10 Gennaio 2019 - Normativa
La legge di bilancio 2019 la n.145/2018, prevede diverse misure in tema di paternità e maternità.
Nella Parte I, Sezione I dedicata alle “ Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” l’art. 1 comma 278 modifica in parte l’art. 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 prevedendo che il padre lavoratore dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro per congedo obbligatorio per 5 giorni e non più 4 giorni , con la possibilità di aggiungerne un altro previo accordo con la madre lavoratrice.
Inoltre le lavoratrici potranno in modo facoltativo astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso così come previsto all’art. 1 comma 485 salvo che ciò non arrechi pregiudizio alla gestante o al nascituro
09 Gennaio 2019 - Normativa
La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 all’art. 1 comma 486 in tema di svolgimento del lavoro in modo agile c.d. smart working pone l’obbligo per i datori di lavoro di dare priorità alle richieste :
- Delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità
- Dei lavoratori, genitori di figli disabili che necessitano intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
Per consultare lo schema sulla disciplina generale del lavoro agile: http://www.adlabor.it/schemi/lavoro-agile/lavoro-agile/
09 Gennaio 2019 - Normativa
Incrementate dalla Legge di Bilancio 2019 le sanzioni in materia di lavoro Leggi tutto...
07 Gennaio 2019 - Normativa
In base all’art. 1, commi 706-710, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L'esonero è riconosciuto anche per:
- assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto;
- trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato di cittadini in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca in possesso, alla data della trasformazione, dei requisiti sopra indicati.
L'esonero non si applica:
- ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca;
- ai rapporti di lavoro domestico.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
L'INPS provvederà, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero.
07 Gennaio 2019 - Normativa
Rinviato al 16 maggio 2019 il termine per l'autoliquidazione premi INAIL 2018-2019 Leggi tutto...
20 Dicembre 2018 - Normativa
L’art. 15 del D.Lgs n. 151/2015 prevedeva che, a partire dal prossimo 1 gennaio 2019, il Libro Unico del Lavoro fosse obbligatoriamente tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro.
L’art. 3, del D.L. n. 135/2018 ha abrogato tale disposizione per cui l’obbligo di cui sopra non sussiste più.
12 Dicembre 2018 - Normativa
20 Novembre 2018 - Normativa
Le misure in materia di lavoro contenute nel "Decreto Genova"
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14 Novembre 2018 - Normativa
Dal 13 novembre 2018 è attivo il nuovo sistema “Help Desk” dell'ANPAL
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12 Novembre 2018 - Normativa
Retribuzione variabile e UniEmens: istruzioni operative dell'INPS Leggi tutto...