Normativa

28 Luglio 2011 - Normativa

Certificati di malattia: trasmissione telematica obbligatoria dal 13 settembre 2011

Ricordiamo che dal 13 settembre 2011 diverrà obbligatoria la procedura per l'invio telematico dei certificati di malattia. L'obbligo sarebbe dovuto scattare già a giugno, ma i Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione hanno precisato che il periodo transitorio di tre mesi, per l'entrata a regime della nuova procedura dalla data di pubblicazione della Circolare Ministeriale applicativa sulla Gazzetta Ufficiale (e non dalla sue semplice pubblicazione come inizialmente si era ritenuto).

Pertanto, dal prossimo 13 settembre 2011 tutti i datori di lavoro sono tenuti a consultare i certificati medici accedendo al sito Inps ovvero a richiederne l'invio all'istituto tramite e-mail alla propria casella di posta elettronica certificata. Le imprese devono comunicare ai propri dipendenti che è loro onere:

- chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica;

- segnalare tempestivamente l'assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, fornendo al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato medico.

Il datore di lavoro, aderendo ai servizi messi a disposizione dall'INPS per la trasmissione telematica, potrà usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali, in via di definizione.

Infine, si fa presente che con accordo del 20 luglio 2011, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, hanno convenuto quanto segue:

1) restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore;

2) la tempistica per la comunicazione all'azienda del numero di protocollo identificativo del certificato è quella prevista per l'invio del certificato cartaceo dal CCNL applicato (normalmente 2 giorni);

3) è possibile inviare tale comunicazione anche tramite e-mail o SMS, tenendo conto di quanto previsto sul punto da accordi aziendali (è utile quindi regolamentare la questione).

In caso di impossibilità del medico di avvalersi della comunicazione telematica, resta fermo l'obbligo, a carico del lavoratore, di inoltro della certificazione cartacea, secondo le modalità previste dai contratti collettivi.

20 Luglio 2011 - Normativa

Manovra Correttiva Finanziaria 2011: decreto convertito in legge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011 la Legge 111/2011 di conversione del D.L. 98/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (cosiddetta Manovra Correttiva 2011).

Tra le varie disposizioni, risulta confermata l'introduzione dell'obbligo di versamento del contributo unificato per le cause di competenza del giudice del lavoro; tuttavia, in sede di conversione è stato estesa l'area di esenzione. Sono esenti da ogni versamento i titolari di un reddito inferiore al triplo (nel D.L. era invece il doppio) di quello fissato per l'accesso al gratuito patrocinio, quindi pari a € 31.884,482 (€ 10.628,16 x 3), come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Le somme si intendono lorde e il reddito sembrerebbe essere quello individuale; deve osservarsi che, però, in alcune cancellerie la norma viene interpretata nel senso che trattasi di reddito familiare, come risultante dall'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Sul punto sarà necessario un chiarimento ministeriale.

La misura del contributo nelle controversie previdenziali è di € 37,00 fisse; per le controversie di lavoro, invece, la misura del contributo dipende dal valore della causa: fino ad € 1.100 : € 18,50; da € 1.100,01 a € 5.200: € 42,50; da € 5.200,01 a € 26.000: € 103; da € 26.000,01 a

52.000 e valore indeterminabile: € 225; da € 52.000,01 a € 260.000: € 330; da € 260.000,01 a € 520.000 : € 528; oltre € 520.000: € 733.

Confermate le altre novità già segnalate con nostra news del 13 luglio 2011, cui si rimanda.

14 Luglio 2011 - Normativa

Apprendistato – Accordo interconfederale 11 luglio 2011

E' stato sottoscritto tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Confindustria, Confapi, le associazioni artigiane e il movimento cooperativo (con esclusione di Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Abi, Ania), l'accordo interconfederale sulla riforma dell'apprendistato, che riprende il testo già concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 7 luglio. L'accordo dovrebbe essere recepito da un Decreto del Ministero del Lavoro di prossima emanazione.

In sintesi, punti qualificanti dell'accordo sono:

a) la conferma delle tre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 276/03, e cioè: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.

b) il rinvio alla contrattazione collettiva interconfederale o di categoria per una regolamentazione piè dettagliata, nel rispetto di alcuni principi fondamentali:

- la forma scritta del contratto;

- il divieto di retribuzione a cottimo;

- la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale da elevare in modo graduale in funzione dell'anzianità di servizio;

- la presenza del tutor in azienda;

- il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

- la possibilità delle parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell'art. 2118 del cod.civ.

c) estensione delle norme sulla previdenza (art. 2, co. 2) per quanto riguarda:

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- assicurazione contro le malattie;

- assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

- maternità;

- assegni familiari

d) circa le varie tipologie di apprendistato, l'accordo ha precisato alcuni aspetti:

- apprendistato per la qualifica o per diploma professionale: è ammesso in tutti i settori di attività per soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: è ammesso in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali per soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, invece, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La durata, anche minima, è determinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, e comunque la durata massima non può essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

- apprendistato di alta formazione e di ricerca: è ammesso in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica di cui all'art. 69 della legge 144/99 (in materia di istruzione e formazione tecnica superiore), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25/1/2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/05 (Norme in materia di istruzione secondaria), il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il testo dell'accordo è consultabile integralmente su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6ABDC2D5-4DD2-4631-99CB-903CCD03756C/0/TestoUnicoApprendistato.pdf

13 Luglio 2011 - Normativa

Manovra finanziaria 2011 – Decreto legge n. 98/11

Il 6 luglio scorso il governo ha emanato il Decreto Legge n. 98 nel quale sono previste varie misure che interessano il mondo del lavoro, in particolare in materia di:

a) trattamenti pensionistici:

- per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima (es. Enpals), nonché della Gestione separata Inps, il requisito di età pari a 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è progressivamente incrementato fino ad arrivare ai 65 anni, fermo restando l'ulteriore innalzamento dovuto alle 'finestre' ed all'aumento dell'aspettativa di vita in vigore dal 2014; (art. 18, comma 1);

- viene ridotto l'adeguamento periodico delle pensioni all'incremento del costo della vita (zero % per la fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps -che nel 2011 è pari a 468,35 euro- e 45% per la fascia di importo compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo. Resta invece al 100% per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo); (art. 18 comma 3)

- viene anticipato al 2014 (dal 2015) il termine di inizio dell'aggancio delle pensioni di anzianità, di vecchiaia e per ottenere l'assegno sociale, agli incrementi della speranza di vita. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita; (art. 18 comma 4)

- è stato ridotto, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'ammontare delle pensioni di reversibilità ai superstiti. La riduzione però non opera in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari; (art. 18 comma 5)

- provvedimenti vari: sono state introdotte nuove norme od interpretazioni concernenti i dipendenti pubblici (art. 18, commi 6-9 e 19), i pensionati bancari (art. 18, comma 10), i pensionati professionisti (art. 18, commi 11 e 15), le casalinghe. (art. 18, comma 20)

b) mobilità in deroga: la norma (art. 19 legge 2/2009) che aveva introdotto l'erogazione di una indennità pari al trattamento di mobilità per i lavoratori cessati dal rapporto senza diritto all'indennità di mobilità ordinaria è sostituita da un'altra, sempre a favore degli stessi soggetti, che siano però percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. (art. 18 comma 2)

c) malattia:

- vengono previste norme piè rigorose in materia di obblighi del pubblico dipendente in malattia, nonché in materia di controlli, che diventano obbligatori sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative ;(art. 16, comma 9)

- dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro esonerati in base all'art. 20 della legge 133/2008 dal versare all'Inps i contributi di malattia, in forza del CCNL che addossa al datore di lavoro l'indennità di malattia, sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 41/1986 e per le categorie di lavoratori cui è applicabile l'assicurazione di malattia. (art. 18 comma 16)

d) decontribuzione e detassazione erogazioni di produttività:

Viene riproposta per il 2012,la decontribuzione dei contributi a carico delle parti e la detassazione del reddito dei lavoratori, a fronte dell'erogazione di somme ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. L'entità della decontribuzione e della detassazione saràdeterminata dal Governo entro il 31 dicembre 2011. (art. 26)

e) intermediazione al collocamento:

Viene riformulato l'elenco dei soggetti e organismi che, oltre alle Agenzie del lavoro, possono effettuare intermediazione al collocamento (con attività di ricerca e selezione di personale) e che diventano pertanto:

- istituti scolastici di secondo grado ed universitario, statali e paritari, anche con fini di lucro;

- comuni, anche in forma associata e comunità montane;

- camere di commercio;

- consulenti del lavoro;

- associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

- patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

- gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro

L'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale 'clic lavoro'. (art. 29)

f) contenzioso giudiziario giuslavoristico:

- nelle controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza e di rapporti di pubblico impiego viene previsto il versamento di un contributo unificato, variabile in funzione del valore della causa (art. 37, comma 6);

- le controversie di natura previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per le quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza ed il cui valore non superi complessivamente euro 500, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio (art. 38)

- nelle controversie in materia di invalidità, dal 1° gennaio 2012 costituisce condizione di procedibilità del ricorso la presentazione al giudice competente di domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (art. 38);

- nelle controversie di natura previdenziale vengono estesi i termini di decadenza (3 anni per agire giudizialmente in relazione alle prestazioni pensionistiche e 1 anno per quelle assistenziali) anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e viene precisato che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni temporanee.

01 Luglio 2011 - Normativa

Accordo interconfederale sulla rappresentatività sindacale, funzione ed efficacia dei contratti collettivi aziendali

E' stato sottoscritto, in data 28 giugno 2011, da Confindustria, CGIL, CISL e UIL un accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale.

Questi i punti essenziali dell'accordo:

Efficacia dei contratti collettivi aziendali: nelle imprese in cui sono presenti le RSA, costituite, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, dalle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, i contratti collettivi aziendali acquistano efficacia se approvati dalle RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe. I lavoratori sono chiamati al voto, per l'approvazione delle intese aziendali, entro dieci giorni, qualora la richiesta pervenga da una organizzazione firmataria dell'accordo interconfederale o da almeno il 30% dei lavoratori dell'impresa. La consultazione è valida se hanno partecipato il 50% piè uno degli aventi diritto. L'accordo si ritiene respinto con il voto della maggioranza semplice;

Esigibilità degli impegni assunti attraverso la contrattazione collettiva: le c.d. 'clausole di tregua sindacale' previste dalla contrattazione collettiva aziendale, finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la pattuizione collettiva sono vincolanti per le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni operanti all'interno dell'impresa ma non per i singoli lavoratori;

Retroattività. I criteri individuati sia per la rappresentanza che per l'esigibilità non assumono valore retroattivo;

Deroghe alla contrattazione nazionale: gli accordi aziendali hanno la possibilità di definire, anche in via sperimentale, intese che modificano la regolamentazione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale, ma solo nei limiti e con le procedure previste dai CCNL. Ove non previsto ed in attesa dei rinnovi, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze aziendali e d'intesa con le strutture territorialipossono disciplinare intese modificative concernenti le prestazioni lavorative, gli orari e l'organizzazione del lavoro, per gestire sia le situazioni di crisi che in presenza di investimenti significativi finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale;

Certificazione della rappresentatività: il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene definito su base numerica dai dati associativi riferiti alle deleghe per le trattenute sindacali rilasciate dai lavoratori all'INPS, che certificherà tali dati tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali Uniemens a seguito di convenzione tra l'Istituto e le parti stipulanti l'accordo interconfederale. I dati raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, andranno 'ponderati'con i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU che andranno rinnovate con cadenza triennale, anche questi inviati dalle organizzazioni sindacali allo stesso CNEL. La legittimazione a negoziare scaturisce dal fatto che il dato di rappresentatività superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL, per ciascuna organizzazione sindacale ;

Funzione dei contratti aziendali: confermando che il CCNL si pone come garante per la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti gli addetti che operano nello specifico settore, si afferma che la contrattazione collettiva aziendale si esercita, in tutto o in parte, sulle materie delegate dal CCNL o dalla legge;

Efficacia dei contratti collettivi aziendali: le parti economiche e normative contenute negli accordi aziendali sono efficaci per tutti i dipendenti e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie;

Sollecitazioni al Governo: le parti sociali, nel ribadire il proprio impegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, chiedono al Governo di incrementare e rendere strutturali, nonché facilmente accessibili, le misure, di cui è già stata riscontrata l'efficacia, relative alla c.d. 'detassazione' delle erogazioni retributive concernenti il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia.

Il testo dell'accordo è consultabile su:http://www.dplmodena.it/AccordoIntercRapprSind.pdf

28 Giugno 2011 - Normativa

Ferie, CIG, scelta del periodo di godimento, obblighi contributivi

Con risposta ad interpello n. 19 del 17 giugno 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative su alcune questioni concernenti le ferie del lavoratore subordinato.

Ferie e Cassa integrazione guadagni: in caso di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, le indicazioni del Ministero sono così sintetizzabili:

- è legittimo il rinvio del godimento di due settimane ferie maturate nei 18 mesi successivi al termine del periodo di maturazione;

- nel caso della Cigo/Cigs a zero ore, è legittimo il rinvio del godimento delle ferie già maturate e non ancora godute nonchè quelle in corso di maturazione alla ripresa dell'attività produttiva, poiché non sussiste il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Nel caso della Cig ad orario di lavoro settimanale ridotto non è invece consentito il differimento delle ferie, neppure se previsto da accordo sindacale,pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti;

- è legittima la scelta unilaterale del datore di lavoro di far godere le ferie prima della sospensione dell'attività con intervento della CIG, in quanto ciò rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale e precisati specificamente dall'art. 2109 Cod. civ.. Tale facoltà datoriale deve però essere esercitata secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.

Ferie e scelta del periodo di godimento: L'art. 2109 del codice civile dispone che è l'imprenditore a stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, il momento ed il periodo di godimento delle ferie. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Un potere che va esercitato però secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.

Il Ministero chiarisce poi che nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, è riconosciuto al datore di lavoro non soltanto la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, ma anche, in alcune ipotesi (comprovate esigenze aziendali con carattere di eccezionalità ed imprevedibilità), di modificarla.

Ferie e comunicazione al lavoratore: viene ribadito che il datore di lavoro ha il dovere di comunicare con congruo preavviso al lavoratore il periodo feriale.

Ferie non godute e obblighi contributivi: il Ministero ribadisce che il momento impositivo delle ferie non godute coincide con il termine legale (18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione) oppure quello contrattuale (solitamente piè ampio). Qualora durante tali periodi intervengano cause di sospensione (cassa integrazione, malattia, maternità etc.), il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del comprovato impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa (vedi messaggio Inps n. 18850 del 3.7.2006).

La risposta ad interpello del Ministero del Lavoro sopra citata, nonchè la circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005 e i messaggi dell'Inps 118/2003 e 18850/2006 concernenti gli argomenti accennati sono rispettivamente consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/225F6147-DD83-4911-8535-DD1F45463748/0/192011.pdf, http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/245B9D38DE85E398C1256FBD003F332D/$file/circolare_8.doc e http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%20118%20del%208-10-2003.htm.

http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2018850%20del%2003-07-2006.htm

24 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti – termini per le comunicazioni on-line

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con circolare n. 15/2011 del 20 giugno 2011, chiarimenti in merito alle comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, ai fini dell'ottenimento del beneficio del pensionamento anticipato previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in favore degli 'addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti', stabilendo altresì che l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on-line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare:

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro.

- La comunicazione che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011 andrà fatta entro il 31 marzo 2012.

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, che riguarda i lavori 'a catena', andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si è adempiuti all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza.

Successivamente alle date indicate, le comunicazioni on-line andranno effettuate entro trenta giorni dall'inizio delle attività indicate nel decreto

La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Successivamente a tale data, ricordiamo che la mancata o ritardata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500

La circolare del Ministero e l'allegato sono integralmente consultabili sui siti:

http://www.dplmodena.it/ML%20Circolare%2015-2011%20Lavori%20Usuranti.pdf

http://www.dplmodena.it/Allegato%20DLgs%2067-2011.pdf

22 Giugno 2011 - Normativa

Permessi per handicap e ferie

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 17 giugno 2011, n. 21, ha affermato che non è possibile ridurre i permessi ex art. 33 Legge 104/1992 se, nello stesso periodo di fruizione, il lavoratore ha goduto di un periodo di ferie, trattandosi di due istituti aventi finalità del tutto diverse e specifiche.

Le ferie rappresentano infatti un diritto costituzionalmente garantito, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, mentre i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 intendono agevolare l'opera dei lavoratori che assistono familiari con handicap (o gli stessi lavoratori disabili), al fine di garantire loro un'assistenza morale e materiale adeguata.

Il documento è integralmente consultabile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf

22 Giugno 2011 - Normativa

Malattia CCNL commercio

Turismo e pubblici esercizi

A seguito dei vari rinnovi contrattuali nei settori Commercio, Turismo e Pubblici esercizi rappresentati da Confcommercio, evidenziamo alcune particolarità del trattamento in oggetto

Settore commercio e terziario

1) Trattamento economico

A seguito del rinnovo del CCNL avvenuto il 26 febbraio 2011, il trattamento economico di malattia previsto dall'art. 176[1] è il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro, decorrenza dal 1° aprile 2011)[2]

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;

- 66% per il terzo evento;

- 50% per il quarto evento;

- nessun trattamento economico a partire dal quinto evento.

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

2) Esonero versamento contributo obbligatorio di malattia

In attuazione dell'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, si è convenuto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS.

Si è altresì convenuto di affidare ad un'apposita Commissione il compito di valutare, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all'esonero dal pagamento del contributo all'INPS. Detta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Settore Turismo

1) Trattamento economico

L'art. 227 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico per il primo giorno (per malattie fino a 3 gg)

- 100% per il 2° e 3° giorno

- 100% per tutti e tre i giorni (per malattie superiori a 3gg)

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

Settore pubblici esercizi

1) Trattamento economico

L'art. 334 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico (per malattie fino a 5 gg)

- 100% (per malattie oltre i 5 gg)

- dal 4° al 180° giorno: 80% (a carico Inps)



[1] Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di malattia; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto; se il lavoratore è ricoverato per TBC

[2] Non sono computabili, ai soli fini di tale punto, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Per il computo degli eventi morbosi utili ai fini dell'applicazione del regime in oggetto, le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.

20 Giugno 2011 - Normativa

Stress lavoro-correlato – Linee guida INAIL

L'INAIL ha pubblicato un suo nuovo manuale con le linee guida sulla valutazione e la gestione degli interventi organizzativi concernenti il rischio da stress lavoro-correlato. In precedenza ne aveva pubblicato un altro sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento alle differenze di genere. Entrambi i manuali sono consultabili e scaricabili rispettivamente dai siti:

http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P523189757/GenereeStress.pdf

E' possibile ottenere chiarimenti ed informazioni indirizzando i quesiti aziendali alla casella di posta elettronica: [email protected].

error: Content is protected !!