E' stata approvata, in via definitiva, la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. 'legge di stabilità 2013'), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto di un solo articolo ma con ben 560 commi. Riteniamo opportuno evidenziare i principali provvedimenti che interessano la gestione delle risorse umane.
ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l'operatività di tali modifiche, che vanno ad incidere anche su alcune materie come quella del contributo d'ingresso all'ASpI, l'INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a piè riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012, vedi news del 19 dicembre scorso), fornirà ulteriori delucidazioni. Tra le altre modifiche piè rilevanti, segnaliamo che:
- a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, sarebbe stata dovuta a carico del datore di lavoro una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale. In base alle nuove norme, il contributo d'ingresso all'ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013). Tale contributo corrisponde al 41% del massimale mensile di ASpI (che per il 2013 è pari 1.180 euro) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e sarà pertanto di483,80 euro. La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche a quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.
- a partire dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione riguardanti i lavoratori 'under 55', l'ASpI sarà corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, mentre per i lavoratori 'over 55' (o di età pari ai 55), l'indennità sarà corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruitinegli ultimi diciotto mesi;
- a partire dal 1° gennaio 2017 sarà abrogato l'art. 11, comma 2 della legge n. 223/1991, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati (anziché l'art. 10, comma 2 della stessa legge, che riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli stessi lavoratori)
Lavoratori 'salvaguardati'
Con i commi da 231 a 235 il legislatore torna sui c.d. 'lavoratori esodati' affermando che le regole ante riforma Fornero (ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giugno e del 5 ottobre 2012) si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente ai lavoratori:
a) che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012, sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il 'godimento' dell'indennità di mobilità in deroga e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;
b) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un'attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro) e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);
c) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un'attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
d) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell'indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011.
Con decreto interministeriale, da emanareentro il 1° marzo 2013, saranno fissati i criteri per l'attuazione delle predette disposizioni. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione.
Contratti di solidarietà
Il contributo integrativo all'80% per i contratti di solidarietà è prorogato per tutto il 2013, con un tetto di 60 milioni di euro.
Congedi parentali
Il comma 339 interviene su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedi parentali, in particolare l'art. 32, prevedendo che:
- la contrattazione collettiva possa stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria;
- la richiesta di congedo, che deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni, deve indicare l'inizio e la fine del periodo;
- durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Vengono dimezzate le sanzionia carico di chi non rispetta l'obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopero previste dalla legge n. 146/1990. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 'bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 9.
La legge è inoltre intervenuta in materia di:
- Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati;
- Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici
- Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali
- Rivalutazione automatica delle pensioni
- Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi
- Fondi bilaterali di solidarietà
- Incentivi all'occupazione
- Lavori socialmente utili
- Parità uomo ' donna
- Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana
- Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche
- Consigli di vigilanza e di indirizzo dell'INPS e dell'INAIL
Il testo integrale (non ufficiale) della legge è consultabile su:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=19440