Normativa

03 Novembre 2014 - Normativa

Mobilità in deroga: di nuovo possibile

Il Ministero del Lavoro, pubblicando l'errata corrige del Decreto sugli ammortizzatori sociali in deroga e piè in particolare all'articolo 6 punto 3 del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014, n. 83473, fa marcia indietro sulla mobilità. Nell'articolo 6 del Decreto con il quale sono stati definiti nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga (vedi anche nostre news del 9 ottobre 2014, 15 settembre 2014 ed 8 agosto 2014) è stato aggiunto il riferimento al trattamento di mobilità, come comunicato dallo stesso Ministero.

Oltre ai trattamenti di CIG, viene infatti estesa anche ai trattamenti di mobilità la possibilità per le Regioni/Provincie Autonome di disporne la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai nuovi criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014. Questo può avvenire esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alle stesse Regioni/Provincie Autonome.

Per consultare il decreto corretto, clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Documents/83473%20con%20errata%20corrige.pdf

28 Ottobre 2014 - Normativa

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello.

A seguito di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che ha disciplinato, per l'anno 2014, lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007, l'Inps, facendo seguito alla sua circolare n. 78/2014 (vedi nostra news del 23 giugno 2014), con messaggio 24 ottobre 2014 n. 7978, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo con riferimento agli importi che sono stati corrisposti ai lavoratori nell'anno 2013.

In particolare il messaggio evidenzia i seguenti aspetti:

  • la fruizione del beneficio è condizionata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi;
  • per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;
  • per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione;
  • nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo;
  • per il recupero dell'incentivo, i datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, dovranno avvalersi di specifici nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale).

Vengono inoltre fornite indicazioni operative concernenti:

  • le aziende che, autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2013, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano cessato l'attività;
  • i lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap;
  • i lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals;
  • i lavoratori iscritti ad altri Enti pensionistici;

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Non essendo ancora disponibile sul sito dell'INPS, riportiamo integralmente qui di seguito il testo del messaggio

Messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.

Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha disciplinato, per l'anno 2014, lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.

Con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 - alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 5887 dell'8 luglio 2014 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l'Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

1. Generalità.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.

Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

2. Particolarità.

Coesistenza di premi

Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000

Premio contrattazione aziendale € 700,00

Premio contrattazione territoriale € 500,00

Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%)

Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)

Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/€ 700+€ 500) = 58%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/€ 700+€ 500) = 42%

Ripartizione:

sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)

sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)

sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)

sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell'Istituto territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio contributivo.

Aziende cessate

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2013 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig); si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INPS - Gestione ex ENPALS.

Analogamente, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio contributivo per l'anno 2013 che abbiano, nelle more del provvedimento di ammissione, sospeso/cessato l'attività, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

3. Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap.

Stante l'esclusione esplicita, stabilita dall'art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine all'applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall'Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari sono i datori di lavoro iscritti all'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura giuridica di "impresa privata" ammesse al beneficio per gli importi corrisposti nell'anno 2013. Per il solo personale che ha mantenuto l'iscrizione originaria ad una delle gestioni ex INPDAP si forniscono di seguito le modalità per il recupero.

Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato con il flusso UniEmens (ListaPosPA), utilizzando l'elemento , per i dipendenti in servizio, ovvero, l'elemento Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l'indicazione, da parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, del contributo da recuperare nell'elemento di Recupero Sgravi, valorizzando l'anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in e il Codice Recupero con il valore 2 (legge 247/2007).

Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è così articolato:

- innanzi tutto entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate

- solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori", da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.

Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari all'8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all' 8,80% per la gestione CTPS.

Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all'Assicurazione Sociale Vita.

4. Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals.

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Si fa, inoltre presente che fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, innanzi tutto, sull'aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori" da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l'Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni, con le modalità di cui al successivo par. 6.

Pertanto, in relazione alla generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all'1,19% in relazione alle "contribuzioni minori". Con particolare riferimento ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, si sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell'intera aliquota IVS prevista pari al 25,81% - tab. aliquota R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle "contribuzioni minori".

Per ciò che riguarda, invece, lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che il medesimo è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3).

Con specifico riferimento alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:

- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l'anno 2013, a € 99.034,00);

- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per l'anno 2013, a € 721,96) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;

- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l'anno 2013 a € 317,42) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.

Sul piano operativo, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o piè mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.

A tal fine l'Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine di reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso. Con apposito messaggio PEI, verranno fornite agli Uffici le istruzioni operative in merito.

Detta compensazione, da effettuarsi mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare l'indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.

Naturalmente, all'atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l'obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell'attività dell'impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza, come innanzi specificato al par. 2.

5. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi

Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha affidato all'Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.

6. Istruzioni operative.

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".

7. Modalità di recupero.

7.1 Datori di lavoro non agricoli.

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.

L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L

.

L925 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore

L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore

da valorizzare nell'Elemento , ,

, del flusso UniEmens.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

7.2 Restituzione quote eccedenti.

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell'Elemento , , , del flusso UniEmens.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

7.3 Datori di lavoro agricoli.

Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009.

Allegato

Modello per la presentazione dell'istanza di sgravio

Omissis

27 Ottobre 2014 - Normativa

Rappresentanza e rappresentatività sindacale: Direttiva del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in questi giorni la Direttiva 26 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, con la quale vengono definite le computabilità dei risultati elettorali nelle aziende ai fini della quantificazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) alla luce degli accordi interconfederali sottoscritti da Confindustria, CGIL, Cisl e Uil il 28 giugno 2011 e 10 gennaio 2014 (consultabili entrambi sul sito www.adlabor.it, parte Normativa, voce Contrattazione sindacale)

In particolare la Direttiva precisa gli enti preposti alla raccolta dei dati dei risultati elettorali:

  • la struttura centrale e quella periferica (tramite Comitato dei Garanti) del Ministero del lavoro avranno il compito di raccolta, elaborazione e messa a disposizione dei dati;
  • il Comitato dei Garanti dovrà raggruppare tali dati per ciascuna organizzazione sindacale, trasmettendoli successivamente al CNEL ed alla Direzione Generale del Ministero del lavoro preposta alla tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali;
  • l'INPS, sulla base di specifiche convenzioni con le parti sociali, dovrà raggruppare i dati in base alle deleghe associative, trasmettendoli successivamente al CNEL ed alla Direzione Generale del Ministero del lavoro preposta alla tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali;

Si ritiene che soltanto in base ai dati così raccolti e verificati le imprese potranno procedere a riconoscere lo status di "rappresentante sindacale unitario" ai fini del godimento di tutti i diritti previsti dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

Per consultare la Direttiva clicca qui

27 Ottobre 2014 - Normativa

Indennità di tirocinio nell’ambito della “Garanzia Giovani”: istruzioni INPS

L'Inps, con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, fornisce le istruzioni operative circa l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani".

L'Istituto erogherà per conto della Regione l'indennità di tirocinio di cui al Programma operativo nazionale per la Garanzia Giovani, nei limiti della provvista finanziaria resa disponibile e secondo i parametri e criteri di esclusiva competenza della Regione. Il Ministero del lavoro ha comunicato che hanno manifestato, al momento, la volontà di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio le seguenti 19 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.

A seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità può realizzarsi:

  • tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
  • qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. "domiciliato" cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per incassare l'importo a lui assegnato.

Per consultare il messaggio, clicca qui

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%207899%20del%2022-10-2014.pdf

13 Ottobre 2014 - Normativa

Garanzia giovani: accessibile il modulo telematico per le domande di incentivo all’assunzione.

L'Inps, con messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598, comunica che - a scioglimento della riserva contenuta nella sua circolare n. 118/2014, relativa al beneficio per l'assunzione di giovani ammessi alla cd. Garanzia Giovani (vedi nostra news del 6 ottobre u.s.) - a decorrere dal 10 ottobre 2014, è accessibile il modulo telematico "GAGI" per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell'importo spettante.

Ricordiamo che per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (rispettivamente, giorno di decorrenza dell'incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014 e, per il loro accoglimento, in funzione delle disponibilità dei fondi, si farà riferimento all'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per consultare il messaggio clicca qui

09 Ottobre 2014 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 – Istruzioni INPS

L'Inps, con messaggio n. 7532 del 8 ottobre 2014, facendo riferimento alle note del Ministero del lavoro n.902 del 2 ottobre 2014 e n. 1250 del 6 ottobre 2014, informa che, nelle more della conversione in legge del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014, ai fini dell'erogazione dei trattamenti in deroga relativi all'anno 2014, le Regioni e Province autonome sono state invitate ad inviare all'Inps - improrogabilmente entro la data del 15 novembre 2014 per il tramite del Sistema Informativa Percettori - i decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2014.

Inoltre, l'Istituto rammenta, come da messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014, che per i suddetti provvedimenti concessori relativi all'anno 2014, che recepiscono gli accordi stipulati dal 1 gennaio 2014 al 3 agosto 2014, le Regioni e le province autonome dovranno utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto "33334", e come codice di intervento per l'emissione delle relative autorizzazioni il cod. "699".

L'istituto provvederà all'erogazione dei relativi trattamenti, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili.

Con un successivo messaggio l'Inps fornirà le istruzioni operative relative alla gestione dei decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati in data successiva al 3 agosto 2014 e verrà indicato l'istituendo numero di decreto da utilizzare per le autorizzazioni di CIG in deroga ed i codici intervento per la mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, nel rispetto dei criteri di cui al Decreto Interministeriale. 83473 del 1 agosto 2014.

Per consultare il messaggio clicca qui

06 Ottobre 2014 - Normativa

Bonus assunzione giovani: al via la fruizione dell’incentivo

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del Decreto direttoriale 8 agosto 2014, il progetto Garanzia Giovani diventa operativo.

In attesa che sia completato - in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, l'Inps fornisce con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'inoltro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo.

La circolare fornisce in particolare indicazioni circa:

- Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo: l'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori;

- Lavoratori per i quali spetta l'incentivo: L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che si siano registrati al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al Programma "Garanzia Giovani" i giovani non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione;

- Rapporti incentivati: l'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), nonché anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;

- Misura e fruizione dell'incentivo: l'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso e va da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 6.000. L'incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione - all'interno del modulo dell'istanza - della misura complessiva dell'incentivo spettante, che sarà fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), con le modalità che verranno illustrate con separato messaggio;

- Condizioni di spettanza dell'incentivo: l'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

- Procedimento di ammissione all'incentivo: Il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonchè la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Per consultare la circolare, clicca qui

22 Settembre 2014 - Normativa

Malattia e rientro anticipato in servizio

In risposta ad alcuni quesiti relativi alla possibilità che il lavoratore, assente per malattia, faccia rientro anticipato in azienda, l'Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ricordando che l'art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e che l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, ha precisato che, per mettere in grado il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Rammentiamo inoltre che, in base all'art. 41, comma e-ter) del D.Lgs. 81/2008, in caso di rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico competente, opportunamente informato dal datore di lavoro, è tenuto a sottoporre il lavoratore a specifica visita medica prima della riammissione al lavoro.

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18 Settembre 2014 - Normativa

Nuova procedura di negoziazione assistita in materia di contenzioso del lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Tra le altre cose, è stato modificato l'articolo 2113 Cod.civ., prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai piè conosciuti tentativi di concilizione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene descritta nell'articolo 2 dello stesso Decreto Legge 132/2014, che precisa come essa tenda a raggiungere un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

In particolare, la convenzione di negoziazione:

- è redatta, a pena di nullità, in forma scritta;

- deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

- deve precisare l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

- il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio

- la dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

Questo è il nuovo articolo 2113 c.c., così come modificato dal Decreto Legge 132/2014.

"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato."

16 Settembre 2014 - Normativa

Aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Il Ministero del lavoro, con decreto 10 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, ha aggiornato l'elenco delle malattie professionali per le quali si prevede l'obbligo di denuncia per ogni medico che ne riconosca l'esistenza (in particolare per il medico competente ex D.Lgs. 81/2008), così come previsto dall'articolo 139 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

Per consultare l'elenco aggiornato delle malattie professionali, clicca qui

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