Normativa

04 Agosto 2014 - Normativa

Rilascio del certificato penale antipedofilia – Istruzioni operative

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=524101A6EE5012537355CC59167F97E4.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1050766Il Ministero della Giustizia, con circolare del 24 luglio 2014, informa che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC (Sistema Informativo del Casellario) che consentono di produrre il certificato penale antipedofilia (vedi nostra news del 5 maggio 2014) secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis D.P.R. 313/2002.

Gli uffici locali del Ministero potranno quindi rilasciare un certificato denominato "Certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)", contenente:

a) iscrizioni relative a condanne per uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

b) irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori ed in particolare:

- pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);

- misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Tali sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato in oggetto finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: "Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

Per consultare la circolare clicca qui.

04 Agosto 2014 - Normativa

Ripristinati gli incentivi per assunzioni di donne

L'INPS, con messaggio n. 6319 del 29 luglio 2014, ritornando su quanto comunicato con il suo predecente messaggio n. 6235 del 23 luglio scorso (vedi nostra news del 24 luglio 2014), ha reso noto che è stata ripristinata la possibilità di riconoscere l'incentivo per l'assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2014.

La sospensione in via cautelare, spiega l'Istituto, si era resa necessaria in conseguenza al mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale. L'INPS ha modificato la sua posizione dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito del ripristino del riconoscimento degli incentivi a favore dell'occupazione femminile, l'INPS ha reso noto che aggiornerà la procedura di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 così da permettere l'ammissione delle relative istanze. Nel caso in cui le aziende abbiano ricevuto precedentemente risposta di esito negativo per l'accesso all'incentivo motivata con il mancato rinnovo della Carta, tale rifiuto sarà annullato automaticamente dai sistemi informativi centrali e sostituito con un esito positivo di accoglimento e la contestuale attribuzione del Codice di Autorizzazione "2H" in favore delle matricole interessate.

Per consultare il messaggio clicca qui

24 Luglio 2014 - Normativa

Assunzioni agevolate di lavoratrici – Stop ai benefici

L'Inps, con il messaggio n. 6235 del 23 luglio 2014 comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2014, non è piè possibile riconoscere i benefici previsti per l'assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in quanto la normativa che li prevedeva, originariamente valida fino al 31 dicembre 2013 e poi prorogata fino al 30 giugno 2014, non è stata rinnovata.

Per consultare il messaggio clicca qui

17 Luglio 2014 - Normativa

Lavoratori dello spettacolo: incentivo al pensionamento anticipato

L'INPS, con circolare 11 luglio 2014 n. 90 (che fa seguito e riferimento ad altra sua circolare n. 119/2013), fornisce le modalità attuative delle norme, contenute nell'art. 4, co. da 1 a 7-ter della Legge 92/2012, sull'incentivo al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo, ovvero degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals), norme che prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale nelle aziende che occupino piè di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare la risoluzione consensuale dei lavoratori piè vicini alla pensione.

In particolare, la circolare precisa che:

- i lavoratori interessati sono soltanto coloro che possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro;

- compete all'ENPALS accertare la sussistenza dei requisiti contributivi;

- il datore di lavoro deve però accettare di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione;

- contribuzione figurativa: il calcolo della contribuzione figurativa avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella circolare l'Istituto precisa che per l'anno 2014, l'aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti:

- per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull'imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;

- per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull'imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l'applicazione della contribuzione di solidarietà.

Per consultare la circolare 90/2014 clicca qui

Per consultare la circolare 119/2013 clicca qui

15 Luglio 2014 - Normativa

Riduzione cuneo fiscale – Istruzioni operative

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 11 luglio 2014, n. 22/E, facendo seguito alle sue precedenti circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, ha fornito ulteriori istruzioni e chiarimenti sull'applicazione del credito previsto per il 2014 dall'art. 1 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con particolare riguardo alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

In particolare, viene precisato che le somme erogate ai lavoratori saranno recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione con le somme a debito ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello di pagamento F24 ed indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "1655" senza che si applichi il limite di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000.

Per consultare la circolare clicca qui

10 Luglio 2014 - Normativa

Ammortizzatori in deroga per il 2014

L'Inps, con messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, indirizzato alle proprie sedi territoriali e non ancora reso pubblico, riprendendo la nota n. 43332 del 16 dicembre 2013 che il Ministero del Lavoro aveva inviato agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome, invitandoli a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi, ha comunicato i limiti per la fruizione della mobilità in deroga per l'anno 2014, che dovrebbero essere i seguenti:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi: complessivamente a cinque mesi non prorogabili piè eventuali ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni: a sette mesi non prorogabili, piè ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978.
Non appena disponibile provvederemo a trasmettere il documento dell'Inps.
08 Luglio 2014 - Normativa

Incentivi per assunzioni – Procedure

Con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l'INPS, facendo seguito al precedente messaggio n.5658/2014 (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 3.7.2014), fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale "Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014", nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.

Imprese beneficiarie

L'agevolazione riguarda le aziende che assumano, anche part time (ma con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali), nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi),

Tipo di incentivo

L'agevolazione consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L'incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di:

- regolarità contributiva;

- rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Procedure

L'Istituto provvederà a corrispondere l'incentivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell'incentivo deve essere indicata ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all'incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell'INPS l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo.

Nel caso in cui l'azienda venga ammessa al beneficio, l'INPS:

- interromperà il pagamento al lavoratore dell'indennità di sostegno al reddito a decorrere dal giorno dell'assunzione, dandogliene comunicazione;

- determinerà l'importo dell'incentivo spettante all'azienda (in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore) dandone comunicazione all'ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell'impresa che chiede il beneficio;

- comunicherà all'azienda (tramite Cassetto previdenziale) l'avvenuta autorizzazione.

Conguaglio dei contributi

Nel caso l'azienda voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti, dovrà indicare nella richiesta:

- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l'incentivo;

- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;

- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;

- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.

Interruzione del contratto

Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro:

- se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% dell'incentivo fruito;

- se dovuto a dimissioni del lavoratore, l'impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;

- se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

Per consultare il messaggio, clicca qui

03 Luglio 2014 - Normativa

Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati – Graduatoria e adempimenti

L'Inps, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio di 190 euro mensili, da parte dei datori di lavoro che hanno provveduto ad assumere lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), nel corso dell'anno 2013.

L'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico dell'assunzione, della proroga e della trasformazione.

La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all'interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole , nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci "Comunicazioni on line" e "Invio Nuova Comunicazione").

La circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014 (vedi nostra news del 19.3.2014) aveva in precedenza fornito prime informazioni circa il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro.

Per consultare il messaggio clicca qui

03 Luglio 2014 - Normativa

Edilizia: siglato il rinnovo del contratto nazionale di settore

In data 1° luglio 2014 è stato siglato da Ance, Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il rinnovo del contratto nazionale dell'edilizia, scaduto a dicembre del 2012.

L'accordo, raggiunto dopo 18 mesi di intenso confronto, punta non solo a migliorare l'efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali ma anche a promuovere la sostenibilità e la qualità del lavoro nel settore.

L'intesa, che interessa circa 800mila addetti, prevede un aumento salariale di 48 euro al parametro 10. Inoltre, il nuovo accordo stabilisce:

- una razionalizzazione e quindi una maggiore efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa riduzione dei costi;

- una ristrutturazione dell'istituto dell'anzianità della professionalità edile, che assumerà carattere nazionale;

- una decisa calmierazione dei costi contrattuali, considerato il difficilissimo contesto economico, che si declina in un complessivo aumento di 40 euro piè 8 euro in previdenza complementare;

- un incremento della flessibilità dell'utilizzo dei rapporti di lavoro, portando al 40% i contratti a tempo determinato. Il calcolo del 40% va fatto nel seguente modo: 25% cumulando i contratti a termine diretti e quelli in somministrazione ed un altro 15% effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i lavoratori iscritti in BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale).

Per consultare il testo dell'accordo clicca qui

02 Luglio 2014 - Normativa

Nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro

L'INPS, con circolare n. 80 del 25 giugno 2014, ha semplificato la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, fornendo tutti i chiarimenti del caso alle imprese: il nuovo sistema attribuisce in tempo reale, con effetti su tipologia e misura dei contributi dovuti:

- matricola

- codice statistico contributivo

- eventuali codici di autorizzazione,

La classificazione viene effettuata in base a quanto autodichiarato dal datore di lavoro.

Al termine della procedura, l'INPS rilascia un codice statistico contributivo (CSC), composto da cinque cifre che identificano settore, classe e categoria dell'attività

Se le attività dell'impresa sono diverse, l'iscrizione va effettuata in relazione a quella prevalente: in pratica, l'inquadramento è unico ed è determinato dall'attività primaria. L'azienda ha comunque la possibilità di aprire una posizione anche per un'attività secondaria.

I datori di lavoro che inviano la domanda devono comunicare il corretto codice dell'attività economica, verificandolo nell'apposita tabella ATECO 2007.

La procedura automatizzata scatta solo per le domande presentate entro 45 giorni dall'apertura dell'attività; in caso contrario viene seguita la prassi ordinaria, di competenza della sede locale INPS (procedure piè approfondite, sempre svolte dalla sede di competenza, continuano ad applicarsi ai casi particolari).

Per consultare la circolare clicca qui

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