Il d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020, dal Titolo II predispone diverse misure a sostegno dei lavoratori, in particolare:
- Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori autonomi (Art. 23)
In ragione delle difficoltà causate dalla sospensione di tutte le attività educative e scolastiche, per i dipendenti del settore privato, i collaboratori ed i lavoratori autonomi che siano genitori, il decreto ha previsto due diverse tipologie di congedi straordinari:
- Età < 12 anni: massimo 15 giorni di permesso indennizzato al 50% della retribuzione (o retribuzione convenzionale), con versamento della contribuzione figurativa, da poter fruire dal 5 marzo sino al termine del periodo di sospensione delle attività scolastiche alternativamente per entrambi i genitori;
- Età > 12 anni: possibilità di fruire di un permesso straordinario per tutto il tempo di sospensione dell’attività scolastica, non indennizzato né coperto da alcun contributo.
In caso di figli con grave disabilità (di cui all’art. 6 l. 104/1992) il limite di età di 12 anni non è applicabile ed è possibile ricorrere al congedo indennizzato anche per figli di età superiore ai 12 anni.
In alternativa ai congedi per i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS che provvederà all’assegnazione delle risorse nei limiti dei riconosciuti 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
Secondo quanto previsto dal c.6 del presente articolo, durante tali periodi di congedo vige il divieto di licenziamento del lavoratore ed il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Estensione durata permessi retribuiti per l’assistenza della persona affetta da handicap (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) (Art. 24)
Il numero di giorni di permesso retribuito con contribuzione figurativa per l’assistenza di persone affette da handicap di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, normalmente previsto in tre giorni al mese, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, fino a garantire un totale di 15 giorni al mese di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19 (Art. 25)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23.
Il bonus babysitter fruibile per i lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni di cui all’articolo 23 del presente d.l. è aumentato a Euro 1.000,00 per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L’INPS stabilirà le modalità di presentazione della domanda del congedo/bonus di cui al presente articolo e riconoscerà tali benefici nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.
- Trattamento economico e contributivo del periodo di quarantena o di sorveglianza domiciliare dei lavoratori del settore privato (Art. 26)
Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza domiciliare dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per tali periodi il medico curante ha l’obbligo di redigere il certificato medico indicando espressamente il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o della sorveglianza domiciliare; non è necessario il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica se i certificati sono già stati trasmessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto oppure se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.
Il datore di lavoro può presentare domanda all’INPS (o agli Istituti previdenziali connessi) in modo tale da porre il gravio dei periodi di malattia di cui al presente articolo a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
- Indennità una tantum pari a 600,00 Euro (Art. 27, 28, 29, 30, 31, 38)
E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari ad Euro 600,00 a:
- liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020);
- operai agricoli con contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2020);
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020);
Le indennità una tantum per un importo pari ad Euro 600,00 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra loro cumulabili.
- Proroga termine presentazione domande disoccupazione agricola nell’anno 2020 (Art. 32)
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.
- Proroga termini presentazione domande disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Art. 33 commi 1 e 2)
Vengono estesi da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), connesse ad eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.
Per le domande di fruizione di NASPI e di DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro/co.co.co.)è fatta salva la decorrenza del beneficio dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Incentivo all’auto imprenditorialità ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 22 del 2015(Art. 33 comma 3)
Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini, previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI),decorrenti dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL che instaurano un rapporto di lavoro subordinato o intraprendano un’attività lavorativa autonoma o un’attività di impresa individuale.
- Proroga termini decadenziali e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34)
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
È previsto il differimento al 31 ottobre 2020 di una serie di termini di adeguamento alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal D.lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore.
Per le organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il 31 luglio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione, è concesso termine fino al 31 ottobre 2020 per il completamento dell’adempimento in questione.
- Sospensione termini di pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici (Art. 37)
Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I termini di prescrizione per il pagamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per i lavoratori dipendenti disabili (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992), è previsto il diritto asvolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ex artt. da 18 a 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
- Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – sospensione delle procedure di impugnazione di licenziamento pendenti e divieto (Art. 46)
È prevista dal 17 marzo 2020 fino al 16 maggio 2020:
- il divieto per qualunque datore di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- La sospensione delle procedure pendenti di impugnazione di licenziamento individuale e collettivo;
- La preclusione dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi.
- Misure compensative di sostegno anche domiciliare a persone con disabilità (art. 47)
Fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri che erogano prestazioni a persone con disabilità.
- Premio lavoratori dipendenti (Art. 63)
Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Tale premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Tale premio è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, che lo eroga possibilmente con al retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per il conguaglio, e verrà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.