Normativa

24 Settembre 2015 - Normativa

Jobs act

Jobs Act: pubblicati gli ultimi quattro decreti attuativi.
Nel supplemento ordinario numero n. 53 della Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 sono stati pubblicati i decreti attuativi così intitolati:
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
Per illustrare il contenuto delle nuove disposizioni abbiamo organizzato un incontro presso il nostro studio in Via Lamarmora n. 18 per il 30 settembre 2015, dalle ore 14.30 alle 18.00, come da locandina allegata.

http://www.adlabor.it/docpdf/jobs%20Act%203%20-%20Locandina%20incontro%2030%20settembre%202015%20-%20Def.pdf

17 Settembre 2015 - Normativa

Sgravio contributivo per contratti di solidarietà difensivi: nuove regole

Il decreto ministeriale 14 settembre 2015 n. 17981 ha modificato le regole per ottenere lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi. Leggi tutto...

07 Settembre 2015 - Normativa

Jobs Act: approvati gli ultimi 4 decreti attuativi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il 4 settembre scorso gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act su ammortizzatori sociali, politiche attive, semplificazioni e ispezioni, completando così la Riforma del Lavoro. Per la loro entrata in vigore se ne attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I quattro decreti riguardano:

Ammortizzatori sociali: fra le principali misure, l'estensione a 1,4 milioni di lavoratori della copertura degli ammortizzatori sociali (si tratta dei dipendenti di imprese tra 5 e 15 dipendenti, prima esclusi dalla cassa integrazione). È poi stato stabilizzato il finanziamento per la NASPI a 24 mesi (che quindi non scenderà a 18 mesi dal 2017). È anche stata finanziata la stabilizzazione degli interventi su maternità, permessi, cure parentali contenuti nel decreti sulla conciliazione vita-lavoro (previsti in via sperimentale per il solo 2015, diventando quindi strutturali). Infine, c'è una razionalizzazione dell'utilizzo della cassa integrazione a due anni, tre solo nei contratti di solidarietà.

Semplificazioni: Fra le novità piè importanti quelle sui controlli a distanza, riscrivendo l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori per adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica e prevedendo norme specifiche per telefoni e tablet; sulle dimissioni, la cui validità sarà condizionata alla compilazione di un modulo, numerato e datato, scaricato dal sito del ministero; su alcune misure di semplificazione delle pratiche che l'impresa deve effettuare in relazione ai rapporti di lavoro, che vengono telematizzate; lo snellimento della normativa per l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed il relativo incentivo.

Politiche attive: è istituita l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive) e saranno fatti accordi con le Regioni per il rafforzamento dei centri per l'impiego (con assegno di ricollocamento, riconosciuto a chi dopo quattro mesi di NASPI non ha ancora trovato lavoro, per aiutare a trovare una nuova occupazione).

Attività ispettive: sono state unificate nel nuovo ispettorato generale lavoro le competenze prima distribuite fra tre diversi enti (ispettorato, INPS e INAIL), prevedendo il coordinamento con le ASL allo scopo di migliorare le performance delle ispezioni, semplificando al contempo la vita alle imprese.

Non appena saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale detti decreti, provvederemo ad organizzare un incontro per illustrare in dettaglio il contenuto dei provvedimenti.

01 Settembre 2015 - Normativa

Novità sul lavoro accessorio

Con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio. Leggi tutto...

22 Luglio 2015 - Normativa

Congedo parentale: nuove modalità di fruizione

L'Inps, con circolare 17 luglio 2015 n. 139, fornisce istruzioni circa le nuove modalità di fruizione del congedo parentale, così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs 151/2001 (T.U. maternità/paternità) modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 80/2015.

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità

Ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente, anche in caso di adozione, ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non piè 8 anni, come previsto in precedenza)

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, anche in caso di adozione, è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non piè fino al 3° anno), un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

È possibile percepire l'indennità del 30% per i periodi di congedo parentale fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (vedi circolare Inps n. 78 del 16 aprile 2015).

L' indennità è a carico dell'INPS, anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata da quest'ultimo attraverso il sistema del conguaglio.

Contribuzione figurativa del congedo parentale

La fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (anche per i periodi non indennizzati).

Rammentiamo che la durata massima del congedo è pari a:

  • 6 mesi per ciascun genitore (elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale);
  • 10 mesi complessivi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi);
  • 10 mesi in caso di genitore unico.

Presentazione della domanda

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica, tranne quelle dal 26 giugno al 31 luglio 2015, per le quali è necessaria la modalità cartacea (vedi messaggio Inps n. 4576 del 6 luglio 2015).

Le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015

Per consultare la circolare clicca qui

Per consultare il messaggio, clicca qui

06 Luglio 2015 - Normativa

NASPI – Contributi di finanziamento

L'INPS, con messaggio 30 giugno 2015 n. 4441, fornisce indicazioni circa la misura dei contributi di finanziamento sulla NASpI, nuova assicurazione sociale per l'impiego introdotta dal D.lgs 22/2015. Per il finanziamento della prestazione, che sostituisce ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, rimandando alla circolare n. 94/2015 per gli aspetti di carattere normativo.

In sostanza, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto per l'ASpI dall'articolo 2 della legge 92/12, con conferma dei seguenti valori:

  • contributo ordinario: 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978), salvo eventuali riduzioni previste per legge nonché i progressivi adeguamenti per talune categorie di lavoratori (ad esempio: il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato);
  • contributo addizionale: 1,40% della retribuzione imponibile (il contributo è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;dei lavoratori dipendenti con contratto a termine delle pubbliche amministrazioni;degli apprendisti; dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (solo fino al 31 dicembre 2015 per quelle definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011). Sempre con riguardo al contributo addizionale se ne prevede la restituzione al datore di lavoro nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato (art. 2, c. 30 L. 92/2012). Con riferimento alle trasformazioni - stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno 2015, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero contributivo ex art. 1, co 118 e seguenti, L. 190/2014 (di importo massimo annuo pari ad euro 8.060), ove spettante;
  • contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate da maggio 2015, la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l'importo massimo (riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi) è di € 1.469,85. Fino al 31 dicembre 2015 non sussiste tale obbligo contributivo per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; per l'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili dovute a completamento delle attività e chiusura del cantiere e per le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono ovviamente esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.

L'Inps conferma infine che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo (50% dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in trattamento ASpI o NASpI), in favore dei datori di lavoro che, nel rispetto della disciplina comunitaria, assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpI (ex ASpI). Evidenziamo però che detto beneficio non compete per quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima.

Per consultare il messaggio clicca qui

02 Luglio 2015 - Normativa

Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello

L'Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).

Per l'anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015) stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite dell'1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale".

Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l'ammissione allo sgravio contributivo;
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La fruizione dell'incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

Per richiedere lo sgravio, le aziende dovranno inoltrare, anche tramite gli intermediari autorizzati ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

L'INPS provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico, mentre, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza dei datori di lavoro la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso.

Per consultare la circolare clicca qui

24 Giugno 2015 - Normativa

Jobs Act 2

In applicazione del Jobs Act sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 144 e n.145 del 24/6/2015) il Decreto Legislativo n.80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed il Decreto Legislativo n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che entreranno in vigore il 25 giugno 2015.

I testi sono visibili sui seguenti link:

Decreto Legislativo n.80:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2718&Livello=1

Decreto legislativo n.81:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2719&Livello=1

17 Giugno 2015 - Normativa

Nuova PEC per comunicazione sui lavori intermittenti.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul sito http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/lavoro-Intermittente.aspx il nuovo indirizzo PEC al quale inviare, dal 1° giugno 2015, la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa collegata ai contratti di lavoro intermittente (lavoro "a chiamata") da parte dei datori di lavoro.

Tale nuovo indirizzo è: [email protected] e sostituisce il precedente [email protected].

Sullo stesso sito sopra indicato viene anche reso noto che è possibile effettuare l'invio delle comunicazioni anche tramite l'App "Lavoro Intermittente", che può essere scaricata seguendo le istruzioni presenti su: http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/App-Lavoro-Intermittente.aspx

15 Giugno 2015 - Normativa

Jobs act: approvati i decreti su riordino contratti e conciliazione tempi vita-lavoro

Il Governo ha approvato in via definitiva il 12 giugno 2015 i decreti legislativi sul riordino dei contratti e sulla conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.

Attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per poter fornire prime indicazioni operative sulla loro applicazione.

error: Content is protected !!