Normativa

02 Luglio 2015 - Normativa

Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello

L'Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).

Per l'anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015) stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite dell'1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale".

Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l'ammissione allo sgravio contributivo;
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La fruizione dell'incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

Per richiedere lo sgravio, le aziende dovranno inoltrare, anche tramite gli intermediari autorizzati ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

L'INPS provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico, mentre, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza dei datori di lavoro la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso.

Per consultare la circolare clicca qui

24 Giugno 2015 - Normativa

Jobs Act 2

In applicazione del Jobs Act sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 144 e n.145 del 24/6/2015) il Decreto Legislativo n.80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed il Decreto Legislativo n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che entreranno in vigore il 25 giugno 2015.

I testi sono visibili sui seguenti link:

Decreto Legislativo n.80:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2718&Livello=1

Decreto legislativo n.81:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2719&Livello=1

17 Giugno 2015 - Normativa

Nuova PEC per comunicazione sui lavori intermittenti.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul sito http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/lavoro-Intermittente.aspx il nuovo indirizzo PEC al quale inviare, dal 1° giugno 2015, la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa collegata ai contratti di lavoro intermittente (lavoro "a chiamata") da parte dei datori di lavoro.

Tale nuovo indirizzo è: [email protected] e sostituisce il precedente [email protected].

Sullo stesso sito sopra indicato viene anche reso noto che è possibile effettuare l'invio delle comunicazioni anche tramite l'App "Lavoro Intermittente", che può essere scaricata seguendo le istruzioni presenti su: http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/App-Lavoro-Intermittente.aspx

15 Giugno 2015 - Normativa

Jobs act: approvati i decreti su riordino contratti e conciliazione tempi vita-lavoro

Il Governo ha approvato in via definitiva il 12 giugno 2015 i decreti legislativi sul riordino dei contratti e sulla conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.

Attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per poter fornire prime indicazioni operative sulla loro applicazione.

04 Giugno 2015 - Normativa

Offerta di conciliazione in caso di licenziamento di lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti: obbligatoria dal 1° giugno 2015 la comunicazione telematica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 con la quale viene resa operativa dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico dedicato, la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La comunicazione, prevista dall'articolo 6 del D.Lgs 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per:

- lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

Si ricorda che l'omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Per consultare la nota, clicca qui

04 Giugno 2015 - Normativa

Decontribuzione 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n.247/2007.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2015, è concesso ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.

Ricordiamo che ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

La domanda con cui viene richiesto lo sgravio deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;

- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

Lo sgravio contributivo non è concesso:

- quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, co. 1, D.L.338/1989, convertito in L.389/1989;

- se manca o non è regolare il documento unico di regolarità contributiva (art. 1, co. 1175 L. 296/2006)

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Per consultare il decreto, clicca qui

28 Maggio 2015 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga – criteri di concessione

L'Inps, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, fornisce i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

La circolare specifica, in riferimento alla CIG in deroga:

  • i requisiti soggettivi dei lavoratori interessati (precisando che l'integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento);
  • i requisiti giuridici dei datori di lavoro destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga (limitando la possibilità di richiesta ai soli soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile);
  • il fatto che, prima di poter avere accesso alla CIG in deroga, il datore di lavoro deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.);
  • le causali di concessione del trattamento (limitate a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; oppure a situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato od a crisi aziendali; o, infine, ad interventi di ristrutturazione o riorganizzazione. Sono escluse in ogni caso le ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa);
  • le modalità di presentazione della domanda di concessione della CIG in deroga (con l'obbligo dell'azienda interessata di trasmettere telematicamente le domande all'INPS, o in alternativa alle Regioni, valorizzando il campo "data sottoscrizione accordo". L'assenza della valorizzazione di tale campo inibirà l'invio della domanda e produrrà un messaggio di errore);
  • i limiti di durata del trattamento (massimo 5 mesi nell'arco di un anno per il 2015)

Quindi, la circolare affronta il trattamento di mobilità in deroga, precisando che:

  • la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente;
  • la durata massima per i lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga è di 6 mesi nell'arco del periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 (6 + 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978). Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento non sarà piè erogato.

Per consultare la circolare clicca qui

06 Febbraio 2015 - Normativa

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione AspI e contributo licenziamenti per l’anno 2015

L'Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio 2015, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI, nonché le misure dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili e quella del contributo sui licenziamenti.

Segnaliamo in particolare:

- Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

(Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali).

- Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

- Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 191/2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2015, in euro 635,34 euro (598,24 euro netti).

- Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI per il 2015 non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91

- Contributo licenziamenti

Il contributo dovuto per l'anno 2015 dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato sarà pari a 490,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo sarà pertanto pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo va corrisposto in caso di licenziamento di lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso quelli intermittente e a tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato.

La circolare fornisce inoltre indicazioni circa l'indennità di disoccupazione agricola e sull'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili.

Per consultare la circolare clicca qui

03 Febbraio 2015 - Normativa

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato

L'INPS, con circolare 29 gennaio 2015 n. 17, ha fornito alcune le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti, relativo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Nell'evidenziare subito che alla data odierna non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo, relativo all'introduzione del nuovo tipo di rapporto, per cui non è ancora possibile instaurarlo, riteniamo comunque utile illustrare i punti piè significativi della circolare e cioè:

  • Datori di lavoro interessati: solo quelli privati, anche non imprenditori, che operano in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • Lavoratori interessati: solo quelli che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'INPS estende il beneficio anche ai dirigenti (mentre la bozza di decreto attuativo, all'art. 1, lo prevede espressamente solo per operai, impiegati e quadri);
  • Tipo di contratti con esonero contributivo: solo quelli a tempo indeterminato a tutele crescenti. Sono esclusi i contratti di apprendistato (ai quali però si pensa di estendere il beneficio, modificando l'attuale normativa), i contratti di lavoro domestico e, per l'INPS, anche quelli di lavoro intermittente ("a chiamata"). La circolare estende invece il beneficio alle nuove assunzioni con contratto di lavoro ripartito ("job sharing") purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Per l'INPS inoltre è possibile il cumulo di benefici nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori disabili ex'art. 13, legge n. 68/1999, di giovani genitori ex decreto del Ministro della gioventè 19 novembre 2010, di beneficiari del trattamento Aspi, di giovani rientranti nel "Programma Garanzia Giovani" e di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014;
  • Durata dell'esonero contributivo: la durata è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire esclusivamente nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
  • Misura dell'esonero contributivo: L'esonero contributivo, che non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l' eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, del contributo, ove dovuto, al fondo di garanzia per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR e del contributo, ove dovuto, ai fondi di previdenza integrativa. L'ammontare dell'esonero va riproporzionato nel caso di assunzioni in corso del mese e per quelle a tempo parziale;
  • Esclusioni dall'esonero contributivo: l'esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
  2. se l'assunzione riguarda lavoratori con professionalità uguali a quelle di lavoratori che sono in cassa integrazione guadagni;
  3. se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. L'esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell'esonero contributivo triennale;
  4. se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo che deriva da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (tranne, secondo l'INPS, nei casi in cui l'assunzione costituisca una forma di "occupazione stabile" attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure riguardi il collocamento obbligatorio di disabili);
  5. se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dei contributi;
  6. se il datore di lavoro non rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
  7. se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche di apprendistato);
  8. se il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
  9. se il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume;
  10. se l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l'assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge (in tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).
  • Non cumulabilità di benefici economici: l'esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, (quali ad esempio quelli per l'assunzione di lavoratori con piè di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree svantaggiate). Il divieto di cumulo è però limitato nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, ex art. 1, d.l. n. 76/2013 e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 legge n. 223/1991.
  • Soppressione di benefici contributivi: a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi non potranno piè fruire degli incentivi previsti a tale scopo dall'art. 8, co. 9, della legge 407/1990

Per consultare la circolare clicca qui:

02 Febbraio 2015 - Normativa

Minimali e massimali retributivi ai fini contributivi 2015 per lavoratori dipendenti

L'INPS, con circolare 23 gennaio 2015 n. 11, ha comunicato i nuovi valori dei minimali e massimali retributivi ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2015.

Segnaliamo in particolare:

  • Minimale retributivo giornaliero: è di 47,68 euro (501,89 euro mensili). Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, occorrerà effettuare una riparametrazione in base all'orario previsto dal CCNL di riferimento ed all'orario ridotto effettuato (la circolare riporta vari esempi di calcolo).
  • Massimale retributivo annuo della base contributiva e pensionabile: per i lavoratori dipendenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 100.324 euro. Ricordiamo che i seguenti importi non concorrono a formare l'imponibile contributivo:
  • valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro giornalieri;
  • fringe benefit: 258,23 euro;
  • indennità di trasferta giornaliera Italia: 46,48 euro (intera), 30,99 (2/3), 15,49 (1/3);
  • indennità di trasferta giornaliera estero: 77,47 euro (intera); 51,65 euro (2/3); 25,82 euro (1/3)
  • indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
  • valore delle azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.

La circolare contiene anche tutti i massimali per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, completi di calcoli per applicare i contributi di solidarietà e le aliquote aggiuntive previste per le specifiche categorie.

Per consultare la circolare clicca qui

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2023-01-2015.pdf

error: Content is protected !!