Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti
Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste le novità previste in questa versione:
Per consultare il documento, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf
L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Segnaliamo in particolare:
Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 993,21 | 935,21 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.193,75 | 1.124,04 | ||||
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 1.191,85 | 1.122,25 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.432,50 | 1.348,84 | ||||
Fondo credito
a) Assegno ordinario - massimali | ||||
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) | |||
Inferiore a 2.173,37 | 1.180,39 | |||
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 | 1.360,55 | |||
Superiore a 3.435,56 | 1.718,82 | |||
b) Assegno emergenziale: massimali | ||||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | ||
Inferiore a 41.621,22 | 2.431,19 | 2.289,21 | ||
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 | 2.738,72 | |||
Superiore a 54.763,95 | 3.833,17 | |||
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.221,44 per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.
I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale per il triennio 2019-2021:
In base all’art. 1, comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Viene così modificato il testo dell’articolo 18, della legge 81/2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis, che recita: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Premesso che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido; L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, rispondendo ad un quesito in merito alla cumulabilità del contributo del cd “Bonus asilo nido” e le erogazioni a titolo di welfare aziendale ha precisato che non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore soltanto le somme relative alla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia delle Entrate anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ex art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui: