Normativa

18 Maggio 2011 - Normativa

Contratto di inserimento per lavoratrici donne

L'art. 8, co. 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 70/2011(c.d. "decreto per lo sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011), ha apportato duemodifiche al contratto di inserimento per le lavoratrici donne:

- la prima, rilevante ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, riguarda le condizioni soggettive che le donne devono possedere per poter rientrare nella previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03, (concernente la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile): infatti, non è piè condizione sufficiente per l'assunzione con contratto di inserimento che la donna risieda in un'area geografica a bassa occupazione femminile, ma è necessario anche che essa sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- la seconda variazione interessa l'articolo 59 del medesimo D.Lgs. 276/03, quello cioè riferito agli incentivi. Viene infatti previsto che i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento debbano rispettare anche le condizioni stabilite dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce il precedente n. 2204/2002. In particolare, i benefici consentiti da detto Regolamento sono collegati ad un incremento netto dei livelli occupazionali e non possono superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi successivi all''assunzione (18 mesi per i lavoratori molto svantaggiati, cioè quelli senza lavoro da almeno 24 mesi.). Qualora il periodo d''occupazione sia piè breve di 12 mesi (o di 18 mesi), i benefici saranno di conseguenza ridotti pro rata.

Il decreto legge 70/2011 è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/Decreto%20legge%2070-2011%20-%20Sviluppo.pdf).

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile sul sito:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF)

16 Maggio 2011 - Normativa

Lavori usuranti e pensionamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 n. 108 il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 che prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. I requisiti sono: - essere lavoratori subordinati; - aver maturato un' anzianita'' contributiva non inferiore a trentacinque anni; - aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, per chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2017 (metà dell'intera vita lavorativa per chi invece maturerà tale diritto a partire dal 1° gennaio 2018), le mansioni usuranti indicate dall'art. 2 del Decreto del ministero del lavoro 19 maggio 1999; oppure mansioni in turno notturno per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno; oppure lavori ripetitivi in cicli organizzativi vincolanti; oppure mansioni di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono previsti peraltro ulteriori requisiti relativi all'età anagrafica. I lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita'' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione). La norma prevede l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inps i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti nonché i relativi periodi di svolgimento. Sono infine previste sanzioni per i datori di lavoro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui sopra nonché per i lavoratori che abbiano ottenuto i benefici pensionistici con documentazione non veritiera. Entro il 25 giugno 2011 il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia emanerà un provvedimento con le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento di legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2011, è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/67-2011%20decreto%20legislativo.pdf

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

12 Aprile 2011 - Normativa

Certificazione medica on-line – Nuove istruzioni operative

Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero del Lavoro hanno emanato congiuntamente la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 che fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato, dopo quelle già fornite con circolare n. 1 del 23 febbraio scorso, circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tra le informazioni segnaliamo, in estrema sintesi, quelli che sono gli aspetti di maggior interesse delle nuove procedure sia per il lavoratore che per il datore di lavoro:A) per il lavoratore:- onere di fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;- onere di fornire al medico competente l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;- diritto di chiedere al medico curante il numero di protocollo indentificativo del certificato inviato per via telematica, oltre a una copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica;- diritto di chiedere la certificazione in forma cartacea nei casi in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare la via telematica. (in tal caso, il lavoratore avrà però l'obbligo di trasmetterne copia sia all'Inps che al datore di lavoro)- possibilità di accedere al sito web dell'Inps, previa registrazione, per prendere visione di un determinato certificato tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornitogli dal medico, oltre a poter prendere visione di tutti i suoi certificati.- onere di informare il proprio datore di lavoro secondo le regole previste dei vari CCNL dell'assenza e dell'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro, per l'eventuale effettuazione di accertamenti sanitari di controllo.B) per il datore di lavoro:- ricezione immediata della certificazione in via telematica alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come da indicato dalla circ. Inps 119/2010;- accesso diretto alle certificazioni di malattia di ogni lavoratore, tramite apposite credenziali, come indicato dalla circ. Inps 60/2010;- i datori di lavoro privati possono avvalersi di propri intermediari (art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12);- possibilità, in via transitoria ed ancora per tre mesi (quindi fino al 18 giugno 2011) di richiedere ancora la trasmissione della copia cartacea (rilasciata dal medico all'atto di invio on line o scaricata dal lavoratore dal sito Inps) secondo le previgenti modalità;- dopo il 18 giugno 2011 il datore di lavoro non avrà altra possibilità, per ricevere la certificazione medica, che la trasmissione on line;- possibilità per i datori di lavoro dotati di PEC, di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell'Inps per la richiesta di visite fiscali on line.La circolare è consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf

30 Marzo 2011 - Normativa

CCNL Terziario – Ipotesi d’accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

Il 26 febbraio scorso è stato sottoscritto da Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UILl'ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (conosciuto anche come CCNL commercio) che regolerà la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.L'ipotesi di accordo diventerà pienamente operativa soltanto dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratoriTra le principali novità segnaliamo:- Regolamentazioni specifiche: sono state previste, all'interno dei Settori "Commercio" e "Servizi", specifiche regolamentazioni per le aree dettaglio e ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero (Commercio) e ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi (Servizi);- Contrattazione di secondo livello: è confermata l'impossibilità di sovrapposizione tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale, che restano alternative. Sarà possibile derogare a talune norme derivanti dalla contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, nonché nel caso di sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali di quelli esistenti;- Erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello: tali erogazioni debbono avere caratteristiche tali (variabilità e non predeterminabilità) da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente legislazione; inoltre, dette erogazioni non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto contrattuale nonché ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; in caso di assenza di accordi di secondo livello, è stata prevista l'erogazione, nella retribuzione del mese di novembre 2013, di un elemento economico di garanzia. Viene ribadito che non è consentito dal secondo livello di contrattazione definire od incrementare indennità o emolumenti o premi in misura fissa.- Erogazioni legate ad incrementi di produttività: ai fini del trattamento fiscale ridotto è stato precisato che vi rientrano i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per le clausole di elasticità e flessibilità, per il lavoro notturno, festivo ed a turni, i premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendali;- Incrementi economici dei mininimi tabellari: sono previsti aumenti per complessivi 86 Euro di incremento lordo medio nel triennio, con una prima tranche di 10 Euro a partire da gennaio 2011. L'indennità di funzione per i Quadri sarà incrementata di 10 Euro mensili lordi, ma solo a partire dal gennaio 2013;- Periodo di prova: il periodo di prova è stato prolungato a 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli IV e V ed a 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli VI e VII;- Malattia: l'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia («carenza»), nel corso di ciascun anno, è riconosciuta in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi e al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale integrazione del trattamento economico cesserà di essere corrisposta. Tale modifica della normativa previgente, che decorrerà dal mese di marzo 2011, non si applicherà nei casidi malattia con ricovero ospedaliero e day hospital, di trattamenti di emodialisi, di malattie regolarmente certificate con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, di patologie certificate di sclerosi multipla od altre particolarmente gravi ;- Permessi retribuiti per riduzione d'orario: per i lavoratori assunti dopo la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo i permessi non matureranno per i primi due anni, quindi saranno di 8 ore annue dopo due anni dall'assunzione e di 16 ore annue decorsi quattro anni dall'assunzione;- Reperibilità: viene precisato che l'istituto della reperibilità è un aspetto complementare della normale prestazione lavorativa del personale dell'area ICT;- Dimissioni: è stato ridotto il periodo di preavviso in caso di dimissioni- Provvedimenti disciplinari: per la comunicazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti, sarà possibile ricorrere sia alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia a qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.- Contenzioso individuale del lavoro: sono state recepite le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali. È stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali la c.d. "clausola compromissoria", purchè certificata.

03 Marzo 2011 - Normativa

Contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010 – proroga del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010, inizialmente fissato al 23 gennaio, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 2, comma 54 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

02 Marzo 2011 - Normativa

17 marzo 2011 – Festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

Con Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2011, n. 44), di cui riportiamo in calce il testo dell'articolo 1, sono state fornite disposizioni circala festa per l'Unità d'Italia, fissata per il 17 marzo 2011. In sintesi:

- il 17 marzo 2011 sarà considerato come festività solo per l'anno 2011, sia per i lavoratori del pubblico impiego sia per quelli privati;

- tale giorno sarà non lavorativo (salvo per le imprese che operano a turno continuo o per i servizi pubblici essenziali);

- i lavoratori che non presteranno attività saranno retribuiti con le medesime modalità previste per le altre festività infrasettimanali: coloro che ricevono la retribuzione in misura fissa, percepiranno a marzo la normale retribuzione mensile; per quelli retribuiti ad ore, nella busta paga di marzo dovrà essere riportato un emolumento pari ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro, calcolato sulla retribuzione globale di fatto con gli eventuali elementi accessori;

- ailavoratori che, invece, presteranno attività andrà riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso previsto dai vari CCNL per le prestazioni lavorative in giornata festiva (solo per inciso, qualora vi fossero prestazioni di lavoro straordinario o in turno notturno, queste saranno retribuite come "straordinario festivo" e come "notturno festivo");

- per il mese di novembre 2011, non avranno invece luogo le erogazioni aggiuntive alla normale retribuzione mensile previste in sostituzione della festività soppressa del 4 novembre. Se, in sostituzione della retribuzione, i CCNL avevano previsto un permesso retribuito, questo non maturerà.

-se il 17 marzo non sarà stato lavorato, la sezione presenze del Libro Unico del Lavoro, dovrà riportare che l'assenza è stata goduta per festività.

Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - Art. 11. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16 Febbraio 2011 - Normativa

Detassazione erogazioni per incrementi di produttività per il 2011

L'Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta con il Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, ha emanato una serie di indicazioni operative circa l'agevolazione fiscale dell'imposta sostitutiva del 10% sulle erogazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, prevista dall'art. 53 del D.L. 78/2010 per il periodo d'imposta 2011.Le indicazioni riguardano:- la conferma della facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva;- la conferma dell'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente (percepito nel 2010) non superiore all'importo di 40.000 euro. In tale limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva del 10%;- la precisazione che le somme che possono godere della tassazione agevolata sono soltanto quelle erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, Sono pertanto esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.- la precisazione che gli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali:a) possono essere anche preesistenti alla entrata in vigore del D.L. 78/2010;b) debbono essere in corso di efficacia;c) possono essere anche verbali, con l'unico onere per il datore di lavoro di attestare nel CUD che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà però fornire prova);d) possono essere anche accordi quadro (cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (anche di rilevanza nazionale, come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi)- la precisazione che sono riconducibili al concetto di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa:a) modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione del datore di lavoro, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.b) prestazioni di lavoro straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie), nonché il compenso forfettario;c) lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);d) lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.e) lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;f) indennità di turno e maggiorazioni retributive per lavoro a turni: sono detassabili, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.La Circolare è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F21C3D91-7741-4B17-BE8A-9101BEC88468/0/20110214_CC_3.pdf

14 Febbraio 2011 - Normativa

Appalti: le linee guida del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare 11 febbraio 2011 n. 5, tenuto conto del ricorso sempre piè frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti ed in particolare su:A) Genuinità degli appalti:In tutti i casi di appalto, ma specificamente in quelli che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali (ad esempio, servizi di facchinaggio e pulizia) oppure concernenti lavori specialistici o servizi non rientranti nell'attività normale del committente (ad esempio, servizi di ristorazione collettiva o di vigilanza privata), affinché l'appalto sia ritenuto genuino e quindi legittimo, assume sempre particolare rilevanza l'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore,fermi restando gli altri requisiti richiesti dalla legge (organizzazione imprenditoriale, rischio d'impresa, impiego di capitali, macchine, attrezzature, ecc.).B) Sanzioni per appalti illeciti:Nel caso in cui l'appalto non soltanto sia illecito ma sia posto in essere al fine di eludere in tutto o in parte i diritti dei lavoratori, si configura anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta, per cui si sommeranno per l'utilizzatore e per l'appaltatore le relative sanzioni:- ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;- ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;L'utilizzatore sarà inoltre tenuto tenuto a:- regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati;- riconoscere ai lavoratori le eventuali differenze retributive riscontrate;

- regolarizzare la posizione contributiva, anche per le differenze retributive

C) Responsabilità solidale

Viene precisato che il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione per rivendicare differenze retributive e contributive, fissato in due anni dalla cessazione dell'appalto, riguarda soltanto l'azione nei confronti del committente-utilizzatore, mentre il termine nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro è di cinque anni. Tali termini operano sia nei confronti dei lavoratori (subordinati, autonomi e persino irregolari) sia degli Enti previdenziali.Per quel che concerne la responsabilità solidale circa gli obblighi fiscali, la circolare precisa che questa opera solo per i lavoratori dipendenti.Infine, viene precisato che opera una responsabilità solidale del committente con l'appaltatore anche nel caso di danni subiti dal lavoratore per infortuni sul lavoro e malattie professionali non indennizzati dall'INAIL.D) Sicurezza del lavoroIl documento unico per la valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dal committente deve indicare le linee guida che devono essere seguite dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività appaltateVengono inoltre ribaditi alcuni importanti aspetti:- costi delle misure di sicurezza per le attività appaltate: nel contratto d'appalto vanno specificamente ed analiticamente indicati. La loro mancata indicazione determina la nullità dell'appalto.- tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data d'assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; l'indicazione del datore di lavoro;- tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data di stipula del contratto e l'indicazione del committente.E) Regime retributivoIn materia retributiva, la determinazione dei trattamenti minimi dei lavoratori impiegati è rimessa alla normativa collettiva, con la possibilità di prevedere - diversamente da quanto accade nella somministrazione - differenziazioni salariali, all'interno del medesimo appalto, tra dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore anche a parità di prestazioni. La circolare in oggetto è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ 6CAC2097-D3F5-4F7E-BF87-6375DF4ABE63/0/20110211_Circ_5.pdf

14 Gennaio 2011 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi ed erogazioni di produttività o di risultato

Detassazione: l'art. 1, comma 47 della Legge 220/10 (Legge di stabilità finanziaria) ha prorogato il regimedi tassazione agevolata dei premi di produttività. Di conseguenza, anche per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011, si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, la tassazione forfettaria del 10%, comprensiva delle addizionali regionali e provinciali, per tutte le somme erogate a fronte di incrementi di produttività, rendimento e competitività. Non è chiaro se tali erogazioni debbano essere o meno previste da accordi sindacali. Inoltre, evidenziamo come la stessa norma proroghi al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale il Governo, sentite le parti sociali, dovrà provvedere all'identificazione di nuove regole per la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.Decontribuzione: ricordiamo che l'art. 53 del D.L. 78/10, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prorogato sempre per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/07 (erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita;b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

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