Normativa

21 Maggio 2024 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 45 del 16 maggio 2024, ha adottato il 51° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

20 Maggio 2024 - Normativa

Nuova terminologia in materia di disabilità | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, il Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, con la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Segnaliamo in particolare che la nuova terminologia in materia di disabilità prevede la sostituzione nelle normative di legge delle parole:

  • «handicap», ovunque ricorre, con: «condizione di disabilità»;
  • «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, con: «persona con disabilità»;
  • «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono, con: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
  • «disabile grave», ove ricorrono, con: «persona con necessità di sostegno intensivo») (articolo 4).

Il Decreto contiene disposizioni sul procedimento volto al riconoscimento della condizione di disabilità (art. 5-17) e sul progetto di vita individuale personalizzato e partecipato delle persone con riconosciuta disabilità (artt. 18-32).

15 Maggio 2024 - Normativa

Certificazione degli appalti in luoghi confinati | ADLABOR

Dopo i recenti gravi infortuni sul lavoro in ambienti e luoghi confinati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 859 dell’8 maggio 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

Segnaliamo in particolare che:

  • per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione, la disciplina di riferimento è contenuta in particolare negli artt. 76 e 77 del D.Lgs. n. 276/2003 nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione di certificazione. Al riguardo, come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’interpello n. 34/2011, la previsione contenuta nell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 (“le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”) trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso dette Commissioni istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province;
  • con riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, eventuale documentazione di supporto (ad es. LUL o prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).
13 Maggio 2024 - Normativa

Decreto Coesione – Novità in materia di lavoro | ADLABOR

Facciamo seguito e riferimento alla nostra news del 9 maggio 2024 per fornire ulteriori informazioni relative alle disposizioni in materia di lavoro contenute nel cd. Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).

Questi, in sintesi, i contenuti:

Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa – Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.

Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica: le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Bonus Giovani: la misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Bonus Donne: la misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

  • a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno): la misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:

  • a) aver compiuto 35 anni di età;
  • b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;
  • c) essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL: le misure prevedono l’iscrizione d’ufficio dei percettori della NASPI e della DI -SCOLL alla piattaforma del SIISL. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno inoltre, definite le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sarà consentito pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all’interno dei loro organici e le modalità di accesso al SIISL su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati all’iscrizione al SIISL ai sensi delle disposizioni vigenti. Sul SIISL saranno, altresì, inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. Si prevede poi che il SIISL utilizzi gli strumenti dell’intelligenza artificiale al fine di incrociare domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

10 Maggio 2024 - Normativa

Le dimissioni “protette” dei genitori sono revocabili anche se già convalidate dall’Ispettorato del Lavoro? | ADLABOR

L’art. 55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che in tal modo verifica che la scelta del genitore sia libera e non dettata da imposizioni datoriali.

Nello specifico, il lavoratore o la lavoratrice devono prima inviare la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale al datore di lavoro e, successivamente, chiedere il colloquio con il funzionario incaricato dell’ITL per procedere alla convalida delle dimissioni.

Ma tali dimissioni “protette” sono revocabili al pari delle “dimissioni ordinarie” anche se convalidate?

L’INL con la nota 862 dell’8 maggio 2024, precisa che:

  • le dimissioni possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida da parte dell’ITL, ma anche successivamente allo stesso, purché prima della decorrenza delle dimissioni e alla risoluzione del rapporto.
  • La decisione di revocare le dimissioni è soggetta a verifica da parte dell’Ispettorato che, «valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento» della convalida.
  • La revoca non è possibile se le dimissioni siano state convalidate e abbiano prodotto effetto. In tal caso, la ripresa del rapporto di lavoro può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro.
09 Maggio 2024 - Normativa

“Decreto coesione” – Misure per favorire l’occupazione | ADLABOR

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

Segnaliamo in particolare che sono previsti:

  • incentivi per l'autoimpiego nelle attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o  collegi. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore  ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027; b) inoccupati, inattivi e disoccupati; c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politicaattiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL. (artt. 16-21);
  • si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi (artt. 22);
  • viene previsto, inoltre, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno (art. 23);
  • con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 (dieci) dipendenti (art. 24).
07 Maggio 2024 - Normativa

Sanzioni disciplinari – Diritto del dipendente ad accedere a tutta la documentazione | ADLABOR

Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta. È quanto ha ribadito il Garante privacy con Provvedimento del 7 marzo 2024 n. 10007853 accogliendo il reclamo presentato da una lavoratrice che aveva chiesto alla banca di cui era stata dipendente di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.

Solo a seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’istituto di credito aveva consegnato all’ex dipendente l’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo (si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l’illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario.)

La banca, nelle note di riscontro all’Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all’ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l’assenza di interesse all’accesso da parte della reclamante. Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

06 Maggio 2024 - Normativa

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Disposizioni in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 (vedi nostra news del 15 marzo 2024), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. (Il testo è consultabile cliccando su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/30/100/so/19/sg/pdf)

Questi gli articoli di particolare interesse per quanto riguarda la materia lavoro:

Articolo 29 – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

- benefici normativi e contributivi

- novità in materia di appalti

- aumento delle sanzioni

- ripenalizzazione

- prestazioni occasionali in agricoltura

- lista di conformità INL<

- appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili

- lavoro domestico

- contrasto al lavoro sommerso e vigilanza in materia di salute e sicurezza

Articolo 30 – misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

- violazioni in ambito contributivo

Articolo 31 – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

- potenziamento del personale ispettivo

Il Ministero del Lavoro e l’ISPESL forniranno i necessari chiarimenti e indicazioni operative

17 Aprile 2024 - Normativa

Contributo del Ministero dell’Ambiente alle aziende che sostituiscono prodotti in plastica monouso con prodotti alternativi “ecologici” |Adlabor

Il Ministero dell’Ambiente con Decreto 4 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2024, riconosce un contributo alle imprese (  tramite credito di imposta), che sostituiscono i prodotti in plastica monouso con materiali e prodotti alternativi riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 ( indicati Allegato, parte A e parte B, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196).
Il Decreto 4 marzo 2024 individua altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale contributo.

15 Aprile 2024 - Normativa

Fringe benefit – riaperta la procedura per inviare i flussi telematici | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024, comunica la riapertura della procedura online per inviare i dati delle somme erogate a titolo di fringe benefit e di stock option ai lavoratori pensionati nel corso dell’anno d’imposta 2023, nei confronti dei quali l’INPS svolge attività di sostituto d’imposta.

La riapertura permette la trasmissione dei dati ai datori di lavoro che non hanno inviato i flussi entro il termine del 21 febbraio, o a quelli che devono rettificare i dati già trasmessi.

L’Istituto specifica, inoltre, che tali dati non saranno elaborati per il conguaglio fiscale, ma comporteranno esclusivamente la rettifica delle Certificazioni Uniche 2024.

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