La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha introdotto significative novità per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente, disciplinata dall'art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), valorizzando la defiscalizzazione dei sistemi di welfare aziendale.
In particolare, l'art. 1 comma 190 della Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 51 del TUIR ha stabilito che non costituiscono reddito di lavoro dipendente:
- "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi ultimi" (coniuge, figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, oltre purché conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri, i fratelli e le sorelle) per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, etc. .
La nuova scrittura della norma, ove si prevede che i servizi debbano essere "riconosciuti" dal datore di lavoro, sembrerebbe escludere la tassazione anche per l'utilizzazione di strutture terze ed esterne all'azienda.
Le opere e i servizi devono essere concessi ai lavoratori dal datore di lavoro in forma di erogazioni in natura e non di rimborsi monetari per spese anticipate dal lavoratore, reale contraente del servizio che devono, invece, essere assoggettate integralmente a tassazione, ad esclusione degli importi di cui ai successivi punti 2 e 3;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari dipendenti;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti.
La Legge di Stabilità 2016 con l'art. 1 comma 190 ha introdotto altresì la disposizione per cui l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, e che sono esenti da tassazione, può avvenire mediante documenti di legittimazione (c.d. Voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
I commi dal 182 al 189 della legge di Stabilità 2016 hanno introdotto la detassazione parziale del reddito da lavoro dipendente del settore privato, nel tentativo di incentivare il sistema di welfare aziendale.
Condizioni per usufruire della detassazione parziale:
- Usufruiscono della detassazione parziale i titolari di un reddito di lavoro dipendente avente importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme detassate, ad euro 50.000;
- Le somme e i valori detassabili (per quanto riguarda i "valori", si vedano i punti 1, 2 e 3 che precedono) devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Oggetto della detassazione:
Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi,
A) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad:
-incrementi di produttività,
-redditività,
- qualità,
-efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale (che dovrebbe essere emanato entro il 26 febbraio 2016).
Il congedo di maternità è computabile ai fini del premio di produttività.
B) le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il limite di detassazione è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto ministeriale da emanare entro il 26 febbraio 2016.