Normativa

14 Dicembre 2011 - Normativa

Manovra correttiva (“Decreto Monti”)

Il testo del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" ("Decreto Monti") è integralmente disponibile sul sito: http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=65684

07 Dicembre 2011 - Normativa

“Decreto Monti”: prime misure relative ai rapporti di lavoro.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), con le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Il provvedimento, che è entrato in vigore già dal 6 dicembre 2011, contiene alcune misure relative ai rapporti di lavoro.

Nel riservarci eventuali futuri approfondimenti ed integrazioni, ne indichiamo le principali:

- Deduzioni dal reddito d'impresa per IRAP ed assunzione di donne e di giovani (art. 2): a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.

- Obblighi di tenuta ed annotazione del Libro Unico del Lavoro (art. 40, comma 4): al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, viene modificato il comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Di conseguenza, sarà possibile compilare il Libro Unico del Lavoro "entro la fine del mese successivo" e non piè "entro il 16 del mese".

- Lavoratori stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 40, comma 3): al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento del comma 9-bis. In pratica, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

Il testo integrale del Decreto Legge è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/201-11%20DL%20Monti.pdf

22 Novembre 2011 - Normativa

Erogazioni di produttività e IRAP: Le Regioni potranno ridurre la base imponibile

Il comma 7 dell'art. 22 della legge di stabilità (Legge n. 183/2011)consente alle Regioni la possibilità di ridurre la base imponibile Irap per le imprese private, deducendo quella parte del costo del lavoro legata alle somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali in materia di premi di produttività.

Non è ben chiaro a quali somme si riferisca espressamente il legislatore, ma, in funzione della genericità dei termini utilizzati ("somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita') è ipotizzabile che la legislazione regionale possa ricomprendervi tutte le fattispecie beneficiate dalla norma richiamata (art. 26, D.L. n. 98/2011) e cioè tutte quelle soggette a tassazione agevolata per il lavoratore. In tal caso, potrebbero essere deducibili ai fini IRAP le somme erogate a seguito di accordi sindacali ed a titolo di:

- premi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa, innovazione e competitività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);

- compenso per lavoro straordinario di produttività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);

La possibile deduzione potrà però essere adottata dalle Regioni solo se gli effetti finanziari che da essa derivano sono sostenibili dal loro bilancio, cui il legislatore fa anche riferimento per quanto concerne gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico.

Riportiamo integralmente il testo della citata norma:

Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilita' 2012). Art.22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

Comma 7: Per l'anno 2012 ciascuna Regione, conformemente al proprio ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

17 Novembre 2011 - Normativa

Legge di stabilità: le novità giuslavoristiche

Sulla Gazzetta Ufficiale 265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la Legge 183/2011, c.d. Legge di stabilità, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. Oltre a prevedere l''innalzamento dell''età per la pensione di vecchiaia a 67 anni dal 2026 nonché significativi provvedimenti di liberalizzazione, con l''art. 22 la legge interviene anche su alcuni istituti di diritto di lavoro.

Innanzi tutto, in materia di apprendistato, si prevede per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento ai contributi dovuti in favore dell''apprendista nei primi tre anni di contratto (ricordiamo che ai sensi dell''art. 1, c. 773 L. 296/2006, la contribuzione per l''apprendista è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con ulteriore riduzione nei primi due anni di contratto per i datori con meno di nove dipendenti).

Inoltre, la Legge di stabilità estende la possibilità di stipulazione del contratto di inserimento a donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

Ancora, viene modificato il regime delle clausole elastiche e flessibili nel part-time, nel senso che si ritorna all''art. 3 commi 7 e 8, del D. Lgs. 61/2000 come risultante dopo la Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), eliminandosi il correttivo apportato dall''art. 44 L. 247/2007. Pertanto, non sarà piè la contrattazione collettiva a decidere se introdurre o meno la possibilità di tali clausole, che sono sempre possibili tra le parti. Alla contrattazione collettiva spetta individuare (i) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata; (ii) limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Per effetto della modifica, si riduce anche il preavviso da dare al lavoratore in caso di utilizzo delle predette clausole (da cinque giorni a soli due giorni, fermo comunque il diverso accordo tra le parti); resta fermo, invece, l''obbligo di riconoscere al lavoratore le specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme previste dai contratti collettivi.

Sempre in tema di part-time, si elimina l''obbligo, previsto dall''art. 5 del D. Lgs. 61/2000, di convalida avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando la necessità del consenso di entrambe le parti.

Da ultimo, viene incentivato il ricorso al telelavoro, prevedendosi in particolare: (i) benefici anche per telelavoro a termine; (ii) possibilità di adempiere agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio assumendo telelavoratori; (iii) godere delle agevolazioni per l''assunzione di lavoratori in mobilità, anche assumendoli come telelavoratori.

20 Ottobre 2011 - Normativa

Istituita la Commissione interpelli per i quesiti in materia di sicurezza sul lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 28 settembre 2011, ha finalmente istituito la Commissione per gli interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Potranno pertanto essere inoltrati a tale Commissione i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma con queste precisazioni:

- il quesito dovrà concernere l'interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro circa aspetti di carattere generale e non riguardare specifiche problematiche aziendali;

- l'invio potrà essere fatto esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: [email protected];

- i quesiti potranno essere posti soltanto dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da privati, imprese, studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le risposte agli interpelli, che costituiranno anche criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, saranno pubblicate in un'apposita sezione "Interpello Sicurezza" del sito del Ministero del Lavoro.

Il decreto è integralmente consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C5C01BCB-7F77-4D65-A775-5F4364301E6C/0/20110928_DD.pdf

11 Ottobre 2011 - Normativa

Testo Unico sull’apprendistato

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge n. 247/2007 e nell'art. 46 della legge n. 183/2010.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011.

In sintesi, questi i punti di principale interesse:

- viene affermato una volta per tutte che, in via generale, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1). Viene però previsto che la contrattazione collettiva possaprevedere contratti di apprendistato a tempo determinato per le attività stagionali, ma tale possibilità è espressamente prevista solo per l'apprendistato professionalizzante (art. 4 co. 5);

- viene delegata alla contrattazione collettiva tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative a livello nazionale la concreta disciplina contrattuale nel rispetto di alcuni principi: forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un 'tutor aziendale', riconoscimento della qualifica professionale da far valere all'interno o all'esterno dell'azienda, registrazione della formazione sull'apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l'infortunio, divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo,possibilità per entrambe le parti di recesso con preavviso al termine del periodo formativo attraverso (art. 2);

- il numero massimo di apprendisti assunti in contemporanea presso lo stesso datore di lavoro pari al 100% dei qualificati e degli specializzati in forza (chi non ha dipendenti o ne ha meno di tre ne può assumere fino a tre). Per le imprese artigiane valgono i limiti previsti dall'art.4 della legge n. 443/1985, con un numero di apprendisti variabile fino ad un massimo di 24, in funzione del settore merceologico e della dimensione dell'impresa artigiana;

- Vengono previste tre tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3): rivolto ai giovani che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei venticinque anni, utilizzabile in tutti i settori merceologici, ha la finalità di assolvere all'obbligo di istruzione o conseguire il diploma professionale: possono essere assunti con tale tipologia in tutti i settori per l'assolvimento. La durata del contratto non può, in ogni caso superare il triennio (quattro anni se il giovane deve conseguire un diploma professionale regionale). La regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): rivolto aigiovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni (con anticipo ai diciassette per chi è in possessodi una qualifica professionale), è possibile in tutti i settori di attività pubblici e privati. La durata non potrà superare i tre anni (cinque per quelle artigiane). C'è la possibilità che la contrattazione collettiva possaprevedere contratti di apprendistato a tempo determinato per le attività stagionali.

c) contratto di alta formazione e ricerca (art. 5): rivolto ai giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, è possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati (per il settore pubblico occorrerà attendere però un apposito decreto da emanarsi entro i prossimi dodici mesi), compresi gli studi professionali (per i quali però è necessaria una disciplina ad hoc, predisposta dai singoli ordini). Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore.

- entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decretoil Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,dellauniversita'edellaricerca,e previa intesa con le Regioni e le provinceautonomedefinirà,nel rispetto delle competenze delle Regionieprovinceautonome gli standard per la verifica dei percorsi formativi(art. 6);

- sono previsti vari tipi di sanzioni per gli eventuali inadempimenti: così, ad esempio il datore di lavoro che non impartisce formazione per sua responsabilità è tenuto a pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del 100% (art. 7, comma 1); le violazionidelle disposizioni della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) (in materia di forma scritta, patto di prova, piano formativo, divieto di cottimo, inquadramento contrattuale, presenza del 'tutor'), sono punite in via amministrativa con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro, per ogni singola violazione (in caso di recidiva l'importo è compreso, tra 300 e 1500 euro) (art. 7, co. 2);

- gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti, a meno che la loro computabilità non sia espressamente prevista da norme di legge o da contratti collettivi (art. 7, co. 3);

- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale, con agevolazioni contributive per i datori di lavoro (art. 7, co. 4);

- i benefici contributivi per l'assunzione di apprendisti (tranne nel caso di assunzione dalle liste di mobilità) restano gli stessi e sono mantenuti per un anno dopo il consolidamento del rapporto, al termine del periodo formativo (art. 7, co. 9);

- datori di lavoro con sedi in piè Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è la loro sede legale e possono accentrare le comunicazioni al centro per l'impiego (art. 7 co. 10);

- restano ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

- per i contratti di apprendistato in essere resta confermata la disciplina precedente (art. 7 co. 6)

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito www.adlabor.it alla voce: Normativa/Apprendistato/Disciplina generale.

19 Settembre 2011 - Normativa

Lavoro notturno: proroga del termine per la comunicazione relativa all’anno 2010

L'art. 5, co. 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011 prevede, nell'ambito delle informazioni necessarie per avere accesso al pensionamento anticipato per lavoro usurante, che i datori di lavoro comunichino, esclusivamente per via telematica e con periodicità annuale, alla DPL competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Per l'anno 2010, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 20 giugno 2011, aveva precisato che la comunicazione andava fatta entro il 30 settembre 2011.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con circolare del 14 settembre 2011, comunica che il termine ultimo per effettuare detta comunicazione è stato prorogato.

Ciò è stato dovuto alla mancata definizione del Decreto previsto dall'articolo 4 dello stesso Decreto Legislativo n. 67/2011 e dalla relativa modulistica.La data di scadenza non è stata ancora fissata per cui si dovrà aspettare l'indicazione ministeriale.

Le circolari in oggetto sono consultabili sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110621_Circ_15_20giugno2011.htm

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0EF1CD0B-B2A6-48D2-BAC1-61FBDD4BB013/0/20110914_LC.pdf

16 Settembre 2011 - Normativa

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

L'Inps con circolare 9 settembre 2011, numero 117 fornisce ulteriori indicazioni operative connesse alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

Tra le piè interessanti evidenziamo:

- l'equiparazione al settore privato delle norme relative al settore del pubblico impiego concernentila modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all'Inps che dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente, fermo restando in ogni caso l'obbligo del lavoratore di comunicare al proprio datore di lavoro l'assenza per malattia;

- la gestione telematica da parte dell'Inps delle visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo piè vicino al domicilio del lavoratore ammalato;

- la conferma che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente;

- la conferma che, nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l' attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali;

- l'obbligo per il medico curante, nel caso in cui la stampa del certificato non sia possibile, di rilasciare al lavoratore il relativo numero di protocollo, che dovrà essere da lui fornito al proprio datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

- l'obbligo anche per il lavoratore del settore privato, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare, di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a dieci giorni nonché per le assenze fino al secondo evento nel corso dell'anno solare, il lavoratore potrà rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;

La circolare è integralmente consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

15 Settembre 2011 - Normativa

Manovra bis: la Camera approva la legge di conversione – novità sulla contrattazione collettiva

Il 14 settembre 2011, la Camera ha approvato con voto di fiducia la legge di conversione con modificazioni del D.L. 138/2011 (c.d. Manovra bis), che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la legge di conversione modifica l''art. 8 del decreto, in tema di contrattazione collettiva. Innanzi tutto, si precisa (comma 1) che i contratti aziendali o territoriali anche se ''separati'' (cioè non sottoscritti da tutte le sigle sindacali) saranno efficaci nei confronti di tutti i lavoratori purché siano sottoscritti ''sulla base di un criterio maggioritario'' (e, dunque, da sindacati o rappresentanze sindacali aziendali che rappresentino la maggioranza dei lavoratori); tali accordi dovranno, però, essere finalizzati ad uno dei seguenti obiettivi: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione di lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio nuove attività. Le materie oggetto di possibile contrattazione decentrata (comma 2) sono confermate e comprendono anche materie quali contratti a termine, orario di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e, persino, le conseguenze del licenziamento (tranne quello discriminatorio, quello della lavoratrice in concomitanza di matrimonio ovvero in maternità o congedo parentale). La novità piè significativa è quella introdotta dal nuovo comma 2 bis che consente agli accordi aziendali di cui sopra (anche quelli in tema di effetti del licenziamento) di derogare non solo ai contratti nazionali ma persino alle disposizioni di legge (teoricamente anche all''art. 18 dello Statuto), fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi comunitari. Si tratta di una norma che offre grande spazio operativo alla contrattazione di secondo livello, ma che quasi certamente sarà rimessa al vaglio della Corte Costituzionale, mettendo a rischio la tenuta di eventuali accordi derogatori rispetto alla legge.

La legge di conversione conferma, poi, le nuove disposizioni in tema di collocamento obbligatorio (art. 9), di stage (art. 11) e di intermediazione illecita (art. 12), su cui si possono consultare le news precedenti riferite al D.L. 138/11. Ci riserviamo di tornare sulle novità della legge di conversione non appena il testo ufficiale sarà disponibile.

05 Settembre 2011 - Normativa

Libro unico del lavoro (L.U.L.) e prospetti paga: violazioni in materia di prospetti paga

Il Ministero del Lavoro, con circolare 30 agosto 2011, n. 23, fornisce alcune precisazioni in merito ai rapporti tra le violazioni in materia di L.U.L. e quelle in materia di elaborazione e consegna del prospetto di paga di cui alla legge n. 4/1953, concernente l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

L.U.L. e illeciti diffidabili

L'art. 33, co. 2 della Legge 183/10 (c.d. 'Collegato Lavoro') ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto della diffida obbligatoria estendendolo a tutte 'le inosservanze comunque materialmente sanabili', intendendo per tali tutti quegli adempimenti di carattere documentale che non riguardino la tutela psicofisica del lavoratore. Di conseguenza, eccezion fatta per la mancata conservazione del L.U.L., in quanto violazione certamente non sanabile, tutte le altre violazioni concernenti le norme che regolamentano la tenuta del Libro unico sono da considerare sanabili e, pertanto, diffidabili, con la conseguente ammissione al pagamento del minimo edittale in caso di ottemperanza alla diffida. Il Ministero chiarisce inoltre che anche nelle ipotesi di registrazioni omesse o infedeli il personale ispettivo provvederà a diffidare il trasgressore e l'obbligato in solido alla regolarizzazione delle violazioni a meno che non accerti la sussistenza di ipotesi dolose nella commissione degli illeciti.

Violazioni plurime in materia di L.U.L. e prospetti paga

Per quanto concerne i casi di omesse o infedeli registrazioni ripetute per piè mensilità, la circolare afferma che per gli illeciti in materia di registrazioni sul L.U.L. si dovranno applicare tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base anche al numero dei lavoratori coinvolti, salvo la possibilità del personale ispettivo di applicare, in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, ex art.8, co. 2, della Legge 689/81, la sanzione prevista per la violazione piè grave, aumentata sino al triplo, per chi 'con piè azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piè violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie'. Ciò, purchè però la sanzione comminata sia, fra le due possibili, quella di minore importo.

Datori di lavoro che utilizzano il L.U.L. ai fini della consegna della busta paga

L'art. 39, co. 5, del D.L. 112/08 ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di ottemperare all'obbligo di consegna del prospetto di paga al lavoratore attraverso la consegna allo stesso di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro. Per i datori di lavoro che utilizzano il L.U.L. anche ai fini della consegna della busta paga è evidente che la condotta illecita di mancata o errata compilazione dello stesso comporti come conseguenza analoghe violazioni in materia di prospetti di paga. In tal caso, essendo l'unica condotta materiale posta in essere dal trasgressore già oggetto di specifica sanzione si ritiene che la stessa non possa essere nuovamente punita con l'ulteriore sanzione di cui all'art. 5 della Legge 4/1953 (concernente il mancato rispetto dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga), per cui il Ministero ritiene che trovino applicazione solamente le sanzioni previste per le violazioni sul L.U.L.

Datori di lavoro che non utilizzano il L.U.L. ai fini della consegna della busta paga

Se il datore di lavoro non ha invece inteso esercitare la facoltà di ottemperare all'obbligo di consegna del prospetto di paga al lavoratore attraverso la consegna allo stesso di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro, le disposizioni sanzionatorie concernenti le violazioni in materia di L.U.L. e quelle relative agli illeciti in materia di prospetti di paga mantengono una loro oggettiva autonomia e possibilità di applicazione. In tali fattispecie, pertanto, saranno applicabili sia le sanzioni relative agli illeciti afferenti al L.U.L. sia quelle riguardanti le violazioni sulle buste paga.

La Circolare è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3AA2C818-24D0-40A0-8193-B349F140B8D3/0/20110830_Circ_23.pdf

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