10 Gennaio 2020 - Normativa
Per effetto delll’art. 1, comma 8 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene modificata la contribuzione per le assunzioni di apprendisti di 1° livello.
Segnaliamo n particolare:
Datori di lavoro interessati: solo quelli che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Riteniamo che saranno confermati i seguenti criteri di computo:
- la cifra è calcolata sull’intera struttura aziendale complessivamente considerata;
- il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione: se, successivamente, l’azienda assume altri lavoratori subordinati, il beneficio resta.;
- nel calcolo non dovrebbero essere computati gli apprendisti e i lavoratori somministrati, mentre dovrebbero essere ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti;
- i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota;
- per i lavoratori a tempo determinato, si dovrebbe tener conto del numero medio mensile di quelli in forza a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro ex art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015
- per i lavoratori intermittenti il calcolo sarà effettuato in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.
Lavoratori interessati: solo quelli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Contribuzione previdenziale INPS a carico dei datori di lavoro: la misura dello sgravio dei contributi relativi alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sarà:
- del 100% per i primi tre anni di contratto;
- del 90% per gli anni di contratto successivi al terzo.
Si resta in attesa delle circolari INPS e INAIL per le necessarie istruzioni operative.
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La Legge 128/2019 ha modificato l’articolo 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015 nel seguente modo:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (esclusivamente) prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro).
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”
*(In parentesi il testo precedente - in grassetto la modifica)
Il nuovo testo amplia le possibilità di far ricadere le collaborazioni nell’alveo del lavoro subordinato, sia introducendo il termine “prevalentemente” con riguardo alle prestazioni personali del collaboratore, sia escludendo il requisito della fissazione da parte del committente dei tempi e dei luoghi di lavoro. In sostanza le collaborazioni non fornite da soggetti qualificati: professionisti iscritti ad albi-componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società - collaborazioni disciplinate specificamente da contratti collettivi, sono sempre più a rischio di ricadere nel lavoro subordinato.