Normativa
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – versione febbraio 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste le novità previste in questa versione:
- Inserita la Nota INL n.1148/2019 (integrativa della precedente circolare n. 2/2019), sulle maggiorazioni sanzioni;
- Corretto l’importo di alcune sanzioni;
- Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori, con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva.
Per consultare il documento, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf
Trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019
Misura dei trattamenti dal 1° gennaio 2019 dell'integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019
L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Segnaliamo in particolare:
Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 993,21 | 935,21 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.193,75 | 1.124,04 | ||||
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 1.191,85 | 1.122,25 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.432,50 | 1.348,84 | ||||
Fondo credito
a) Assegno ordinario - massimali | ||||
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) | |||
Inferiore a 2.173,37 | 1.180,39 | |||
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 | 1.360,55 | |||
Superiore a 3.435,56 | 1.718,82 | |||
b) Assegno emergenziale: massimali | ||||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | ||
Inferiore a 41.621,22 | 2.431,19 | 2.289,21 | ||
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 | 2.738,72 | |||
Superiore a 54.763,95 | 3.833,17 | |||
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.221,44 per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
Pensione anticipata – Modalità d’accesso
L'INPS comunica le modalità d’accesso per alcuni tipi di pensione anticipata
Pensione anticipata “Quota 100” – lavoratori settore privato
Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.
I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale per il triennio 2019-2021:
- debbono avere un’età anagrafica di almeno 62 anni (che non sarà adeguato agli eventuali incrementi alla speranza di vita previsti nel trienni 2019-2021);
- debbono avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni (con possibilità di cumulo dei periodi assicurativi maturati in enti diversi dall’INPS. In tal caso non debbono essere già percettori di pensione a carico INPS). Per coloro che non hanno maturato detta anzianità contributiva minima, è prevista la possibilità, per il triennio 2019-2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. Il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
- potranno usufruire del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di cui sopra;
- non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma (ad eccezione di lavori occasionali fino al limite di 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia
Priorità per richieste di lavoro agile (smart working)
Lavoratrici madri e lavoratori con figli disabili: priorità per lavoro agile (smart working)
In base all’art. 1, comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Viene così modificato il testo dell’articolo 18, della legge 81/2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis, che recita: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Incentivi per datori i lavoro che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza - Incentivi per i datori i lavoro che assumono i beneficiari dell'Rdc
Lavoratori precoci e requisiti per il pensionamento anticipato
Mansioni dei lavoratori precoci e requisiti per pensionamento anticipato - flusso Uniemens
BONUS ASILO NIDO, WELFARE AZIENDALE E PREMIO DI RISULTATO – CUMULABILITÀ
Premesso che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido; L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, rispondendo ad un quesito in merito alla cumulabilità del contributo del cd “Bonus asilo nido” e le erogazioni a titolo di welfare aziendale ha precisato che non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore soltanto le somme relative alla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia delle Entrate anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ex art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
PATERNITA’ E MATERNITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
La legge di bilancio 2019 la n.145/2018, prevede diverse misure in tema di paternità e maternità.
Nella Parte I, Sezione I dedicata alle “ Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” l’art. 1 comma 278 modifica in parte l’art. 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 prevedendo che il padre lavoratore dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro per congedo obbligatorio per 5 giorni e non più 4 giorni , con la possibilità di aggiungerne un altro previo accordo con la madre lavoratrice.
Inoltre le lavoratrici potranno in modo facoltativo astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso così come previsto all’art. 1 comma 485 salvo che ciò non arrechi pregiudizio alla gestante o al nascituro