Distacchi all’interno dell’UE
Approvate dal Parlamento Europeo importanti modifiche alla Direttiva 96/71/CE sui distacchi dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea
Approvate dal Parlamento Europeo importanti modifiche alla Direttiva 96/71/CE sui distacchi dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea
E’ stato emanato il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018, recante il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
L’elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018.
Per consultare il decreto, clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-51-del-22052018-XVIII-elenco-soggetti-abilitati-2018.pdf
Disponibile sul sito del Garante Privacy il facsimile di comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei dati
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 8 maggio, in attuazione della direttiva europea 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali, ed in applicazione dell’art. 15 della Legge-delega 163/2017, ha approvato un Decreto Legislativo sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).
Il decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.
Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Daremo notizia dell’avvenuta pubblicazione del Decreto legislativo non appena questa sarà effettuata, fornendo informazioni più dettagliate
Per consultare la Direttiva dell’Unione Europea clicca qui:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
Comunicazioni telematiche obbligatorie per consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti
Il 31 marzo 2018 scade il termine per le comunicazioni relative ai lavori usuranti, previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 67/2011. Tale norma ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale INPS del 28 novembre 2011. Il Ministero del Lavoro ha predisposto due guide, una per la compilazione del modulo di comunicazione per monitoraggio e l’altra specifica per i lavori a catena.
Per consultare la nota direttoriale, clicca qui:
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_MLPS_28_novembre_2011-Prot.39.0004724.pdf
Per consultare la guida monitoraggio, clicca qui:
Per consultare la guida lavoro a catena clicca qui:
L’articolo 24 del d.lgs. n. 151/2015 aveva previsto la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate a colleghi per assistere i figli minori che necessitino di cure costanti, a causa di particolari condizioni di salute. La norma rinviava alla contrattazione collettiva per individuare le condizioni e le modalità attuative di tale istituto.
Il 26 marzo 2018, FEDERMECCANICA e ASSISTAL hanno stipulato con FIM, FIOM, E UILM un accordo sulle linee guida per valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidale nell’industria metalmeccanica.
L’istituto della Banca ore solidale è stato esteso, oltre che per la fattispecie legale di assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti, anche per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati, attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Le ferie aggiuntive e i P.a.r. cedibili, che sono esclusivamente quelli per le quali non è stata versata la contribuzione previdenziale, confluiscono nella Banca delle ore con il valore della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della cessione. Il numero di ore complessive a cui avrà diritto il lavoratore fruitore dei permessi dovrà essere determinato dividendo l'importo raccolto con la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario.
L’istituto della Banca ore solidale può essere attivato dalla RSU o dai lavoratori previo consenso dei beneficiari che dovranno fornire adeguata liberatoria in relazione alla normativa sulla Privacy.
L’azienda informerà tutti i lavoratori dell’attivazione della Banca ore solidale e riceverà dagli stessi le eventuali adesioni. L’accordo tra azienda e RSU dovrà definire tutti gli aspetti regolatori come specificati nelle linee guida (causale, periodi, modalità di gestione).
Si evidenzia inoltre che gli accordi collettivi aziendali aventi ad oggetto la banca ore solidale permetteranno di fruire degli sgravi contributivi previsti (in via sperimentale) con il decreto del Ministero del Lavoro del 14 settembre 2017 inerente la diffusione degli istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata nella contrattazione aziendale.
Per consultare l’accordo sulle linee guida sulla banca ore solidale del 26.3.2018 clicca qui:
Per consultare il D.M. del 14.09.2017 clicca qui:
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, con il quale fornisce istruzioni operative riguardo la permanenza prolungata di lavoratori presso le unità operative di pronto soccorso.
In molte strutture ospedaliere, infatti, sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB). Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero, con le seguenti modalità:
Nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201074%20del%2009-03-2018.pdf