Normativa

27 Marzo 2013 - Normativa

Esodati – Obbligo di comunicazione entro il 31 marzo 2013

Il Ministero del Lavoro, con nota dell'8 marzo (aggiornata in data successiva, senza però darne notizia), ha fissato come termine ultimo di invio della comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati nel corso del 2012 e rientranti nella salvaguardia dei 55mila, la data del 31 marzo 2013, comunicazione da effettuarsi direttamente al Ministero del lavoro

Il testo della nota, che qui riportiamo integralmente, è il seguente:

'SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO - ART. 22, COMMI 1 e 2 DEL D.L. 6/7/2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7/8/2012 , N. 135 E D.I. 8/10/2012 (salvaguardia in favore di n. 55.000 unità lavorative).

Il comma 1 del citato art. 22 del D.L. 95/2012 ha esteso ad ulteriori 55.000 unità le norme di salvaguardia già previste, per un primo contingente di n. 65.000 lavoratori, dall'art. 24, commi 14 e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 (Riforma delle pensioni) e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1/6/2012.

Le modalità attuative della disposizione sono state definite, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21/1/2013 che, all'art. 6, ha individuato, nel bacino di n. 55.000 unità, una entità numerica di 40.000 lavoratori ai quali è possibile - come specificato nell'art. 2, comma 1, lett. a) - applicare le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla riforma pensionistica, sulla base dei seguenti criteri:

- Licenziamenti collettivi (ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91) di lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L. 223/91, oppure della mobilità 'lunga' ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 stessa legge.

- Risoluzione dei rapporti di lavoro sulla base di accordi governativi:

a) hanno tale natura gli accordi conclusi presso questo Ministero all'esito di procedure esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della L.223/91, ma anche quelli che inseriscono in un programma di CIGS la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. In tale seconda previsione gli accordi governativi possono essere attuati da intese successive, tra le parti, concluse secondo i criteri ed entro i limiti, numerici e temporali, per l'esercizio della facoltà di licenziamento, stabiliti negli accordi governativi da cui traggono fondamento.

b) sono assimilabili agli accordi governativi quelli stipulati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o una Amministrazione centrale, all'esito di vertenze che presentino risvolti occupazionali da gestire anche con percorsi di accompagnamento alla pensione (es.: esame congiunto per trasferimento di azienda svolto in occasione di incontro presso il Ministero dello sviluppo economico ).

c) stipula degli accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 .

Comunicazione degli elenchi nominativi:

1. gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell'anno 2013, redatti in un file formato excel 'Format elenco lavoratori salvaguardati' (su espressa richiesta dell'INPS, per consentire all'Ente stesso il trattamento della grande mole di dati con i sistemi informatici), saranno trasmessi dalle imprese, cui fanno capo i licenziamenti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ' Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], il termine di presentazione è stato fissato, dal D.M. 18/10/2012, al 31 marzo p.v.

Con riguardo ai licenziamenti che saranno intimati in base a programmi di gestione delle eccedenze, che si svilupperanno successivamente al 2013, la scadenza per la comunicazione degli elenchi nominativi rimane ferma al 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

E' appena il caso di precisare che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto 8/10/2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31/12/2012, non è operante, atteso che l'iter di perfezionamento del decreto stesso (registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è concluso il 21/1/2013, per il decorso dei necessari tempi tecnici. Pertanto, l'unico termine da osservare per le comunicazioni relative ai licenziamenti intimati entro il 31/12/2012, non può che essere assimilato a quello del 31/03/2013 sopra indicato.

Flusso degli elenchi dei lavoratori e monitoraggio:

Il Ministero del lavoro provvede a verificare che i rapporti di lavoro siano stati risolti nel rispetto del limite numerico massimo stabilito nell'accordo governativo, entro il termine di cui all'art. 24 L. 223/91 o entro quello concordato dalle stesse ai sensi dell'art. 8, co. 4 della legge 236/93 e sulla base di un accordo, di cui dovrà essere necessariamente specificata la data di sottoscrizione, che trovi fondamento nell'accordo governativo stipulato entro il 31 dicembre 2011.

La specificazione di tali requisiti potrà essere dichiarata in forma di autocertificazione.

Per le varie comunicazioni non è prevista una specifica modulistica.

Sussistendone i presupposti, il Ministero del lavoro trasmette gli elenchi nominativi all'INPS, per il monitoraggio delle domande di pensionamento, che sarà svolto sulla base della data di licenziamento ed entro la capienza di n. 40.000 beneficiari; non saranno pertanto trasmessi elenchi di lavoratori non riconducibili ad accordi governativi.'

Gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell'anno 2013, redatti nell'apposito modello 'Format elenco lavoratori salvaguardati', dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.

Il modello per la comunicazione è scaricabile da:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5A71A324-37C8-4C2C-AD00-19CD0C255FB5/0/Formatelencolavoratorisalvaguardati.xls

Il testo originale della nota è consultabile, cliccando su 'comunicazioni 55.000 salvaguardati', su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130308_55mila_salvaguardati.htm

19 Marzo 2013 - Normativa

Congedo paternità: precisazioni INPS

L'INPS, con circolaren. 40 del 14 marzo 2013, fornisce una serie di informazioni sulla fruizione del congedi di paternità obbligatorio e facoltativo, che, ricordiamo, sono stati introdotti dalla Legge 92/2012 e regolamentati dal Decreto del Ministero del lavoro 22 dicembre 2012, in via sperimentale per gli anni 2013-2015,

Congedo obbligatorio: si tratta di un diritto previsto dalla legge specificamente per il padre (quindi autonomo e parallelo a quello della madre) ed ha queste caratteristiche:

- lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

- durata: un giorno lavorativo, non frazionabile;

- periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell'INPS);

- modalità di fruizione: per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando la data (basandosi sulla data presunta del parto). Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS la giornata di congedo fruita, utilizzando il flusso UNIEMENS.

Congedo facoltativo: il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre, nel senso che la fruizione da parte del padre è subordinata alla contestuale rinuncia di fruizione da parte della madre.

- lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

- durata: due giorni lavorativi, non frazionabili;

- periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell'INPS);

- modalità di fruizione: per usufruire del congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le date (basandosi sulla data presunta del parto) e allegare alla richiesta di fruizione del congedo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un numero equivalente di giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, utilizzando il flusso UNIEMENS.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 40 del 14-03-2013.pdf

20 Febbraio 2013 - Normativa

Certificazione delle competenze

E' stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che, rendendo operativi gli indirizzi contenuti nell'art. 4, commi 58-68 della legge 28 giugno 2012 (c.d. 'Legge Fornero'), definisce le norme generali ed i livelli essenziali per la certificazione delle competenze, definite come 'comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.'

Allo stato degli atti, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, punti fermi delle norme citate, che hanno la finalità di, sono:

a) finalità: promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, introdurre nuovi attestati riconosciuti sul mercato del lavoro a livello europeo per favorire l'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;

b) certificazione delle competenze: andrà effettuata, su richiesta del lavoratore interessato,da parte di un Ente pubblico

Non è chiaro quali saranno gli eventuali adempimenti a carico dei datori di lavoro, per cui è probabile che il Governo o la contrattazione collettiva interverranno per fornire specifiche indicazioni

Il Decreto, che entra in vigore il 2 marzo 2013, è consultabile su: http://www.dplmodena.it/18-02-13GovernoDLvo13-2013Competenze.html

20 Febbraio 2013 - Normativa

Infortuni sul lavoro: nuova procedura online INAIL

Il D.Lgs. 81/2008 e il D.P.C.M 22 luglio 2011 hanno previsto e disciplinato l'obbligo da parte dei datori di lavoro di:

- trasmettere per via telematica all'Inail la comunicazione -a fini statistici ed informativi- di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;

- trasmettere per via telematica all'Inail la denuncia -a fini assicurativi- degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

L'INAIL, con nota 22 gennaio 2013, n. 725,ha predisposto una nuova procedura ' con relativi moduli ' per la denuncia/comunicazione di infortunio, che, dal 1° luglio 2013 dovrà essere obbligatoriamente inoltrata online.

Le istruzioni per la nuova procedura sono consultabili su:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Denuncia_comunicazione_di_infortunio/index.jsp

11 Febbraio 2013 - Normativa

Tirocini formativi (Stages) – Linee Guida 2013 per attivazione ed attuazione

Il 24 gennaio scorso Governo e Regioni e Provincie autonome hanno raggiunto un accordo sulle linee guida in materia di tirocini formativi.

L'accordo, contiene una premessa particolarmente rilevante che fissa due principi fondamentali:

a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Le linee guida sono contenute nell'allegato all'accordoe forniscono indicazioni su vari aspetti del tirocinio, in particolare su:

- definizione di tre diverse fattispecie (tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ed altre categorie svantaggiate);

- durata (da un massimo di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, ai 12 per quelli di inserimento/reiserimento, fino ai 24 mesi per quelli riferiti alle categorie svantaggiate)

- identificazione degli enti pubblici competenti a legiferare e dei soggetti promotori

- identificazione dei soggetti ospitanti (con la precisazione che i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso)

- modalità di attivazione (con l'indicazione dei dati identificativi di tutte le parti interessate, gli elementi descrittivi e le specifiche del tirocinio, l'indicazione dei reciproci diritti e doveri)

- modalità di attuazione ed i compiti e le responsabilità del tutor

- indennità di partecipazione (non inferiore a 300 euro mensili, considerati reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)

- garanzie assicurative e gli obblighi di comunicazione ai competenti Enti pubblici

- attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

- sistemi di monitoraggio e le misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria sulle diverse tipologie di tirocinio.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A21A90C2-80A4-4511-8248-E3D8656EF2B9/0/Accordo_tirocini_24012013.pdf

11 Febbraio 2013 - Normativa

ASpI in caso di dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 n. 6, ha precisato che, in base all'art. 55 del D.Lgs. 151/2001, che equipara le conseguenze delle dimissioni della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) a quelle del licenziamento se avvenute nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto alla percezione di tutte indennità disposte dalla legge nell'ipotesi di licenziamento anche nel caso in cui abbiano presentato la richiesta di dimissioni, ma solo entro il compimento di un anno di età del figlio, in quanto le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all'art. 55, comma (che hanno esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre) sono volti soltanto a rafforzare la procedura volta ad accertare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

La risposta ad interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BC0A50F8-6675-4A21-9BC6-7C94DFF618D3/0/62013.pdf

05 Febbraio 2013 - Normativa

Contributi INPS ed altre novità amministrative per il 2013

L'INPS, con circolare 28 gennaio 2013 n. 13 fornisce un riepilogo delle principali misure in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, anche in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 ed alla conclusione del processo di armonizzazione in materia contributiva previsto dalle Leggi n. 335/1995 e n. 30/1997.

La circolare affronta molteplici argomenti, tra i quali segnaliamo:

- Armonizzazione dell'aliquota IVS: a decorrere dal mese di gennaio 2013 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad aumentare l'aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00%, aliquota alla quale debbono essere aggiunti, per i datori di lavoro tenuti al versamento, lo 0,70% ex GESCAL (gestione case per lavoratori) e, per i lavoratori, lo 0,30% (ex art. 1 comma 769 Legge n. 296/2006). L'armonizzazione riguarda in particolare il personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (assegni familiari), i dirigenti industriali, assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, i piloti dei porti, i settori esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità (per i quali c'è l'incremento dello 0,29%) e quelli esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità e dall'ex contributo per TBC (per i quali l'incremento è dello 0,43%)

- Contributi CIGS e mobilità: in base all'art. 3, comma 1 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono stati estesi i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica); per le agenzie di viaggi e turismo con piè di 50 dipendenti; per le imprese di vigilanza che occupano piè di 15 dipendenti; per le imprese e agenzie portuali. I datori di lavoro di tali imprese sono tenuti quindi al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ex art. 9 Legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella a carico del lavoratore, ex art. 16, comma 12, Legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013".

- Sgravi contributivi sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello: continueranno a trovare applicazione nel 2013, in considerazione del fatto che la Legge n. 92/2012 ha introdotto a regime la disposizione;

- Riduzione contributi sociali: a decorrere dal 1° gennaio 2008 era stato previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS. Per l'anno 2013 la percentuale è pari allo 0,27%;

Tra le altre novità affrontate dall'INPS nella citata circolare segnaliamo:

- Iscrizione alle liste di mobilità: non è stata prorogata, per l'anno 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità;

- Incentivi in materia di occupazione: sia quelli per il reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni (ex art. 2, commi 134, 135 e 151, Legge 191/2009), sia quelli per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga non risultano essere stati prorogati per il 2013;

- Utilizzo in progetti di formazione o riqualificazione: la possibilità di utilizzo, per l'impresa di appartenenza, dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro non risulta essere stata prorogata per il 2013;

- Contratti di solidarietà: è stata prorogata, per l'anno 2013, la disposizione che prevede l'aumento dal 60% al 80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984 edè stata disposta la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria;

- CIGS per cessazione di attività: è stata confermata la proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione dell'attività ai sensi del comma 1, articolo 1, DL n. 249/2004;

- Coefficiente di rivalutazione del TFR: a dicembre 2012 è stato fissato dall'ISTAT in misura pari al 3,302885%, arrotondato alle sole due cifre decimali (3,30%);

- Misure di natura contributiva per i settori dell'agricoltura, della pesca e della navigazione aerea.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 13 del 28-01-2013.pdf

04 Febbraio 2013 - Normativa

Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Casi particolari

Indichiamo in estrema sintesi la procedura in oggetto, evidenziando alcune peculiarità relative alla mancata conciliazione ed alla mancata comparizione del lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 15 (o 60 complessivi), deve:

a) essere preceduto da una comunicazione in forma scritta effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera (e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso) contenente: l'intenzione di voler procedere al licenziamento; la specificazione del motivo oggettivo; l'indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; la richiesta di fissazione di un incontro per l'effettuazione di un tentativo di conciliazione;

b) entro 7 giorni (di calendario) dalla comunicazione, la DTL convoca un incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione;

c) entro 20 giorni (di calendario) dalla data di trasmissione della convocazione l'incontro si deve tenere e concludere(salvo che le parti non si accordino per proseguire la discussione);

d) in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni;

e) se la conciliazione riesce si formalizza il relativo verbale;

f) se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore, ma è indispensabile acquisire copia del verbale di mancata conciliazione redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione;

g) decorsi i termini di cui sopra (20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione o il termine maggiore causato dal legittimo impedimento del lavoratore, termine comunque non superiore a 35 giorni) senza che siano stati formalizzati o un accordo o il verbale di mancata conciliazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore;

h) la mancata ed ingiustificata comparizione del lavoratore all'incontro fissato dalla Commissione provinciale di conciliazione determina, secondo il Ministero del lavoro, (circolare 16 gennaio 2013 n. 3), la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento.

La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130116_Circ_3.htm

25 Gennaio 2013 - Normativa

‘Detassazione’ premi di risultato 2013

E' stato firmato il 22 gennaio 2013 il decreto del Governo relativo alle agevolazioni fiscali previste per il 2013 per i premi di risultato, previsto dall'art.1, comma 481 della legge 228/2012 (c.d. 'Legge di stabilità 2013') che recepisce sostanzialmente l'accordo interconfederale 21 novembre 2012

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale saranno soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%

L'imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può comunque essere, nel corso dell'anno 2013 complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi.

Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:

- a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;

Oppure

- a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:

a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.

b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);

c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.

d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.

- al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi entro il 30 novembre 2013 è previsto un confronto tra Governo e parti sociali per valutare i risultati.

Si attendono circolari applicative da parte dell'agenzia delle Entrate

14 Gennaio 2013 - Normativa

Congedo di paternità e contributo per ‘baby sitting’

Con decreto del 22 dicembre 2012, che ad oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle nuove agevolazioni introdotte dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012 ai lavoratori dipendenti per i figli nati a partire dal 1 gennaio 2013.

Congedo di paternità

Il lavoratore dipendente, in caso di paternità, ha il diritto di usufruire di uno specifico congedo. Il citato decreto 22 dicembre 2012 ne ha disciplinato le modalità operative per la fruizione, sia per il congedo obbligatorio sia per quello facoltativo, precisando in particolare che:

- il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, è fruibile dal padre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre ed in aggiunta ad esso;

- la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, della durata di uno o due giorni, anche continuativi, ma sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Entrambi i congedi sopra indicati non possono essere frazionati ad ore.

- il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un trattamento economico a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

- per poter usufruire dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo non minore di 15 giorni, eventualmente sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali informatici messi a disposizione dall'istituto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Contributo per 'baby sitting'

Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavoratore, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la possibilità, per la madre di chiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.

Per accedere al contributo la lavoratrice deve presentare domanda per via telematica all'INPS, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quale periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall'INPS con specifica comunicazione. Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli siano già nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando con cui vengono assegnate le risorse.

Decreto del Ministro del Lavoro 22 dicembre 2012

Articolo 1 - Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del propriocongedo dimaternità,conconseguente anticipazione del termine finale del congedo postpartumdella madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal1° gennaio 2013.

Articolo 2 - Trattamento economico, normativa e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativodel padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Articolo 3 - Modalità di fruizione

1. Inrelazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile inrelazioneall'eventonascita,sullabasedelladatapresuntadel parto.Laformascrittadella comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

Articolo 4 - Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sittingo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della· legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Articolo 5 - Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla strutturaprescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Articolo 6 - Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramiteicanali telematici e secondo le modalitàtecnico operative stabilite intempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 4 intende accedere ediquantemensilità intendausufruire,con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domandedovrannoessere presentate nelcorso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall''INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, I'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamentodelleproceduredi ammissioneaibenefici,con consequenziale correlatofrazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipareai bandi, oltre alle lavoratricii cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattromesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'articolo10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatorianazionale che terràconto dell'indicatoredellasituazioneeconomicaequivalentedel nucleofamiliarediappartenenza(ISEE) con ordine di prioritàper i nuclei familiari con ISEE di valore inferioree, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatoriesono pubblicate dall'INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmentecollocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributoal serviziodibabysitting,potrannorecarsipresso le sedi dell'INPSperriceverei voucher richiesti.

Articolo 7 - Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo4 le madri lavoratrici che, relativamenteal figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultanoesentatetotalmente dal pagamentodella retepubblica dei servizi per l'infanziao dei servizi privati convenzionati;

- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai dirittied alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertitodalla legge 4 agosto 2006, n.248.

2. Le lavoratricipart-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionatain ragione della ridottaentità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscrittealla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all' ammissioneal contributodi cuiall'articolo4, la madrelavoratricedecade dalbeneficio peril periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 8 - Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvedealla redazione di apposite istruzioni, pubblicatesul sito istituzionalewww.inps.it, sia per l'istituzionedi un elenco delle struttureerogantiservizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazionedi cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse, potranno presentare on fine all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi dirittoal contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on fine per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Articolo 9 - Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'articolo32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno deglianni2013,2014e2015,acaricodelFondoperilfinanziamentodiinterventiafavore dell'incrementointerminiquantitativiequalitatividell'occupazione giovanile edelledonne,dicui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad '20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per ilfinanziamento diinterventiafavore dell'incrementodell'occupazione giovanile edelle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3.L'I.N.P.S. provvedealmonitoraggiodell'andamentodellaspesa comunicandone lerisultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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