Normativa

22 Dicembre 2011 - Normativa

Termini di decadenza per le impugnazioni di licenziamenti ed altri aspetti del rapporto di lavoro

L'articolo 32 della Legge n. 183/2010 (c.d.Collegato Lavoro) aveva introdotto alcuni termini per l'impugnazione:

- del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- del termine apposto al contratto di lavoro;

- della cessione di contratto di lavoro avvenuta nell'ambito di trasferimenti d'azienda;

- del trasferimento;

nonché per formalizzare la richiesta di:

- accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

L'efficacia dei termini era stata sospesa fino al 30 dicembre 2011 dal Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Dalla data del 31 dicembre 2011, pertanto, l'impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimi dovrà essere formulata, a pena di nullità:

- entro 60 giorni dalla data dell'atto contestato (per i contratti a tempo determinato, dalla scadenza del termine), con comunicazione scritta al datore di lavoro;

- seguita nei successivi 270 giorni dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo. L'onere di proporre il ricorso al giudice entro i 270 giorni concerne anche i licenziamenti.

LEGGE 4 novembre 2010 n.183 - Articolo32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011 (1).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 54,del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

19 Dicembre 2011 - Normativa

Estensione dell’area di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il comma 4 dell'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d.'Manovra Monti') approvato dalla Camera dei deputati -e prevedibilmente in via di approvazione senza modifiche da parte del Senato-, contiene una norma che estende l'area di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (cioè la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo) oltre il compimento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia (portato dallo stesso provvedimento di legge a 66 anni) fino al compimento dell'età di 70 anni. Non è chiaro se i lavoratori dovranno comunicare al datore di lavoro la loro scelta di continuare il loro rapporto, oppure se l'estensione opererà automaticamente, per cui si attende l'emanazione delle opportune norme applicative. Rammentiamo inoltre che i suddetti limiti di età di 66 e 70 andranno periodicamente rivisti, adeguandoli alla speranza di vita, con i meccanismi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito.

Per opportuna completa informazione sull'argomento, riportiamo in calce la norma citata del D.L. 201/2011

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, Art. 24, Disposizioni in materia pensionistica

Comma 4: Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

19 Dicembre 2011 - Normativa

Apprendistato professionalizzante e tassazione agevolata erogazioni di produttività

Il 14 dicembre 2011 Confcommercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori Terziario, Distribuzione e Servizi hanno siglato due accordi quadro che disciplinano rispettivamente l'apprendistato professionalizzante e l'applicazione, per l'anno 2012, dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte a titolo di incrementi di produttività aziendale.

Con il primo, le parti si impegnano a favorire a livello territoriale il ricorso all'istituto dell'apprendistato professionalizzante nelle diverse tipologie previste dalle nuove normative di legge recentemente intervenute ed a recepire negli accordi di secondo livello la nuova disciplina, mentre con il secondo stabiliscono un modello per l'attuazione delle normative previste dalla legislazione vigente in materia di imposta sostitutiva sulle erogazioni retributive corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

Il testo integrale degli accordi è consultabile sul sito www.adlabor.it alla voce Contrattazione sindacale

19 Dicembre 2011 - Normativa

Invio telematico del prospetto informativo disabili per il 2012

Il Ministero del Lavoro, con nota 14 dicembre 2011 n. 39/0005909/06, fornisce informazioni circa le modalità di compilazione del prospetto informativo disabili (previsto dalla Legge 68/99), con le modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 in materia di gestione delle compensazioni territoriali.

Ricordiamo che, a partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del D.L.112/08)con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010. L'invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento. La nota è integralmente consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/Nota%20operativa%20-%20DD%2015.12.2011.pdf

19 Dicembre 2011 - Normativa

Ispezioni nelle imprese: ripetibili anche entro lo stesso semestre

L'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 201/2011 (c.d. 'Decreto Monti'), ha abrogato alcune norme, contenute nell'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, punti 3) e 4) del D.L. 70/2011, che disciplinavano le modalità degli accessi nelle imprese dovuti a controlli di natura amministrativa, prevedendo in particolare che detti accessi fossero svolti nell'osservanza dei principii di contestualita', di durata non superiore a 15 giorni e di non ripetibilità se non decorso un semestre dall'accesso precedente.

Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, tali controlli possono pertanto essere effettuati dai vari organi ispettivi (quali quelli, ad esempio, del Ministero del lavoro, della Guardia di Finanza, dell'Inps, dell'Inail), in modo non contestuale, con durata anche superiore ai 15 giorni e anche piè volte nello stesso semestre.

14 Dicembre 2011 - Normativa

Manovra correttiva (“Decreto Monti”)

Il testo del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" ("Decreto Monti") è integralmente disponibile sul sito: http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=65684

07 Dicembre 2011 - Normativa

“Decreto Monti”: prime misure relative ai rapporti di lavoro.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), con le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Il provvedimento, che è entrato in vigore già dal 6 dicembre 2011, contiene alcune misure relative ai rapporti di lavoro.

Nel riservarci eventuali futuri approfondimenti ed integrazioni, ne indichiamo le principali:

- Deduzioni dal reddito d'impresa per IRAP ed assunzione di donne e di giovani (art. 2): a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.

- Obblighi di tenuta ed annotazione del Libro Unico del Lavoro (art. 40, comma 4): al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, viene modificato il comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Di conseguenza, sarà possibile compilare il Libro Unico del Lavoro "entro la fine del mese successivo" e non piè "entro il 16 del mese".

- Lavoratori stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 40, comma 3): al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento del comma 9-bis. In pratica, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

Il testo integrale del Decreto Legge è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/201-11%20DL%20Monti.pdf

22 Novembre 2011 - Normativa

Erogazioni di produttività e IRAP: Le Regioni potranno ridurre la base imponibile

Il comma 7 dell'art. 22 della legge di stabilità (Legge n. 183/2011)consente alle Regioni la possibilità di ridurre la base imponibile Irap per le imprese private, deducendo quella parte del costo del lavoro legata alle somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali in materia di premi di produttività.

Non è ben chiaro a quali somme si riferisca espressamente il legislatore, ma, in funzione della genericità dei termini utilizzati ("somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita') è ipotizzabile che la legislazione regionale possa ricomprendervi tutte le fattispecie beneficiate dalla norma richiamata (art. 26, D.L. n. 98/2011) e cioè tutte quelle soggette a tassazione agevolata per il lavoratore. In tal caso, potrebbero essere deducibili ai fini IRAP le somme erogate a seguito di accordi sindacali ed a titolo di:

- premi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa, innovazione e competitività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);

- compenso per lavoro straordinario di produttività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);

La possibile deduzione potrà però essere adottata dalle Regioni solo se gli effetti finanziari che da essa derivano sono sostenibili dal loro bilancio, cui il legislatore fa anche riferimento per quanto concerne gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico.

Riportiamo integralmente il testo della citata norma:

Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilita' 2012). Art.22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

Comma 7: Per l'anno 2012 ciascuna Regione, conformemente al proprio ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

17 Novembre 2011 - Normativa

Legge di stabilità: le novità giuslavoristiche

Sulla Gazzetta Ufficiale 265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la Legge 183/2011, c.d. Legge di stabilità, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. Oltre a prevedere l''innalzamento dell''età per la pensione di vecchiaia a 67 anni dal 2026 nonché significativi provvedimenti di liberalizzazione, con l''art. 22 la legge interviene anche su alcuni istituti di diritto di lavoro.

Innanzi tutto, in materia di apprendistato, si prevede per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento ai contributi dovuti in favore dell''apprendista nei primi tre anni di contratto (ricordiamo che ai sensi dell''art. 1, c. 773 L. 296/2006, la contribuzione per l''apprendista è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con ulteriore riduzione nei primi due anni di contratto per i datori con meno di nove dipendenti).

Inoltre, la Legge di stabilità estende la possibilità di stipulazione del contratto di inserimento a donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

Ancora, viene modificato il regime delle clausole elastiche e flessibili nel part-time, nel senso che si ritorna all''art. 3 commi 7 e 8, del D. Lgs. 61/2000 come risultante dopo la Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), eliminandosi il correttivo apportato dall''art. 44 L. 247/2007. Pertanto, non sarà piè la contrattazione collettiva a decidere se introdurre o meno la possibilità di tali clausole, che sono sempre possibili tra le parti. Alla contrattazione collettiva spetta individuare (i) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata; (ii) limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Per effetto della modifica, si riduce anche il preavviso da dare al lavoratore in caso di utilizzo delle predette clausole (da cinque giorni a soli due giorni, fermo comunque il diverso accordo tra le parti); resta fermo, invece, l''obbligo di riconoscere al lavoratore le specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme previste dai contratti collettivi.

Sempre in tema di part-time, si elimina l''obbligo, previsto dall''art. 5 del D. Lgs. 61/2000, di convalida avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando la necessità del consenso di entrambe le parti.

Da ultimo, viene incentivato il ricorso al telelavoro, prevedendosi in particolare: (i) benefici anche per telelavoro a termine; (ii) possibilità di adempiere agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio assumendo telelavoratori; (iii) godere delle agevolazioni per l''assunzione di lavoratori in mobilità, anche assumendoli come telelavoratori.

20 Ottobre 2011 - Normativa

Istituita la Commissione interpelli per i quesiti in materia di sicurezza sul lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 28 settembre 2011, ha finalmente istituito la Commissione per gli interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Potranno pertanto essere inoltrati a tale Commissione i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma con queste precisazioni:

- il quesito dovrà concernere l'interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro circa aspetti di carattere generale e non riguardare specifiche problematiche aziendali;

- l'invio potrà essere fatto esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: [email protected];

- i quesiti potranno essere posti soltanto dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da privati, imprese, studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le risposte agli interpelli, che costituiranno anche criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, saranno pubblicate in un'apposita sezione "Interpello Sicurezza" del sito del Ministero del Lavoro.

Il decreto è integralmente consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C5C01BCB-7F77-4D65-A775-5F4364301E6C/0/20110928_DD.pdf

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