Tirocini formativi e di orientamento – Linee guida
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha emanato l’Accordo sulle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento“.
Le nuove linee guida non riguardano i tirocini curriculari, che restano di competenze delle scuole e dei centri di formazione professionale.
Per quanto riguarda invece i tirocini (extracurricolari) formativi e di orientamento, ricordando che essi richiedono per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va allegato il piano formativo individuale del tirocinante; l’attività del tirocinante si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante; ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda, segnaliamo in particolare:
- si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti, mentre è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda;
- circa il numero di tirocini attivabili, restano invariati i limiti precedenti e cioè: un tirocinante per datori di lavoro fino a 5 dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato; 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato e fino ad un massimo del 10% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato per quelli con più di 20 dipendenti;
- viene introdotta una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50%;
- la durata massima viene confermata in 12 mesi, ma viene anche introdotto un limite minimo di due mesi, ridotto ad un mese per attività stagionali e a due settimane nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro;
- l’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta fissata a 300 euro lordi mensili, con la precisazione che può essere erogata per intero solo ai tirocinanti presenti per il 70% del monte ore mensile. Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi, la misura dell’indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del soggetto ospitante.
- in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione, ma si aggiunge, nei casi più gravi l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno;
L’Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano quanto previsto nelle Linee Guida entro il 25 novembre 2017.
Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/LineeGuidaTirocini2017.pdf