Credito d’imposta per la formazione 4.0
Operativo il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0
Operativo il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0
Minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi INAIL per l’anno 2018
Nuovo servizio ANPAL per verificare se, per fruire degli incentivi all’assunzione, una lavoratrice o un lavoratore risultino “svantaggiati”.
Approvate dal Parlamento Europeo importanti modifiche alla Direttiva 96/71/CE sui distacchi dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea
E’ stato emanato il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018, recante il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
L’elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018.
Per consultare il decreto, clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-51-del-22052018-XVIII-elenco-soggetti-abilitati-2018.pdf
Disponibile sul sito del Garante Privacy il facsimile di comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei dati
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 8 maggio, in attuazione della direttiva europea 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali, ed in applicazione dell’art. 15 della Legge-delega 163/2017, ha approvato un Decreto Legislativo sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).
Il decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.
Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Daremo notizia dell’avvenuta pubblicazione del Decreto legislativo non appena questa sarà effettuata, fornendo informazioni più dettagliate
Per consultare la Direttiva dell’Unione Europea clicca qui:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT