Normativa
Contratti a tempo determinato e contributo maggiorato
L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine).
La circolare precisa inoltre che:
- il contributo dell0 0,50% è aggiuntivo a quello dell’1,40%, dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato in base all’art. 2, comma 28, D.Lgs. 92/2012).
- si ha “rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato” quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine;
- nel caso in cui, invece, le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e pertanto, trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto;
- sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- la maggiorazione del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Rammentiamo che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a tempo determinato ad una data successiva. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue regolarmente.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.pdf
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Pubblicato in G.U. il D.L. 101/2019 con disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Welfare aziendale: finanziamento di progetti
Pubblicato il bando per il finanziamento di progetti di welfare aziendale
Deposito telematico dei contratti collettivi – semplificazioni
La Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2761 del 29 luglio 2019 con la quale comunica che è stata è stata adeguata la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi.
Tale adeguamento consentirà:
- il deposito del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito;
- l’immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni ;
- di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura.
Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura summenzionata e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a: https://urponline.lavoro.gov.it/s/global-search/deposito%20telematico
Rateazioni dei debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo – nuova disciplina
L’Inail con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, comunica che è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail.
La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on-line e con una specifica applicazione interna di gestione.
In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-22-del-29-lug-2019.pdf
Decreto Crescita
Decreto Crescita: contratto di espansione, scivolo pensionistico e rientro dei cervelli
Documentazione sanitaria – tenuta su supporto informatico
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha fornito, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), un parere in merito ai seguenti quesiti:
- è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso?
- non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”?
- è lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?
Evidenziamo in particolare che il Ministero del Lavoro, nel dare risposta affermativa alla possibilità di memorizzare la documentazione sanitaria con l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, ha però condizionato tale possibilità di memorizzazione ad un accordo tra datore di lavoro e medico competente che garantisca l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permetta né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
Per consultare la risposta ad interpello clicca qui:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-n-4-2019-D-lgs-81-08.pdf
Diffida accertativa e procedure di conciliazione
Chiarimenti INL su diffide accertative e successive procedure di conciliazione
Contratti a tempo determinato – deroghe nelle località turistiche. Intesa nel settore Terziario
Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 17 aprile 2019, un verbale di intesa sul contratto a tempo determinato per i dipendenti delle aziende del settore Terziario, operanti nelle località a prevalente vocazione turistica, che deroga alla disciplina legale relativa al contratto a termine.
In particolare, le parti stipulanti l’intesa hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
L’art. 66 bis CCNL Terziario prevede che i contratti a tempo determinato conclusi dalle aziende del settore Terziario per gestire picchi di lavoro nei Comuni a prevalente vocazione turistica sono riconducibili a ragioni di stagionalità, a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine, sebbene le aziende in questione non esercitino attività a carattere stagionale di cui all’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.
Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette pertanto di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette:
- ai limiti quantitativi;
- alla durata complessiva massima dei 24 mesi;
- allo stop and go tra un contratto e l’altro;
- al regime delle causali per proroghe e rinnovi.
Saranno poi i singoli accordi stipulati a livello territoriale a individuare i comuni a valenza turistica nei quali le assunzioni a tempo determinato saranno riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi stipulabili in deroga alla disciplina legale sui contratti a termine.
Il datore di lavoro che applica il CCNL Terziario e che intende usufruire della predetta deroga dovrà riportare nel contratto di assunzione a tempo determinato che l’assunzione viene fatta ai sensi dell’art. 66 bis del CCNL Terziario e dello specifico articolo del Contratto territoriale .