Normativa

25 Novembre 2013 - Normativa

Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili: istruzioni Inps dopo sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 203 del 18 novembre 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, l'Inps, concircolare 15 novembre 2013, n. 159 ha fornito le proprie precisazioni, in particolare:

a) per quanto concerne il temine 'mancanza', questa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

b) riepilogando quali sono adesso i soggetti aventi diritto al congedo e cioè:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di

gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

c) precisando infine che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare Inps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20159%20del%2015-11-2013.htm

La sentenza della Corte Costituzionale è consultabile su:

http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml

20 Novembre 2013 - Normativa

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall'art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore - comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

15 Novembre 2013 - Normativa

Apprendistato e tirocini formativi – Legge 128/2013

E' stato convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 il DL 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), contenente alcune novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

In particolare, gli art. 8-bis e 14 propongono misure per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Contratti di apprendistato: al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti sia delle scuole secondarie di secondo grado (ed in particolare degli istituti tecnici superiori) sia delle università, con esclusione di quelle telematiche, sarà possibile stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato, anche di alta formazione.

Per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che dovrà definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016.

Tirocini formativi: sono previsti percorsi di orientamento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro e sostenere la diffusione dell'apprendistato.

11 Novembre 2013 - Normativa

Stato di disoccupazione, ASpI e Mini-ASpI

L'INPS, con circolare 28/10/2013, n. 154, ha precisato che il lavoratore disoccupato, per poter vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione (involontaria) ed ottenere l'erogazione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI, deve presentare specifica dichiarazione che attesti:

- l'attività lavorativa precedentemente svolta;

- la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego del proprio domicilio ovvero alla sede INPS territorialmente competente.

L'INPS, al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20154%20del%2028-10-2013.htm

06 Novembre 2013 - Normativa

Piano nazionale ‘Garanzia giovani’

Sta prendendo forma il Piano nazionale Garanzia giovani, volto ad arginare la piaga della disoccupazione per i Neet ('Not engaged in Education, Employment or Training') tra 15 e 24 anni: previsti percorsi di formazione, consulenza, apprendistato e tirocini.

L'emergenza disoccupazione in Italia si fa sempre piè pressante, così il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato 1,2 miliardi di euro, tra fondi europei e nazionali, per il biennio 2014-2015 a favore del Piano 'Garanzia giovani', approvato dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero, secondo quanto stabilito dal DL n. 76 del 2013. Ad annunciarlo, il ministro del Welfare Enrico Giovannini.

L'iniziativa, riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è volta ad offrire loro opportunità di lavoro, contratti di apprendistato, tirocini retribuiti, percorsi di formazione, completamento degli studi, sostegno all'auto-imprenditorialità o esperienze di servizio civile, il tutto anche all'estero attraverso la rete Eures.

Il documento approvato è ancora in una fase di bozza, ma è previsto che diventi presto operativo, coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione Europea del 22 Aprile 2013. Entro fine anno, infatti, il Piano nazionale dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per poi essere presentato in sede europea, in collaborazione con MIUR, MiSE, INPS, Dipartimento della Gioventè, Regioni e Province Autonome, Province e Camere di Commercio.

Tra gli obiettivi del Piano 'Garanzia giovani' c'è quello di sostenere un target minimo di 204mila giovani, ovvero il numero di giovani che ogni anno vanno ad aumentare la platea di disoccupati o inattivi. In generale, il progetto si rivolge a 1,3 milioni di Neet, considerando i giovani sotto i 25 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro; se si arrivasse a considerare quelli sotto i 29 anni, bisognerebbe trovare la copertura per 2,2 milioni di giovani. Ai ragazzi inseriti nel progetto verranno effettuati colloqui personalizzati per costruire CV volti ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro. Previste inoltre alcune iniziative specifiche per coloro che hanno abbandonato o rischiano di abbandonare la scuola, attività di orientamento al mondo del lavoro nel sistema educativo e percorsi verso l'occupazione, anche incentivati, attraverso servizi e strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'auto-impiego e l'auto-imprenditorialità.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Documento%20Garanzia%20Giovani%20approvato%20dalla%20Struttura%20di%20Missione.pdf

10 Ottobre 2013 - Normativa

Contribuzione ASpI – Istruzioni INPS

In relazione a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2013, n. 71253, con riguardo all'allineamento graduale della contribuzione ASpI ed alle misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, l'INPS, con circolare 8 ottobre 2013, n. 144, fornisce istruzioni circa l'ammontare dell'aliquota e delle prestazioni per l'anno 2013 per apprendisti, soci lavoratori le cooperative e lavoratori subordinati del settore spettacolo, in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all'ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

- apprendisti: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, incrementato però (ex art. 25 legge 845/1978) dello 0,30%. Conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Su detto contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall'art.22, comma 1, della legge 183/2011;

- soci lavoratori delle cooperative: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari allo 0,32%;

- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari allo 0,32%.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20144%20del%2008-10-2013.htm

Il decreto interministeriale è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Pages/default.aspx

02 Ottobre 2013 - Normativa

Contratti a termine ‘acausali’ – Accordo sindacale aziendale

La disciplina dei contratti a termine è stata recentemente modificata consentendo alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, di prevedere varie deroghe, in particolare ai limiti temporali, alla possibilità di proroghe e di reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Giuffrè Editore, con la collaborazione del nostro studio, ha sottoscritto in data 30 settembre 2013 un accordo aziendale, che rappresenta modalità di gestione dei rapporti di lavoro al passo con i tempi, con un ricorso, regolamentato ed efficiente, alla flessibilità.

In particolare l'accordo prevede la possibilità per il datore di lavoro:

- di stipulare contratti a termine 'acausali' (senza cioè che siano indicate le ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive indispensabili per la legittimità dei contratti a termine 'normali') per periodi superiori a quelli stabiliti dal legislatore. L'accordo aziendale disciplina in modo specifico anche la stipulazione di contratti a termine con lavoratori con i quali erano stati intrattenuti precedenti rapporti di lavoro;

- di prorogare i contratti acausali oggetto dell'accordo per periodi di durata significativa;

- di ridurre ulteriormente rispetto ai termini di legge gli intervalli temporali tra un contratto a termine e quello successivo;

- di poter avere in forza una percentuale significativa di lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo determinato.

Il testo dell'accordo è consultabile su:

http://www.adlabor.it/files/ACCORDO%20GIUFFRE%27%20PDF.pdf

24 Settembre 2013 - Normativa

Sgravi contributivi e tassazione agevolata per contrattazione di 2° livello

Sgravi contributivie tassazione agevolata per contrattazione di 2° livello

Sgravi contributivi

L'Inps, con messaggio n. 14855 del 20 settembre 2013, fornisce aidatori di lavoro che beneficiano dello sgravio contributivo (previsto dalle leggi 92/2012 e 247/2007 e disciplinato per l'anno 2012 dal decreto interministeriale 27 dicembre 2012) ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative oltre quelli già indicati con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 (alla quale l'INPS rimanda per gli aspetti di carattere normativo) e con il messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013 (che riguarda invece la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio).

Nel nuovo messaggio l'Istituto illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007, fornendo precisazioni circa i premi erogati per incrementi di produttività realizzati nel 2012:

- sull'entità dello sgravio (25% dell'aliquota a carico del datore di lavoro e 9,19% per il lavoratore, calcolata sul limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore);

- sulla coesistenza di premi sia per contrattazione aziendale che territoriale;

- sui lavoratori iscritti all'INPS Gestione ex INPDAP o alla Gestione ex ENPALS o ad Enti pensionistici diversi, che possono beneficiare degli sgravi;

- sull'eventuale conguaglio dell'incentivo in oggetto.

Tassazione agevolata

Ricordiamo inoltre che per le erogazioni legate ad incrementi di produttività realizzati nel 2012, per il 2013:

- l'importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro lordi annui;

- per poter accedere a questa agevolazione, è necessario che il lavoratore non abbia dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40.000 euro;

- l'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale è pari al 10%;

Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:

- a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;

- a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:

a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.

b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);

c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.

d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.

- al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

In materia di premi di risultato e relativa applicazione di sgravi contributivi e tassazione agevolata, vedi anche nostre news del 5 luglio, 25 giugno, 21 maggio, 7 maggio, 4 aprile e 21 gennaio 2013.

Il messaggioInps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2014855%20del%2020-09-2013.htm

10 Settembre 2013 - Normativa

Contratti a progetto: condizioni di legittimità di rinnovi e proroghe e procedure di convalida delle dimissioni

L'art. 7, comma 2, lettera c) del D.L. 76/2013, decreto convertito in Legge 99/2013, integrando l'art. 61 del D.Lgs. 276/2003, ha precisato che, se il contratto a progetto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.

In linea generale, riteniamo opportuno ricordare che:

Rinnovo

E' possibile stipulare con lo stesso collaboratore piè contratti di lavoro successivi nel tempo, aventi per oggetto un progetto o un programma di lavoro con contenuti analoghi o del tutto diversi (Min. Lav. Circ. n. 1/2004, punto 4). Le condizioni di liceità del rinnovo sono dunque:

- la forma scritta, ad substantiam;

- il rispetto dei requisiti di legge, ed in particolare:

- che il progetto sia individuato specificamente; sia determinato dal committente; sia gestito autonomamente dal collaboratore; sia collegatoa un determinato risultato finale, (che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente); non riguardi lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; non sia identico al precedente;

- che vi sia l'erogazione di un corrispettivo adeguato (che, per la Legge 92/2012 -c.d. 'Legge Fornero'-, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati);

- che siano rispettate le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

Il rinnovo che abbia ad oggetto un progetto identico al precedente o che non abbia rispettato le condizioni di legittimità sopra indicate, costituisce un indice rivelatore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 276/2003 (Min. Lav. Circ.n. 4/2008)

Proroga

Il termine di durata del contratto a progetto può essere prorogato dalle parti:

- automaticamente, se il progetto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo;

- nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto (in tutto o in parte) nel termine fissato (Min. Lav. Circ. 8 gennaio 2004, n. 1, punto 4; Min. Lav. Circ. 29 gennaio 2008, n. 4);

- nell'ipotesi di gravidanza della lavoratrice a progetto. Ove ricorra tale circostanza, tuttavia, la proroga non è automatica, essendo necessario verificare se il progetto dedotto in contratto risulta ancora attuale e conseguibile. In ogni caso, ove si opti per la prosecuzione del rapporto, la proroga prevista dalla legge è di 180 giorni, salva piè favorevole disposizione del contratto individuale (art. 66, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003).

- nell'ipotesi di malattia o infortunio, la legge non ha disciplinato l'ipotesi di proroga, prevedendo soltanto la sospensione del rapporto. E' però possibile per le parti regolare diversamente gli effetti della malattia o dell'infortunio nel contratto individuale (art. 66, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003), potendo così prevedere la proroga.

Al di fuori dei casi considerati, la proroga del contratto a progetto (realizzata per un progetto identico a quello precedente) costituisce un significativo elemento indiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. n. 4/2008).

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza necessità di progetto

Ricordiamo ancora che non è necessario stipulare contratti a progetto in caso di:

- prestazioni di lavoro occasionale (intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro);

- prestazioni di lavoro accessorio (intendendosi per tali le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Le cifre di cui sopra saranno rivalutate annualmente);

- prestazioni lavorative di agenti e rappresentanti di commercio;

- prestazioni lavorative per le attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound';

- prestazioni di lavoro autonomo professionale intellettuale, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad enti riconosciuti dal C.O.N.I.; attività lavorative prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai partecipanti a collegi e commissioni, nonché da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

Evidenziamo in ogni caso che la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto, con la conseguente possibile conversione del rapporto di lavoro autonomo a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Min. Lav. Circ. n. 1/2004, punto 4).

Convalida delle dimissioni

L'art. 7, comma 2, lettera c) del DL 76/2013, convertito in Legge 99/2013, ha esteso l'obbligo della procedura di convalida delle dimissioni, prevista dall'art. 4, commi 16-23bis della Legge 92/2012, anche ai collaboratori a progetto (vedi nostre news del 2 luglio 2013, 3 settembre 2012 ed in particolare quella del 16 luglio 2012).

09 Settembre 2013 - Normativa

Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro

Il D.L. n. 76/2013, all'art. 9 comma 2, nel sostituire il comma 4 bis dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza del lavoro), ha stabilito che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base ai dati ISTAT per i prezzi al consumo.

In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle 'somme aggiuntive' di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una 'sanzione'.

La circolare è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130829_CircolareDecretoLavoro.aspx

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