Normativa

07 Giugno 2019 - Normativa

Documentazione sanitaria – tenuta su supporto informatico

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha fornito, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), un parere in merito ai seguenti quesiti:

  • è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso?
  • non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”?
  • è lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?

Evidenziamo in particolare che il Ministero del Lavoro, nel dare risposta affermativa alla possibilità di memorizzare la documentazione sanitaria con l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, ha però condizionato tale possibilità di memorizzazione ad un accordo tra datore di lavoro e medico competente che garantisca l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permetta né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Per consultare la risposta ad interpello clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-n-4-2019-D-lgs-81-08.pdf

 

03 Giugno 2019 - Normativa

Diffida accertativa e procedure di conciliazione

Chiarimenti INL su diffide accertative e successive procedure di conciliazione

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24 Maggio 2019 - Normativa

Contratti a tempo determinato – deroghe nelle località turistiche. Intesa nel settore Terziario

Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 17 aprile 2019, un verbale di intesa sul contratto a tempo determinato per i dipendenti delle aziende del settore Terziario, operanti nelle località a prevalente vocazione turistica, che deroga alla disciplina legale relativa al contratto a termine.

In particolare, le parti stipulanti l’intesa hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

L’art. 66 bis CCNL Terziario prevede che i contratti a tempo determinato conclusi dalle aziende del settore Terziario  per gestire picchi di lavoro nei Comuni a prevalente vocazione turistica  sono riconducibili a ragioni di stagionalità, a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine, sebbene  le aziende in questione non esercitino attività a carattere stagionale di cui all’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.

Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette pertanto di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette:

  • ai limiti quantitativi;
  • alla durata complessiva massima dei 24 mesi;
  • allo stop and go tra un contratto e l’altro;
  • al regime delle causali per proroghe e  rinnovi.

Saranno poi i singoli accordi stipulati a livello territoriale a individuare  i comuni a valenza turistica nei quali le assunzioni a tempo determinato saranno riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi stipulabili in deroga alla disciplina legale sui contratti a termine.

Il datore di lavoro che applica il CCNL Terziario e che intende usufruire della predetta deroga dovrà riportare nel contratto di assunzione a tempo determinato che l’assunzione viene fatta ai sensi dell’art. 66 bis del CCNL Terziario e dello specifico articolo del Contratto territoriale .

 

 

22 Maggio 2019 - Normativa

CCNL terziario, distribuzione e servizi: proroga

Prorogato al 31 dicembre 2019 il CCNL terziario, distribuzione e servizi

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21 Maggio 2019 - Normativa

Permessi per funzioni presso i seggi elettorali

I permessi  spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, come svolgimento di attività lavorativa.

In base alle norme di legge 53/1990, 69/1992 e 147/2013, nonché in base alla sentenza della Corte Costituzionale 452/1991, riguardano i lavoratori che svolgono le seguenti funzioni:

  • presidente e i vice presidente del seggio;
  • segretario del seggio;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista, di partito o di gruppo politico;
  • rappresentante dei promotori del referendum (nel solo caso di consultazioni referendarie).

Il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione  dall’inizio delle operazioni elettorali (di norma, nella giornata di sabato, per le necessarie operazioni preparatorie) fino al termine delle operazioni di scrutinio, come risultante dai verbali del seggio (se il termine del lavori avviene oltre la mezzanotte, l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata successiva, Cfr. Cass. 11830/2001).

Il lavoratore, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per i giorni di effettivo impegno elettorale, avrà diritto anche a fruire di giorni di riposo sostitutivo sia per la domenica (da fruire il giorno immediatamente successivo quello della cessazione delle operazioni elettorali, di solito il martedì, se queste si sono concluse oltre la mezzanotte di domenica), sia per il sabato e per i giorni lavorativi in cui sia stato impegnato nelle operazioni elettorali. In tale ultimi due casi, il permesso è retribuito. Si ritiene che, in alternativa al godimento del permesso, su formale richiesta del lavoratore, si possa procedere al relativo indennizzo.

Rammentiamo che le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la consegna al datore di lavoro di idonea documentazione: certificato di chiamata e copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio e vistata dal vice-presidente con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.

17 Maggio 2019 - Normativa

Protezione dati – Manuale sul diritto europeo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet la seconda edizione del “Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati”, che fornisce una panoramica dei quadri giuridici applicabili dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aggiornata agli ultimi sviluppi normativi (rispettivamente, il Regolamento (UE) 2016/679 e la Convenzione 108+ modernizzata).

Il Manuale è stato redatto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato alla realizzazione della versione italiana.

Il volume si occupa anche della giurisprudenza, illustrando le principali sentenze sia della Corte di giustizia dell’Unione europea che della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed affronta scenari ipotetici che servono come esempi pratici per descrivere le diverse problematiche incontrate in questo campo in continua evoluzione.

Per consultare il Manuale (disponibile in tre versioni linguistiche) clicca qui:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law

Per consultare il Manuale in lingua italiana, clicca qui:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_it.pdf

 

14 Maggio 2019 - Normativa

Premi di produttività -decontribuzione e contributo aggiuntivo IVS

L’INPS, con messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività. Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Inoltre, in considerazione del fatto che il comma 16 dell’articolo 3 della legge 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201817%20del%2010-05-2019.pdf

18 Aprile 2019 - Normativa

Incentivo Occupazione NEET 2019

L’INPS illustra le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione NEET

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16 Aprile 2019 - Normativa

“Brexit” – rinvio al 31 ottobre 2019

Brexit – prorogato di sei mesi il termine per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea

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11 Aprile 2019 - Normativa

Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo

Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile

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