Normativa

10 Luglio 2017 - Normativa

Lavoro occasionale – Libretto di Famiglia

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha fornito, con sua circolare n. 8 dell'8 luglio 2017, alcuni chiarimenti sul modo di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale con il libretto di famiglia.

Per consultare la circolare, clicca qui: http://www.dottrinalavoro.it/approfondimenti-c/fondazione-dei-consulenti-del-lavoro-libretto-di-famiglia-istruzioni-per-luso

 

07 Luglio 2017 - Normativa

Lavoro occasionale – Circolare INPS 107/2017: tipologia di rapporti ed oneri di registrazione

Con la presente vengono analizzati ulteriori aspetti della circolare 107/2017: libretto famiglia, contratto di prestazione occasionale e registrazione sul sito INPS. Leggi tutto...

07 Luglio 2017 - Normativa

Lavoro occasionale- Chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96. Leggi tutto...

07 Luglio 2017 - Normativa

Contributi previdenziali – conseguenze in caso di omissione ed infedeltà delle denunce obbligatorie

L’INPS ha emanato la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, con la quale, al fine di offrire una completa ricostruzione del quadro normativo, fornisce un riepilogo delle diposizioni normative che regolano la materia relativa alla omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione, nonché di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Leggi tutto...

26 Giugno 2017 - Normativa

Contratto di lavoro occasionale

L’art. 54-bis della Legge 96/2017, che ha convertito il Decreto Legge 50/2017, introduce la disciplina del contratto di lavoro occasionale. Leggi tutto...

19 Giugno 2017 - Normativa

Incentivi per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, fino alla stessa data del 31 dicembre 2017:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;

b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%. Stante il tenore letterale di tale disposizione, il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.  Conseguentemente, non è però ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 92/201, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile;

L’INPS precisa inoltre, che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà invece quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).

Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:

  • il regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015, con aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • le ore di formazione esterna, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (Sul punto, il Ministero del lavoro ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa);
  • lo sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, legge n. 183/2011: come noto, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quindi, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi;
  • la compilazione dei flussi UniEmens: attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, nuovi codici.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf

14 Giugno 2017 - Normativa

Lavoro autonomo e flessibile

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Job Act Autonomi).

La normativa indica le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle volte a favorire il lavoro flessibile.

Per consultare la Legge 81/2017 clicca qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg

12 Giugno 2017 - Normativa

Visite mediche di controllo: nuove regole

L’art. 18 del D.Lgs. 75/2017, ha modificato il sistema delle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici dipendenti assenti per malattia. La nuova normativa sarà estesa anche ai dipendenti del settore privato con apposito decreto del Ministero per la Semplificazione, di concerto con quello del Lavoro. Leggi tutto...

09 Giugno 2017 - Normativa

Tirocini formativi e di orientamento – Linee guida

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha emanato l’Accordo sulle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento“.

Le nuove linee guida non riguardano i tirocini curriculari, che restano di competenze delle scuole e dei centri di formazione professionale.

Per quanto riguarda invece i tirocini (extracurricolari) formativi e di orientamento, ricordando che essi richiedono per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va  allegato il piano formativo individuale del tirocinante; l’attività del tirocinante si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante; ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda, segnaliamo in particolare:

  • si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti, mentre è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda;
  • circa il numero di tirocini attivabili, restano invariati i limiti precedenti e cioè: un tirocinante per datori di lavoro fino a 5 dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato; 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato e fino ad un massimo del 10% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato per quelli con più di 20 dipendenti;
  • viene introdotta una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50%;
  • la durata massima viene confermata in 12 mesi, ma viene anche introdotto un limite minimo di due mesi, ridotto ad un mese per attività stagionali e a due settimane nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro;
  • l’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta fissata a 300 euro lordi mensili, con la precisazione che può essere erogata per intero  solo ai tirocinanti presenti per il 70% del monte ore mensile. Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi,  la misura dell’indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del  soggetto ospitante.
  • in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione, ma si  aggiunge, nei casi più gravi  l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno;

L’Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano quanto previsto nelle Linee Guida entro il 25 novembre 2017.

Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/LineeGuidaTirocini2017.pdf

16 Maggio 2017 - Normativa

Lavoro autonomo – disciplina legislativa

In data 10 maggio 2017 è stato approvato in Senato il disegno di legge sul lavoro autonomo, il c.d. Jobs Act degli autonomi.  Leggi tutto...

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