Normativa

20 Settembre 2010 - Normativa

Nuovi elementi da inserire nella tessera di riconoscimento

A decorrere dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento (di cui agli artt. 18 e 21 del D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza del lavoro) dei lavoratori subordinati, autonomi, artigiani e componenti imprese famigliari, che prestano attività nei cantieri, anche in regime di appalto e subappalto, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, la tessera deve inoltre contenere l'indicazione del committente.

24 Agosto 2010 - Normativa

Proroga al 31 dicembre 2010 per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

L'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha esteso anche ai datori di lavoro privati la proroga al 31 dicembre 2010, in precedenza concessa alle pubbliche amministrazioni, circa gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure organizzative connesse allo stress lavoro-correlato.

13 Luglio 2010 - Normativa

Partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa

Il Ministro del lavoro ha inviato alle parti sociali una bozza di "Codice della partecipazione", al fine di avviare un percorso condiviso per la costruzione di un vero e proprio modello di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa. Il documento (623 pagine) è consultabile al seguente link:http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/132C0250-A2E5-4171-97BC-FA27BEC20ACD/0/CODICE_DELLA_PARTECIPAZIONE3.pdf

24 Giugno 2010 - Normativa

Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato entro il 1 agosto 2010

In ottemperanza all'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi anche con riferimento ai rischi correlati allo stress da lavoro.
Il termine ultimo per provvedervi è il 1 agosto 2010, in virtè della proroga a suo tempo concessa con il c.d. correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 106/2009), risultando ormai imminente (mentre nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è intervenuta un'ulteriore proroga).
In particolare, sarà necessario identificare le fonti di stress, sia con riguardo al contesto lavorativo (es. sviluppo di carriera, autonomia decisionale, relazioni interpersonali) sia ai contenuti lavorativi (ad es. carichi di lavoro, orario di lavoro, pianificazione dei compiti), individuando le azioni da intraprendere per prevenire, eliminare o ridurre i problemi che da esse possono derivare.

17 Giugno 2010 - Normativa

Manovra correttiva – profili fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. manovra correttiva, in questi giorni oggetto di dibattito parlamentare per la sua conversione in legge) prevede anche una serie di disposizioni fiscali e previdenziali che interessano il mondo del lavoro.In particolare si segnala la conferma degli sgravi fiscali per i premi di produttività che saranno erogati nel 2011: entro il limite di 6.000 euro annui lordi e per i soli lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, i suddetti premi saranno assoggettati all'aliquota sostitutiva del 10%.Altra rilevante novità, con riflessi anche al di fuori del lavoro subordinato, concerne il contrasto all'evasione fiscale e contributiva: a partire dal luglio 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA divengono esecutivi all'atto della notifica. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

21 Maggio 2010 - Normativa

Abrogato il ruolo degli agenti

L'articolo 74 del D. Lgs. 59/2010, in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio (già regolamentato dalla L. 204/85), così come anche il ruolo di mediatore marittimo (art. 75) e di spedizioniere (art. 76).Pertanto, la nuova modalità di accesso alla professione è costituita unicamente da una dichiarazione di inizio attività; l'attività potrà essere esercitata dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla Camera di Commercio territorialmente competente.Restano in vigori i requisiti personali necessari per l'esercizio dell'attività.

15 Gennaio 2010 - Normativa

Legge Finanziaria 2010: prime novità in materia di lavoro

La Legge Finanziaria 2010 ( 23.12.09, n.191), entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, e composta da due articoli, ha apportato alcune significative modifiche in materia di lavoro. In particolare, si segnalano, indicando i commi dell'art.2:

- indennità disoccupazione, comma 131: in via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

- contribuzione figurativa, commi 132-133: in via sperimentale (al momento, solo per l'anno 2010) viene corrisposto un incentivo ai soggetti disoccupati che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. In tal caso, se il lavoratore accetta un lavoro con una retribuzione inferiore di almeno il 20% rispetto a quella percepita in precedenza, viene riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (che, per il momento, deve avvenire entro il 31.12.2010). La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra la contribuzione contributo accreditata nelle mansioni di provenienza e il contributo dovuto in relazione al lavoro svolto.

- incentivi per l'assunzione degli "over" 50, commi 134-135: è prevista, in via sperimentale e per il solo anno 2010, una riduzione del carico contributivo (in misura pari a quella prevista per gli apprendisti) per il datore di lavoro che assume un lavoratore che abbia compiuto 50 anni e che risulti disoccupato. La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ,che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

- ammortizzatori sociali, comma 138: vengono prorogati al 31 dicembre 2010: l'indennità equivalente a quella di mobilità spettante ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 19, comma 10 bis l. 2/09); la Cigs e la mobilità per i dipendenti - delle imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di 50 dipendenti, - delle imprese di vigilanza con piè di 15 dipendenti; - la stipulazione dei contratti di solidarietà per le imprese escluse dal campo di applicazione della Cigs; - la cigs fino a 24 mesi nel caso di cessazione dell'attività; - il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti.L'art. 2 comma 138, poi, concede al Ministero del Lavoro la potestà di concedere o prorogare nel corso del 2010, per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, nonché di disoccupazione speciale (con riduzione del trattamento pari al 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive). Le condizioni di accesso agli ammortizzatori in deroga non cambiano (12 mesi di lavoro effettivo per la mobilità e un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la cassa integrazione).

- somministrazione, comma 142: alla lett.a), modifica il comma 5, lett.b) dell'art.20 d.lgs. 276/03, al fine di temperare il divieto ivi previsto (salva diversa disposizione degli accordi contrattuali) di "concludere contratti di somministrazione in unità produttive soggette nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione". La novella pone un limite a tale divieto, consentendo ugualmente in quelle circostanze, la stipula di un contratto di somministrazione, quando esso sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti oppure preveda la somministrazione di lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, o, ancora, abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Inoltre, sempre al comma 142, lett.b), è prevista l'aggiunta di un comma 5-bis all'art.20 della l. Biagi. Tale nuovo comma specifica che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, ai loro contratti di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della legge n.223/91. Ciò consente alle agenzie di somministrazione di godere delle agevolazioni contributive, abbattendo in tal modo il costo del lavoro. Inoltre, per favorire quest'ultimo tipo di assunzioni, il comma 5-bis stabilisce che nei loro riguardi non operino le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Pertanto, la somministrazione a tempo indeterminato (reintrodotta al comma 143) è ora possibile per ogni tipo di attività anche non tipizzata, e quella a tempo determinato anche in assenza di ragioni giustificatrici. Infine, come anticipato, il comma 143 reintroduce l'istituto dello Staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, cancellato dalla l.n. 247/2007 e ne amplia l'ambito di applicazione rispetto alle ipotesi del d.lgs. 276/03 prevedendone l'utilizzo" in tutti i settori produttivi pubblici e privati per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".

- lavoro accessorio, comma 148: ha ampliato l'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Una novità rilevante è quella che consente ai giovani universitari con meno di 25 anni di svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo per 365 giorni all'anno (e non piè soltanto nei periodi di vacanza), nel limite di 5.000 euro di reddito annui. Prorogata anche per il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro in ogni settore produttivo, nel limite massimo di 3.000 euro annui. Altra importante innovazione è quella relativa ai lavoratori part-time, che, in via sperimentale per il 2010, potranno prestare lavoro accessorio , in tutti i settori produttivi, ma solo a favore di un datore di lavoro diverso da quello titolare del contratto a tempo parziale. Confermata la possibilità per i pensionati di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi.

- proroga dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, commi 156 e 157:prorogano per tutto il 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo dell'Irpef e delle addizionali) sugli emolumenti legati alla produttività. Confermate anche le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni : il lavoratore non deve avere percepito nell'anno solare precedente un reddito imponibile superiore ad euro 35.000 e l'imposta sostitutiva non si applica oltre 6.000 euro.

18 Dicembre 2009 - Normativa

Partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa

In data 9 dicembre 2009 le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno siglato presso il Ministero del lavoro un avviso comune in cui, riconoscendo l'opportunità della partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa hanno concordato di avviare un monitoraggio della durata di dodici mesi sulle forme partecipative in atto onde individuare le iniziative normative necessarie per sviluppare la partecipazione invitando il potere legislativo ad astenersi da ogni iniziativa legislativa in materia.

06 Agosto 2009 - Normativa

Correttivi al Testo Unico sulla Sicurezza: possibili le visite preassuntive

Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le modifiche piè rilevanti c'è l'abrogazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che "le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl".

Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:

· modifica dell'art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l'obbligo di vigilanza del subdelegante.

· modifiche all'art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:

- la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;

- l'obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

· modifica all'art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.

06 Agosto 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 78/2009 (provvedimenti anticrisi)

Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l'introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un'integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all'anno, senza perdere il diritto all'integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell'accantonamento a carico dell'INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d'orario.

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