Normativa

01 Febbraio 2018 - Normativa

Importi 2018 dei trattamenti di integrazione salariale, NASpI, DIS-COLL ed altri interventi sociali

L’INPS, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Segnaliamo in particolare:

a) Trattamenti di integrazione salariale: (settori industriali non edili) gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/1986, attualmente pari al 5,84 per cento.

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,40 925,03
Superiore a 2.125,36 Alto 1.180,76 1.111,80

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

b) Indennità di disoccupazione NASpI: non essendo intervenute modifiche normative, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.

c) Indennità di disoccupazione DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.

La circolare fornisce inoltre gli importi relativi a:

  • Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
  • Fondo credito
  • Fondo credito cooperativo
  • Indennità di disoccupazione agricola
  • Assegno per attività socialmente utili

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2019%20del%2031-01-2018.pdf

31 Gennaio 2018 - Normativa

Controllo SIM cellulari aziendali: condizioni di legittimità

Cellulari aziendali -Controlli- Condizioni di legittimità

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30 Gennaio 2018 - Normativa

Retribuzioni convenzionali 2018 per lavoratori operanti in Paesi esteri non convenzionati

Fissate per il 2018 le retribuzioni convenzionali per lavoratori operanti in Paesi esteri non convenzionati

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29 Gennaio 2018 - Normativa

Minimale di retribuzione giornaliera 2018

Minimali di retribuzione giornaliera 2018 ai fini contributivi

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25 Gennaio 2018 - Normativa

Nuovi codici dei CCNL per UniEmens

L’INPS ha emanato il messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018, con il quale comunica l’istituzione, con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2018, dei nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20346%20del%2024-01-2018.pdf

23 Gennaio 2018 - Normativa

Autoliquidazione 2017/2018 – istruzioni INAIL

Autoliquidazione 2017/2018 – istruzioni INAIL

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17 Gennaio 2018 - Normativa

Decreto flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari

Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari 2018 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017

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16 Gennaio 2018 - Normativa

Detraibilità abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari

Gli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari possono diventare detraibili

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15 Gennaio 2018 - Normativa

Retribuzione lavoratori-obbligo di tracciabilità

 

La "finanziaria"ha fissato specifiche modalità per il pagamento delle retribuzioni escludendo il contante Leggi tutto...

11 Gennaio 2018 - Normativa

Proroga cigs per Imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa

La L. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio, prevede taluni interventi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica   industriale nazionale.

Si tratta delle imprese operanti in specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

In particolare, il comma 140 dell'art, 1 della L. di Bilancio dispone la proroga della durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per  le  imprese  operanti  nelle  aree  di  crisi  industriale  complessa riconosciute  nel periodo dall’8 ottobre  2016  al  30  novembre  2017, che cessano il programma di riorganizzazione aziendale, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La proroga può essere concessa fino al limite massimo di dodici mesi ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.

In tal caso, l’impresa deve raggiungere un accordo presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e  della  Regione competente e deve  presentare  un piano di recupero occupazionale che  preveda  specifici  percorsi  di politiche attive del lavoro concordati con la Regione  e  finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,  dichiarando  contestualmente  che non ricorrono le condizioni per la  concessione  del  trattamento  di integrazione salariale  straordinaria  secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Inoltre, la Legge di Bilancio, al comma 142 dell’art.1, prevede un’ulteriore istituto in favore delle imprese di cui trattasi.  Tale articolo intuisce la possibilità di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Il trattamento decade dal momento in cui il lavoratore viene rioccupato a qualsiasi titolo.

Qualora ai lavoratori interessati siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del  Lavoro, non dovranno essere applicati i criteri sanciti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  83473/2014.

Per conoscere quali siano le aree di crisi industriale complessa, si rinvia al sito del Ministero dello sviluppo economico:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa#abruzzo

 

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