Normativa

13 Dicembre 2012 - Normativa

INPS: incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati, in cigs o iscritti nelle liste di mobilità

L'INPS, con la circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, fornisce un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92alla disciplina degli incentivi all'assunzione dei lavoratori.

In particolare, la circolare analizza le conseguenze applicative sui piè rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all'assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La circolare, inoltre, evidenzia che, in materia di incentivi all'assunzione, la legge 92/2012:

- modifica la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi;

- abroga, a decorrere dal primo gennaio 2017, gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

- abroga, a decorrere dal primo gennaio 2013, il contratto di inserimento, di cui agli artt. 54 e seguenti del d.l.vo 276/2003;

- introduce, a decorrere dal primo gennaio 2013, un nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne;

- modifica l'articolo 8, co. 9, legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi;

- fissa alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall'articolo 8, co. 9, della legge n. 407/1990 (che riguarda l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro con intervento CIGS), e dagli articoli 8, co2 e 4 e 25, comma 9 della legge n. 223/199 (concernente le assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di lavoratori in mobilità);

- mantiene nella misura vigente (attualmente il 10%) l'aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti;

- prevede che l'Inps raccolga dalleregioniedalle province le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentiviall'assunzione.

La circolare citata è disponibile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm

11 Dicembre 2012 - Normativa

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Rammentiamo che, in base all'art. 2, commi 31-35, del D.Lgs. 92/2012 (sotto riportato) dal 1° gennaio 2013, in caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare all'ASpI il 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tale contributo non è dovuto:

- fino al 31 dicembre 2016, per i licenziamenti conseguenti le procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi, laddove sia versato lo specifico contributo;

- fino al 31 dicembre 2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e, nel settore delle costruzioni edili, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nel caso di completamento e chiusura del cantiere.

Il contributo è invece triplicato:

- dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Non sono allo stato reperibili chiarimenti operativi da parte del Ministero del lavoro o dell'INPS.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 Articolo 2 - Ammortizzatori sociali

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223[1].

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223[2], non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.



[1] Articolo5 - Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 8, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236. Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 2, comma 71, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

[2] Articolo4 - Procedura per la dichiarazione di mobilità.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto [all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione] competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 maggio 1997, n. 151, dall'articolo 1, comma 44, della legge 28 giugno 2012 , n. 92e dall'articolo 2, comma 72, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

10 Dicembre 2012 - Normativa

Metalmeccanici industria: rinnovato il CCNL

Il 5 dicembre 2012 Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fim CISL e Uilm UIL) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL per il settore metalmeccanico.

La FIOM CIGL non ha sottoscritto l'accordo, presentando inoltre ricorso al Tribunale di Roma per presunta violazione dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 circa la mancata ammissione alla trattativa.

Per gli aspetti economici l'intesa prevede:

- l'aumento dei minimi retributivi con il recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntiva relativamente agli anni 2010-2011-2012.

Incrementi dei minimi per livello

Categoria

dal 1° gennaio 2013

dal 1° gennaio 2014

dal 1° gennaio 2015

Totale

1a

21,88

28,13

31,24

81,25

2a

25,59

32,91

36,56

95,06

3a

30,19

38,81

43,13

112,13

4a

31,94

41,06

45,63

118,63

5a

35,00

45,00

50,00

130,00

5as

38,72

49,78

55,31

143,81

6a

41,56

53,44

59,38

154,38

7a

45,94

59,06

65,63

170,63

- Il conglobamento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei minimi tabellari dell'importo dell'Elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.

I nuovi minimi comprensivi degli incrementi e dell'incorporazione dell'EDR 1992 sono, pertanto, pari a:

Categoria

dal 1° gennaio 2013

dal 1° gennaio 2014

dal 1° gennaio 2015

1a

1.238,44

1.266,57

1.297,81

2a

1.363,11

1.396,02

1.432,58

3a

1.506,69

1.545,50

1.588,63

4a

1.570,59

1.611,65

1.657,28

5a

1.679,89

1.724,89

1.774,89

5as

1.797,33

1.847,11

1.902,42

6a

1.928,16

1.981,60

2.040,98

7a

2.094,48

2.153,54

2.219,17

L'accordo prevede che, per ragioni legate a situazioni di crisi o avvio di nuove iniziative (start-up), o ancora per favorire accordi di produttività - con i relativi benefici fiscali per i lavoratori - previo accordo tra azienda e RSU è possibile differire fino a un massimo di 12 mesi gli incrementi previsti a gennaio 2014 e 2015, ma al termine dei periodi di differimento i minimi tabellari dovranno essere uguali per tutti. Nelle piccole aziende, prive di rappresentanza verrà definita entro la stesura contrattuale un'apposita procedura per l'eventuale sottoscrizione di tali accordi.

Viene inoltre previsto l'incremento da 455 a 485 euro (con decorrenza 1° gennaio 2014) dell'Elemento perequativo da corrispondere a coloro che non hanno retribuzioni aggiuntive rispetto al CCNL, l'aumento della percentuale di maggiorazione notturna e la rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Dal 1° gennaio 2014 sono state introdotte ulteriori novità in tema di classificazione del personale:

- viene istituito un nuovo livello di inquadramento intermedio tra la 3ª e la 4ª categoria denominato 3ª Super con parametro 124,6, che assorbe e sostituisce la 3ª Erp già prevista in contratto, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo. La declaratoria del nuovo livello è quella oggi prevista per la 3ª Erp e le parti si impegnano a definirne i profili tassativi.

- viene istituito un livello di inquadramento definito 8ª categoria riferito esclusivamente ai quadri.

A tal fine le parti si impegnano a rimodulare e semplificare la mobilità tra 1ª e 2ª categoria e quella tra la 2ª e la 3ª e a rivedere i profili attualmente presenti in contratto, eliminando quelli non piè attuali e inserendone di nuovi. Tali modifiche verranno realizzate durante la stesura del testo contrattuale, a tal fine opererà un' apposita Commissione con l'obiettivo di istituire, già a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo livello intermedio tra la 4ª e la 5ª categoria denominato 4ª Super definendone declaratoria e profili tassativi.

Infine ulteriori novità sono state introdotte in tema di orario di lavoro, reperibilità (con riconoscimento economico a decorrere dal 1° gennaio 2014), malattia, welfare integrativo (aumenta il contributo al fondo sanitario a favore dei lavoratori aderenti) e mercato del lavoro (con particolare riferimento agli istituti dell'apprendistato, dei contratti a termine e del part-time).

Il testo dell'ipotesi d'accordo è disponibile su:

http://www.uilm.it/upload/contenuti/4722/20121205_PREMESSA_IPOTESIDEFINITIVAinviatadaFedermeccanica_SENZAQUOTAEMETASALUTE.pdf

05 Dicembre 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato: intervalli temporali

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni circa il rispetto degli intervalli in caso di successione di contratti a tempo determinato.

- Sostituzione lavoratrice assente per maternità: con un parere del 4 ottobre 2012, il Ministero ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere rispettati i termini minimi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001 (come modificato dalla Legge n. 92/2012), cioè 60 giorni nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se superiore tale durata. Ricordiamo anche che, in base all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 151/2001, l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo per maternità, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

- Riduzione degli intervalli in caso di accordi sindacali: con circolare n. 27 del 7.11.2012 e con risposta ad interpello n. 37 del 22.11.2012 il Ministero ha precisato che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte a 20 e 30 giorni:

a) nel caso di avvio di una nuova attività, lancio di un prodotti e servizi innovativi, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente, in base ad accordi interconfederali o di categoria ovvero, in via delegata, a livello decentrato;

b) per le attività stagionali, così come definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative;

c) in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

La circolare n. 27/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BEB09D7E-AFEB-435F-B805-36DA211BE34A/0/20121107_Circ_27.pdf

La risposta ad interpello n. 37/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C79B6C97-0F13-403E-8091-3B3F1D51E57E/0/372012.pdf

04 Dicembre 2012 - Normativa

Pensione anticipata per lavoratrici

Rammentiamo che l'art. 24, comma 14 del Decreto legge 201/2011 (che qui di seguito riportiamo: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011), ha confermato la possibilità per le lavoratrici di usufruire della pensione anticipata (nuova denominazione della pensione di anzianità) fino a tutto 31 dicembre 2015, a queste condizioni:

- che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni;

- che abbiano un'età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome)

- che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Si veda anche la Circolare INPS n. 35/2012, consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm&iIDDalPortale=7661

22 Novembre 2012 - Normativa

Accordo per la crescita della produttività e competitività

E' stato sottoscritto nella serata di ieri, 21 novembre, un accordo tra le parti sociali -eccetto la CGIL- ed il Governo circa le misure da adottare per migliorare la produttività e competitività delle imprese italiane.

Prima che le misure diventino operative, l'accordo dovrà essere recepito in un apposito provvedimento legislativo e, successivamente, da accordi sindacali interconfederali o di categoria.

In estrema sintesi, le linee generali dell'accordo stesso prevedono che il baricentro delle relazioni sindacali si sposti dal livello nazionale a quello aziendale, con la possibilità di definire piè compiutamente in quest'ultima sede interventi in materia di:

- politiche retributive collettive contrattate legate ad obiettivi di miglioramento delle performances aziendali. Per favorire gli accordi su questo specifico tema, il Governo si è impegnato a mettere a disposizione adeguate risorse per finanziare la decontribuzione e la tassazione agevolata delle somme eventualmente erogate a fronte dei risultati conseguenti gli accordi suddetti;

- utilizzazione di una quota parte degli eventuali incrementi retributivi concordati a livello nazionale all'interno degli accordi aziendali sull'incremento della produttività;

- politiche partecipative azionarie od obbligazionarie rivolte ai lavoratori;

- inquadramento e mansioni, con possibilità di definire il concetto di 'mansioni equivalenti', in modo tale da poter superare, forse, taluni vincoli di legge legati al divieto di adibizione a mansioni inferiori;

- orario di lavoro;

Il testo dell'accordo è consultabile su:

http://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/59693/riforma-contratti-nuovo-accordo-sulla-produttivita.html

14 Novembre 2012 - Normativa

Apprendistato: certificazione delle competenze acquisite

Il Ministero del lavoro, con decreto 26 settembre 2012 (in G.U. 10 novembre 2012, n. 263) ha recepito l'accordo per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, accordo concluso lo scorso 19 aprile 2012, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Contenuti principali della norma sono:

- il sistema delle definizioni (per esempio la competenza, identificata quale la 'comprovata capacità di utilizzare i risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale');

- l'oggetto della certificazione, che vede un elenco unico di descrittori così identificati: descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo); livello (EQF); referenziazioni (ATECO, NUP); processo lavorativo/aree di attività; competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).

- i processi di certificazioni e le fasi che li contraddistinguono, nonché le procedure e gli elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell'ambito del processo di certificazione (registrabile sul Libretto formativo del cittadino secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005).

Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo con ulteriori elementi conoscitivi, anche su apprendimenti acquisiti e non ancora certificati.

Il testo dell'Accordo è disponibile su:

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035970_96%20csr%20punto%2017.pdf

07 Novembre 2012 - Normativa

Apprendistato: indicazioni dell’Inps e del Ministero del Lavoro

L'Inps, con circolare n. 128 del 2 novembre c.a. ha fornito una serie di indicazioni ed istruzioni operative sia di carattere normativo che contributivo. Il documento, alquanto articolato, è integralmente consultabile su:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20128%20del%2002-11-2012.pdf

In tema di apprendistato, ricordiamo anche che il Ministero dl lavoro, con una serie di documenti, ha fornito indicazioni circa:

- la durata dell'attività formativa nell'apprendistato professionalizzante, precisando che non è possibile prevedere, neppure con accordi sindacali, una riduzione della durata basandosi esclusivamente su elementi del tutto estranei all'età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale, unici due elementi, questi ultimi, ai quali le parti sociali possono riferirsi per determinare la durata della formazione (risposta ad interpello n. 34 del 19 ottobre 2012)

- i limiti di età per l'assunzione di apprendisti dalle liste di mobilità, precisando che in tale ipotesi si può prescindere dai limiti di età previsti per tutti gli altri tipi di apprendistato(risposta ad interpello n. 21 del 1° agosto 2012);

- gli obblighi di stabilizzazione degli apprendisti (circolare n. 18 del 18 luglio 2012)

- la tipologia del contratto di apprendistato -confermando che si tratta di un contratto a tempo indeterminato- e l'obbligatorietà dell'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante (nota n. 40/25014 del 13 luglio 2012)

La risposta ad interpello n. 34/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/interpello_34_2012.pdf

La risposta ad interpello n. 21/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CB7817A-5BB7-4293-818C-3B9CAE8417EF/0/212012.pdf

La circolare n. 18/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/ML18_RML.pdf

La nota n. 40/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/25014.pdf

30 Ottobre 2012 - Normativa

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello (premi di produttività): istruzioni operative Inps

L'Inps, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre 2012 ha fornito alcune indicazioni operative per la fruizione del beneficio contributivo. In particolare:

a) la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 296/2006, art. 1 comma 1175 e cioè:

- al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

b) nel caso di coesistenza di erogazioni dovute ad accordi di produttività raggiunti sia in sede aziendale sia in sede territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Rammentiamo che, con Decreto del Ministero del Lavoro 24 gennaio 2012, lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, è stato stabilito per l'anno 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

I datori interessati e i loro intermediari autorizzati devono inoltrare apposita domanda telematica all'Inps.

Il messaggio è consultabile su:

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2017017%20del%2019-10-2012.pdf

Il testo de Decreto Ministeriale è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4B3B6FB7-1E2E-44B5-9723-9FB456E5DCDB/0/20120124_DI.pdf

23 Ottobre 2012 - Normativa

Termini di comunicazione per licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 37/18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

Rammentiamo in estrema sintesi che la Legge Fornero (Legge 92/2012) stabilisce come:

a) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- i datori di lavoro con piè di quindici dipendenti abbiano l'obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), l'intenzione di intimare al dipendente o ai dipendenti il recesso dal rapporto di lavoro;

- che a tale comunicazione segue obbligatoriamente un tentativo di conciliazione (che si conclude entro 20 giorni dalla data di convocazione delle parti ad opera della DTL);

- che il datore di lavoro può comunicare il licenziamento solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione si chiuda in assenza di accordo tra le parti (o con accordo che preveda il licenziamento stesso).

b) in caso di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'efficacia di entrambe è sospesa sino alla convalida effettuata presso la DTL (o, in alternativa, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta dal lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro).

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di comunicare entro i cinque giorni successivi, al Centro per l'Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro, e cioè:

- dalla data di effettiva risoluzione del rapporto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (effettuato al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966);

- dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (ad esempio, se la lettera di dimissioni viene presentata il 1° novembre e precisa che l'ultimo giorno lavorativo sarà il 30 novembre, i termini decorrerano dal 1° dicembre). In tali ipotesi, la circolare precisa altresì che il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell'esempio precedente, dal 1° dicembre) ;

- in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne la revoca (circa quest'ultimo adempimento, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro fornirà le modalità operative).

Ricordiamo infine che, in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione, è prevista a carico del datore di lavoro l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro.

La Circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2D0684B-2E9C-4A30-9726-F62C6DC75E56/0/20121012_LC.pdf

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