Normativa

27 Agosto 2013 - Normativa

Nuova modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato: chiarimenti

Con news del 26 agosto u.s. ('L'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato le modalità di calcolo dei lavoratori in forza con contratto a tempo determinato sia ai fini dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia ai fini dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (art. 3 del D.Lgs. n. 25/2007). Il calcolo andrà effettuato sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.') abbiamo dato notizia delle novità apportate dalla Legge 97/2013 in materia di computo dei lavoratori a tempo determinato.

Per meglio comprendere le modifiche, evidenziamo come:

- il D.Lgs. 368/2001 (Legge quadro sul lavoro a tempo determinato) non prevedeva alcuna media riferita a periodi precedenti, per cui il computo andava effettuato in modo puntuale ed istantaneo e prendeva in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi;

- il D.Lgs. 25/2007 (Legge quadro sull'informazione e consultazione dei lavoratori) prevedeva invece una media ponderata mensile riferita agli ultimi due anni, sempre però prendendo in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi;

- la legge 97/2013 che ha modificato le norme sopra citate, prevede invece che il computo vada effettuato in entrambi i casi prendendo in considerazione il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, comprendendo pertanto anche i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore od uguale a 9 mesi.

Non risultano invece modificati i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato previsti dalle seguenti norme:

- L. 165/1975 (Norme in materia di Cassa integrazione straordinaria), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori in forza, compresi quelli a tempo determinato;

- L. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e licenziamenti collettivi), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori in forza, con l'esclusione di quelli a tempo determinato (che non possono poi essere interessati alle procedure di mobilità e licenziamenti collettivi);

- L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi;

- D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato, con la sola eccezione di quelli assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Riteniamo utile riportare il testo delle norme citate (quello del D.Lgs 368/2001 e del D.Lgs 25/2007 è il testo precedente alle modifiche)

L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Art.35 - Campo di applicazione.

1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piè di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piè di cinque dipendenti.

2. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piè di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piè di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

3. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

L. 164/1975 ( Norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria) Art.13 - Computo dei dipendenti.

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al presente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

L. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e licenziamenti collettivi) Art.24 - Norme in materia di riduzione del personale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piè di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in piè unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

(OMISSIS)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

L- 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) Art.4 - Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. (OMISSIS)

D.Lgs 368/2001 (Legge quadro sul lavoro a tempo determinato) Art. 8 ' Criteri di computo

1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

D.Lgs.25/2007 (Legge quadro sull'informazione e consultazione dei lavoratori) Art.3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.

2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

D.Lgs.81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Art.4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

(OMISSIS)

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;(OMISSIS)

L. 97/2013 (Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) Art. 12 - Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

26 Agosto 2013 - Normativa

Nuova modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato

L'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato le modalità di calcolo dei lavoratori in forza con contratto a tempo determinato sia ai fini dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia ai fini dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (art. 3 del D.Lgs. n. 25/2007).

Il calcolo andrà effettuato sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro.

In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

31 Luglio 2013 - Normativa

Contributo di licenziamento – chiarimenti INPS

In relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Inps, con circolare22.3.2013, n. 44 (che fa seguito alla precedente circolare 14.12.2012 n. 140), ha precisato che:

1) i datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità (ASpI), a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

2) il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; quindi esso è dovuto nella misura fissata (' 483,80), a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

3) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l'importo da versare nel 2013 sarà pari a ' 403,16;

4) nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo aggiuntivo dell'1,40%, specificamente previsto per questo tipo di contratti. Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo straordinario per assistenza ai portatori di handicap;

5) la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata;

6) il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni del lavoratore (salvo che queste siano state dovute a giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità), ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione;

Con riguardo ai periodi da considerare nell'anzianità aziendale, l'Inps, con messaggio27.6.2013, n. 10358, ha precisato quanto segue:

1) periodo di prova: ove il datore di lavoro receda dal rapporto e detta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'ASpI, il contributo è dovuto;

2) lavoro intermittente: per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale;

3) non si computano nell'anzianità aziendale i periodi di aspettativa non retribuita né quelli fruiti a titolo di congedo straordinario ex art. 42, co 5, D.Lgs. n. 151/2001;

4) nel caso di cessione d'azienda, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del versamento del contributo, va considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente;

5) nel caso di interruzioni di rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali fino al 31.12.2015, il contributo ASpI non deve essere versato se è già dovuto il contributo per la mobilità.

Le circolari ed il messaggio INPS citati sono consultabili rispettivamente su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm,http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2044%20del%2022-03-2013.htm e

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2010358%20del%2027-06-2013.htm.

29 Luglio 2013 - Normativa

Expo 2015 – Accordo sindacale sui contratti flessibili

Il 23 luglio 2013, in vista di Expo 2015, è stato sottoscritto da Expo 2015 S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali il protocollo che disciplina le modalità di assunzione e di impiego del personale, durante l'Expo 2015 che si terrà a Milano, dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015. In particolare, sono state concordate forme di flessibilità applicabili all'apprendistato, al contratto a tempo determinato e allo stage.

1) Apprendistato: sono state introdotte nuove figure professionali - Operatore Grandi Eventi, Specialità Grandi Eventi e Tecnico Sistemi di gestione Grandi Eventi - con specifici piani formativi che potranno essere predisposti anche e soprattutto on the job e a distanza. Sotto il profilo quantitativo, verranno assunte inizialmente circa 340 persone, di età inferiore ai 29 anni, mentre per quanto riguarda il rapporto numerico tra apprendisti assunti e lavoratori qualificati in forze bisognerà fare riferimento a tutti gli occupati alle dipendenze di Expo S.p.a. alla data del 1 maggio 2015 (data di inizio dell'Expo 2105), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro dei lavoratori qualificati.

2) Contratti a tempo determinato e somministrazione a termine: è stato previsto, almeno inizialmente, l'impiego di circa 300 lavoratori a tempo determinato. Nel 2015, la percentuale di lavoratori a termine potrà raggiungere l'80% dell'intero personale, a fronte di una specifica causale predeterminata all'interno dell'accordo stesso e di specifiche durate dei contratti che potranno variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi.

3) Stage: Al fine di favorire le opportunità formative e l'orientamento professionale, l'istituto del tirocinio viene ammesso e ampliato. In particolare, il periodo massimo per lo svolgimento di stage o tirocini viene elevato a 7 mesi, mentre sotto il profilo quantitativo, se gli stagisti assunti saranno inizialmente 199, dal 1 aprile 2015 (data di inizio dell'Expo 2105) viene elevata, fino al 60% dell'intero organico dipendente, la percentuale massima di assunzioni con contratto di stage/tirocinio formativo. Il protocollo sottoscritto stabilisce, inoltre, che al tirocinante dovrà necessariamente essere riconosciuto un rimborso nella misura di ' 516,00 mensili, oltre che un buono pasto del valore di ' 5,29, per ogni giorno di effettiva presenza.

Anche per quanto riguarda l'indotto, ogni capitolato di appalto, affidamento o fornitura di servizi stipulato da Expo 2015 S.p.A. dovrà prevedere specifiche clausole che assicurino il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza da parte delle aziende contraenti.

26 Luglio 2013 - Normativa

Assunzioni agevolate di over 50 e donne: le istruzioni INPS

L' INPS, con circolare n. 111 del 24 luglio 2013, fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno diritto allo sconto contributivo previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012 articolo 4, commi 8-11) per le assunzioni agevolate di lavoratori over 50 e donne.

Nella circolare vengono delineati i limiti di cumulo dell'incentivo, le condizioni di compatibilità con il mercato interno, il coordinamento con altri incentivi e le condizioni di spettanza dell'agevolazione fiscale, tra cui quelle di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e quelle derivanti dai principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.

L'incentivo consiste in una riduzione del 50% sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel caso di assunzioni di lavoratori rientranti nelle seguenti tipologie:

- uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;

- donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno sei mesi;

- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prove di impiego da almeno sei mesi;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.

Per accedere all'incentivo è necessario inviare all'INPS l'apposita comunicazione utilizzando il modulo di istanza online '92-2012', chea breve verrà messo a disposizione nel Cassetto previdenziale Aziende sul sito dell'Istituto.

Tale comunicazione va presentata prima dell'invio della denuncia contributiva nella quale viene indicata la contribuzione agevolata. I sistemi informativi confermeranno l'esito positivo, o notificheranno quello negativo, entro il giorno successivo all'inoltro, successivamente L'INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli.

Le istruzioni contabili verranno fornite con un messaggio successivo.

L'agevolazione spetta ai datori lavoro in caso di assunzione, anche a tempo parziale, mediante contratti a tempo indeterminato o determinato e in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati.

Non rientra invece nell'incentivo la stipula di contratti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

In base al tipo di contratto di lavoro stipulato si avrà diritto all'incentivo per un diverso periodo di tempo: per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni 18 mesi; a tempo determinato fino a 12 mesi.

Nell'incentivo rientrano anche le proroghe dei rapporti di lavoro se effettuate in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, in questo caso l'agevolazione spetta fino al limite complessivo di dodici mesi.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

09 Luglio 2013 - Normativa

Apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere) – Predisposizione di linee guida

In considerazione della grave crisi occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani, ma anche (se non soprattutto) per cercare di uniformare le varie discipline regionali, il Governo, con il recente 'Decreto Lavoro' (D.L. 28.6.2013, n. 76) ha ritenuto di dettare disposizioni transitorie affinché entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotti linee guida volte a disciplinare questa tipologia di apprendistato per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI).

Nell'ambito delle linee guida, potranno in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del D.Lgs. 14.9.2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) per le imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

In caso di mancata regolamentazione entro il 30 settembre 2013 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per tutte le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dal 28.6.2013 e fino al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni sopra indicate.

09 Luglio 2013 - Normativa

Lavoratori svantaggiati – Individuazione

La Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 ha pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 relativo all'individuazione dei lavoratori svantaggiati.

In conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono considerati lavoratori svantaggiati tutti coloro che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

-negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

- negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;

- non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;

- sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani;

- sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale di almeno il 25 per cento in riferimento al genere sottorappresentato.

Il Decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130703_lavoratorisvantaggiati.htm

04 Luglio 2013 - Normativa

Esclusa la procedura conciliativa per i cambi d’appalto

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. 'Decreto Lavoro'), all' art. 7 comma 4, stabilisce l'esclusione della procedura obbligatoria di conciliazione, prevista dalla legge n. 92/2012 per i licenziamenti per giustificato motivo, in caso dilicenziamento derivante da cambio di appalto, quando al licenziamento segua l'assunzione presso un altro datore di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro. In tal caso, quindi, nell'ambito delle procedure sindacali di cambio d'appalto, il lavoratore dell'azienda di provenienza verrà licenziato dalla stessa senza la procedura di conciliazione e passerà alle dipendenze della subentrante.

Nel caso in cui invece l'azienda subentrante non sia in grado di assorbire, in tutto o in parte, i lavoratori dell'azienda cedente, per questi lavoratori dovrà essere attivata la procedura di conciliazione della Legge 92/2012 quando il loro numero è fino a 4 unità. Nel caso in cui i lavoratori non ricollocati siano 5 o piè, sarà necessario attivare la procedura di mobilità di cui alla Legge 223/1991.

02 Luglio 2013 - Normativa

Decreto ‘Lavoro’ – Misure urgenti per l’occupazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 che contiene una serie di misure urgenti in materia di occupazione, contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, dimissioni e responsabilità solidale.

In particolare, il provvedimento disciplina:

- incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato (art. 1): sono previsti incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 29 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2015, di giovani fino a 29 anni di età purchè rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di impiego da almeno sei mesi;

- siano privi di diploma di scuola media superiore;

- vivano soli (cioè, si presume, non con i genitori o con un coniuge) con una o piè persone a carico

Inoltre, le assunzioni debbono essere ad incremento netto dell'organico.

- apprendistato (art. 2): l'adozione di linee-guida a valore nazionale, entro il 30 settembre 2013, in materia di piani formativi e adempimenti amministrativi;

- occupazione giovanile nel Mezzogiorno (art. 3): misure straordinarie, favorendo l'autoimprenditorialità e i tirocini formativi;

- contratto a tempo determinato (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 368/2001, con:

- la possibilità per la contrattazione collettiva anche aziendale di ampliare la possibilità di instaurazione di contratti a tempo determinato 'acausali';

- la possibilità di proroga anche per i contratti a tempo determinato 'acausali';

- la sparizione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente dell'eventuale continuazione oltre il termine inizialmente fissato;

- la riduzione dei termini di intervallo (da 60 a 10 giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente nel caso di scadenza di un contratto fino a -od oltre i- 6 mesi) tra un contratto a termine e quello successivo;

- esclusione dei contratti a termine instaurati con lavoratori in mobilità dalla disciplina generale del D.Lgs. 368/2001

- contratto di lavoro intermittente (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 276/2003, con la previsione:

- di un limite massimo di utilizzo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (l'anno solare è un periodo di 365 giorni calcolato a partire dalla data di inizio di un evento 'nel nostro caso, di un rapporto di lavoro-), superato il quale il contratto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato;

- di non applicabilità di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato alla DTL la durata, ma abbia regolarmente pagato i contributi;

- assunzione di disoccupati che fruiscono ASpI: (art. 7): sono previsti benefici economici per chi assume lavoratori disoccupati che fruiscano di ASpI (l'assicurazione che ha sostituito l'indennità di disoccupazione)

- dimissioni (art. 7): sono estese le procedure previste per le dimissioni dei lavoratori subordinati anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed agli associati in partecipazione;

- responsabilità solidale negli appalti (art.9): estensione della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore anche per i compensi e contributi dei lavoratori autonomi.

Il testo integrale del decreto legge 76/2013 è consultabile su:

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&numeroGazzetta=150&elenco30giorni=true

26 Giugno 2013 - Normativa

Decreto legge 69/2013 – Appalti: abolita la responsabilità solidale per l’IVA

L'art. 50 del D.L. 69/2013 (c.d. 'Decreto del Fare'), modificando il comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 223/2006, ha abolito l'obbligo di responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore (e tra appaltatore e subappaltatore) per quel che concerne il mancato versamento all'Erario dell'IVA da parte di appaltatore e subappaltatore.

Restano peraltro invariate le norme concernenti:

- la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali da lavoro dipendente;

- la possibilità di evitare tale responsabilità solidale mediante l'acquisizione da parte dell'appaltante (o dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore) della documentazione, prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi può avvenire anche mediante autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.

error: Content is protected !!