Termini di pagamento tra imprese private
Il Parlamento è intervenuto in materia di pagamenti tra imprese private, sia con il D.L. 1/2012 (convertito in Legge 27/2012), sia con l'approvazione in Commissione attività produttive della Camera di uno specifico disegno di legge.
Per quanto riguarda i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, nonché le misure che riguardano i debiti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Governo dovrà esercitare la delega prevista dall'art. 10 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 entro il prossimo mese di novembre.
a) Pagamenti tra imprese private per cessione di prodotti agricoli e alimentari:ai sensi dell'art. 62, commi 3 e 11-bis, del Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, a partire dal 23 ottobre 2012, il pagamento del corrispettivo della cessione di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato:
- per le merci deteriorabili: entro il termine legale di trenta giorni;
- per tutte le altre merci: entro il termine di sessanta giorni.
In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
b) Pagamenti tra imprese private in via generale: è stato approvato il 21 settembre scorso da parte della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati il Disegno di legge (che dovrebbe essere approvato entro fine legislatura) che prevede come limite massimo per i pagamenti fra imprese 30 giorni.
Il testo integrale del D.L. 1/2012 è consultabile su:
Il testo integrale della Legge 180/2011 è consultabile su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/statuto_imprese/Legge_180_2011.pdf