Gestione del personale: obbligo comunicazione telematica per consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti
Comunicazioni telematiche obbligatorie per consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti
Comunicazioni telematiche obbligatorie per consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti
Il 31 marzo 2018 scade il termine per le comunicazioni relative ai lavori usuranti, previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 67/2011. Tale norma ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale INPS del 28 novembre 2011. Il Ministero del Lavoro ha predisposto due guide, una per la compilazione del modulo di comunicazione per monitoraggio e l’altra specifica per i lavori a catena.
Per consultare la nota direttoriale, clicca qui:
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_MLPS_28_novembre_2011-Prot.39.0004724.pdf
Per consultare la guida monitoraggio, clicca qui:
Per consultare la guida lavoro a catena clicca qui:
L’articolo 24 del d.lgs. n. 151/2015 aveva previsto la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate a colleghi per assistere i figli minori che necessitino di cure costanti, a causa di particolari condizioni di salute. La norma rinviava alla contrattazione collettiva per individuare le condizioni e le modalità attuative di tale istituto.
Il 26 marzo 2018, FEDERMECCANICA e ASSISTAL hanno stipulato con FIM, FIOM, E UILM un accordo sulle linee guida per valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidale nell’industria metalmeccanica.
L’istituto della Banca ore solidale è stato esteso, oltre che per la fattispecie legale di assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti, anche per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati, attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Le ferie aggiuntive e i P.a.r. cedibili, che sono esclusivamente quelli per le quali non è stata versata la contribuzione previdenziale, confluiscono nella Banca delle ore con il valore della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della cessione. Il numero di ore complessive a cui avrà diritto il lavoratore fruitore dei permessi dovrà essere determinato dividendo l'importo raccolto con la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario.
L’istituto della Banca ore solidale può essere attivato dalla RSU o dai lavoratori previo consenso dei beneficiari che dovranno fornire adeguata liberatoria in relazione alla normativa sulla Privacy.
L’azienda informerà tutti i lavoratori dell’attivazione della Banca ore solidale e riceverà dagli stessi le eventuali adesioni. L’accordo tra azienda e RSU dovrà definire tutti gli aspetti regolatori come specificati nelle linee guida (causale, periodi, modalità di gestione).
Si evidenzia inoltre che gli accordi collettivi aziendali aventi ad oggetto la banca ore solidale permetteranno di fruire degli sgravi contributivi previsti (in via sperimentale) con il decreto del Ministero del Lavoro del 14 settembre 2017 inerente la diffusione degli istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata nella contrattazione aziendale.
Per consultare l’accordo sulle linee guida sulla banca ore solidale del 26.3.2018 clicca qui:
Per consultare il D.M. del 14.09.2017 clicca qui:
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, con il quale fornisce istruzioni operative riguardo la permanenza prolungata di lavoratori presso le unità operative di pronto soccorso.
In molte strutture ospedaliere, infatti, sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB). Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero, con le seguenti modalità:
Nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201074%20del%2009-03-2018.pdf
L’INAIL, con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, fornisce le necessarie istruzioni operative circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018. Leggi tutto...
L’Inail con circolare n. 15 del 6 marzo 2018, comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2018, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Leggi tutto...
Istruzioni INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato
L’INPS, con messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per quanto riguarda l’ulteriore giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente può fruirne previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 828 del 24 febbraio 2017 (vedi nostra news del 27 febbraio 2017), a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Per consultare il messaggio clicca qui
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20894%20del%2027-02-2018.pdf
Lavoratori precoci: istruzioni INPS per il pensionamento anticipato