12 Luglio 2024 - Normativa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che con il decreto del 4 luglio 2024 sono state approvate le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.
Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.
10 Luglio 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 62 del 2 luglio 2024, ha adottato il 53° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
08 Luglio 2024 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 144/E del 3 luglio 2024, risponde ad un quesito in merito alla possibilità di erogare, sotto forma di welfare, il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici e se tale erogazione possa rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, quale prestazione di educazione e istruzione.
Per l’Agenzia le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir solo se svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.
08 Luglio 2024 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024, illustra le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro (prestazioni di accompagnamento alla pensione ex legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. “isopensione”) a seguito della riduzione del finanziamento della legge n. 232/2016 e del decreto legislativo n. 148/2015.
L’Istituto fornisce, altresì, le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.
03 Luglio 2024 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024, informa che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende pubbliche e private e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2;
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
01 Luglio 2024 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 75 del 28 giugno 2024, illustra l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
In estrema sintesi, la circolare fornisce indicazioni circa:
- datori di lavoro che possono accedere al beneficio: l’esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati;
- rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
- misura dell’incentivo: è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Non sono oggetto di sgravio alcune specifici tipi di contributi, tra cui, in particolare i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- condizioni di spettanza dell’incentivo: il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- non cumulabilità con altri incentivi: l’esonero in oggetto deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
28 Giugno 2024 - Normativa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024, contenente le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni una maxi deduzione ai fini della determinazione del reddito.
L’agevolazione:
- è utilizzabile per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- consiste nella maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
- prevede una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023.
- l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria o giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.
27 Giugno 2024 - Normativa
Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 120.000 euro a un datore di lavoro per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.
Dati biometrici: il Garante ha ribadito nuovamente che l’utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità.
Software gestionale per report sull’attività dei dipendenti: tale software -con il quale ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali- consentiva al datore di lavoro di raccogliere dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa.
Di seguito, il provvedimento del Garante privacy.
26 Giugno 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un comunicato pubblicato il 25 giugno 2024 sul proprio sito internet, informa del via libera della Commissione Ue alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
25 Giugno 2024 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 142/E del 24 giugno 2024, risponde ad un quesito in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate:
- quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e dai relativi decreti attuativi;
- qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente de materializzata;
- restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità, e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati);
- ove sia richiesta la fattura occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il “Sistema di Interscambio” (SdI). Tuttavia, «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.». Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo);
- in merito all’efficacia probatoria delle copie per immagine di documenti analogici, si rammenta che l’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “CAD”) stabilisce che, «1bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”.