Normativa

17 Luglio 2014 - Normativa

Lavoratori dello spettacolo: incentivo al pensionamento anticipato

L'INPS, con circolare 11 luglio 2014 n. 90 (che fa seguito e riferimento ad altra sua circolare n. 119/2013), fornisce le modalità attuative delle norme, contenute nell'art. 4, co. da 1 a 7-ter della Legge 92/2012, sull'incentivo al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo, ovvero degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals), norme che prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale nelle aziende che occupino piè di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare la risoluzione consensuale dei lavoratori piè vicini alla pensione.

In particolare, la circolare precisa che:

- i lavoratori interessati sono soltanto coloro che possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro;

- compete all'ENPALS accertare la sussistenza dei requisiti contributivi;

- il datore di lavoro deve però accettare di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione;

- contribuzione figurativa: il calcolo della contribuzione figurativa avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella circolare l'Istituto precisa che per l'anno 2014, l'aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti:

- per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull'imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;

- per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull'imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l'applicazione della contribuzione di solidarietà.

Per consultare la circolare 90/2014 clicca qui

Per consultare la circolare 119/2013 clicca qui

15 Luglio 2014 - Normativa

Riduzione cuneo fiscale – Istruzioni operative

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 11 luglio 2014, n. 22/E, facendo seguito alle sue precedenti circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, ha fornito ulteriori istruzioni e chiarimenti sull'applicazione del credito previsto per il 2014 dall'art. 1 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con particolare riguardo alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

In particolare, viene precisato che le somme erogate ai lavoratori saranno recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione con le somme a debito ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello di pagamento F24 ed indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "1655" senza che si applichi il limite di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000.

Per consultare la circolare clicca qui

10 Luglio 2014 - Normativa

Ammortizzatori in deroga per il 2014

L'Inps, con messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, indirizzato alle proprie sedi territoriali e non ancora reso pubblico, riprendendo la nota n. 43332 del 16 dicembre 2013 che il Ministero del Lavoro aveva inviato agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome, invitandoli a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi, ha comunicato i limiti per la fruizione della mobilità in deroga per l'anno 2014, che dovrebbero essere i seguenti:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi: complessivamente a cinque mesi non prorogabili piè eventuali ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni: a sette mesi non prorogabili, piè ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978.
Non appena disponibile provvederemo a trasmettere il documento dell'Inps.
08 Luglio 2014 - Normativa

Incentivi per assunzioni – Procedure

Con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l'INPS, facendo seguito al precedente messaggio n.5658/2014 (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 3.7.2014), fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale "Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014", nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.

Imprese beneficiarie

L'agevolazione riguarda le aziende che assumano, anche part time (ma con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali), nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi),

Tipo di incentivo

L'agevolazione consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L'incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di:

- regolarità contributiva;

- rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Procedure

L'Istituto provvederà a corrispondere l'incentivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell'incentivo deve essere indicata ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all'incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell'INPS l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo.

Nel caso in cui l'azienda venga ammessa al beneficio, l'INPS:

- interromperà il pagamento al lavoratore dell'indennità di sostegno al reddito a decorrere dal giorno dell'assunzione, dandogliene comunicazione;

- determinerà l'importo dell'incentivo spettante all'azienda (in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore) dandone comunicazione all'ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell'impresa che chiede il beneficio;

- comunicherà all'azienda (tramite Cassetto previdenziale) l'avvenuta autorizzazione.

Conguaglio dei contributi

Nel caso l'azienda voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti, dovrà indicare nella richiesta:

- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l'incentivo;

- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;

- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;

- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.

Interruzione del contratto

Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro:

- se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% dell'incentivo fruito;

- se dovuto a dimissioni del lavoratore, l'impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;

- se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

Per consultare il messaggio, clicca qui

03 Luglio 2014 - Normativa

Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati – Graduatoria e adempimenti

L'Inps, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio di 190 euro mensili, da parte dei datori di lavoro che hanno provveduto ad assumere lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), nel corso dell'anno 2013.

L'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico dell'assunzione, della proroga e della trasformazione.

La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all'interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole , nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci "Comunicazioni on line" e "Invio Nuova Comunicazione").

La circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014 (vedi nostra news del 19.3.2014) aveva in precedenza fornito prime informazioni circa il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro.

Per consultare il messaggio clicca qui

03 Luglio 2014 - Normativa

Edilizia: siglato il rinnovo del contratto nazionale di settore

In data 1° luglio 2014 è stato siglato da Ance, Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il rinnovo del contratto nazionale dell'edilizia, scaduto a dicembre del 2012.

L'accordo, raggiunto dopo 18 mesi di intenso confronto, punta non solo a migliorare l'efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali ma anche a promuovere la sostenibilità e la qualità del lavoro nel settore.

L'intesa, che interessa circa 800mila addetti, prevede un aumento salariale di 48 euro al parametro 10. Inoltre, il nuovo accordo stabilisce:

- una razionalizzazione e quindi una maggiore efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa riduzione dei costi;

- una ristrutturazione dell'istituto dell'anzianità della professionalità edile, che assumerà carattere nazionale;

- una decisa calmierazione dei costi contrattuali, considerato il difficilissimo contesto economico, che si declina in un complessivo aumento di 40 euro piè 8 euro in previdenza complementare;

- un incremento della flessibilità dell'utilizzo dei rapporti di lavoro, portando al 40% i contratti a tempo determinato. Il calcolo del 40% va fatto nel seguente modo: 25% cumulando i contratti a termine diretti e quelli in somministrazione ed un altro 15% effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i lavoratori iscritti in BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale).

Per consultare il testo dell'accordo clicca qui

02 Luglio 2014 - Normativa

Nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro

L'INPS, con circolare n. 80 del 25 giugno 2014, ha semplificato la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, fornendo tutti i chiarimenti del caso alle imprese: il nuovo sistema attribuisce in tempo reale, con effetti su tipologia e misura dei contributi dovuti:

- matricola

- codice statistico contributivo

- eventuali codici di autorizzazione,

La classificazione viene effettuata in base a quanto autodichiarato dal datore di lavoro.

Al termine della procedura, l'INPS rilascia un codice statistico contributivo (CSC), composto da cinque cifre che identificano settore, classe e categoria dell'attività

Se le attività dell'impresa sono diverse, l'iscrizione va effettuata in relazione a quella prevalente: in pratica, l'inquadramento è unico ed è determinato dall'attività primaria. L'azienda ha comunque la possibilità di aprire una posizione anche per un'attività secondaria.

I datori di lavoro che inviano la domanda devono comunicare il corretto codice dell'attività economica, verificandolo nell'apposita tabella ATECO 2007.

La procedura automatizzata scatta solo per le domande presentate entro 45 giorni dall'apertura dell'attività; in caso contrario viene seguita la prassi ordinaria, di competenza della sede locale INPS (procedure piè approfondite, sempre svolte dalla sede di competenza, continuano ad applicarsi ai casi particolari).

Per consultare la circolare clicca qui

23 Giugno 2014 - Normativa

Decontribuzione erogazioni di produttività per l’anno 2013

L'Inps, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014, ha fornito le prime indicazioni per lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (disciplinato dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 247/2007) e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

In particolare la circolare fornisce indicazioni circa:

a) le modalità di richiesta dello sgravio: e aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

b) l'ammissione allo sgravio: il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 (illustrato nella nostra news del 5 maggio 2014), nello stabilire che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

L'INPS di conseguenza precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, si provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l'Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, comunicando ai richiedenti tale eventuale ridefinizione delle somme in sede di ammissione all'incentivo.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

Per consultare la circolare clicca qui

20 Giugno 2014 - Normativa

Contratti a termine e apprendistato: accordo Federalberghi

In data 16 giugno 2014, Federalberghi, Faita ed i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con la partecipazione di Confcommercio, hanno siglato un accordo contrattuale, in attuazione alle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato emanate dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act).

In particolare, per quanto riguarda i limiti quantitativi del lavoratori a tempo determinato, l'accordo fa presente che il numero dei lavoratori che può essere impiegato contemporaneamente con contratto a termpo determinato in ciascuna unità produttiva è così definito:

Base di computo Lavoratori a TD

- da 0 a 4 4

- da 5 a 9 6

- da 10 a 25 7

- da 26 a 35 9

- da 36 a 50 12

- oltre i 50 20%

La base di computo è composta dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprensivi anche dei rapporti di apprendistato all'atto dell'assunzione del lavoratore a termine. Inoltre, le frazioni di unità si computeranno per intero.

Per consultare l'accordo, clicca qui

06 Giugno 2014 - Normativa

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Versione elettronica aggiornata al maggio 2014

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata a maggio 2014 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Le novità riguardano in particolare l'inserimento del:

- Titolo X-BIS, inserito ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014).

- Decreto del Ministro del Lavoro 18 aprile 2014, sulle informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti;

- Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

- Decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388, con il regolamento sul pronto soccorso aziendale.

Il documento elettronico contiene anche i link per poter consultare le circolari del Ministero del Lavoro nn. 45/2013 e 27/12/2013, nonchè le risposte ad interpello nn. 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 2014;

Per consultare il documento, clicca qui

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