM 10 aprile 2020 – Ulteriori misure urgenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Il provvedimento, nel confermare le misure decise con D.P.C.M. 1° aprile 2020 (vedi nostra news del 3 aprile 2020), le estende, sempre per tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 compreso.

Vengono inoltre specificate:

  • la possibilità della riapertura di una serie di attività produttive e commerciali dettagliatamente indicate in cinque allegati: all. 1- commercio al dettaglio; all. 2-servizi alla persona; all. 3 – attività agricole e manifatturiere; all. 4-misure igienico-sanitarie; all. 5-misure per gli esercizi commerciali;
  • le misure di sicurezza che dovranno essere adottate dagli esercizi commerciali (ad esempio: il mantenimento del distanziamento sociale; la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, l’uso obbligatorio di mascherine e di guanti usa e getta nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale; lo scaglionamento degli accessi dei clienti nei locali);
  • la possibilità, per le attività che restano sospese, di entrare in azienda, previa comunicazione al Prefetto, per vigilanza o manutenzione; per la gestione dei pagamenti; per la sanificazione; per spedire e ricevere merci;
  • la priorità, per le aziende delle attività aperte, della distribuzione e consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;
  • la possibilità di transiti nel territorio italiano per motivi di lavoro (massimo 72 ore prorogabili di ulteriori 48);
  • l’obbligo per chiunque arrivi dall'estero di consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre;

Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per consultare il D.P.C.M. 10 aprile 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/dpcm-dell11-04-2020-coronavirus-proroga-al-3-maggio-delle-misure-di-sicurezza-e-contenimento/

09 Aprile 2020 - Normativa

Cassa integrazione – estensione ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020

Il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore il 9 aprile 2020 contiene, tra le altre norme, l’articolo 41 “Disposizioni in materia di lavoro”.

In breve, l’articolo precisa che:

  • le disposizioni previste dal precedente Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020;
  • le domande di Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.

Per consultare il D.L. 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

Per consultare il D.L. 18/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-del-17-03-2020-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-de/

06 Aprile 2020 - Normativa

Bonus e detrazioni d’imposta per lavoratori dipendenti

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020 la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 del  decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

In estrema sintesi, sono confermati:

  • il bonus di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, (a condizione che il reddito complessivo non sia  superiore a 28.000 euro annui per le  prestazioni  rese  dal  1° luglio 2020).  Il bonus sarà anticipato dal datore di lavoro che potrà poi compensarlo;
  • una ulteriore detrazione d’imposta, rapportata al periodo di lavoro, di importo diversificato in funzione del reddito.

Per consultare la legge 21/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/legge-n-21-del-02-04-2020-coronavirus-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-3-2020-recante-misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente/

27 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVIS-19: aggiornato l’elenco delle attività consentite

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto 25 marzo 2020 che modifica  l’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Inoltre, il decreto prevede che alcune attività siano consentite solo in relazione alle attività consentite indicate nell’allegato al decreto ministeriale:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2);
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Inoltre, il decreto consente alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per consultare il decreto con relativo allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-min-economia-del-25-03-2020-coronavirus-nuovo-elenco-attivita-commerciali-che-rimangono-aperte/

26 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DL 19/2020 – Nuove misure di contenimento dell’epidemia

Entra in vigore oggi, 26 marzo 2020, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodi predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).

Segnaliamo in particolare:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni.

In tema di sanzioni, il decreto prevede che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
  • in caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-19-del-25-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-per-lemergenza-epidemiologica/

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