Normativa

16 Gennaio 2014 - Normativa

Nuovo modulo di convalida dimissioni lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 21490 del 9.12.2013, ha adeguato, alle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 92/2012, la modulistica da utilizzare per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ha trasmesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro il nuovo modulo che deve essere utilizzato dal 1^ gennaio 2014 per effettuare tale convalida.

Il nuovo modulo per convalidare sia le dimissioni sia le risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, rispetto alla precedente modulistica in uso presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, prevede anche la specifica ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che necessita di convalida, ai sensi della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 16, Legge n. 92/2012).

In particolare, il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità) ha esteso l'obbligo di convalida presso la DTL anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni delle lavoratrice madre e del padre lavoratore avvenute:

· durante i primi tre anni di vita del bambino;

· nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;

· in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

La risoluzione del rapporto di lavoro in questi casi è sospensivamente condizionata alla convalida presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, sia richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l'età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

Per consultare la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 21490 del 9.12.2013 ed il modulo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da utilizzare dal 1^ gennaio 2014 clicca qui.

15 Gennaio 2014 - Normativa

Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Dal 1° gennaio 2014, è aumentato il contributo Inps (c.d. "ticket licenziamento") in caso di interruzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.

Il contributo, in conseguenza della rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83 euro.

Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

- Dimissioni (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità e di quelle per giusta causa);

- Risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);

- Decesso del lavoratore;

- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015);

- Licenziamenti collettivi (nel caso in cui i datori di lavoro siano obbligati a versare lo specifico contributo stabilito dall'art. 5, c. 4, Legge n. 223/1991.

- Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

15 Gennaio 2014 - Normativa

Legge di stabilità 2014: misure concernenti la gestione del personale

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di stabilità 2014") contiene alcune misure che riguardano la gestione del personale.

In particolare segnaliamo:

- DELOCALIZZAZIONE: il comma 60 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per salvaguardare il mercato del lavoro e la produzione locale, alle imprese che delocalizzano le attività produttive (intese in senso lato) in Paesi extra-UE, con una riduzione del personale pari al 50%, vengano revocati gli incentivi statali concessi, con obbligo di restituzione di quelli percepiti.

- DETRAZIONI D'IMPOSTA: La novità principale, contenuta nel comma 127 della legge di stabilità, prevede che la detrazione base sale di 40 euro, passando da 1.840 a 1.880 euro annui se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro.

- CONTRATTI A TERMINE: il comma 135 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla medesima data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse. Ne consegue che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato durante lo svolgimento di un contratto di lavoro a termine, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva dell'1,40% versata durante il rapporto a tempo determinato. In attesa di chiarimenti sul punto, deve invece ritenersi che il limite massimo rimanga fermo in 6 mensilità del contributo aggiuntivo qualora la riassunzione a tempo indeterminato avvenga dopo la scadenza del contratto a termine.

- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: il comma 136 dispone che all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 (che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva a carico delle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fosse ridotta dal 4 al 2,6 per cento) è abrogato. L'aliquota suddetta resta pertanto fissata nella misura del 4 per cento.

- LAVORATORI FRONTALIERI: il comma 175 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

- ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA: il comma 491 dispone che l'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps da parte dei soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza dal 1° gennaio 2014 è pari al 22%, salendo al 23,5% dal 1° gennaio 2015, Il comma 744 dispone poi che, per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 27%.

- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI REDDITI OLTRE 300.000 EURO: il comma 590 conferma precedenti disposizioni di legge circa l'applicazione di un contributo di solidarietà pari al 3 per cento sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro annui.

Riportiamo qui di seguito i riferimenti normativi citati

Comma 60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Comma 127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

Comma 135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

Comma 136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

Comma 175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Comma 491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

Comma 590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

Comma 744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

14 Gennaio 2014 - Normativa

Nuove regole per le comunicazioni in caso di assunzione, proroga, trasformazione, sospensione e cessazione dei rapporti di lavoro

Il Ministero del lavoro, con nota del 9 gennaio 2014, ha pubblicato il documento "Modelli e regole" contenente indicazioni circa le modifiche ai modelli di comunicazione obbligatoria UniLAV e dell'Unimare apportate con decreto direttoriale 17 settembre 2013 n. 245. Le variazioni, in vigore dal 10 gennaio 2014, prevedono in particolare l'obbligo di comunicare, sia al momento dell'assunzione ,sia in caso di proroga:

- la classificazione del contratto collettivo applicato;

- il tipo di contratto individuale applicato, con particolare attenzione nel caso di tirocini (del promotore si richiedono tipologia, denominazione, codice fiscale) apprendistato, assunzione di disabili;

- l'inquadramento;

- la retribuzione annua lorda;

- il titolo di studio del neoassunto;

- le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro.

Per consultare il Decreto direttoriale clicca qui

Per consultare il documento del Ministero del lavoro "Modelli e regole" clicca qui

14 Gennaio 2014 - Normativa

Regole sulla rappresentanza sindacale: Accordo interconfederale 10 gennaio 2013 Confindustria-sindacati

Confindustria, CGIL, CISL e UIL, facendo seguito e riferimento al precedente accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, hanno raggiunto il 10 gennaio scorso un articolato accordo sulla rappresentatività sindacale e su vari aspetti legati ai diritti e poteri sindacali sia a livello nazionale che aziendale.

L'accordo si compone di quattro parti, di cui la prima disciplina la misura e la certificazione della rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, la seconda regolamenta forma, modalità di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie (in particolare: sistema di elezione, composizione, numero, diritti e durata), la terza stabilisce i criteri che fissano la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva (sia nazionale di categoria, sia aziendale) ed, infine, la quarta ed ultima parte stabilisce le procedure volte a prevenire e sanzionare le eventuali azioni che possano compromettere il regolare svolgimento del processo negoziale.

Per consultare il testo dell'accordo clicca qui

13 Gennaio 2014 - Normativa

Lavoro accessorio: nuove modalità di invio della dichiarazione di inizio attività lavorativa e di eventuali variazioni

Cambiano le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività da effettuare in caso di lavoro accessorio (D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, art. 2).

L'Inps, infatti, con sua circolare n. 177 del 19 dicembre 2013, informa che le comunicazioni concernenti la dichiarazione di inizio attività lavorativa o le eventuali relative variazioni non avverranno piè con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite i servizi online del sito istituzionale (che, a partire dal 15 gennaio 2014, saranno disattivati), ma dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

L'obbligo riguarda i datori di lavoro che, all'inizio della prestazione di lavoro accessorio, devono comunicare agli Enti pubblici:

- la data di inizio attività;

- i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore;

- il luogo dove si svolge l'attività lavorativa;

- il periodo presunto di durata di quest'ultima.

Ricordiamo che il lavoro accessorio è una particolare e specifica forma di rapporto di lavoro autonomo occasionale, che non dà luogo, nel corso di un anno solare a compensi (effettuati mediante appositi buoni ("buoni lavoro" o "vouchers") superiori:

- a 5.000 euro (netti, pari a 6.666 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti commerciali o professionisti;

- a 3.000 euro (netti, pari a 4.000 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti, nel caso di lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (agevolazione consentita solo per l'anno 2013. Non risulta che sia stata rinnovata per il 2014);

- a 2.000 euro (netti, pari a 2.666 euro lordi), con riferimento a ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista, nel caso le prestazioni di lavoro occasionale siano rese a favore di piè committenti, e fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui

13 Gennaio 2014 - Normativa

CIG in deroga 2014 – Proroga per Regione Lombardia

Il giorno 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti sociali lombarde un accordo che proroga, per tre mesi, il precedente Accordo Quadro regionale (quello relativo al secondo semestre 2013) per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

La proroga dell'accordo regionale si è resa necessaria per il prolungarsi, a livello nazionale, dell'iter per l'emanazione del decreto interministeriale che modificherà i criteri per la Cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2014.

Con la firma del suddetto accordo le aziende potranno presentare domanda di CIG in Deroga a partire dal 1° gennaio e con termine entro il 31 marzo 2014 sulla base di accordi sottoscritti in sede sindacale con durata massima del trattamento di tre mesi e, comunque, non oltre il prossimo 31 marzo.

Si precisa che qli accordi sottoscritti entro il 31 gennaio 2014 potranno avere valenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2014.

Per consultare il documento clicca qui

25 Novembre 2013 - Normativa

Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili: istruzioni Inps dopo sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 203 del 18 novembre 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, l'Inps, concircolare 15 novembre 2013, n. 159 ha fornito le proprie precisazioni, in particolare:

a) per quanto concerne il temine 'mancanza', questa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

b) riepilogando quali sono adesso i soggetti aventi diritto al congedo e cioè:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di

gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

c) precisando infine che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare Inps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20159%20del%2015-11-2013.htm

La sentenza della Corte Costituzionale è consultabile su:

http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml

20 Novembre 2013 - Normativa

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall'art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore - comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

15 Novembre 2013 - Normativa

Apprendistato e tirocini formativi – Legge 128/2013

E' stato convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 il DL 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), contenente alcune novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

In particolare, gli art. 8-bis e 14 propongono misure per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Contratti di apprendistato: al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti sia delle scuole secondarie di secondo grado (ed in particolare degli istituti tecnici superiori) sia delle università, con esclusione di quelle telematiche, sarà possibile stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato, anche di alta formazione.

Per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che dovrà definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016.

Tirocini formativi: sono previsti percorsi di orientamento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro e sostenere la diffusione dell'apprendistato.

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