26 Maggio 2016 - Normativa
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2016 il Decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, con il quale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Evidenziamo in particolare:
- Durata: la possibilità di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (in caso di cessazione dell'attività durante il 2016), di 9 mesi (in caso di cessazione dell'attività durante il 2017) e di sei mesi (in caso di cessazione dell'attività durante il 2018).
- Condizioni: per ottenere la proroga della concessione dell'integrazione salariale occorre:
- la presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, per l'aggravarsi delle difficoltà di risanamento, l'impresa decida di cessare la produzione e sia possibile una cessione dell'azienda;
- la presentazione di un piano aziendale di cessione aziendale, di sospensione dei lavoratori in relazione all'entità e ai tempi della cessione e di riassorbimento del personale da parte del concessionario;
- la sottoscrizione di un accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Mise e con l'approvazione del piano e l'autorizzazione alla proroga dell'integrazione straordinaria da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Per consultare il decreto clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Interministeriale-25-marzo-2016-n-95075.pdf
23 Maggio 2016 - Normativa
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto interministeriale 7 aprile 2016, recante la disciplina sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell'età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Leggi tutto...
18 Maggio 2016 - Normativa
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni Ordinaria (CIGO), ai sensi dell'art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Leggi tutto...
17 Maggio 2016 - Normativa
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata (c.d. detassazione 2016).
In particolare, il Decreto:
- disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.;
- prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.
- le aziende, qualora vogliano erogare premi di risultato e/o partecipazione agli utili relativi all'anno 2015 avvalendosi della tassazione agevolata, in base ad un contratto aziendale stipulato prima della pubblicazione del decreto, dovranno depositare il contratto aziendale e l'autocertificazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto, presso la DTL competente entro il prossimo 15 giugno.
Per consultare il decreto clicca qui:
17 Maggio 2016 - Normativa
Il Ministero del Lavoro ha comunicato che dal 16 maggio 2016 è attiva la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello, ciò al fine di usufruire della tassazione agevolata sull'erogazione dei premi di risultato 2015, prevista dall'articolo 1, commi 182-189 della Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. Leggi tutto...
05 Maggio 2016 - Normativa
La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all'art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali. Leggi tutto...
12 Aprile 2016 - Normativa
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, ha effettuato delle precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all'art. 32 D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 80/2015. Leggi tutto...
06 Aprile 2016 - Normativa
La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all'art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali. Leggi tutto...
31 Marzo 2016 - Normativa
È stata pubblicata dall'INPS, in data 29 marzo 2016, la Circolare n. 56/2016 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, a seguito degli interventi legislativi operati con D.Lgs. n. 148/2015, L. n. 208/2015 e D.M. n. 83473/2014.
Con la circolare si sono voluti approfondire alcuni aspetti della disciplina ed in particolare:
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga:
• lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (titolari di contratto professionalizzante e non) e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento;
• contributo addizionale: è stata prevista una misura progressiva pari: al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o piè interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
• modalità nonché termini di erogazione per il rimborso e conguaglio delle prestazioni: il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbono essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto n. 148/2015, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data;
• termini di presentazione della domanda: l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
• TFR: tale rimborso non può essere a carico dell'INPS, la corresponsione delle quote maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro:
• raccordo con le discipline del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi: le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Medesima possibilità è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
- Mobilità in deroga: la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiatodi prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non piè di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, piè ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
- Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016: è disposto un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ed è dettata nel contempo la disciplina per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri previsti, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Per consultare la circolare:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-03-2016.htm
31 Marzo 2016 - Normativa
Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 11/2016, ha precisato che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il quale costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e alle 35 ore settimanali.
Per consultare la risposta ad interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello11-2016.pdf