L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, fino alla stessa data del 31 dicembre 2017:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%. Stante il tenore letterale di tale disposizione, il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è però ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 92/201, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile;
L’INPS precisa inoltre, che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà invece quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).
Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:
- il regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015, con aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- le ore di formazione esterna, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (Sul punto, il Ministero del lavoro ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa);
- lo sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, legge n. 183/2011: come noto, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quindi, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi;
- la compilazione dei flussi UniEmens: attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, nuovi codici.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf