Normativa

18 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: misure a sostegno del lavoro – Cassa integrazione

Il decreto Legge 17 marzo 2020 al titolo II predispone varie misure a sostegno del lavoro. In attesa dei successivi necessari provvedimenti applicativi, accenniamo alle misure concernenti la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

L’art. 19, “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con queste condizioni:

  • deve essere indicata la causale “emergenza COVID-19”;
  • deve riguardare periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
  • deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148/2015 (esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato);
  • l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le RSA/RSU ed OSL, previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2015, possono essere svolti in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

Altre misure adottate in relazione all’emergenza Coronavirus/COVID-19 riguardano:

  • i periodi di CIGO concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti normalmente;
  • la non applicazione dei limiti economici normalmente previsti per l’erogazione (non oltre dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro);
  • limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario in oggetto non si applica alcun tipo di contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro;
  • la CIGO interesserà anche i lavoratori dipendenti (che debbono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e che non debbono avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. L’assegno ordinario sarà erogato dai fondi suddetti;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

L’art. 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di CIGS:

  • possono presentare domanda di concessione della CIGO in oggetto per un periodo non superiore a nove settimane. Se concessa, la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS
  • non si applica il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015;
  • per l’esame congiunto con RSA/RSU e OSL, comunque necessario, non si applicano i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Assegni di solidarietà

L’art. 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”, prevede anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla CIGO e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.

Cassa integrazione guadagni in deroga

L’art. 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” prevede che, per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (ma esclusi i datori di lavoro domestico) e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei soli datori di lavoro (così sembra far intendere la formulazione del comma 1 dell’articolo 22);
  • con il completo rispetto delle procedure di consultazione sindacale e delle modalità e termini di presentazione della domanda all’INPS, come previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2020 (tale onere parrebbe derivare dal fatto che l’articolo 22 al c. 6 esclude l’applicazione dell’art. 19 il quale prevede l’esonero dalla procedura di informazione e consultazione sindacale);
  • per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I trattamenti in oggetto sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in attesa delle circolari esplicative del ministero del Lavoro e dell’INPS.

 

 

14 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus-COVID-19 – misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro

E’stato sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

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10 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus: misure per l’intero territorio nazionale

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 di cui abbiamo dato notizie con nostra news del 9 marzo 2020.

Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale:

  • è stata vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • sono previsti divieti e limitazioni allo svolgimento di competizioni sportive e all’uso di impianti sportivi a porte chiuse. Attività sportive e motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per consultare il testo del decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-09-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale/

09 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020 – Misure urgenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo 2020 contenente nuove disposizioni circa le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni del decreto  producono  effetto  dalla data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Segnaliamo in particolare:

Misure urgenti nella Regione Lombardia e nelle province di  Modena, Parma, Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori di cui sopra salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza (misura suggerita anche per l'intero territorio nazionale;
  • ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante(misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto già previsto in materia di ricorso al lavoro agile (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate all’alinea precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonchè  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  di sicurezza sopra indicate per gli esercizi commerciali per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell'attività. La  chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Inoltre, sull'intero territorio nazionale (comprese quindi le aree sopra indicate) si applicano  le  seguenti misure:

  • le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza debbono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonchè al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  Riteniamo che il lavoratore che si trovi in simile situazione debba informare anche il medico aziendale competente.
  • salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

 

04 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: comunicazioni per attivare il lavoro agile (“smart working”).

Emergenza Coronavirus: le comunicazioni del datore di lavoro per attivare il lavoro agile (“smart working”)

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03 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 con misure urgenti  a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

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02 Marzo 2020 - Normativa

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02 Marzo 2020 - Normativa

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17 Febbraio 2020 - Normativa

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il 23° elenco dei soggetti abilitati

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