Normativa
Permessi per funzioni presso i seggi elettorali
I permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, come svolgimento di attività lavorativa.
In base alle norme di legge 53/1990, 69/1992 e 147/2013, nonché in base alla sentenza della Corte Costituzionale 452/1991, riguardano i lavoratori che svolgono le seguenti funzioni:
- presidente e i vice presidente del seggio;
- segretario del seggio;
- scrutatore;
- rappresentante di lista, di partito o di gruppo politico;
- rappresentante dei promotori del referendum (nel solo caso di consultazioni referendarie).
Il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione dall’inizio delle operazioni elettorali (di norma, nella giornata di sabato, per le necessarie operazioni preparatorie) fino al termine delle operazioni di scrutinio, come risultante dai verbali del seggio (se il termine del lavori avviene oltre la mezzanotte, l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata successiva, Cfr. Cass. 11830/2001).
Il lavoratore, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per i giorni di effettivo impegno elettorale, avrà diritto anche a fruire di giorni di riposo sostitutivo sia per la domenica (da fruire il giorno immediatamente successivo quello della cessazione delle operazioni elettorali, di solito il martedì, se queste si sono concluse oltre la mezzanotte di domenica), sia per il sabato e per i giorni lavorativi in cui sia stato impegnato nelle operazioni elettorali. In tale ultimi due casi, il permesso è retribuito. Si ritiene che, in alternativa al godimento del permesso, su formale richiesta del lavoratore, si possa procedere al relativo indennizzo.
Rammentiamo che le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la consegna al datore di lavoro di idonea documentazione: certificato di chiamata e copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio e vistata dal vice-presidente con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.
Protezione dati – Manuale sul diritto europeo
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet la seconda edizione del “Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati”, che fornisce una panoramica dei quadri giuridici applicabili dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aggiornata agli ultimi sviluppi normativi (rispettivamente, il Regolamento (UE) 2016/679 e la Convenzione 108+ modernizzata).
Il Manuale è stato redatto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato alla realizzazione della versione italiana.
Il volume si occupa anche della giurisprudenza, illustrando le principali sentenze sia della Corte di giustizia dell’Unione europea che della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed affronta scenari ipotetici che servono come esempi pratici per descrivere le diverse problematiche incontrate in questo campo in continua evoluzione.
Per consultare il Manuale (disponibile in tre versioni linguistiche) clicca qui:
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law
Per consultare il Manuale in lingua italiana, clicca qui:
Premi di produttività -decontribuzione e contributo aggiuntivo IVS
L’INPS, con messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività. Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
Inoltre, in considerazione del fatto che il comma 16 dell’articolo 3 della legge 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201817%20del%2010-05-2019.pdf
Incentivo Occupazione NEET 2019
L’INPS illustra le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione NEET
“Brexit” – rinvio al 31 ottobre 2019
Brexit – prorogato di sei mesi il termine per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea
Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo
Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile
INAIL – autoliquidazione 2018-2019
Pubblicata la guida INAIL per l'autoliquidazione 2018-2019
Prepensionamento dipendenti poligrafici di aziende editoriali
Possibile per i dipendenti poligrafici di aziende editoriali fruire di pensionamento anticipato
Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti
Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia
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