Con Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2011, n. 44), di cui riportiamo in calce il testo dell'articolo 1, sono state fornite disposizioni circala festa per l'Unità d'Italia, fissata per il 17 marzo 2011. In sintesi:
- il 17 marzo 2011 sarà considerato come festività solo per l'anno 2011, sia per i lavoratori del pubblico impiego sia per quelli privati;
- tale giorno sarà non lavorativo (salvo per le imprese che operano a turno continuo o per i servizi pubblici essenziali);
- i lavoratori che non presteranno attività saranno retribuiti con le medesime modalità previste per le altre festività infrasettimanali: coloro che ricevono la retribuzione in misura fissa, percepiranno a marzo la normale retribuzione mensile; per quelli retribuiti ad ore, nella busta paga di marzo dovrà essere riportato un emolumento pari ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro, calcolato sulla retribuzione globale di fatto con gli eventuali elementi accessori;
- ailavoratori che, invece, presteranno attività andrà riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso previsto dai vari CCNL per le prestazioni lavorative in giornata festiva (solo per inciso, qualora vi fossero prestazioni di lavoro straordinario o in turno notturno, queste saranno retribuite come "straordinario festivo" e come "notturno festivo");
- per il mese di novembre 2011, non avranno invece luogo le erogazioni aggiuntive alla normale retribuzione mensile previste in sostituzione della festività soppressa del 4 novembre. Se, in sostituzione della retribuzione, i CCNL avevano previsto un permesso retribuito, questo non maturerà.
-se il 17 marzo non sarà stato lavorato, la sezione presenze del Libro Unico del Lavoro, dovrà riportare che l'assenza è stata goduta per festività.
Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - Art. 11. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.