Normativa

04 Giugno 2015 - Normativa

Offerta di conciliazione in caso di licenziamento di lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti: obbligatoria dal 1° giugno 2015 la comunicazione telematica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 con la quale viene resa operativa dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico dedicato, la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La comunicazione, prevista dall'articolo 6 del D.Lgs 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per:

- lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

Si ricorda che l'omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

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04 Giugno 2015 - Normativa

Decontribuzione 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n.247/2007.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2015, è concesso ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.

Ricordiamo che ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

La domanda con cui viene richiesto lo sgravio deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;

- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

Lo sgravio contributivo non è concesso:

- quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, co. 1, D.L.338/1989, convertito in L.389/1989;

- se manca o non è regolare il documento unico di regolarità contributiva (art. 1, co. 1175 L. 296/2006)

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

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28 Maggio 2015 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga – criteri di concessione

L'Inps, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, fornisce i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

La circolare specifica, in riferimento alla CIG in deroga:

  • i requisiti soggettivi dei lavoratori interessati (precisando che l'integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento);
  • i requisiti giuridici dei datori di lavoro destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga (limitando la possibilità di richiesta ai soli soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile);
  • il fatto che, prima di poter avere accesso alla CIG in deroga, il datore di lavoro deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.);
  • le causali di concessione del trattamento (limitate a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; oppure a situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato od a crisi aziendali; o, infine, ad interventi di ristrutturazione o riorganizzazione. Sono escluse in ogni caso le ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa);
  • le modalità di presentazione della domanda di concessione della CIG in deroga (con l'obbligo dell'azienda interessata di trasmettere telematicamente le domande all'INPS, o in alternativa alle Regioni, valorizzando il campo "data sottoscrizione accordo". L'assenza della valorizzazione di tale campo inibirà l'invio della domanda e produrrà un messaggio di errore);
  • i limiti di durata del trattamento (massimo 5 mesi nell'arco di un anno per il 2015)

Quindi, la circolare affronta il trattamento di mobilità in deroga, precisando che:

  • la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente;
  • la durata massima per i lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga è di 6 mesi nell'arco del periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 (6 + 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978). Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento non sarà piè erogato.

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06 Febbraio 2015 - Normativa

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione AspI e contributo licenziamenti per l’anno 2015

L'Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio 2015, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI, nonché le misure dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili e quella del contributo sui licenziamenti.

Segnaliamo in particolare:

- Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

(Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali).

- Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

- Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 191/2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2015, in euro 635,34 euro (598,24 euro netti).

- Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI per il 2015 non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91

- Contributo licenziamenti

Il contributo dovuto per l'anno 2015 dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato sarà pari a 490,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo sarà pertanto pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo va corrisposto in caso di licenziamento di lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso quelli intermittente e a tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato.

La circolare fornisce inoltre indicazioni circa l'indennità di disoccupazione agricola e sull'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili.

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03 Febbraio 2015 - Normativa

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato

L'INPS, con circolare 29 gennaio 2015 n. 17, ha fornito alcune le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti, relativo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Nell'evidenziare subito che alla data odierna non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo, relativo all'introduzione del nuovo tipo di rapporto, per cui non è ancora possibile instaurarlo, riteniamo comunque utile illustrare i punti piè significativi della circolare e cioè:

  • Datori di lavoro interessati: solo quelli privati, anche non imprenditori, che operano in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • Lavoratori interessati: solo quelli che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'INPS estende il beneficio anche ai dirigenti (mentre la bozza di decreto attuativo, all'art. 1, lo prevede espressamente solo per operai, impiegati e quadri);
  • Tipo di contratti con esonero contributivo: solo quelli a tempo indeterminato a tutele crescenti. Sono esclusi i contratti di apprendistato (ai quali però si pensa di estendere il beneficio, modificando l'attuale normativa), i contratti di lavoro domestico e, per l'INPS, anche quelli di lavoro intermittente ("a chiamata"). La circolare estende invece il beneficio alle nuove assunzioni con contratto di lavoro ripartito ("job sharing") purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Per l'INPS inoltre è possibile il cumulo di benefici nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori disabili ex'art. 13, legge n. 68/1999, di giovani genitori ex decreto del Ministro della gioventè 19 novembre 2010, di beneficiari del trattamento Aspi, di giovani rientranti nel "Programma Garanzia Giovani" e di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014;
  • Durata dell'esonero contributivo: la durata è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire esclusivamente nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
  • Misura dell'esonero contributivo: L'esonero contributivo, che non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l' eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, del contributo, ove dovuto, al fondo di garanzia per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR e del contributo, ove dovuto, ai fondi di previdenza integrativa. L'ammontare dell'esonero va riproporzionato nel caso di assunzioni in corso del mese e per quelle a tempo parziale;
  • Esclusioni dall'esonero contributivo: l'esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
  2. se l'assunzione riguarda lavoratori con professionalità uguali a quelle di lavoratori che sono in cassa integrazione guadagni;
  3. se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. L'esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell'esonero contributivo triennale;
  4. se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo che deriva da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (tranne, secondo l'INPS, nei casi in cui l'assunzione costituisca una forma di "occupazione stabile" attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure riguardi il collocamento obbligatorio di disabili);
  5. se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dei contributi;
  6. se il datore di lavoro non rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
  7. se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche di apprendistato);
  8. se il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
  9. se il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume;
  10. se l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l'assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge (in tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).
  • Non cumulabilità di benefici economici: l'esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, (quali ad esempio quelli per l'assunzione di lavoratori con piè di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree svantaggiate). Il divieto di cumulo è però limitato nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, ex art. 1, d.l. n. 76/2013 e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 legge n. 223/1991.
  • Soppressione di benefici contributivi: a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi non potranno piè fruire degli incentivi previsti a tale scopo dall'art. 8, co. 9, della legge 407/1990

Per consultare la circolare clicca qui:

02 Febbraio 2015 - Normativa

Minimali e massimali retributivi ai fini contributivi 2015 per lavoratori dipendenti

L'INPS, con circolare 23 gennaio 2015 n. 11, ha comunicato i nuovi valori dei minimali e massimali retributivi ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2015.

Segnaliamo in particolare:

  • Minimale retributivo giornaliero: è di 47,68 euro (501,89 euro mensili). Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, occorrerà effettuare una riparametrazione in base all'orario previsto dal CCNL di riferimento ed all'orario ridotto effettuato (la circolare riporta vari esempi di calcolo).
  • Massimale retributivo annuo della base contributiva e pensionabile: per i lavoratori dipendenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 100.324 euro. Ricordiamo che i seguenti importi non concorrono a formare l'imponibile contributivo:
  • valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro giornalieri;
  • fringe benefit: 258,23 euro;
  • indennità di trasferta giornaliera Italia: 46,48 euro (intera), 30,99 (2/3), 15,49 (1/3);
  • indennità di trasferta giornaliera estero: 77,47 euro (intera); 51,65 euro (2/3); 25,82 euro (1/3)
  • indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
  • valore delle azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.

La circolare contiene anche tutti i massimali per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, completi di calcoli per applicare i contributi di solidarietà e le aliquote aggiuntive previste per le specifiche categorie.

Per consultare la circolare clicca qui

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2023-01-2015.pdf

22 Gennaio 2015 - Normativa

Pensione di vecchiaia – incremento età pensionabile

Sarà quanto prima pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, firmato il 16 dicembre 2014, con il quale, dal 1° gennaio 2015 viene incrementata di quattro mesi l'età minima per poter usufruire della pensione di vecchiaia.

Viene così data attuazione a quanto previsto dall'art. 12, commi 12-bis e 12-ter del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) e dall'art. 24 comma 6 D.L. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011), norme che hanno previsto un periodico meccanismo automatico di adeguamento dell'età pensionabile alla durata della speranza di vita.

Pertanto, dal 1° gennaio 2016, ferma restando la necessità di avere almeno 20 venti anni di contributi, le condizioni anagrafiche per poter accedere alla pensione di vecchiaia saranno le seguenti:

  1. Lavoratori dipendenti settore privato: aver compiuto 66 anni e 7 mesi;

  2. Lavoratrici dipendenti settore privato: aver compiuto: 65 anni e 7 mesi;

  3. Lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico: aver compiuto 66 anni e 7 mesi;

  4. Lavoratrici autonome e lavoratori con gestione separata: aver compiuto 66 anni ed 1 mese

Aumenta di 4 mesi anche il massimo di età fino al quale il lavoratore dipendente può chiedere di restare in servizio: dal 2016 sarà di 70 anni e sette mesi.

15 Gennaio 2015 - Normativa

Modificato il decreto governativo sul contratto a tutele crescenti

Il Governo ha modificato il primo decreto attuativo della legge delega di riforma del mercato del lavoro riguardante il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Leggi tutto...

13 Gennaio 2015 - Normativa

CCNL dirigenti: firmato il 30 dicembre 2014 l’accordo per il rinnovo

Il 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l'accordo per il rinnovo del CCNL dirigenti 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre 2014.

Nell'accordo sono previste varie novità, sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico, sia con riferimento al sistema di welfare contrattuale.

In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello retributivo del TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) ed affidando, poi, al rapporto fra impresa e dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato alle performance o agli obiettivi aziendali.

Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e politiche attive, valorizzando l'autonomia gestionale per assicurare al dirigente un'adeguata copertura assicurativa non solamente durante la vita lavorativa.

Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre 2018.

Segnaliamo in particolare:

1) PARTE ECONOMICA

a) Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG): Il livello del TMCG per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è unico ed è di 66.000 euro lordi annui. Lo stesso livello di TMCG è riconosciuto a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore a dodici mesi.

Il secondo livello del TMCG viene meno, per cui le parti hanno concordato, a favore dei dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda, al 1° gennaio 2015, superiore all'anno e inferiore ai 6 anni, una peculiare disciplina del livello del TMCG applicabile dal 2015: per costoro si è concordato di "cristallizzare" il percorso lavorativo svolto in categoria, riconoscendo un livello del TMCG che verrà determinato sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio del 2015, secondo il seguente calcolo:

- la differenza tra il primo e il secondo livello di TMCG era pari a 17.000 euro (80.000 - 63.000 = 17.000);

- i 17.000 euro di differenza sarebbero stati maturati dopo 72 mesi di servizio (6 anni);

- al dirigente con anzianità superiore ai dodici mesi (per i dirigenti con anzianità fino a 12 mesi il riconoscimento del nuovo livello minimo del TMCG, pari a 66.000 euro, assorbe quanto otterrebbero se si applicasse anche a costoro il meccanismo dei "settantaduesimi" maturati) viene riconosciuto, ai fini della determinazione del suo livello di TMCG, un settantaduesimo di 17.000 euro per ciascun mese di anzianità maturata nella qualifica e nell'azienda al 1° gennaio del 2015, convenzionalmente arrotondato a 236 euro;

- tale importo mensile, riportato su base annua, si aggiunge a 63.000 euro, ossia al primo livello di TMCG che trovava applicazione fino al 31 dicembre del 2014. Ad esempio, un dirigente con 36 mesi di anzianità nella qualifica e nell'azienda, vedrà fissato il suo TMCG nella misura pari a 71.496 euro (236 euro x 36 mesi).

b) Aumenti di anzianità: Viene prorogata per la nuova vigenza contrattuale la precedente disciplina transitoria, per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbiano maturato il numero massimo di 10 scatti. Gli importi riconosciuti a questo titolo possono essere assorbiti da eventuali aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente a far data dal 2009.

c) Compensi di importo variabile (MBO): La nuova disciplina dell'MBO prevede che, qualora il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia pari al TMCG, come sopra definito, quindi non solo per i nuovi dirigenti che abbiano un trattamento economico annuo lordo pari a 66.000 euro ma anche per quelli cd "in itinere" per i quali viene determinato un proprio TMCG in relazione all'anzianità maturata in categoria nell'azienda, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile. Resta confermato che le aziende informeranno la RSA, ove presente, in ogni caso in cui vengano applicati sistemi di retribuzione variabile, circa i criteri e le modalità di applicazione. Al testo dell'accordo sono allegati i tre modelli alternativi di MBO per favorire l'esigenza di una piena diffusione nelle aziende di un modello retributivo in cui oltre a una parte fissa si preveda una componente variabile legata ai risultati aziendali e alla performance individuale del dirigente.

d) Trasferte e missioni: Salvo eventuali intese aziendali o individuali, la disciplina rimane quella previgente, con la precisazione che l'indennità giornaliera di 85 euro per piccole spese non documentabili sarà riconosciuta per ogni periodo di 12 ore di trasferta nell'arco di 24 dalla partenza del dirigente.

2) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

a) Limite di età per le tutele contrattuali: Viene modificato l'art. 22 del contratto previgente, portando da 65 (60 se donna) a 67 anni sia per gli uomini che per le donne, l'età al maturare della quale il dirigente non è piè assistito dalle specifiche tutele contrattuali.

b) Licenziamenti individuali: Sono stati ridefiniti gli importi dovuti in caso di licenziamento ingiustificato, crescenti all'aumentare dell'anzianità aziendale (non solo in categoria) e calcolati come per l'indennità sostitutiva del preavviso (cioè con una indennità calcolata sulla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso). L'indennità supplementare sarà dunque la seguente:

• fino a due anni di anzianità aziendale: due mensilità;

• oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale: da 4 a 8 mensilità;

• oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale: da 8 a 12 mensilità;

• oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale: da 12 a 18 mensilità;

• oltre quindici anni di anzianità aziendale: da 18 a 24 mensilità.

La disciplina dei licenziamenti individuali non è applicabile a quelli collettivi, che rimangono disciplinati in base alla legge (si vedano a tal proposito nostre news dell'11 e 12 novembre 2014).

c) Preavviso: È stata rimodulata la durata del periodo di preavviso sempre con riferimento all'anzianità aziendale (non solo in categoria) nel modo seguente:

a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;

b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;

c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;

d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.

3) G S R / F A S I

A far data dal 1° gennaio del 2015, viene definitivamente meno la previgente disciplina del GSR/FASI per quanto attiene al sostegno al reddito dei dirigenti licenziati.

Nel contempo, viene previsto per il 2015 il mantenimento del versamento, a carico delle imprese, di Euro 100 per ciascun dirigente in servizio, anche al fine di finanziare le prestazioni dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, presenteranno la domanda di sostegno al reddito entro il 31 gennaio

2015, ancorché in decorrenza del preavviso.

Dal 2016 il contributo aziendale è elevato a Euro 200 e le parti potranno convenire anche un contributo a carico del dirigente non eccedente il 50% del contributo a carico del datore di lavoro.

Le nuove prestazioni erogate dal GSR/FASI, per un periodo non superiore a 12 mesi, a favore di dirigenti licenziati che non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, saranno le seguenti:

- Copertura sanitaria Fasi e integrativa Fasi (il Fasi stipulerà apposita convenzione privilegiando, a parità di condizioni, l'offerta di Assidai);

- Copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente), per una somma non superiore, in prima applicazione, a 100.000 euro;

- Iniziative di politiche attive, nonché di orientamento, formazione e placamento anche in coerenza con le modifiche legislative che dovessero intervenire in materia, da sostenere in una logica di premialità "a risultato".

4) F A S I

Vengono stabiliti direttamente dal contratto collettivo, ma solo per l'anno 2015, gli aumenti di quote contributive a far data dal 1° gennaio 2015.

5) DURATA

Il contratto collettivo 30 dicembre 2104 avrà scadenza al 31 dicembre 2018.

Per consultare il testo dell'accordo di rinnovo clicca qui

08 Gennaio 2015 - Normativa

Appalti: abrogata la responsabilità solidale fiscale

Appalti: abrogata responsabilità solidale fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha fornito, al punto 19/1, alcuni chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, che, modificando l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (di cui riportiamo in calce il nuovo testo), ha abrogato la responsabilità solidale in materia tributaria sugli appalti relativamente alla posizione dei committenti.

Resta invece confermata la responsabilità solidale dei committenti entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto e relativamente al suo periodo di esecuzione, circa:

- i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto);

- i relativi contributi previdenziali;

- i premi assicurativi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'effetto abrogativo sulle sanzioni per il passato vale soltanto per i committenti, mentre gli appaltatori ed il subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato.

Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, Art. 29 - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2).

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27 , comma 2 (3).

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall' articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

(2) A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

Per consultare la circolare, clicca qui

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