Normativa

22 Settembre 2014 - Normativa

Malattia e rientro anticipato in servizio

In risposta ad alcuni quesiti relativi alla possibilità che il lavoratore, assente per malattia, faccia rientro anticipato in azienda, l'Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ricordando che l'art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e che l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, ha precisato che, per mettere in grado il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Rammentiamo inoltre che, in base all'art. 41, comma e-ter) del D.Lgs. 81/2008, in caso di rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico competente, opportunamente informato dal datore di lavoro, è tenuto a sottoporre il lavoratore a specifica visita medica prima della riammissione al lavoro.

Per consultare il messaggio clicca qui

18 Settembre 2014 - Normativa

Nuova procedura di negoziazione assistita in materia di contenzioso del lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Tra le altre cose, è stato modificato l'articolo 2113 Cod.civ., prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai piè conosciuti tentativi di concilizione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene descritta nell'articolo 2 dello stesso Decreto Legge 132/2014, che precisa come essa tenda a raggiungere un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

In particolare, la convenzione di negoziazione:

- è redatta, a pena di nullità, in forma scritta;

- deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

- deve precisare l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

- il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio

- la dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

Questo è il nuovo articolo 2113 c.c., così come modificato dal Decreto Legge 132/2014.

"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato."

16 Settembre 2014 - Normativa

Aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Il Ministero del lavoro, con decreto 10 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, ha aggiornato l'elenco delle malattie professionali per le quali si prevede l'obbligo di denuncia per ogni medico che ne riconosca l'esistenza (in particolare per il medico competente ex D.Lgs. 81/2008), così come previsto dall'articolo 139 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

Per consultare l'elenco aggiornato delle malattie professionali, clicca qui

15 Settembre 2014 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga: criteri per la concessione delle prestazioni

Il Ministero del lavoro, con circolare 11 settembre 2014 n. 19, è intervenuto nuovamente in materia di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, dopo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 (vedi nostra news dell'8 agosto 2014) aveva stabilito i criteri per la concessione o la proroga di tali ammortizzatori sociali.

In particolare il Ministero del lavoro, dopo aver illustrato le finalità generali della norma, ha fornito precisazioni circa:

- il ruolo attribuito agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, che hanno il compito di individuare le priorità di intervento per quanto riguarda la concessione di trattamenti di CIG e mobilità in deroga;

- quali sono le motivazioni per la concessione e cioè: situazioni aziendali transitorie non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali temporanee di mercato; crisi aziendali; interventi di riorganizzazione e ristrutturazione. Non può essere concesso il ricorso alla CIG in deroga in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di una sua parte;

- la durata massima di concessione della CIG in deroga per il biennio 2014-2015 (11 mesi nell'arco del 2014, 5 mesi nell'arco del 2015);

- quali sono i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 e cioè: i lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati, che abbiano almeno 8 mesi (anziché 12 mesi) di anzianità lavorativa presso l'impresa, calcolati alla data d'inizio dell'intervento;

- le modalità per la richiesta di concessione del trattamento di CIG in deroga;

- modalità, beneficiari e durata dei trattamenti di mobilità in deroga.

Per consultare la circolare, clicca qui

10 Settembre 2014 - Normativa

Assunzioni agevolate di personale qualificato: domande online

Al via dal mese di settembre 2014 le domande online delle aziende che hanno diritto all'agevolazione fiscale sulle assunzioni di personale altamente qualificato effettuate nel corso del 2012 (26 giugno-31 dicembre):

Si tratta del credito d'imposta del 35% (tetto massimo di 200.000 euro per impresa) previsto dal Decreto Sviluppo (art. 24 Decreto Legge n. 83/2012, convertito in Legge 134/2012). Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono contenute nel Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi alle imprese dello scorso 28 luglio 2014.

Queste le scadenze:

  • dal 10 settembre 2014 le imprese possono registrarsi sul sito https://cipaq.mise.gov.it, che fornisce le credenziali di accesso al sistema, valide dal 15 settembre, primo giorno in cui sarà possibile presentare le istanze sulla stessa piattaforma. Per aiutare le imprese interessate sono disponibili filmati illustrativi per la fase di registrazione e di inoltro delle istanze, nonché un servizio di help desk ([email protected]) mentre per problemi amministrativi è possibile inviare una mail a [email protected].;
  • dall'11 settembre 2014 sarà attivo sullo stesso sito un servizio di test che, contrariamente alla piattaforma vera e propria, prevede utenze condivise e dati visibili anche da altri soggetti. Quindi, attenzione a non inserire dati reali o soggetti a tutela della privacy (i dati di prova non avranno alcun valore ai fini della domanda e saranno cancellati), su cui il Ministero non si assume responsabilità;
  • dal 15 settembre 2014 sarà disponibile l'apposita applicazione online del Ministero dello Sviluppo Economico.
  • dal 10 gennaio 2015 si presenteranno le domande per le assunzioni effettuate nel 2013.

Ricordiamo che:

  • le assunzioni agevolate devono riguardare personale in possesso di dottorato di ricerca o di una delle lauree magistrali previste dal decreto;
  • le assunzioni devono essere a tempo indeterminato;
  • gli assunti devono essere impiegati in attività di ricerca (lavori sperimentali o teorici, ricerca pianificata o indagini critiche, produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati);
  • il beneficio spetta solo per assunzioni che abbiano aumentato l'organico;
  • Il beneficio decade se il posto di lavoro non viene conservato per almeno 3 anni, (2 anni per le piccole e medie imprese).

Per consultare il Decreto direttoriale clicca qui

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02 Settembre 2014 - Normativa

Rinnovo Accordo Economico Collettivo agenti e rappresentanti dei settori industria e cooperative

È stato rinnovato il 30 luglio 2014 l'accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore industria e cooperative. La decorrenza è il 1 settembre 2014 e la scadenza il 31 dicembre 2017

Gli aspetti significativi sono:

  • la riduzione dal 20% al 15% delle variazioni di zona o di provvigioni che vengono considerate di non lieve entità e la cumulabilità delle variazioni di lieve entità (quelle fino al 5%) operate nell'arco di 18 mesi a fini dell'applicazione della facoltà di recesso da parte dell'agente (art. 2);
  • la possibilità, a differenza del precedente accordo, di stabilire, per l'incarico di coordinamento di prevedere l'apposito compenso anche in forma provvigionale (art. 6)
  • la ridefinizione delle indennità di fine rapporto con una decorrenza posticipata per le nuove regole (art. 10);
  • modalità di calcolo specifiche dell'indennità meritocratica per le imprese editoriali (art.11);
  • il prolungamento da 8 a 12 mesi del periodo di astensione per gravidanza e puerperio durante il quale la casa mandante non può risolvere il rapporto (art. 13).

È stato inoltre sottoscritto nella stessa data un ulteriore accordo con alcune disposizioni regolamentari.

Per consultare l'accordo di rinnovo e quello sulle disposizioni regolamentari, clicca qui

01 Settembre 2014 - Normativa

D.Lgs. 231/01: nuove Linee Guida di Confindustria

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano:

  • il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati;
  • il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori;
  • l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione;
  • il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di piè facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo scorso 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Per consultare la parte generale del documento clicca qui

Per consultare la parte speciale clicca qui

08 Agosto 2014 - Normativa

Ammortizzatori in deroga: rifinanziamento per il 2014 e nuovi criteri di concessione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia hanno emanato il Decreto interministeriale 1 agosto 2014 n.83473 con il quale, oltre ad essere stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, sono stati modificati i criteri per la loro concessione e fruizione.

In particolare è stato che stabilito:

- l'incremento a non meno di 12 mesi dell'anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;

- l'impossibilità di utilizzare la CIG in deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale;

- la limitazione ad 11 mesi per il 2014 (ed a 5 mesi per il 2015) per la fruizione della CIG in deroga;

- la limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;

- la necessità, prima di usufruire degli ammortizzatori in deroga, di usufruire di tutti gli strumenti di flessibilità contrattuale, a partire dalle ferie.

Per consultare il decreto clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Documents/83473.pdf

07 Agosto 2014 - Normativa

Sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro – Ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in base al "Sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro", ha predisposto il documento "Gli ammortizzatori sociali: il sostegno al reddito in caso di sospensione o perdita del posto di lavoro" dedicato all'esame dei dati relativi agli ammortizzatori sociali nel periodo 2011-2013, intervallo temporale che permette non solo di confrontare gli andamenti delle diverse forme di supporto economico in un triennio particolarmente critico, ma anche di disporre di almeno un anno di osservazione delle nuove tutele introdotte dalla riforma del mercato del lavoro a partire da gennaio 2013.

Per consultare il documento clicca qui

04 Agosto 2014 - Normativa

Contratti a termine, apprendistato e somministrazione: istruzioni operative

Dopo aver atteso la definitiva conversione con legge 78/2014 del D.L. 34/2014 (vedi nostra news del 27 maggio 2014), contenente, tra le altre, rilevanti misure in tema di contratto a tempo determinato e apprendistato, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18 del 30 luglio 2014, ha fornito al proprio personale ispettivo alcuni orientamenti interpretativi in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato diramando le prime indicazioni interpretative ed operative.

In particolare segnaliamo:

a) contratti a tempo determinato

- forma scritta: è un requisito essenziale a prescindere dall'acausalità del contratto e l'apposizione del termine è nulla se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto; andrà comunque indicato nel contratto se si tratta di sostituzione di personale assente o di stagionalità per poter applicare la disciplina speciale relativa a tali ipotesi

- limiti quantitativi: in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicabile, il datore di lavoro è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto o, nel caso delle attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Tale base di computo è necessaria per valutare il rispetto della percentuale massima del 20% (arrotondabile all'unita superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5) dei contratti a termine rispetto alla forza lavoro. Dal computo dei lavoratori a tempo indeterminato sono esclusi quelli a chiamata privi di indennità di disponibilità, mentre si calcolano gli apprendisti.

- contratti esenti da limitazioni. la circolare indica quelli non soggetti alla limitazioni legali circa il numero e cioè quelli: per start-up, sostitutivi, stagionali (identificati anche con contrattazione aziendale), per specifici programmi radiotelevisivi, per lavoratori con piè di 55 anni di età, per attività di ricerca

- sanzioni: in caso di mancato rispetto del limite percentuale scatta la sanzione ammnistrativa del 20% o del 50% della retribuzione (rispettivamente se il limite è stato superato fino ad una unità percentuale o a piè di una unità). La sanzione è riducibile fino ad un terzo del massimo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il Ministero, considerata la complessità del profilo interpretativo, ritiene che la sanzione per il superamento del limite massimo dei contratti a termine non trova applicazione qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della circolare, abbia proceduto all'assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento "in eccesso".

- proroghe: la nuova disciplina delle 5 proroghe si applica ai rapporti di lavoro sorti dal 20 maggio in poi; i rapporti costituiti precedentemente al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2014) sono soggetti alla previgente normativa che consentiva di una sola proroga; dal 21 marzo al 19 maggio 2014 le proroghe massime ammesse sono invece 8, perciò non saranno sanzionati i datori di lavoro che durante tale periodo abbiano effettuato le 8 proroghe consentite. La circolare evidenzia anche la differenza tra proroga (quando il contratto, prima della sua prevista scadenza venga prolungato) e rinnovo (quando il contratto giunge al termine prefissato e le parti ne sottoscrivono un altro).

b) apprendistato

- forma sintetica del Piano Formativo Individuale: viene specificato che la forma sintetica può contenere esclusivamente Ia formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche. Rispetto alla formazione trasversale, prevista per l'apprendistato professionalizzante e di competenza delle Regioni o delle Province Autonome, il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa formazione, nelle ipotesi in cui l'informativa regionale o provinciale non sia intervenuta entro i 45 giorni - termine da considerare obbligatorio per tali enti - successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

- clausole di stabilizzazione: le possibili deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva possono riguardare solo modifiche del regime legale per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. La loro eventuale violazione comporta il "disconoscimento" dei rapporti di apprendistato. Per datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invece, il Ministero del lavoro, nel precisare che la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà avere il medesimo effetto di trasformazione del rapporto di lavoro, non indica quelle che potrebbero essere le sanzioni o conseguenze.

- sanzioni: non sono possibili sanzioni nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto ad indicare ai datori di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione di rapporti di apprendistato professionalizzante, le attività diformazione di loro competenza.

c) somministrazione

- contratti a termine acausali: possibili anche nel caso di somministrazione, ma sempre nel limite complessivo di 36 mesi;

- limiti quantitativi di contratti a termine: l'individuazione è demandata alla contrattazione collettiva

Per consultare la circolare, clicca qui

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