Normativa

25 Giugno 2013 - Normativa

Decontribuzione premi di produttività 2012 – Invio domanda via internet

Con il messaggio n. 10127 del 2013, l'Inps informa che, a partire dalle ore 15.00 del giorno 24 giugno 2013 e fino alle ore 23.00 del giorno 25 luglio 2013, sarà possibile trasmettere via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.

Al fine di consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, l'Istituto precisa che sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26/07/2013.

Eventuali richieste di chiarimento in materia potranno essere comunque inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

La circolare consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%2010127%20del%2021-06-2013.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

25 Giugno 2013 - Normativa

Decreto legge 69/2013 – ‘Decreto del fare’

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 giugno il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e per la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi delle imprese.

Segnaliamo in particolare le disposizioni relative a:

- Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC): l'art. 31, che, modificando il D.Lgs. 163/2006, semplifica gli obblighi di datori di lavoro in materia di documentazione sulla regolarità contributiva negli appalti pubblici e stabilisce come il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centottanta giorni dalla data di emissione. Inoltre, è onere dell'Ente appaltante l'acquisizione d'ufficio del DURC per:

a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

b) per l'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati d'avanzamento lavori e/o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il rilascio dei certificati di collaudo, di regolare esecuzione, e di verifica di conformita', nonchè per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

-Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI): l'art. 32, che, modificando il D.Lgs. 81/2008, stabilisce la non necessità del documento di valutazione dei rischi in caso di appalti per attività a basso rischio infortunistico. Il documento però dovrà essere sostituito dall'identificazione di un incaricato dell'appaltatore (il cui nominativo deve essere indicato nel contratto di appalto o di opera), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con l'appaltante in materia di sicurezza del lavoro.

Inoltre, l'obbligo del DUVRI non si applica in caso di appalti(esclusi quelli che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari) per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (per 'uomini-giorno' si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori).

Il testo del Decreto legge è consultabile su:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69

17 Giugno 2013 - Normativa

La nuova guida del Garante privacy per le imprese

Il Garante privacy ha reso disponibile il 28 maggio scorso una sorta di vademecum, "La privacy dalla parte dell'impresa - Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business", per aiutare le imprese nella corretta adozione delle misure a protezione dei dati personali e contribuire a rendere piè efficiente la loro organizzazione e a ridurre sensibilmente i potenziali rischi a cui l'impresa stessa si espone sul mercato.

Sono state individuate dieci "best practices" che possono migliorare non solo l'immagine dell'impresa, come soggetto attento al principio di "responsabilità sociale", ma anche la propria capacità di business, aumentando la fiducia di utenti e consumatori nella serietà e affidabilità dell'attore economico.

Il vademecum, suddiviso in dieci capitoli, richiama regole fondamentali e consigli pratici - che vanno dalla selezione del personale all'uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza - per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati. L'imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l'Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.

La guida è consultabile su: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2446144

17 Giugno 2013 - Normativa

Min.Lavoro: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche della circolare n.12/2013, ha emanato la circolare n. 21 del 10 giugno 2013, con i chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

I documenti citati sono consultabili rispettivamente su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130311_Circolare_12_11+marzo+2013.htm

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120610_circolareN21.htm

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6734:2012accordo22212&catid=7:contratti-e-relazioni-sindacali&Itemid=59

04 Giugno 2013 - Normativa

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 31 maggio 2013

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l'accordo sulla rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacali, ai fini della partecipazione e della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Misurazione della rappresentatività: il testo sottoscritto, che fa riferimento al precedente accordo interconfederale 28 giugno 2011, disciplina la misurazione della rappresentatività facendo riferimento:

-alle deleghe sindacali comunicate dal datore di lavoro all'Inps e certificate dall'Istituto medesimo tramite Uniemens e trasmesse al CNEL;

- ai voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale firmatarie dell'accordo31 maggio 2013, nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

- ove fossero presenti ancora le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), si farà riferimento al solo dato degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo31 maggio 2013

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere di almeno il 5%, dato determinato come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU): Circa la progressiva sostituzione delle RSA con le RSU, l'accordo conferma quanto contenuto nel precedente accordo interconfederale 20 dicembre 1993, impegnando le organizzazioni sindacali firmatarie, o che comunque successivamente aderiscano all'accordo stesso, a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70 in occasione della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU. L'accordo precisa inoltre che:

- il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l'accordo in oggetto;

- le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

- le RSU saranno elette con voto proporzionale;

- il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali di categoria: le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio affinché si determinino richieste unitarie.

Partecipazione alle trattative per la contrattazione nazionale di categoria: Per quel che riguarda invece la partecipazione alle trattative per la Contrattazione nazionale di categoria :

- sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo in oggetto che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%;

- nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria decideranno con proprio regolamento le modalità di composizione della delegazione trattante e le relative attribuzioni;

- in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Validità ed dei contratti collettivi nazionali di lavoro: la validità dei CCNL è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano stati sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;

- che vi sia stata preventiva consultazione e conseguente approvazionea maggioranza semplice da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, con modalità stabilite dalle categorie.

La sottoscrizione formale dell'accordo costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti, rendendolo applicabile all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici ed esigibile da parte di tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.

Clausole e/o procedure di raffreddamento: le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento, finalizzate a garantire, per tutte le parti,comprese le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con l'accordo in oggetto.

A loro volta, le parti firmatarie dell'accordo interconfederale 31 maggio 2013 si sono impegnate, a monitorare la puntuale attuazione dei princìpi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

Il testo integrale degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sono consultabili sul sito: http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=4&a=102

22 Maggio 2013 - Normativa

Incentivi lavoro: pronto il bonus assunzione

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale 19 aprile 2013 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Le caratteristiche dl beneficio sono:

- un incentivo pari a 190 euro al mese, erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l'incentivo sarà proporzionato all'orario.

Le condizioni per ottenere il beneficio sono:

- effettuare nel corso del 2013, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività da imprese sotto i 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

- garantire l'effettuazione di interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neo-assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale;

Le procedure previste per fruire del beneficio sono le seguenti:

- il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l'istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto;

- l'Inps, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti provvederà ad autorizzare il beneficio, che avverrà tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive, fino ad esaurimento del finanziamento stanziato (20 milioni di euro) e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130520_incentivioccupazione.htm

15 Maggio 2013 - Normativa

Certificati di malattia – nuova procedura per la consultazione

Con il messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, l'INPS informa che dal 4 giugno 2013 entra in vigore la nuova procedura per la consultazione on-line degli attestati di malattia dei dipendenti da parte di aziende e lavoratori.

Ricordando che il certificato medico viene inviato dal medico al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal SAC -con un numero di protocollazione univoco (PUC)- all'Inps, che li raccoglie e li mette a disposizione di lavoratori e datori di lavoro per le opportune consultazioni

La nuova procedura, che interessa sia il medico che invia i certificati sia il datore di lavoro che li consulta, prevede un diverso formato elettronico, per cui gli attestati di malattia inviati dall'INPS ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o scaricabili tramite l'apposito servizio di consultazione, accessibile con PIN, potrebbero richiedere un adeguamento tecnico dei programmi informatici utilizzati dalle aziende.

In particolare, per quanto concerne la consultazione dei certificati medici, la nuova procedura

prevede che il datore di lavoro vi possa accedere in quattro diverse modalità e cioè tramite:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- contact center, (803.164), indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- PEC (posta elettronica certificata) indicata dal datore di lavoro

Il lavoratore potrà accedere in tre diverse modalità:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- posta elettronica certificata o semplice indicata dal lavoratore

Messaggio ed allegati sono consultabili su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207485%20del%2007-05-2013.htm

In materia di consultazione dei certificati medici, sono inoltre consultabili le circolari Inps n. 60 del 16/04/2010, n. 119 del 07/09/2010 e n. 117 del 9/9/2011, rispettivamente su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2007-09-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

14 Maggio 2013 - Normativa

Modello 730/2013 (redditi 2012) – Istruzioni

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 maggio 2013 n. 14/E definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Il documento fornisce inoltre le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4, nonché le modalità ed itermini per le operazioni di conguaglio.

I sostituti d'imposta dovranno effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

Come già previsto per le operazioni di conguaglio dell'anno precedente, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto mediante un corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e addizionali all'Irpef, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo di tali ritenute sui compensi corrisposti a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

La circolare è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/novita/aggiornamenti+del+sito/novita+ultime

10 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione 2013 – Accordo Interconfederale Confindustria-Associazioni sindacali 24 aprile 2013

Confindustria e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e
Uil, hanno sottoscritto - in data 24 aprile 2013 - l''Accordo Interconfederale
sulla detassazione 2013. L''accordo contiene anche una bozza di accordo
territoriale
utilizzabile per avere lo sgravio del 10% sulla retribuzione
di produttività.

L''accordo è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Accordo%20Interconfederale%20sulla%20detassazione2013.pdf

08 Maggio 2013 - Normativa

Proroga del termine per l’iscrizione/aggiornamento ai nuovi Registri per Agenti e Rappresentanti di Commercio

Il D.Lgs. 59/2010, recependo la direttiva comunitaria 2006/123/CE volta alla semplificazione delle procedure relative all'accesso all'attività di agenzia, aveva cancellato il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (RAR).

Successivamente, il D.M. 26 ottobre 2011 aveva stabilito le nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese (RI) e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio, prevedendo che entro il 12 maggio 2013, sia gli agenti non ancora iscritti nei rispettivi ruoli, sia quelli già iscritti nell'abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, effettuassero in modo telematico l'iscrizione o semplicemente aggiornassero la propria posizione ai Registri, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività (entrambi i due registri citati hanno infatti sostituito il RAR, abolito dal D.Lgs. 59/2010)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, che non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è stabilito di prorogare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013.

Il testo del Decreto è consultabile su:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/proroga23-04-2013.pdf

error: Content is protected !!