Normativa

03 Febbraio 2016 - Normativa

Collaborazioni coordinate e continuative, Superamento del contratto di lavoro a progetto, lavoro subordinato in presenza di etero-organizzazione, procedura per la stabilizzazione dei co.co.co.: primi chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento alle Collaborazioni organizzate dal committente e la procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, precisando anche che saranno avviate nel corso del 2016 specifiche campagne ispettive con particolare riferimento al settore dei call center per verificare l'ottemperanza alla nuove norme.

Nel dettaglio:

  • Per quanto riguarda il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo'', disciplinati dagli ormai abrogati artt. 61 - 69 bis del D.lgs. n. 276/2003, il Ministero conferma che per espressa previsione di legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti genuini stipulati prima del 25 giugno 2015, che quindi potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro naturale scadenza.
  • Secondo il Ministero, l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione), prevista dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015, dipenderà dal fatto che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, ossia che:
  • il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro;
  • il collaboratore sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente;
  • le prestazioni effettuate dal collaboratore risultino continuative ed esclusivamente personali, precisando che per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" il Dicastero del Lavoro intende le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti, mentre per "continuative", si intende che si ripetano in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro".
  • La Circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro puntualizza altresì che, pur essendo escluse dall'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" le collaborazioni, anche se caratterizzate dall'etero-organizzazione:

a) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. n. 289/2001.

Rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove venga accertata una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

  • Da ultimo, il Ministero in merito alla procedura di stabilizzazione dei soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, precisa che:

- La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a "soggetti già parti"), prevede due condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione dei pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

-L'estinzione degli illeciti è preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione "trasformati" in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.

-Se l'accesso ispettivo ha luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

-Va infine chiarito che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell'agevolazione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato prevista dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Per consultare la circolare clicca qui:http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/02/MLcir2-2016cococo.pdf

02 Febbraio 2016 - Normativa

Decontribuzione premi di risultato – modalità operative per la fruizione del beneficio

L'Inps, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, comunica le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007 e attuato dal Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015, alla quale rinviamo).

Con la doverosa premessa che la legittima fruizione del beneficio è condizionata, ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, dalla regolarità contributiva e dal rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, in estrema sintesi evidenziamo che:

  • il messaggio si riferisce ai premi di risultato erogati nel 2015;
  • la misura dello sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro privati sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, è del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita;
  • ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, debbono:
  1. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro il 28 giugno 2015;
  2. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Per consultare il messaggio, clicca qui

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20162%20del%2015-01-2016.pdf

01 Febbraio 2016 - Normativa

Distacco in Paesi UE – Certificato di legislazione applicabile

L'INPS, con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, rende disponibile la nuova modulistica necessaria ad ottenere il certificato di legislazione applicabile ai lavoratori italiani distaccati in uno o piè Stati UE.  Leggi tutto...

29 Gennaio 2016 - Normativa

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per i rapporti di collaborazione dei produttori e degli intermediari assicurativi

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 5/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

- esclusivamente personali,

-continuative,

- con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,

non si applica ai rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi con le imprese di assicurazione, (purché tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.lgs. n. 209/2005 [cd. Codice delle Assicurazioni private] e delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore), in quanto le attività delle categorie menzionate, non presentano il carattere di etero-organizzazione richiesto dalla norma per ritenere integrata la presunzione legale di subordinazione.

Il Ministero del Lavoro ha elaborato tale interpretazione partendo dal presupposto che l'attività svolta dall'intermediario assicurativo, in base all'art. 106 del D.lgs. n. 209/2005, "consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati", assumendo quindi i caratteri di un'attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata.

Ed anche per quanto riguarda i produttori assicurativi, il Ministero non ritiene la loro attività etero-organizzata, dato che in forza dell'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005, i "produttori diretti" esercitano l'intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione ed "operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima".

Per consultare la risposta ad interpello n. 5/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/5-2016.pdf

29 Gennaio 2016 - Normativa

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per le collaborazioni rese a favore del CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 6/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

- esclusivamente personali,

-continuative,

- con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Oltre, a non applicarsi alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, inoltre alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come espressamente previsto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 infine non è applicabile nemmeno alle collaborazioni sportive rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Per consultare la risposta ad interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/6-2016.pdf

27 Gennaio 2016 - Normativa

Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi.

Il 26 gennaio 2016, l'INPS, con Messaggio n. 311/2016, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Leggi tutto...

26 Gennaio 2016 - Normativa

Cassa integrazione ordinaria: precisazioni INPS

L'INPS, con circolare n.7 del 20 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie. In particolare, la circolare precisa che:

  • dal 1° gennaio 2016 l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) spetta al Direttore della Sede INPS territorialmente competente. Pertanto, secondo quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs. 148/2015, le domande di CIGO dovranno essere inviate alle Strutture territoriali INPS competenti in base alla localizzazione dell'unità produttiva per cui il trattamento salariale è richiesto;
  • il concetto di "unità produttiva" è legato al requisito della autonomia organizzativa (nel settore dell'edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come "unità produttiva", è richiesta la costituzione e il mantenimento degli stessi in esecuzione di un contratto d'appalto con durata minima di almeno sei mesi);
  • l'istanza di CIG ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
  • se l'unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda;
  • se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva. Nel caso in cui l'unità produttiva, oltre ad essere "fuori provincia" rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l'azienda di riferimento, è ubicata in un'Area Metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia INPS complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;
  • se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda.

L'Istituto precisa che la nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina e che le domande già prese in carico da una Sede saranno definite dalla Sede stessa.

Per consultare la circolare, clicca qui

http://assolavoro.eu/uploads/2016/inps_circolare_numero_7_del_20-01-2016.pdf

26 Gennaio 2016 - Normativa

Distacco nell’ambito dei gruppi di imprese.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 1/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che, nel caso in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, l'interesse della Società distaccante coincide nel comune interesse perseguito dal gruppo. Leggi tutto...

25 Gennaio 2016 - Normativa

Esonero contributivo per l’assunzione del lavoratore-pensionato

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 4/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che l'esonero contributivo triennale, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che era previsto dall'articolo 1, co. 118, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. Leggi tutto...
25 Gennaio 2016 - Normativa

Escluso l’esonero contributivo in caso di riqualificazione del rapporto a seguito di ispezione da parte degli enti ispettivi.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 2/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che non è possibile fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni, che era previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato in base a una libera scelta del datore di lavoro, ma solamente quale conseguenza di un accertamento ispettivo, che abbia riqualificato un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per consultare la risposta ad interpello n. 4/2016 del Ministero del lavoro clicca qui:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/2-2016.pdf

error: Content is protected !!