Normativa

23 Giugno 2014 - Normativa

Decontribuzione erogazioni di produttività per l’anno 2013

L'Inps, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014, ha fornito le prime indicazioni per lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (disciplinato dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 247/2007) e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

In particolare la circolare fornisce indicazioni circa:

a) le modalità di richiesta dello sgravio: e aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

b) l'ammissione allo sgravio: il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 (illustrato nella nostra news del 5 maggio 2014), nello stabilire che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

L'INPS di conseguenza precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, si provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l'Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, comunicando ai richiedenti tale eventuale ridefinizione delle somme in sede di ammissione all'incentivo.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

Per consultare la circolare clicca qui

20 Giugno 2014 - Normativa

Contratti a termine e apprendistato: accordo Federalberghi

In data 16 giugno 2014, Federalberghi, Faita ed i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con la partecipazione di Confcommercio, hanno siglato un accordo contrattuale, in attuazione alle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato emanate dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act).

In particolare, per quanto riguarda i limiti quantitativi del lavoratori a tempo determinato, l'accordo fa presente che il numero dei lavoratori che può essere impiegato contemporaneamente con contratto a termpo determinato in ciascuna unità produttiva è così definito:

Base di computo Lavoratori a TD

- da 0 a 4 4

- da 5 a 9 6

- da 10 a 25 7

- da 26 a 35 9

- da 36 a 50 12

- oltre i 50 20%

La base di computo è composta dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprensivi anche dei rapporti di apprendistato all'atto dell'assunzione del lavoratore a termine. Inoltre, le frazioni di unità si computeranno per intero.

Per consultare l'accordo, clicca qui

06 Giugno 2014 - Normativa

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Versione elettronica aggiornata al maggio 2014

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata a maggio 2014 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Le novità riguardano in particolare l'inserimento del:

- Titolo X-BIS, inserito ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014).

- Decreto del Ministro del Lavoro 18 aprile 2014, sulle informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti;

- Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

- Decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388, con il regolamento sul pronto soccorso aziendale.

Il documento elettronico contiene anche i link per poter consultare le circolari del Ministero del Lavoro nn. 45/2013 e 27/12/2013, nonchè le risposte ad interpello nn. 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 2014;

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05 Giugno 2014 - Normativa

Decontribuzione: le istruzioni del Ministero

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014, che ha previsto la decontribuzione dei premi di produttività per i titolari di reddito da lavoro non superiore nel 2013 a euro 40.000 e con un limite di 3.000 euro lordi, il Ministero del lavoro, con circolare 29 maggio 2014, n. 14, ha così precisato le condizioni per l'accesso al beneficio:

- le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.

- lo sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, corrisposte nell'anno 2013, è fissato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita;

- ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, debbono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 29 giugno 2014);

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

- nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

- lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali;

- i datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo (perchè non hanno rispettato le condizioni previste dall'art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006 e cioè per non avere il DURC o per non aver rispettato accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale) sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato;

- ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di secondo livello, presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

- l'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

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28 Maggio 2014 - Normativa

Riduzione dei premi Inail

L'Inail, con circolare 23 maggio 2014 n. 28, ha confermato che le agevolazioni contributive previste per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, previste dalla Riforma Fornero, si applicano anche con riguardo ai premi Inail, che pertanto vengono ridotti del 50%.

Tale incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time);

- le assunzioni a tempo determinato (anche part-time);

- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio;

- i rapporti di somministrazione.

L'incentivo non spetta invece per i contratti di lavoro intermittente, di lavoro accessorio, di lavoro domestico e di lavoro ripartito.

L'incentivo spetta per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga, nel limite complessivo di 12 mesi).

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27 Maggio 2014 - Normativa

“Decreto Lavoro” convertito in legge

Il 19 maggio scorso, con Legge 78/2014, è stato definitivamente convertito il DL 34/2014. Rispetto al testo originario sono state apportate alcune modifiche che abbiamo illustrato nell'incontro tenutosi in studio il 21 maggio e che qui riassumiamo:

Applicabilità delle nuove norme su contratto a tempo determinato ed apprendistato: le nuove norme si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 20 maggio 2014. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto e poi modificate in fase di conversione.

Contratti a tempo determinato: Le principali caratteristiche delle modifiche apportate sono:

- la non necessità di indicare le motivazioni dell'apposizione del termine;

- la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 5 proroghe;

- una durata massima di 36 mesi, comprensiva del periodo del primo contratto a termine e delle eventuali 5 proroghe. Non sono soggetti a tale limite i datori di lavoro che operano nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, che possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono;

- un limite massimo del numero di lavoratori con contratto a termine fissato nel 20% del numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro. Non sono soggetti a tale limite né i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti né quelli che operano nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupano lavoratori a termine oltre tale soglia, l'obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine piè favorevoli;

- il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine deve essere espressamente indicato nella lettera di assunzione. Inoltre, viene rafforzato il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro;

- la nuova disciplina del contratto a tempo determinato si applica anche ai rapporti di somministrazione.

Apprendistato: le principali modifiche apportate alla normativa di riferimento sono:

- la semplificazione delle modalità di redazione del piano formativo individuale, che può ora essere formalizzato nella lettera di assunzione anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;

- l'obbligo del ricorso all'offerta formativa pubblica decade se le Regioni non avranno provveduto a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. Ove non provvedano, il datore potrà assolvere l'obbligo formativo mediante interventi aziendali;

- l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla trasformazione del rapporto di apprendistato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 20% degli apprendisti, ma solo nelle aziende con piè di 50 dipendenti;

- per quanto attiene, infine, alla retribuzione dell'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva per eventuali norme di miglior favore per i lavoratori, si prevede che la retribuzione delle ore di formazione debba essere almeno il 35% della retribuzione base.

DURC: sarà semplificato il sistema di comunicazione e di accesso rispetto al passato. Occorrerà però attendere un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Contratto a tempo indeterminato a protezione crescente: il Governo interverrà quanto prima per adottare un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, mantenendo peraltro in essere l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro.

Il Governo si è impegnato ad emanare quanto prima una serie di circolari esplicativa su alcuni punti della nuova norma di non facile ed univoca interpretazione.

19 Maggio 2014 - Normativa

Confindustria: siglato accordo sulla detassazione premi di risultato e produttività 2014

È stato sottoscritto in data 15 maggio 2014 da Confindustria e sindacati CGIL, CISL e UIL l'accordo interconfederale in materia di detassazione per l'attuazione del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (vedi nostra news del 5 maggio 2014), con la finalità di agevolare fiscalmente i lavoratori subordinati.

Le parti firmatarie dell'accordo concordano che le prestazioni lavorative coerenti con le norme di legge (che legano la tassazione agevolata ad erogazioni retributive determinate da incrementi di produttività) effettuate nel 2014 e che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili e, pertanto, potranno fruire della relativa agevolazione anche per l'anno 2014.

Il richiamato DPCM prevede che possano beneficiare dell'agevolazione fiscale sulle erogazioni legate ad incrementi di produttività (aliquota fissa omnicomprensiva del 10%) i titolari di reddito non superiore a 40.000 euro annui e l'ammontare della retribuzione di produttività oggetto di detassazione è di 3.000 euro.

Per consultare l'accordo, clicca qui

12 Maggio 2014 - Normativa

Comunicazioni obbligatorie – Circ. Inps, circolare 57/2014

L'Inps, con circolare 6 maggio 2014 n. 57, ha fornito chiarimenti circa la validità delle comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di lavoro ed i lavoratori, anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione nel caso di un lavoratore che risulti titolare di prestazioni di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, di mobilità (ordinaria o in deroga) nonché dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, ASpI e mini ASpI.

L'art. 9, comma 5, del D.L. 76/2013 ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro "sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province".

Di conseguenza, non trova piè applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all'Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante i periodi in cui il lavoratore percepisce a carico dell'INPS:

  • integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga;
  • indennità di mobilità, compresa quella in deroga;
  • trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Per contro, mentre sono considerate valide, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore parasubordinato, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod."UNILAV"), detto lavoratore parasubordinato percettore di indennità di disoccupazione non è esonerato dall'obbligo di comunicare la relativa dichiarazione reddituale. In caso contrario, come già illustrato nella circolare INPS n. 142/2012, si verifica la decadenza dalla prestazione.

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07 Maggio 2014 - Normativa

Incentivi per assunzioni in Lombardia – Dote Unica Lavoro

Si amplia il plafond di risorse messo a disposizione dalla Regione Lombardia per il progetto Dote Unica Lavoro, l'iniziativa finalizzata a promuovere l'occupazione sul territorio attraverso l'erogazione di incentivi per le assunzioni e la ricollocazione dei lavoratori. Come annunciato dall'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, alle risorse stanziate inizialmente si aggiungono ulteriori 20 milioni di euro, dei quali 5 milioni saranno utilizzati per erogare incentivi finalizzati alle assunzioni agevolate.

La decisione della Regione arriva in concomitanza con l'attivazione delle misure inerenti il piano Garanzia Giovani

Incentivi alle imprese: il bando prevede l'erogazione di incentivi alle imprese lombarde che, aderendo al progetto DUL, effettuano assunzioni al termine del servizio di inserimento lavorativo (attività effettuata da appositi operatori accreditati dalla Regione Lombardia e finalizzata a a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona).

Beneficiari: il progetto Dote Unica Lavoro si rivolge ai giovani inoccupati e agli occupati attivi in aziende ubicate in Lombardia attualmente sospesi per cessazione d'attività, procedura concorsuale o percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Beneficiari delle risorse sono anche coloro che rientrano in accordi contrattuali basati sulla riduzione dell'orario di lavoro (Accordi/Contratti di solidarietà) o che stanno usufruendo dell'ultimo periodo di CIG in deroga.

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05 Maggio 2014 - Normativa

Decontribuzione premio di produttività 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014 che proroga la decontribuzione delle voci di salario legate alla produttività aziendale. Il decreto riguarda esclusivamente il settore privato.

Caratteristiche essenziali sono:

- l'ammontare del premio 2014 soggetto a tassazione agevolata (10%) è stato aumentato di 500 euro, innalzando da 2.500 a 3.000 euro il tetto massimo annuo;

- i lavoratori interessati sono solo quelli dipendenti, con reddito annuo fino a 40.000 euro. Nel reddito vanno compresi anche eventuali trattamenti previdenziali, gli assegni equiparati, gli eventuali importi per attività lavorativa all'estero, pur senza rilevanza fiscale in Italia;

- per accedere alla detassazione del salario di produttività, l'azienda deve applicare un contratto collettivo di lavoro che indichi precisi parametri di miglioramento (di produttività, redditività, efficienza, innovazione, anche relativi ad orario di lavoro, ferie, utilizzo di nuove tecnologie, mansioni) da rispettare per riconoscere questa retribuzione aggiuntiva;

Le regole applicative restano le stesse indicate dalla Legge 228/2013 e precisate dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello 21/2013 (vedi nostre news del 5 luglio 2013 e 21 maggio 2013).

Per consultare il testo del decreto clicca qui

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