Decreto flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari
Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari 2018 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017
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La L. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio, prevede taluni interventi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale.
Si tratta delle imprese operanti in specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
In particolare, il comma 140 dell'art, 1 della L. di Bilancio dispone la proroga della durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di riorganizzazione aziendale, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La proroga può essere concessa fino al limite massimo di dodici mesi ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.
In tal caso, l’impresa deve raggiungere un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della Regione competente e deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Inoltre, la Legge di Bilancio, al comma 142 dell’art.1, prevede un’ulteriore istituto in favore delle imprese di cui trattasi. Tale articolo intuisce la possibilità di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Il trattamento decade dal momento in cui il lavoratore viene rioccupato a qualsiasi titolo.
Qualora ai lavoratori interessati siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro, non dovranno essere applicati i criteri sanciti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473/2014.
Per conoscere quali siano le aree di crisi industriale complessa, si rinvia al sito del Ministero dello sviluppo economico:
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