Normativa

22 Giugno 2011 - Normativa

Malattia CCNL commercio

Turismo e pubblici esercizi

A seguito dei vari rinnovi contrattuali nei settori Commercio, Turismo e Pubblici esercizi rappresentati da Confcommercio, evidenziamo alcune particolarità del trattamento in oggetto

Settore commercio e terziario

1) Trattamento economico

A seguito del rinnovo del CCNL avvenuto il 26 febbraio 2011, il trattamento economico di malattia previsto dall'art. 176[1] è il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro, decorrenza dal 1° aprile 2011)[2]

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;

- 66% per il terzo evento;

- 50% per il quarto evento;

- nessun trattamento economico a partire dal quinto evento.

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

2) Esonero versamento contributo obbligatorio di malattia

In attuazione dell'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, si è convenuto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS.

Si è altresì convenuto di affidare ad un'apposita Commissione il compito di valutare, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all'esonero dal pagamento del contributo all'INPS. Detta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Settore Turismo

1) Trattamento economico

L'art. 227 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico per il primo giorno (per malattie fino a 3 gg)

- 100% per il 2° e 3° giorno

- 100% per tutti e tre i giorni (per malattie superiori a 3gg)

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

Settore pubblici esercizi

1) Trattamento economico

L'art. 334 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico (per malattie fino a 5 gg)

- 100% (per malattie oltre i 5 gg)

- dal 4° al 180° giorno: 80% (a carico Inps)



[1] Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di malattia; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto; se il lavoratore è ricoverato per TBC

[2] Non sono computabili, ai soli fini di tale punto, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Per il computo degli eventi morbosi utili ai fini dell'applicazione del regime in oggetto, le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.

20 Giugno 2011 - Normativa

Stress lavoro-correlato – Linee guida INAIL

L'INAIL ha pubblicato un suo nuovo manuale con le linee guida sulla valutazione e la gestione degli interventi organizzativi concernenti il rischio da stress lavoro-correlato. In precedenza ne aveva pubblicato un altro sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento alle differenze di genere. Entrambi i manuali sono consultabili e scaricabili rispettivamente dai siti:

http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P523189757/GenereeStress.pdf

E' possibile ottenere chiarimenti ed informazioni indirizzando i quesiti aziendali alla casella di posta elettronica: [email protected].

14 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti

L'INPS, dopo l'emanazione del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, con messaggio del 10 giugno 2011, n. 12693 ha fornito prime indicazioni circa i requisiti che i lavoratori debbono possedere per presentare domanda di pensionamento anticipato, il cui diritto matura a partire dal 1° gennaio 2013.
Requisiti soggettivi:
1) sotto il profilo delle mansioni svolte, interessati sono esclusivamente:
a) i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (ossia in mansioni riguardanti lavori in cave, miniere, gallerie, cassoni ad aria compressa nonché le attività svolte dai palombari e i lavori ad alte temperature);
b) i lavoratori notturni, cioè coloro che hanno prestato attività lavorativa per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno;
c) i lavoratori addetti alla linea catena, impegnati in un processo produttivo in serie con ritmo determinato da misurazione dei tempi e sequenze di postazioni e lavorazioni;
d) i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2) sotto il profilo dell'anzianità è necessario che vi siano:
a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
b) anzianità anagrafica ridotta di 3 anni (58 anni anziché 61) rispetto ai normali requisiti
c) somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai normali requisiti (somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97).
Requisiti oggettivi: è necessario che le predette attività siano state svolte:
a) per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
b) per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018: per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Sotto il profilo della documentazione da presentare, facendo riferimento alla news pubblicata il 17 maggio scorso, ricordiamo che i lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione).
Si attendono peraltro ulteriori istruzioni operative che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

07 Giugno 2011 - Normativa

Nuova modulistica per permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso. L'INPS, con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha diffuso i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità). Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli: SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità); SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità); SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità); SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità); SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità). Il messaggio Inps è consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012000%20del%2001-06-2011.htm

31 Maggio 2011 - Normativa

Detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l’anno 2011

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con l'Agenzia per le entrate ha fornito con Circolare n.19/E/2011 ulteriori chiarimenti circa la detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l'anno 2011.

In base a tali chiarimenti evidenziamo come, per poter applicare legittimamente il regime di tassazione agevolata, è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che gli incrementi di produttività siano stati previsti e regolamentati soltanto in accordi sindacali di 2° livello (territoriale ed aziendale). A tal proposito, il datore di lavoro dovrà poi attestare espressamente nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;

- che gli accordi siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2010;

- che gli accordi siano stati comunque formalizzati per iscritto;

- che le somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività realizzati possono usufruire del regime di tassazione agevolata soltanto dopo la data di stipula dell'accordo sindacale, anche quando l¿accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011

Alle imprese che hanno applicato il regime di tassazione agevolata senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, viene concesso di poter regolarizzare la loro posizione soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2011, versando la differenza d'imposta, maggiorata degli interessi, ma senza sanzioni, entro il 1° agosto 2011.

La circolare è consultabile integralmente sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/445EC2BF-4D07-4C94-987D-4FBB4CB97E90/0/20110510_CC_19E.pdf

18 Maggio 2011 - Normativa

Contratto di inserimento per lavoratrici donne

L'art. 8, co. 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 70/2011(c.d. "decreto per lo sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011), ha apportato duemodifiche al contratto di inserimento per le lavoratrici donne:

- la prima, rilevante ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, riguarda le condizioni soggettive che le donne devono possedere per poter rientrare nella previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03, (concernente la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile): infatti, non è piè condizione sufficiente per l'assunzione con contratto di inserimento che la donna risieda in un'area geografica a bassa occupazione femminile, ma è necessario anche che essa sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- la seconda variazione interessa l'articolo 59 del medesimo D.Lgs. 276/03, quello cioè riferito agli incentivi. Viene infatti previsto che i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento debbano rispettare anche le condizioni stabilite dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce il precedente n. 2204/2002. In particolare, i benefici consentiti da detto Regolamento sono collegati ad un incremento netto dei livelli occupazionali e non possono superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi successivi all''assunzione (18 mesi per i lavoratori molto svantaggiati, cioè quelli senza lavoro da almeno 24 mesi.). Qualora il periodo d''occupazione sia piè breve di 12 mesi (o di 18 mesi), i benefici saranno di conseguenza ridotti pro rata.

Il decreto legge 70/2011 è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/Decreto%20legge%2070-2011%20-%20Sviluppo.pdf).

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile sul sito:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF)

16 Maggio 2011 - Normativa

Lavori usuranti e pensionamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 n. 108 il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 che prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. I requisiti sono: - essere lavoratori subordinati; - aver maturato un' anzianita'' contributiva non inferiore a trentacinque anni; - aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, per chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2017 (metà dell'intera vita lavorativa per chi invece maturerà tale diritto a partire dal 1° gennaio 2018), le mansioni usuranti indicate dall'art. 2 del Decreto del ministero del lavoro 19 maggio 1999; oppure mansioni in turno notturno per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno; oppure lavori ripetitivi in cicli organizzativi vincolanti; oppure mansioni di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono previsti peraltro ulteriori requisiti relativi all'età anagrafica. I lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita'' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione). La norma prevede l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inps i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti nonché i relativi periodi di svolgimento. Sono infine previste sanzioni per i datori di lavoro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui sopra nonché per i lavoratori che abbiano ottenuto i benefici pensionistici con documentazione non veritiera. Entro il 25 giugno 2011 il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia emanerà un provvedimento con le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento di legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2011, è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/67-2011%20decreto%20legislativo.pdf

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

12 Aprile 2011 - Normativa

Certificazione medica on-line – Nuove istruzioni operative

Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero del Lavoro hanno emanato congiuntamente la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 che fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato, dopo quelle già fornite con circolare n. 1 del 23 febbraio scorso, circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tra le informazioni segnaliamo, in estrema sintesi, quelli che sono gli aspetti di maggior interesse delle nuove procedure sia per il lavoratore che per il datore di lavoro:A) per il lavoratore:- onere di fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;- onere di fornire al medico competente l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;- diritto di chiedere al medico curante il numero di protocollo indentificativo del certificato inviato per via telematica, oltre a una copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica;- diritto di chiedere la certificazione in forma cartacea nei casi in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare la via telematica. (in tal caso, il lavoratore avrà però l'obbligo di trasmetterne copia sia all'Inps che al datore di lavoro)- possibilità di accedere al sito web dell'Inps, previa registrazione, per prendere visione di un determinato certificato tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornitogli dal medico, oltre a poter prendere visione di tutti i suoi certificati.- onere di informare il proprio datore di lavoro secondo le regole previste dei vari CCNL dell'assenza e dell'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro, per l'eventuale effettuazione di accertamenti sanitari di controllo.B) per il datore di lavoro:- ricezione immediata della certificazione in via telematica alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come da indicato dalla circ. Inps 119/2010;- accesso diretto alle certificazioni di malattia di ogni lavoratore, tramite apposite credenziali, come indicato dalla circ. Inps 60/2010;- i datori di lavoro privati possono avvalersi di propri intermediari (art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12);- possibilità, in via transitoria ed ancora per tre mesi (quindi fino al 18 giugno 2011) di richiedere ancora la trasmissione della copia cartacea (rilasciata dal medico all'atto di invio on line o scaricata dal lavoratore dal sito Inps) secondo le previgenti modalità;- dopo il 18 giugno 2011 il datore di lavoro non avrà altra possibilità, per ricevere la certificazione medica, che la trasmissione on line;- possibilità per i datori di lavoro dotati di PEC, di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell'Inps per la richiesta di visite fiscali on line.La circolare è consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf

30 Marzo 2011 - Normativa

CCNL Terziario – Ipotesi d’accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

Il 26 febbraio scorso è stato sottoscritto da Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UILl'ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (conosciuto anche come CCNL commercio) che regolerà la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.L'ipotesi di accordo diventerà pienamente operativa soltanto dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratoriTra le principali novità segnaliamo:- Regolamentazioni specifiche: sono state previste, all'interno dei Settori "Commercio" e "Servizi", specifiche regolamentazioni per le aree dettaglio e ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero (Commercio) e ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi (Servizi);- Contrattazione di secondo livello: è confermata l'impossibilità di sovrapposizione tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale, che restano alternative. Sarà possibile derogare a talune norme derivanti dalla contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, nonché nel caso di sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali di quelli esistenti;- Erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello: tali erogazioni debbono avere caratteristiche tali (variabilità e non predeterminabilità) da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente legislazione; inoltre, dette erogazioni non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto contrattuale nonché ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; in caso di assenza di accordi di secondo livello, è stata prevista l'erogazione, nella retribuzione del mese di novembre 2013, di un elemento economico di garanzia. Viene ribadito che non è consentito dal secondo livello di contrattazione definire od incrementare indennità o emolumenti o premi in misura fissa.- Erogazioni legate ad incrementi di produttività: ai fini del trattamento fiscale ridotto è stato precisato che vi rientrano i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per le clausole di elasticità e flessibilità, per il lavoro notturno, festivo ed a turni, i premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendali;- Incrementi economici dei mininimi tabellari: sono previsti aumenti per complessivi 86 Euro di incremento lordo medio nel triennio, con una prima tranche di 10 Euro a partire da gennaio 2011. L'indennità di funzione per i Quadri sarà incrementata di 10 Euro mensili lordi, ma solo a partire dal gennaio 2013;- Periodo di prova: il periodo di prova è stato prolungato a 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli IV e V ed a 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli VI e VII;- Malattia: l'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia («carenza»), nel corso di ciascun anno, è riconosciuta in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi e al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale integrazione del trattamento economico cesserà di essere corrisposta. Tale modifica della normativa previgente, che decorrerà dal mese di marzo 2011, non si applicherà nei casidi malattia con ricovero ospedaliero e day hospital, di trattamenti di emodialisi, di malattie regolarmente certificate con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, di patologie certificate di sclerosi multipla od altre particolarmente gravi ;- Permessi retribuiti per riduzione d'orario: per i lavoratori assunti dopo la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo i permessi non matureranno per i primi due anni, quindi saranno di 8 ore annue dopo due anni dall'assunzione e di 16 ore annue decorsi quattro anni dall'assunzione;- Reperibilità: viene precisato che l'istituto della reperibilità è un aspetto complementare della normale prestazione lavorativa del personale dell'area ICT;- Dimissioni: è stato ridotto il periodo di preavviso in caso di dimissioni- Provvedimenti disciplinari: per la comunicazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti, sarà possibile ricorrere sia alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia a qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.- Contenzioso individuale del lavoro: sono state recepite le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali. È stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali la c.d. "clausola compromissoria", purchè certificata.

error: Content is protected !!