13 Febbraio 2020 - Normativa
Facciamo seguito alla nostra news del 14 gennaio 2020 per informare che l’ANPAL, con il decreto direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
- Lavoratori interessati: sono tutti quelli che:
- hanno un’età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- con 25 anni di età e oltre, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
- Datori di lavoro interessati: sono tutti quelli con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
- Tipologie contrattuali incentivate: l’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
- Incentivo: le caratteristiche sono le seguenti:
- importo: è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
- fruizione: a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022;
- cumulabilità con altri incentivi: l’incentivo è cumulabile con quello previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza; con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua; con tutti gli altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
- Erogazione dell’incentivo: avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive, dopo le necessarie verifiche a approvazioni da parte dell’INPS.
Procedimento di ammissione all’incentivo: i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS, dopo di che l’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
L’operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di apposita circolare dell’INPS.
12 Febbraio 2020 - Normativa
Appalti: scattano dal 17 febbraio 2020 gli obblighi per i nuovi adempimenti
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11 Febbraio 2020 - Normativa
Contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento o per casi particolari di dimissioni – valori anno 2020
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27 Gennaio 2020 - Normativa
22 Gennaio 2020 - Normativa
Nuovi criteri per le agevolazioni per le imprese localizzate nelle aree di crisi industriale
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20 Gennaio 2020 - Normativa
L'anticipo pensionistico (APE sociale) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020
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14 Gennaio 2020 - Normativa
Buoni pasto 2020: le nuove regole per l'esenzione contributiva e fiscale
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14 Gennaio 2020 - Normativa
L’art. 1, comma 10 delle Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha esteso a tutto il 2020 il cosiddetto bonus giovani eccellenze già previsto per l’anno 2019 dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). ma, di fatto, mai diventato operativo a causa della mancata emanazione della circolare Inps con le istruzioni per la fruizione dell’incentivo. In attesa che il Ministero del Lavoro e l’INPS emanino i necessari provvedimenti per l’operatività del beneficio in oggetto, evidenziamo le caratteristiche generali:
- Datori di lavoro interessati: solo i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
- Lavoratori interessati: quelli in possesso della laurea magistrale, ottenuta, entro la durata legale del corso di studi, con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata non inferiore a 108/110, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute e quelli in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
- Ammontare dell’incentivo: esonero del 100% dal versamento dei contributi Inps (sono esclusi dall’agevolazione i premi Inail) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L’agevolazione è proporzionalmente ridotta in caso di contratto part-time ed è “portabile”: un nuovo datore di lavoro può, cioè, usufruire dell’eventuale residuo non sfruttato in precedenti rapporti entro il tetto di 12 mesi.
La formulazione della norma non evidenzia se l’agevolazione vale per le assunzioni già avvenute nel corso del 2019 o per le nuove assunzioni per l’anno 2020.
13 Gennaio 2020 - Normativa
Pubblicato il decreto ministeriale che fissa le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero Leggi tutto...
10 Gennaio 2020 - Normativa
Per effetto delll’art. 1, comma 8 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene modificata la contribuzione per le assunzioni di apprendisti di 1° livello.
Segnaliamo n particolare:
Datori di lavoro interessati: solo quelli che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Riteniamo che saranno confermati i seguenti criteri di computo:
- la cifra è calcolata sull’intera struttura aziendale complessivamente considerata;
- il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione: se, successivamente, l’azienda assume altri lavoratori subordinati, il beneficio resta.;
- nel calcolo non dovrebbero essere computati gli apprendisti e i lavoratori somministrati, mentre dovrebbero essere ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti;
- i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota;
- per i lavoratori a tempo determinato, si dovrebbe tener conto del numero medio mensile di quelli in forza a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro ex art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015
- per i lavoratori intermittenti il calcolo sarà effettuato in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.
Lavoratori interessati: solo quelli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Contribuzione previdenziale INPS a carico dei datori di lavoro: la misura dello sgravio dei contributi relativi alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sarà:
- del 100% per i primi tre anni di contratto;
- del 90% per gli anni di contratto successivi al terzo.
Si resta in attesa delle circolari INPS e INAIL per le necessarie istruzioni operative.