Normativa

31 Marzo 2016 - Normativa

Orario di lavoro dei minori

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 11/2016, ha precisato che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il quale costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e alle 35 ore settimanali.

Per consultare la risposta ad interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello11-2016.pdf

31 Marzo 2016 - Normativa

Tipologie di lavoro per cui è stipulabile il contratto di lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 10/2016, ha precisato che, la corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 ("Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, …. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"), e dell'art. 55 comma 3 D.lgs. n. 81/2015 ("Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti"), permette l'applicabilità del decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, ai sensi del quale è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923 e che di seguito riportiamo:

[1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) .
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca.
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché` abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
42. Personale addetto ai corri ponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità`, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità`.
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.]

Per consultare la risposta ad interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello10-2016.pdf

30 Marzo 2016 - Normativa

Esonero contributivo per assunzioni 2016 – istruzioni INPS

L'Inps, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che:

  • nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (e cioè dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • non sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell'incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Per consultare la circolare clicca qui

21 Marzo 2016 - Normativa

Ticket licenziamenti 2016

Il contributo Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica, istituita con D. Lgs. N. 22 del 4 marzo 2015 a favore dei lavoratori dipendenti e conseguente agli eventi di disoccupazione involontaria. Leggi tutto...

16 Marzo 2016 - Normativa

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione NAspI, etc., per l’anno 2016

L'Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione NASpI, nonché dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL , dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo e la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2016.

Segnaliamo in particolare:

A) Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro);

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro).

B) Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

C) Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.

L'importo dell'indennità NASpI risulta pari a:

- 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,00 (valore per l'anno 2016);

- 75% del predetto importo piè il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite.

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2016 non può in ogni caso superare, per il 2016, il tetto massimo di euro 1.300,00.

D) Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL

è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300,00.

La circolare n. 48/2016 dell'INPS è consultabile su: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2014-03-2016.pdf

16 Marzo 2016 - Normativa

Prospetto Informativo Disabili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il vademecum sulle regole per la compilazione del Prospetto Informativo Disabili (Legge n. 68/1999). Leggi tutto...

11 Marzo 2016 - Normativa

Dimissioni telematiche: il Ministero del Lavoro fornisce i video tutorial e le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova procedura on-line

Il Ministero del Lavoro ha reso consultabili appositi video tutorial esplicativi delle nuove modalità di comunicazione esclusivamente telematiche delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, oltre a diffondere le risposte alle domande piè frequenti (FAQ) sulla nuova procedura che sarà obbligatoria dal 12 marzo 2016. Leggi tutto...
08 Marzo 2016 - Normativa

Le istruzioni del Ministero del Lavoro per la procedura telematica per le dimissioni

Il Ministero del lavoro, con la circolare del 4 marzo 2016, n. 12, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica obbligatoria per le dimissioni e per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016. Leggi tutto...

01 Marzo 2016 - Normativa

Super Bonus per trasformazione tirocini in contratti a tempo indeterminato

La Direzione generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto direttoriale n. 16/2016 con il quale istituisce l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani". Leggi tutto...

29 Febbraio 2016 - Normativa

Legge “Milleproroghe” 2016 e rapporti di lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (c.d. "Milleproroghe") di conversione del Decreto Legge n. 210/2015.  Leggi tutto...

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