Normativa
Il welfare aziendale: agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha introdotto significative novità per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente, disciplinata dall'art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), valorizzando la defiscalizzazione dei sistemi di welfare aziendale.
In particolare, l'art. 1 comma 190 della Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 51 del TUIR ha stabilito che non costituiscono reddito di lavoro dipendente:
- "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi ultimi" (coniuge, figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, oltre purché conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri, i fratelli e le sorelle) per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, etc. .
La nuova scrittura della norma, ove si prevede che i servizi debbano essere "riconosciuti" dal datore di lavoro, sembrerebbe escludere la tassazione anche per l'utilizzazione di strutture terze ed esterne all'azienda.
Le opere e i servizi devono essere concessi ai lavoratori dal datore di lavoro in forma di erogazioni in natura e non di rimborsi monetari per spese anticipate dal lavoratore, reale contraente del servizio che devono, invece, essere assoggettate integralmente a tassazione, ad esclusione degli importi di cui ai successivi punti 2 e 3;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari dipendenti;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti.
La Legge di Stabilità 2016 con l'art. 1 comma 190 ha introdotto altresì la disposizione per cui l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, e che sono esenti da tassazione, può avvenire mediante documenti di legittimazione (c.d. Voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
I commi dal 182 al 189 della legge di Stabilità 2016 hanno introdotto la detassazione parziale del reddito da lavoro dipendente del settore privato, nel tentativo di incentivare il sistema di welfare aziendale.
Condizioni per usufruire della detassazione parziale:
- Usufruiscono della detassazione parziale i titolari di un reddito di lavoro dipendente avente importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme detassate, ad euro 50.000;
- Le somme e i valori detassabili (per quanto riguarda i "valori", si vedano i punti 1, 2 e 3 che precedono) devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Oggetto della detassazione:
Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi,
A) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad:
-incrementi di produttività,
-redditività,
- qualità,
-efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale (che dovrebbe essere emanato entro il 26 febbraio 2016).
Il congedo di maternità è computabile ai fini del premio di produttività.
B) le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il limite di detassazione è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto ministeriale da emanare entro il 26 febbraio 2016.
Abolizione registro infortuni: le precisazioni dell’INAIL
L'INAIL, con circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'abolizione del registro infortuni stabilita dall'art. 21 comma 4 del D.lgs. n. 151/2015 e alla denuncia di infortunio. Leggi tutto...
Dimissioni/Risoluzioni consensuali_Modulistica
Il Decreto Legislativo n. 151 del 2015, all' art. 26, ha stabilito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli. Leggi tutto...
Nuove assunzioni a tempo indeterminato 2016 – Esonero contributivo
I commi dal 178 al 181 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Leggi tutto...
Tabelle ACI 2016
Rimborsi chilometrici per lavoratori dipendenti
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E/2015, ha chiarito in quali occasioni i rimborsi chilometrici per le trasferte fuori sede dei dipendenti possono contribuire alla composizione del reddito imponibile. Leggi tutto...
Responsabile della protezione dei dati personali – Scheda delle caratteristiche
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato in data 1 dicembre 2015, sul proprio sito internet, la scheda relativa alle caratteristiche che il Responsabile della protezione dei dati personali dovrebbe avere per poter ricoprire il ruolo.
Si rammenta che dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati personali:
- amministrazioni ed enti pubblici;
- imprese con 250 o piè dipendenti;
- tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.
Per consultare la scheda, clicca qui
Calcolo della durata dell’indennità NASpI: precisazioni INPS
L'Inps, con circolare n. 194 del 27 novembre 2015, fornisce alcune precisazioni in merito al calcolo della durata dell'indennità NASpI.
In particolare, le precisazioni riguardano:
- il procedimento di calcolo;
- il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione;
La circolare contiene inoltre le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
Per consultare la circolare clicca qui
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria: chiarimenti INPS
L'Inps, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, fornisce le prime indicazioni per l'applicazione delle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Le disposizioni generali valide per la CIGO e la CIGS, prevedono, tra le novità piè importanti:
- l'estensione della tutela per i lavoratori in forza con contratto di apprendistato professionalizzante, purchè anche questi lavoratori abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione della CIG, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva. Continuano pertanto a restare esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quelli con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- gli importi massimi per il 2015 sono di euro 971,71 (quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24 e di euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
- i limiti massimi di durata, che diventano, per ciascuna unità produttiva, di 24 mesi in un quinquennio mobile, come somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati. La circolare fornisce anche la definizione di "unità produttiva", che si identifica "con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l'unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale";
- l'aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà. La misura del contributo è pertanto pari a:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piè interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
- il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
Circa la CIGO, la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell'industria e dell'edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo. Il decreto legislativo, che è in vigore dal 24 settembre 2015, ha previsto che, ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato.
Per consultare la circolare clicca qui