Normativa
Collaborazioni organizzate dal Committente
La Legge 128/2019 ha modificato l’articolo 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015 nel seguente modo:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (esclusivamente) prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro).
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”
*(In parentesi il testo precedente - in grassetto la modifica)
Il nuovo testo amplia le possibilità di far ricadere le collaborazioni nell’alveo del lavoro subordinato, sia introducendo il termine “prevalentemente” con riguardo alle prestazioni personali del collaboratore, sia escludendo il requisito della fissazione da parte del committente dei tempi e dei luoghi di lavoro. In sostanza le collaborazioni non fornite da soggetti qualificati: professionisti iscritti ad albi-componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società - collaborazioni disciplinate specificamente da contratti collettivi, sono sempre più a rischio di ricadere nel lavoro subordinato.
Siti internet del Ministero del Lavoro non disponibili dal 28 al 30 ottobre 2019
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre, per consentire lo svolgimento di interventi tecnici di manutenzione programmata, i portali istituzionali del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) e il portale Cliclavoro non saranno disponibili da lunedì 28 ottobre, a partire dalle ore 15.00 fino al termine degli interventi.
Per accedere ai servizi telematici sarà necessario collegarsi al link: https://servizi.lavoro.gov.it. Non sarà comunque disponibile il servizio CIGSonline.
Progetti di ricerca e sviluppo – agevolazioni per le imprese
Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo
Contratti a tempo determinato e contributo maggiorato
L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine).
La circolare precisa inoltre che:
- il contributo dell0 0,50% è aggiuntivo a quello dell’1,40%, dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato in base all’art. 2, comma 28, D.Lgs. 92/2012).
- si ha “rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato” quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine;
- nel caso in cui, invece, le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e pertanto, trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto;
- sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- la maggiorazione del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Rammentiamo che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a tempo determinato ad una data successiva. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue regolarmente.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.pdf
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Pubblicato in G.U. il D.L. 101/2019 con disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Welfare aziendale: finanziamento di progetti
Pubblicato il bando per il finanziamento di progetti di welfare aziendale
Deposito telematico dei contratti collettivi – semplificazioni
La Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2761 del 29 luglio 2019 con la quale comunica che è stata è stata adeguata la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi.
Tale adeguamento consentirà:
- il deposito del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito;
- l’immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni ;
- di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura.
Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura summenzionata e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a: https://urponline.lavoro.gov.it/s/global-search/deposito%20telematico
Rateazioni dei debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo – nuova disciplina
L’Inail con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, comunica che è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail.
La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on-line e con una specifica applicazione interna di gestione.
In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-22-del-29-lug-2019.pdf