Normativa

19 Febbraio 2024 - Normativa

Anpal: soppressione e trasferimento funzioni al Ministero del Lavoro | ADLABOR

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15 febbraio 2024 il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.

A seguito della pubblicazione del DPCM, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro.

Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 sia online tramite il modulo di contatto, scaricabile da https://www.anpal.gov.it/modulo-di-contatto

15 Febbraio 2024 - Normativa

EASY INPS – Servizio per la risoluzione delle anomalie | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 666 del 13 febbraio 2024, comunica di aver realizzato il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” che si concentra, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica” (quelle con periodo di competenza da agosto 2023).

In particolare, attraverso una innovativa modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”.

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione, e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo, sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

  • Sanzioni;
  • Differenze contributive per irregolarità (Durc);
  • Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
  • Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
  • Differenze contributive su aliquota applicata;
  • Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica”, è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo. Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio, saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause di cui all’elencazione sopra riportata (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Al messaggio è allegato il Manuale utente.

09 Febbraio 2024 - Normativa

Visita medica a seguito di assenza per malattia superiore a 60 giorni per motivi di salute. È sempre obbligatoria? – Interpello n. 1/2024 Min. Lav. | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 1/2024, ha fornito un’interpretazione della normativa secondo cui la visita medica del lavoratore, precedente alla ripresa dell’attività lavorativa al fine di verificare l’idoneità alla mansione, dopo un’assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni continuativi, è obbligatoria  solo se per la mansione  a cui viene in concreto assegnato il dipendente sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

 

 

08 Febbraio 2024 - Normativa

Importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale e Naspi anno 2024 – Circ. INPS n. 25 del 29.1.2024 | ADLABOR

L’Inps con Circolare n° 25 del 29 gennaio 2024 comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di indennità di disoccupazione Naspi per l’anno 2024.

 A. Trattamenti di integrazione salariale

Valori aggiornati dei massimali previsti per l’anno 2024, al lordo ed al netto della trattenuta pari all’aliquota contributiva del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Valore lordo Valore netto
Euro 1.392, 89 Euro 1.311,56

B. Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per intemperie stagionali, è previsto che i suddetti valori del massimale mensile siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano i seguenti:

Valore lordo Valore netto
Euro 1.671,48 Euro 1.573,86

C. Indennità di disoccupazione NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2024, ad Euro 1.425,21.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l’anno 2024, ad Euro 1.550,42.

D. Fondo credito

Con riferimento all’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali sono così fissati:

  • 1.377,31 euro, per retribuzioni inferiore a 2.535,95 euro;
  • 1.587,52 euro, per retribuzioni comprese tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro;
  • 2.005,56 euro, per retribuzioni superiori a 4.008,71 euro.

Per l’assegno emergenziale, invece, l’importo si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • se inferiore a 48.564,78 euro, l’importo netto è pari a 2.671,11 euro (mentre l’importo lordo è di 2.836,78 euro);
  • per retribuzioni comprese tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, l’importo lordo è pari a 3.195,61 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 63.900,07 euro, l’importo lordo è di 4.472,65 euro.

E. Fondo credito cooperativo

L’importo dell’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda, come di seguito indicato:

  • se inferiore a 45.910,43 euro, l’importo netto è pari a 2.561,91 euro (mentre l’importo lordo è di 2.720,80 euro);
  • per retribuzioni compresi tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, l’importo è pari a 3.659,53 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 64.032,97 euro, l’importo è di 4.256,38 euro.

F. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, a 1.550,42 euro.

G. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

07 Febbraio 2024 - Normativa

Periodo massimo di conservazione e-mail dei dipendenti e art. 4 L. 300/1970 – Garante privacy newsletter 517 del 6.2.2024 | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la sua newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024, ha comunicato di avere adottato un documento di indirizzo sulla conservazione dei dati relativi alle mail aziendali rivolto ai datori di lavoro. Secondo il Garante alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail), in alcuni casi non permettendo ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

Il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti siano impostati in moda da impedire la raccolta dei metadati o di limitare il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Secondo il Garante i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

05 Febbraio 2024 - Normativa

Agenzia – Enasarco – Minimali e massimali | ADLABOR

Con decorrenza 1° gennaio 2024, sono stati aggiornati i minimali e i massimali per gli agenti:

Agente plurimandatario

Massimale provvigionale annuo: € 29.818,00, a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06.

Minimale contributivo annuo: € 502,00 (€ 125,50 a trimestre).

Agente monomandatario

Massimale provvigionale annuo: € 44.727,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59).

Minimale contributivo annuo: € 1.002,00 (€ 250,50 a trimestre).

 

02 Febbraio 2024 - Normativa

Esonero contributivo per le lavoratrici madri 2024/2026 – Istruzioni INPS | ADLABOR

La Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art.1, co. 180, L. n. 213 (2023) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro annui. In via sperimentale, il medesimo esonero è riconosciuto, per l’anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.  Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Per  agevolare l’accesso alla misura in trattazione INPS suggerisce alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero contributivo per lavoratrici madri, informando il datore di lavoro del numero dei figli e comunicando i loro codici fiscali.
Le regolarizzazioni saranno possibili entro il flusso Uniemens di Maggio 2024.

01 Febbraio 2024 - Normativa

Ticket licenziamento 2024 – | ADLABOR

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escluse le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, è tenuto al pagamento del cd. ticket licenziamento, cioè un contributo da versare all’INPS.

Il ticket di licenziamento è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI che la Circolare INPS 25/2024 ha elevato ad un importo massimo mensile di euro 1.550,42 e pertanto per il 2024:

  • per ogni anno di lavoro alle dipendenze, il valore del ticket di licenziamento individuale è pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42), per un massimo di tre anni;
  • per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi il ticket di licenziamento individuale ammonterà a 1916,01 euro.

La quota mensile per l'anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 52,97 (635,67/12).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.

 

 

30 Gennaio 2024 - Normativa / Senza categoria

Minimali e massimali retributivi INPS 2024 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, comunica, relativamente all’anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (che, per l’anno 2024, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro), del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, la circolare definisce:

  • Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
  • Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
  • Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  • Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
  • Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
  • Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
  • Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
  • Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
  • Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
  • Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
  • Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
  • Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
  • Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024.

Consulta la Circolare INPS n. 21 del 25 gennaio 2024

 

 

 

18 Gennaio 2024 - Normativa

Decontribuzione 2024 per i lavoratori dipendenti | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023, riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

  • nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.

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