Normativa

05 Febbraio 2019 - Normativa

Pensione anticipata – Modalità d’accesso

L'INPS comunica le modalità d’accesso per alcuni tipi di pensione anticipata

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01 Febbraio 2019 - Normativa

Pensione anticipata “Quota 100” – lavoratori settore privato

Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.

I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale  per il triennio 2019-2021:

  • debbono avere un’età anagrafica di almeno 62 anni (che non sarà adeguato agli eventuali incrementi alla speranza di vita previsti nel trienni 2019-2021);
  • debbono avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni (con possibilità di cumulo dei periodi assicurativi maturati in enti diversi dall’INPS. In tal caso non debbono essere già percettori di pensione a carico INPS). Per coloro che non hanno maturato detta anzianità contributiva minima, è prevista la possibilità, per il triennio 2019-2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. Il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
  • potranno usufruire del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di cui sopra;
  • non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma (ad eccezione di lavori occasionali fino al limite di 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia

 

29 Gennaio 2019 - Normativa

Priorità per richieste di lavoro agile (smart working)

Lavoratrici madri e lavoratori con figli disabili: priorità per lavoro agile (smart working)

In base all’art. 1, comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).

Viene così modificato il testo dell’articolo 18, della legge 81/2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis, che recita: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

29 Gennaio 2019 - Normativa

Incentivi per datori i lavoro che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - Incentivi per i datori i lavoro che assumono i beneficiari dell'Rdc

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21 Gennaio 2019 - Normativa

Lavoratori precoci e requisiti per il pensionamento anticipato

Mansioni dei lavoratori precoci e requisiti per  pensionamento anticipato - flusso Uniemens

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11 Gennaio 2019 - Normativa

BONUS ASILO NIDO, WELFARE AZIENDALE E PREMIO DI RISULTATO – CUMULABILITÀ

Premesso che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido; L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, rispondendo ad un quesito in merito alla cumulabilità del contributo del cd “Bonus asilo nido” e le erogazioni a titolo di welfare aziendale ha precisato che non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore soltanto le somme relative alla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.

Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia delle Entrate anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ex art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/dicembre+2018+interpelli/interpello+164+2018/Risposta+n.+164_2018.pdf

10 Gennaio 2019 - Normativa

PATERNITA’ E MATERNITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

La legge di bilancio 2019 la n.145/2018, prevede diverse misure in tema di paternità e maternità.

Nella Parte I, Sezione I dedicata alle “ Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” l’art. 1 comma 278 modifica in parte l’art. 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 prevedendo che il padre lavoratore dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro per congedo obbligatorio per 5 giorni e non più 4 giorni , con la possibilità di aggiungerne un altro previo accordo con la madre lavoratrice.

Inoltre le lavoratrici potranno in modo facoltativo astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso così come previsto all’art. 1 comma 485 salvo che ciò non arrechi pregiudizio alla gestante o al nascituro

09 Gennaio 2019 - Normativa

SMART WORKING E MATERNITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 all’art. 1 comma 486 in tema di svolgimento del lavoro in modo agile c.d. smart working pone l’obbligo per i datori di lavoro di dare priorità  alle richieste :

  1. Delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità
  2. Dei lavoratori, genitori di figli disabili che necessitano intervento assistenziale permanente, continuativo e globale

Per consultare lo schema sulla disciplina generale del lavoro agile: http://www.adlabor.it/schemi/lavoro-agile/lavoro-agile/

09 Gennaio 2019 - Normativa

Sanzioni in materia di lavoro

Incrementate dalla Legge di Bilancio 2019 le sanzioni in materia di lavoro Leggi tutto...

07 Gennaio 2019 - Normativa

Incentivi per assunzioni cittadini con laurea magistrale o dottorato di ricerca

In base all’art. 1, commi 706-710, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

L'esonero è riconosciuto anche per:

  • assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto;
  • trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato di cittadini in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca in possesso, alla data della trasformazione, dei requisiti sopra indicati.

L'esonero non si applica:

  • ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca;
  • ai rapporti di lavoro domestico.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

L'INPS provvederà, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero.

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